TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 1304 / 2015
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1304 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 tra
(CF: ) in giudizio con l'avv. Oriana Orittu Parte_1 C.F._1
Attore/ricorrente
e
( Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3
( ) Controparte_3 C.F._4 tutti in giudizio con gli avv.ti Maria Carla Sunch e Pietro Diaz
Convenuti/resistenti
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.06.2015, ha convenuto in Parte_1 giudizio e allegando e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo: di avere dal 08.08.1991 al 04.04.2011 il possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto del
1 terreno sito in Comune di Trinità D'Agultu loc. Vignola distinto in Catasto al F. 15, mappali 1 e
30 parte 1/b (41) di mq 2010 e 30/b (42) di mq 4115, avendolo coltivato, avendo ivi edificato la propria abitazione, avendo provveduto alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione dello stesso, con proprie risorse finanziarie ed avendo effettuato opere di miglioramento fondiario;
che detta porzione immobiliare gli era stata ceduta in vendita in data 08.08.1991 mediante scrittura privata di compravendita mai divenuta definitiva e non trascritta con
[...]
(oggi defunto); Persona_1 che, a fronte di detto contratto preliminare, erano state corrisposte, in tre tranches complessive, lire 15.200.000, oltre lire 4.800,00 a titolo di acconto della maggior somma dovuta al momento della stipula del suddetto contratto;
che il terreno de quo era stato da lui posseduto uti dominus per oltre 19 anni, esercitando un vero e proprio diritto di proprietà con il pieno consenso da parte del il quale non CP_1 aveva mai lamentato alcuna pretesa in quanto totalmente consenziente;
che quanto detto era confortato dalle allegazioni prodotte (richiesta realizzazione recinzione, concessione edilizia avente ad oggetto l'installazione di un impianto di lavaggio e asciugatura per auto con allegato progetto e planimetrie, richiesta installazione box, domanda concessione per l'esecuzione di opere edilizie); che era suo interesse ottenere giudizialmente l'accertamento del titolo dominicale per intervenuta usucapione, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento di piccola proprietà rurale ex L.10.10.1976 n.346 in relazione all'art. 1159 bis Cod. civ..
Sulla scorta di quanto sopra, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, accertare e dichiarare che la porzione immobiliare di cui in premessa, ed esattamente sita in comune di Trinità d'Agultu, Loc. Vignola Lu Falzaggiu distinto in catasto al F. 15 mapp.1 e 30 parte:1/b (41) di mq 12010 e 30/b (42) di mq 4115 è di esclusiva proprietà dell'attore ritenuto che ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 della L. 10.05.1976 n. 346 in relazione all'art. 1159 c.c., posto che trattasi di porzione di immobile sita in un Comune che ai sensi della Legge 1102/71 sia definito montano di fondo rustico con annesso fabbricato avente un valore dominicale non superiore alle £ 350.000 e che il ricorrente ha esercitato il possesso indisturbato per oltre 15 anni”.
Instauratosi il contradditorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio
[...]
, e eredi del de cuius CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali, contestando l'avversa pretesa, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Persona_1
“contrariis rejectis;
dichiarare inammissibile la domanda perché in violazione del giudicato formale e sostanziale, della sentenza n. 254/12, del Tribunale di Tempio Pausania, per quanto sub. 2 e ss.; in subordine, rigettare la domanda di parte ricorrente infondata in fatto ed in diritto, perché non provato il possesso ad usucapionem, ex art. 1159 bis, per quanto sub. 6 e ss.; si chiede, ex art. 96 c.p.c., la condanna di per aver agito in giudizio con mala fede e/o Parte_1 colpa grave, oltre che alle spese del presente giudizio, ed al risarcimento dei danni con valutazione equitativa”.
In particolare, i convenuti hanno dedotto: che il presente giudizio aveva origine da un ricorso di proposto allorquando Parte_1 gli odierni convenuti avevano eseguito la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 254/12
(Rg n. 355/11) pronunciata tra le medesime parti e per lo stesso bene immobile, con cui il Pt_1
2 era stato condannato al rilascio del terreno in parola a seguito di occupazione sine titulo, in favore dei e di , dichiarati proprietari dello stesso (v. sentenza n. 254/12: “è quindi CP_1 CP_3 provato che il fondo appartiene agli attori, e che lo detiene senza un titolo loro Parte_1 validamente opponibile”); che nella indicata causa civile il si era dichiarato proprietario del terreno Parte_1 oggetto di causa per titoli documentali ed il tribunale aveva disconosciuto il suo diritto di proprietà e qualunque altro diritto del medesimo sul bene;
che nell'odierno processo il aveva dedotto il possesso del medesimo bene per Pt_1 intervenuta usucapione ex art. 1159 bis c.c., sebbene nel giudizio di cui sopra la proprietà era stata pacificamente dichiarata in capo a e d il veva perso il diritto al CP_3 CP_1 Pt_1 godimento del bene;
che, conseguentemente, la domanda del in questo processo era inammissibile in Pt_1 quanto avanzata in violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e, in ogni caso, nel merito, era infondata in fatto ed in diritto in quanto non era provato il possesso ad usucapionem ex art. 1159 bis c.c.; che le allegazioni prodotte dal a sostegno del preteso diritto non erano nè sufficienti Pt_1 né idonee a provare il possesso “indisturbato e ininterrotto” del terreno, in quanto l'usucapione, neppure quella ex art. 1159 bis c.c., non si fonda su legittimazione formale e cartolare;
che il ricorrente aveva ha omesso di collocare e definire temporalmente la asserita usucapione
(nel ricorso introduttivo del presente giudizio aveva dichiarato:“il ricorrente ha esercitato il possesso indisturbato per oltre 15 anni”, mentre altrove aveva dichiarato che “il terreno de quo è stato posseduto per oltre 19 anni dal ricorrente”) con conseguente difetto della presunzione di possesso, per omessa contestualizzazione temporale del suo esercizio, senza indicazione dei termini astratti e/o concreti, iniziali e finali;
che il aveva trascurato di definire il contenuto della usucapione ex art. 1159 bis cc e Pt_1 non aveva esercitato sul terreno in oggetto attività agricola come richiesto dal prefato articolo;
che il non aveva provato il mutamento del titolo da detenzione in possesso Pt_1
(interversione).
Nel corso della prima udienza il Giudice ha disposto mutamento del rito fissando nuova udienza di comparizione e trattazione e, successivamente, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., i convenuti hanno prodotto CP_4
l'ordinanza del tribunale di Tempio Pausania con cui era stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da in relazione alla sentenza sopra indicata n. 254/12. Hanno Pt_1 dedotto, poi, che, a fronte del mancato spontaneo adempimento del gli obblighi derivanti Pt_1 dal detto titolo giudiziale, erano stati costretti a mettere in esecuzione la detta sentenza. A fronte dell'opposizione alla esecuzione avanzata dal (RG n.93/16) – inizialmente accolta e Pt_1 successivamente respinta – il Giudice dell'esecuzione aveva disposto che “Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base al titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale appunto è quella in esame, possono essere dedotti solo fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, che la parte non avrebbe potuto far valere nel procedimento definito con quella sentenza e non, invece, questioni di merito, da farsi valere nella competente sede di cognizione (così tra le altre Cass.
22402/2008, Cass. 9205/2001, Cass. 2742/99, Cass. 3225/1994). Tanto premesso deve osservarsi
3 che nel caso di specie l'opponente ha eccepito di essere proprietario del bene in forza di usucapione maturatasi in data anteriore rispetto a quella di introduzione del giudizio n.
335/2011 che ha portato alla formazione del titolo giudiziale oggi azionato, cosìcché egli avrebbe dovuto dedurre tale circostanza nel predetto giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultano dunque sussistere gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione [...]”.
Ciò posto, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da atti introduttivi e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata dai convenuti/resistenti circa l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte ricorrente, divenuta attrice, per violazione del giudicato formale e sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Si osserva che, nel precedente giudizio avente ad oggetto l'occupazione sine titulo del
(RG n. 355/11), terminato con la pronuncia della sentenza n. 254/12, gli attori, Parte_1 ritenendosi proprietari del bene immobile oggetto di causa, hanno chiesto esclusivamente l'accertamento dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte del suddetto convenuto, senza proporre alcuna domanda in punto di mancato esercizio, da parte del Pt_1 medesimo, di un potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà.
Dal canto suo, il in quel giudizio ha dedotto essenzialmente di essere Parte_1 legittimo detentore del terreno in questione in forza di scrittura privata di vendita, nulla deducendo in tema di eventuale possesso ad usucapionem del bene medesimo e di conseguente acquisto a titolo originario.
Ciò, posto, se si considera che per giurisprudenza consolidata “il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito accertamento effettivo, specifico e concreto” (v. ex multis, Cass. Civ. n. 1828/18), non appare seriamente discutibile che il giudicato opposto dalla parte oggi convenuta copra esclusivamente la (insussistenza) del concreto titolo detentivo del fondo in capo al al medesimo dedotto in (quel) giudizio. Pt_1
Ne consegue che l'eccezione sul punto formulata dalle parti convenute, fondata sull'erroneo richiamo e sull'auspicata applicazione dell'art. 2909 c.c., deve essere respinta in quanto infondata.
Parimenti infondata, per logica conseguenzialità, è l'eccezione di nullità della prova testimoniale espletata in corso di giudizio, non essendo essa violativa di alcun giudicato efficace in questa sede. Del relativo risultato probatorio, per quanto sopra, si terrà conto ai fini della definizione dell'attuale controversia. Nel merito, l'azione proposta da è da ritenersi infondata, non potendosi Parte_1 stimare assolto da parte del medesimo l'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione ai fatti costitutivi della pretesa dominicale.
L'espresso convincimento riposa sulle seguenti brevi considerazioni. ha chiesto testualmente accertarsi l'avvenuto acquisto, da parte sua, della Parte_1 proprietà per usucapione ex art. 1159 bis c.p.c.
Com'è noto, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone, oltre alla prova del corpus, ovvero della relazione fisica con la res, anche quella dell'animus rem sibi habendi, che deve manifestarsi sotto forma di dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato mediante il
4 compimento di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Giova ricordare sul punto l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di contratto preliminare e godimento del bene, “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (v. Cass. Civ., S.U., 27.3.2008 n. 7930). In altre altrettanto chiare parole, “in assenza di un atto di interversione, la relazione che
l'anticipata consegna determina con il bene oggetto di preliminare si configura in termini di mera detenzione” (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6-2, 10.1.2017 n. 356; Cass. Civ., Sez. 2,
11.5.2010 n. 11410).
Deve tenersi, inoltre, presente che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell' animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
5487 del 17/04/2002; Cass. Civ., sez. II, 20/5/2002, n. 7337).
Ciò posto, nel caso in esame, l'odierno attore, che aveva avuto la disponibilità del terreno de quo fin dal 1991, dichiara, in atto di citazione, di aver coltivato il fondo, di aver provveduto alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione dello stesso con proprie risorse finanziarie avendo anche effettuato opere di miglioramento fondiario e, in particolare, rileva di aver ivi edificato la propria casa di abitazione in autonomia sostenendone le spese in via esclusiva.
Orbene, ritiene questo Giudice, condividendo e conformandosi ad alcuni noti arresti giurisprudenziali (Cassazione Civ., sentenza 31 maggio 2006, n. 12968; Cassazione Civ., 26 agosto 2021, n. 23458) che tale attività edificatoria, realizzata sul fondo inizialmente detenuto, è atto potenzialmente idoneo a mutare la detenzione in possesso, rientrando tale ipotesi tra i segni inequivocabili, e riconoscibili dall'avente diritto, “dell'intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa” (Cass. Civ.
69/92; Cass. Civ. 12569/93; Cass. 1802/95).
Tuttavia, affinché possa ritenersi integrato il mutamento della detenzione in possesso ex art. 1141 co.2 c.c., caratterizzato dalla prova del corpus e dell'animus possidendi indispensabili ai fini usucapivi, sono necessari, oltre al suddetto compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, alcuni ulteriori elementi, vale a dire: 1) la mancanza di consenso e/o tolleranza da parte del possessore e
5 cioè di colui per conto del quale la cosa era detenuta 2) il calcolo del tempo necessario per usucapire una proprietà che decorre dalla data in cui è mutato il titolo del possesso stesso.
Sul primo punto, la Cassazione è granitica nel ritenere che: "L'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa” (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 27584 del 10/12/2013).
Nel caso che ci occupa, l'unico teste di parte attrice/ricorrente Testimone_1 non è stato in grado di fornire informazione alcuna sul se il proprietario formale del fondo fosse a conoscenza di tali edificazioni edilizie e, in caso positivo, se le avesse autorizzate o meno.
Quanto al secondo punto, giova rammentare che, nel caso di specie, l'eventuale interversione del possesso, utile ai fini usucapivi, decorre dalla data di edificazione della casa di abitazione fino all'introduzione della causa di occupazione senza titolo (RG n. 355/11) instaurata nel 2011, atteso che, a partire da tale momento, il possesso pacifico e indisturbato può considerarsi chiaramente e certamente terminato.
Ebbene, la deposizione del citato teste, seppur consenta di ritenere che il abbia Pt_1 svolto nel corso degli anni attività di cura e gestione del fondo, non ha fornito alcuna informazione precisa in ordine al periodo temporale in cui l'abitazione del sia stata Pt_1 realizzata.
Invero, il teste (cfr. verbale di udienza del 12.10.2023 cap.10) Testimone_1
a fronte della domanda di cui al cap.10 (in verbale erroneamente indicato come cap.11) “già nel 1991 il iniziò ad edificare la propria abitazione ed il box attrezzi nei terreni sopra?” ha Pt_1 riferito solamente che il ha “costruito sulla suddetta porzione di terreno una casa in legno Pt_1
(di cui, peraltro, non è dato sapere se sia o meno la casa di abitazione richiamata in atto di citazione dall'attore) e anche una struttura in lamiera dove teneva gli strumenti che lui usava e poi un grosso capannone;
ha fatto anche la ricerca dell'acqua e ha fatto un pozzo dell'acqua”, senza pertanto far alcun riferimento alla data di costruzione di tali manufatti né tantomeno avvalorando il riferimento temporale indicato in domanda.
Nel rispondere ai capi 3 e 5, inoltre, il teste è apparso egualmente alquanto generico, non fornendo elementi concreti e significativi che vadano al di là della semplice presenza, affatto circostanziata, dell'attore sul terreno de quo.
Detto ciò, era onere del fornire al Tribunale la prova convincente e concreta del Pt_1 compimento di atti d'interversione idonei a dimostrare il mutamento della sua detenzione in possesso esclusivo e inquadrarli temporalmente così da consentire il regolare calcolo del periodo necessario ad usucapire.
Onere che, tuttavia, è rimasto inadempiuto, non avendo la parte attrice fornito prova sufficiente del compimento di un atto qualificabile giuridicamente e temporalmente come
(manifestamente e concretamente) di interversione del possesso.
Certamente inidonee a dimostrare l'esercizio di un possesso e tantomeno una concreta interversio possessionis sono – in assenza di altri e concreti elementi che era onere della parte attrice dedurre e dimostrare – le produzioni documentali di parte attrice, aventi ad oggetto le richieste di recinzioni e concessioni edilizie, e le mere asserzioni della medesima parte in ordine alla esecuzione (non dimostrata) mediante proprie risorse finanziarie di opere di manutenzione e/o miglioramento fondiario.
6 Sul punto è sufficiente ricordare che le allegazioni cartolari non sono idonee e sufficienti a dimostrare corpus e animus della usucapione, non essendo atti concreti e materiali esternamente percepibili.
Vieppiù non appare inopportuno ricordare che la Suprema Corte, anche di recente, sul punto ha affermato il principio per cui “l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'articolo 1159 bis cc, riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comune non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva (…)” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 36626 del 14 dicembre 2022) e, ancora, per cui “Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. (…) non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico ma è necessario che esso quantomeno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata e organizzata che sia destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva” (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 20451 del 28 agosto
2017).
Ciò posto, l'attore non ha dato prova concreta di aver esercitato sul terreno in oggetto attività agricola per più di 15 anni in maniera pubblica, ininterrotta, pacifica e, si ribadisce, con animus possidendi.
Nel caso di specie in sede istruttoria il testimone (cfr. verbale Testimone_1 di udienza del 12.10.23 capo 1) ha dichiarato di avere riscontrato la presenza nei luoghi di causa di “fin dai primi anni 90”, specificando poi che “su questo terreno io ho sempre Parte_1 tenuto la mia barca come rimessaggio;
io ho avuto diverse barche, la prima la tenevo là dal
1992; poi nel 1998 ho comprato un'altra barca e l'ho tenuto sempre là e poi l'ho regalata al nel 2015-2016 in quanto mi faceva già mi faceva la manutenzione”. Deposizione, questa, Pt_1 che conferma come il svolgesse sul terreno oggetto di controversia un'attività Parte_1 diversa da quella richiesta dal prefato art. 1159 bis c.c. e necessaria ai fini dell'usucapione.
Deposizione che, peraltro, appare ulteriormente confermata anche dalle allegazioni documentali della medesima parte attrice, tendenti a dimostrare l'ottenimento di concessione edilizia avente ad oggetto l'installazione di un impianto di lavaggio e asciugatura per auto con allegato progetto e planimetrie.
Attività, queste, del tutto estranee all'attività agraria.
Concludendo sul punto, nella radicale e genetica assenza di una situazione di fatto qualificabile come possesso utile ad usucapionem rispetto al bene immobile in questione, ed in difetto del compimento di un successivo atto di interversione del possesso temporalmente inquadrabile e utile ai fini usucapivi, la domanda di usucapione formulata da deve Parte_1 essere senza ulteriore indugio respinta.
In ultimo, in ordine alla richiesta di parte convenuta circa la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c per avere lo stesso agito in malafede o con colpa grave, instaurando una lite temeraria, si ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento in quanto priva dei necessari presupposti, stante la mancata violazione, da parte di dei canoni di Parte_1 normale prudenza necessari all'agire in giudizio e non configurandosi una ipotesi di abuso dello strumento processuale.
7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 26.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
3) RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza.
Così deciso in Tempio Pausania, il 10/01/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 1304 / 2015
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1304 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 tra
(CF: ) in giudizio con l'avv. Oriana Orittu Parte_1 C.F._1
Attore/ricorrente
e
( Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3
( ) Controparte_3 C.F._4 tutti in giudizio con gli avv.ti Maria Carla Sunch e Pietro Diaz
Convenuti/resistenti
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.06.2015, ha convenuto in Parte_1 giudizio e allegando e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo: di avere dal 08.08.1991 al 04.04.2011 il possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto del
1 terreno sito in Comune di Trinità D'Agultu loc. Vignola distinto in Catasto al F. 15, mappali 1 e
30 parte 1/b (41) di mq 2010 e 30/b (42) di mq 4115, avendolo coltivato, avendo ivi edificato la propria abitazione, avendo provveduto alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione dello stesso, con proprie risorse finanziarie ed avendo effettuato opere di miglioramento fondiario;
che detta porzione immobiliare gli era stata ceduta in vendita in data 08.08.1991 mediante scrittura privata di compravendita mai divenuta definitiva e non trascritta con
[...]
(oggi defunto); Persona_1 che, a fronte di detto contratto preliminare, erano state corrisposte, in tre tranches complessive, lire 15.200.000, oltre lire 4.800,00 a titolo di acconto della maggior somma dovuta al momento della stipula del suddetto contratto;
che il terreno de quo era stato da lui posseduto uti dominus per oltre 19 anni, esercitando un vero e proprio diritto di proprietà con il pieno consenso da parte del il quale non CP_1 aveva mai lamentato alcuna pretesa in quanto totalmente consenziente;
che quanto detto era confortato dalle allegazioni prodotte (richiesta realizzazione recinzione, concessione edilizia avente ad oggetto l'installazione di un impianto di lavaggio e asciugatura per auto con allegato progetto e planimetrie, richiesta installazione box, domanda concessione per l'esecuzione di opere edilizie); che era suo interesse ottenere giudizialmente l'accertamento del titolo dominicale per intervenuta usucapione, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento di piccola proprietà rurale ex L.10.10.1976 n.346 in relazione all'art. 1159 bis Cod. civ..
Sulla scorta di quanto sopra, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, accertare e dichiarare che la porzione immobiliare di cui in premessa, ed esattamente sita in comune di Trinità d'Agultu, Loc. Vignola Lu Falzaggiu distinto in catasto al F. 15 mapp.1 e 30 parte:1/b (41) di mq 12010 e 30/b (42) di mq 4115 è di esclusiva proprietà dell'attore ritenuto che ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 della L. 10.05.1976 n. 346 in relazione all'art. 1159 c.c., posto che trattasi di porzione di immobile sita in un Comune che ai sensi della Legge 1102/71 sia definito montano di fondo rustico con annesso fabbricato avente un valore dominicale non superiore alle £ 350.000 e che il ricorrente ha esercitato il possesso indisturbato per oltre 15 anni”.
Instauratosi il contradditorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio
[...]
, e eredi del de cuius CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali, contestando l'avversa pretesa, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Persona_1
“contrariis rejectis;
dichiarare inammissibile la domanda perché in violazione del giudicato formale e sostanziale, della sentenza n. 254/12, del Tribunale di Tempio Pausania, per quanto sub. 2 e ss.; in subordine, rigettare la domanda di parte ricorrente infondata in fatto ed in diritto, perché non provato il possesso ad usucapionem, ex art. 1159 bis, per quanto sub. 6 e ss.; si chiede, ex art. 96 c.p.c., la condanna di per aver agito in giudizio con mala fede e/o Parte_1 colpa grave, oltre che alle spese del presente giudizio, ed al risarcimento dei danni con valutazione equitativa”.
In particolare, i convenuti hanno dedotto: che il presente giudizio aveva origine da un ricorso di proposto allorquando Parte_1 gli odierni convenuti avevano eseguito la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 254/12
(Rg n. 355/11) pronunciata tra le medesime parti e per lo stesso bene immobile, con cui il Pt_1
2 era stato condannato al rilascio del terreno in parola a seguito di occupazione sine titulo, in favore dei e di , dichiarati proprietari dello stesso (v. sentenza n. 254/12: “è quindi CP_1 CP_3 provato che il fondo appartiene agli attori, e che lo detiene senza un titolo loro Parte_1 validamente opponibile”); che nella indicata causa civile il si era dichiarato proprietario del terreno Parte_1 oggetto di causa per titoli documentali ed il tribunale aveva disconosciuto il suo diritto di proprietà e qualunque altro diritto del medesimo sul bene;
che nell'odierno processo il aveva dedotto il possesso del medesimo bene per Pt_1 intervenuta usucapione ex art. 1159 bis c.c., sebbene nel giudizio di cui sopra la proprietà era stata pacificamente dichiarata in capo a e d il veva perso il diritto al CP_3 CP_1 Pt_1 godimento del bene;
che, conseguentemente, la domanda del in questo processo era inammissibile in Pt_1 quanto avanzata in violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e, in ogni caso, nel merito, era infondata in fatto ed in diritto in quanto non era provato il possesso ad usucapionem ex art. 1159 bis c.c.; che le allegazioni prodotte dal a sostegno del preteso diritto non erano nè sufficienti Pt_1 né idonee a provare il possesso “indisturbato e ininterrotto” del terreno, in quanto l'usucapione, neppure quella ex art. 1159 bis c.c., non si fonda su legittimazione formale e cartolare;
che il ricorrente aveva ha omesso di collocare e definire temporalmente la asserita usucapione
(nel ricorso introduttivo del presente giudizio aveva dichiarato:“il ricorrente ha esercitato il possesso indisturbato per oltre 15 anni”, mentre altrove aveva dichiarato che “il terreno de quo è stato posseduto per oltre 19 anni dal ricorrente”) con conseguente difetto della presunzione di possesso, per omessa contestualizzazione temporale del suo esercizio, senza indicazione dei termini astratti e/o concreti, iniziali e finali;
che il aveva trascurato di definire il contenuto della usucapione ex art. 1159 bis cc e Pt_1 non aveva esercitato sul terreno in oggetto attività agricola come richiesto dal prefato articolo;
che il non aveva provato il mutamento del titolo da detenzione in possesso Pt_1
(interversione).
Nel corso della prima udienza il Giudice ha disposto mutamento del rito fissando nuova udienza di comparizione e trattazione e, successivamente, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., i convenuti hanno prodotto CP_4
l'ordinanza del tribunale di Tempio Pausania con cui era stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da in relazione alla sentenza sopra indicata n. 254/12. Hanno Pt_1 dedotto, poi, che, a fronte del mancato spontaneo adempimento del gli obblighi derivanti Pt_1 dal detto titolo giudiziale, erano stati costretti a mettere in esecuzione la detta sentenza. A fronte dell'opposizione alla esecuzione avanzata dal (RG n.93/16) – inizialmente accolta e Pt_1 successivamente respinta – il Giudice dell'esecuzione aveva disposto che “Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base al titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale appunto è quella in esame, possono essere dedotti solo fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, che la parte non avrebbe potuto far valere nel procedimento definito con quella sentenza e non, invece, questioni di merito, da farsi valere nella competente sede di cognizione (così tra le altre Cass.
22402/2008, Cass. 9205/2001, Cass. 2742/99, Cass. 3225/1994). Tanto premesso deve osservarsi
3 che nel caso di specie l'opponente ha eccepito di essere proprietario del bene in forza di usucapione maturatasi in data anteriore rispetto a quella di introduzione del giudizio n.
335/2011 che ha portato alla formazione del titolo giudiziale oggi azionato, cosìcché egli avrebbe dovuto dedurre tale circostanza nel predetto giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultano dunque sussistere gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione [...]”.
Ciò posto, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da atti introduttivi e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata dai convenuti/resistenti circa l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte ricorrente, divenuta attrice, per violazione del giudicato formale e sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Si osserva che, nel precedente giudizio avente ad oggetto l'occupazione sine titulo del
(RG n. 355/11), terminato con la pronuncia della sentenza n. 254/12, gli attori, Parte_1 ritenendosi proprietari del bene immobile oggetto di causa, hanno chiesto esclusivamente l'accertamento dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte del suddetto convenuto, senza proporre alcuna domanda in punto di mancato esercizio, da parte del Pt_1 medesimo, di un potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà.
Dal canto suo, il in quel giudizio ha dedotto essenzialmente di essere Parte_1 legittimo detentore del terreno in questione in forza di scrittura privata di vendita, nulla deducendo in tema di eventuale possesso ad usucapionem del bene medesimo e di conseguente acquisto a titolo originario.
Ciò, posto, se si considera che per giurisprudenza consolidata “il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito accertamento effettivo, specifico e concreto” (v. ex multis, Cass. Civ. n. 1828/18), non appare seriamente discutibile che il giudicato opposto dalla parte oggi convenuta copra esclusivamente la (insussistenza) del concreto titolo detentivo del fondo in capo al al medesimo dedotto in (quel) giudizio. Pt_1
Ne consegue che l'eccezione sul punto formulata dalle parti convenute, fondata sull'erroneo richiamo e sull'auspicata applicazione dell'art. 2909 c.c., deve essere respinta in quanto infondata.
Parimenti infondata, per logica conseguenzialità, è l'eccezione di nullità della prova testimoniale espletata in corso di giudizio, non essendo essa violativa di alcun giudicato efficace in questa sede. Del relativo risultato probatorio, per quanto sopra, si terrà conto ai fini della definizione dell'attuale controversia. Nel merito, l'azione proposta da è da ritenersi infondata, non potendosi Parte_1 stimare assolto da parte del medesimo l'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione ai fatti costitutivi della pretesa dominicale.
L'espresso convincimento riposa sulle seguenti brevi considerazioni. ha chiesto testualmente accertarsi l'avvenuto acquisto, da parte sua, della Parte_1 proprietà per usucapione ex art. 1159 bis c.p.c.
Com'è noto, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone, oltre alla prova del corpus, ovvero della relazione fisica con la res, anche quella dell'animus rem sibi habendi, che deve manifestarsi sotto forma di dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato mediante il
4 compimento di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Giova ricordare sul punto l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di contratto preliminare e godimento del bene, “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (v. Cass. Civ., S.U., 27.3.2008 n. 7930). In altre altrettanto chiare parole, “in assenza di un atto di interversione, la relazione che
l'anticipata consegna determina con il bene oggetto di preliminare si configura in termini di mera detenzione” (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6-2, 10.1.2017 n. 356; Cass. Civ., Sez. 2,
11.5.2010 n. 11410).
Deve tenersi, inoltre, presente che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell' animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
5487 del 17/04/2002; Cass. Civ., sez. II, 20/5/2002, n. 7337).
Ciò posto, nel caso in esame, l'odierno attore, che aveva avuto la disponibilità del terreno de quo fin dal 1991, dichiara, in atto di citazione, di aver coltivato il fondo, di aver provveduto alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione dello stesso con proprie risorse finanziarie avendo anche effettuato opere di miglioramento fondiario e, in particolare, rileva di aver ivi edificato la propria casa di abitazione in autonomia sostenendone le spese in via esclusiva.
Orbene, ritiene questo Giudice, condividendo e conformandosi ad alcuni noti arresti giurisprudenziali (Cassazione Civ., sentenza 31 maggio 2006, n. 12968; Cassazione Civ., 26 agosto 2021, n. 23458) che tale attività edificatoria, realizzata sul fondo inizialmente detenuto, è atto potenzialmente idoneo a mutare la detenzione in possesso, rientrando tale ipotesi tra i segni inequivocabili, e riconoscibili dall'avente diritto, “dell'intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa” (Cass. Civ.
69/92; Cass. Civ. 12569/93; Cass. 1802/95).
Tuttavia, affinché possa ritenersi integrato il mutamento della detenzione in possesso ex art. 1141 co.2 c.c., caratterizzato dalla prova del corpus e dell'animus possidendi indispensabili ai fini usucapivi, sono necessari, oltre al suddetto compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, alcuni ulteriori elementi, vale a dire: 1) la mancanza di consenso e/o tolleranza da parte del possessore e
5 cioè di colui per conto del quale la cosa era detenuta 2) il calcolo del tempo necessario per usucapire una proprietà che decorre dalla data in cui è mutato il titolo del possesso stesso.
Sul primo punto, la Cassazione è granitica nel ritenere che: "L'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa” (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 27584 del 10/12/2013).
Nel caso che ci occupa, l'unico teste di parte attrice/ricorrente Testimone_1 non è stato in grado di fornire informazione alcuna sul se il proprietario formale del fondo fosse a conoscenza di tali edificazioni edilizie e, in caso positivo, se le avesse autorizzate o meno.
Quanto al secondo punto, giova rammentare che, nel caso di specie, l'eventuale interversione del possesso, utile ai fini usucapivi, decorre dalla data di edificazione della casa di abitazione fino all'introduzione della causa di occupazione senza titolo (RG n. 355/11) instaurata nel 2011, atteso che, a partire da tale momento, il possesso pacifico e indisturbato può considerarsi chiaramente e certamente terminato.
Ebbene, la deposizione del citato teste, seppur consenta di ritenere che il abbia Pt_1 svolto nel corso degli anni attività di cura e gestione del fondo, non ha fornito alcuna informazione precisa in ordine al periodo temporale in cui l'abitazione del sia stata Pt_1 realizzata.
Invero, il teste (cfr. verbale di udienza del 12.10.2023 cap.10) Testimone_1
a fronte della domanda di cui al cap.10 (in verbale erroneamente indicato come cap.11) “già nel 1991 il iniziò ad edificare la propria abitazione ed il box attrezzi nei terreni sopra?” ha Pt_1 riferito solamente che il ha “costruito sulla suddetta porzione di terreno una casa in legno Pt_1
(di cui, peraltro, non è dato sapere se sia o meno la casa di abitazione richiamata in atto di citazione dall'attore) e anche una struttura in lamiera dove teneva gli strumenti che lui usava e poi un grosso capannone;
ha fatto anche la ricerca dell'acqua e ha fatto un pozzo dell'acqua”, senza pertanto far alcun riferimento alla data di costruzione di tali manufatti né tantomeno avvalorando il riferimento temporale indicato in domanda.
Nel rispondere ai capi 3 e 5, inoltre, il teste è apparso egualmente alquanto generico, non fornendo elementi concreti e significativi che vadano al di là della semplice presenza, affatto circostanziata, dell'attore sul terreno de quo.
Detto ciò, era onere del fornire al Tribunale la prova convincente e concreta del Pt_1 compimento di atti d'interversione idonei a dimostrare il mutamento della sua detenzione in possesso esclusivo e inquadrarli temporalmente così da consentire il regolare calcolo del periodo necessario ad usucapire.
Onere che, tuttavia, è rimasto inadempiuto, non avendo la parte attrice fornito prova sufficiente del compimento di un atto qualificabile giuridicamente e temporalmente come
(manifestamente e concretamente) di interversione del possesso.
Certamente inidonee a dimostrare l'esercizio di un possesso e tantomeno una concreta interversio possessionis sono – in assenza di altri e concreti elementi che era onere della parte attrice dedurre e dimostrare – le produzioni documentali di parte attrice, aventi ad oggetto le richieste di recinzioni e concessioni edilizie, e le mere asserzioni della medesima parte in ordine alla esecuzione (non dimostrata) mediante proprie risorse finanziarie di opere di manutenzione e/o miglioramento fondiario.
6 Sul punto è sufficiente ricordare che le allegazioni cartolari non sono idonee e sufficienti a dimostrare corpus e animus della usucapione, non essendo atti concreti e materiali esternamente percepibili.
Vieppiù non appare inopportuno ricordare che la Suprema Corte, anche di recente, sul punto ha affermato il principio per cui “l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'articolo 1159 bis cc, riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comune non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva (…)” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 36626 del 14 dicembre 2022) e, ancora, per cui “Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. (…) non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico ma è necessario che esso quantomeno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata e organizzata che sia destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva” (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 20451 del 28 agosto
2017).
Ciò posto, l'attore non ha dato prova concreta di aver esercitato sul terreno in oggetto attività agricola per più di 15 anni in maniera pubblica, ininterrotta, pacifica e, si ribadisce, con animus possidendi.
Nel caso di specie in sede istruttoria il testimone (cfr. verbale Testimone_1 di udienza del 12.10.23 capo 1) ha dichiarato di avere riscontrato la presenza nei luoghi di causa di “fin dai primi anni 90”, specificando poi che “su questo terreno io ho sempre Parte_1 tenuto la mia barca come rimessaggio;
io ho avuto diverse barche, la prima la tenevo là dal
1992; poi nel 1998 ho comprato un'altra barca e l'ho tenuto sempre là e poi l'ho regalata al nel 2015-2016 in quanto mi faceva già mi faceva la manutenzione”. Deposizione, questa, Pt_1 che conferma come il svolgesse sul terreno oggetto di controversia un'attività Parte_1 diversa da quella richiesta dal prefato art. 1159 bis c.c. e necessaria ai fini dell'usucapione.
Deposizione che, peraltro, appare ulteriormente confermata anche dalle allegazioni documentali della medesima parte attrice, tendenti a dimostrare l'ottenimento di concessione edilizia avente ad oggetto l'installazione di un impianto di lavaggio e asciugatura per auto con allegato progetto e planimetrie.
Attività, queste, del tutto estranee all'attività agraria.
Concludendo sul punto, nella radicale e genetica assenza di una situazione di fatto qualificabile come possesso utile ad usucapionem rispetto al bene immobile in questione, ed in difetto del compimento di un successivo atto di interversione del possesso temporalmente inquadrabile e utile ai fini usucapivi, la domanda di usucapione formulata da deve Parte_1 essere senza ulteriore indugio respinta.
In ultimo, in ordine alla richiesta di parte convenuta circa la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c per avere lo stesso agito in malafede o con colpa grave, instaurando una lite temeraria, si ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento in quanto priva dei necessari presupposti, stante la mancata violazione, da parte di dei canoni di Parte_1 normale prudenza necessari all'agire in giudizio e non configurandosi una ipotesi di abuso dello strumento processuale.
7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 26.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
3) RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza.
Così deciso in Tempio Pausania, il 10/01/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
8