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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 183/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Somma Vesuviana alla Via Chionzo n. 43, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Piccolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, (C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.6.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta
1 procura in atti, dall'Avv.to Speranza Raia;
RESISTENTE
CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, rappresentava di aver contratto in Parte_1 data 26.07.1998 matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli con dal Controparte_2 quale erano nati i due figli (2000) ed (2002), entrambi maggiorenni, e che con Per_1 Per_2 decreto del 7.7.2021 sono state omologate le condizioni di separazione. Chiedeva, pertanto, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare la casa coniugale all' Pt_1 giacché proprietario della stessa ed in quanto la aveva trasferito altrove la propria residenza, CP_1 di disporre il versamento in favore della figlia a titolo di mantenimento della somma di Per_3
€ 250,00 e di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della in quanto CP_1 economicamente autosufficiente.
La resistente, regolarmente citata in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si costituiva, richiedendo anch'essa la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed eccependo che, a seguito della separazione, in ragione di plurime condotte violente e minacciose nei suoi confronti, ha abbandonato la casa coniugale e l'ex coniuge è stato rinviato a giudizio, essendo allo stato ristretto agli arresti domiciliari. Ha evidenziato un peggioramento delle condizioni economiche dal momento dell'omologa e la sussistenza di una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, considerando l'intervenuta perdita di occupazione nel corso del giudizio e non opponendosi all'assegnazione della casa familiare all . Pt_1
All'udienza dell'11.12.2024, sentite le parti, rilevato che non erano stati articolati mezzi istruttori, il
Giudice delegato riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta
2 Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
Il ricorrente ha espressamente richiesto la conferma delle condizioni già adottate in sede di separazione in ordine al versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia Per_2
maggiorenne, la quale risiede con la madre.
[...]
La resistente ha parimenti insistito perché il padre continui al versamento del suddetto assegno e sul punto il Collegio ritiene di disporre in conformità alle richieste delle parti, come da condizioni della separazione prevedendo che l' versi per il mantenimento della figlia maggiorenne la Pt_1 somma di € 250,00.
3) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre
1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass., Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
3 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé
4 che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda relativa all'assegno divorzile deve trovare accoglimento in quanto sussiste la componente perequativo-assistenziale, in considerazione della insussistenza in capo alla di mezzi sufficienti a condurre un dignitoso tenore di vita e del CP_1 divario reddituale tra le parti del presente giudizio.
Occorre, infatti, considerare che il richiesto assegno divorzile ha natura assistenziale e non di mantenimento, che il matrimonio è durato ventitré anni (in specie, è stato celebrato il 26.07.1998 e l'udienza di separazione si è tenuta il 21.06.2021) e risulta lecito e doveroso ritenere che vi sia stato nel periodo di convivenza matrimoniale un contributo della la quale non ha mai lavorato CP_1 in costanza di matrimonio, nell'accudimento dei due figli e che tale scelta sia stata concordata e condivisa dalle parti e che la stessa abbia nei fatti consentito la realizzazione dell'altro coniuge.
5 In relazione al divario reddituale, il Collegio osserva che l' è titolare dell'immobile adibito Pt_1
a casa coniugale, risulta allo stato impiegato quale meccanico e percepisce uno stipendio pari ad €
800,00; quanto ai redditi, in base alle CU depositate in atti, risulta aver percepito redditi per l'anno
2021 pari ad € 22.511,49; per l'anno 2022 pari ad € 21.863,29; per l'anno 2023 pari ad € 22.685,93.
La risulta inoccupata, essendo stata allegata in atti la lettera di licenziamento della stessa CP_1
(circostanza sopravvenuta in corso di causa), e con riferimento all'ISEE 2024 risultano redditi dichiarati per € 3.643,50.
Come precedentemente rilevato, non risulta rilevante la mancata percezione in sede di separazione di un assegno di mantenimento, in considerazione della differente funzione dell'assegno divorzile, dovendosi osservare che in quella sede quale posta attiva relativa al patrimonio dell era Pt_1 stata considerata la casa coniugale, la quale risultava conferita in comodato gratuito alla resistente con l'obbligo di separare gli ambienti in alloggi distinti.
Il Collegio non può esimersi dall'evidenziare il mutamento delle circostanze intervenuto a seguito della separazione: in particolare, la circostanza per la quale la non risiede più nell'immobile CP_1 in precedenza adibito a casa familiare è da ascrivere alle condotte di maltrattamenti e violenza che hanno portato alla condanna in sede penale dell (cfr. sentenza del Tribunale di Nola del Pt_1
5.9.2024); a seguito di tali fatti, di cui alcuni sono ancora oggetto di accertamento in sede penale, la ha abbandonato la casa familiare, dovendo ricercare una nuova sistemazione per la quale CP_1 versa un canone di locazione e l'immobile adibito a casa familiare è tornato nella disponibilità del ricorrente.
Dunque, se è vero che non può essere riconosciuta la componente compensativa dal momento che la resistente non ha allegato che in circostanza di matrimonio avrebbe rinunciato a specifiche e realistiche opportunità di lavoro, risulta altresì sussistente la componente perequativa (legata all'evidente divario reddituale) ed assistenziale, giacché la non avendo al momento alcun CP_1 impiego, pur avendo una potenzialità lavorativa/reddituale, dovendo, sostenere il costo legato alla locazione dell'immobile (pari ad € 150,00, cfr. contratto in atti), non risulta avere mezzi sufficienti a condurre un'autonoma vita dignitosa in considerazione della necessità di corrispondere il canone di locazione dell'immobile in cui attualmente risiede con la figlia, per le vicende precedentemente descritte..
Per quanto sino ad ora affermato, il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto assegno nella misura di € 100,00 che dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese alla Pt_1 CP_1
4) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casalnuovo di Napoli in data 26.07.1998 da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Casalnuovo al n. 55 parte II, serie B - anno 1998;
➢ Determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da versarsi entro il 5 di ogni mese a Per_3
Controparte_1
➢ Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma di € 100,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 183/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Somma Vesuviana alla Via Chionzo n. 43, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Piccolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, (C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.6.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta
1 procura in atti, dall'Avv.to Speranza Raia;
RESISTENTE
CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, rappresentava di aver contratto in Parte_1 data 26.07.1998 matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli con dal Controparte_2 quale erano nati i due figli (2000) ed (2002), entrambi maggiorenni, e che con Per_1 Per_2 decreto del 7.7.2021 sono state omologate le condizioni di separazione. Chiedeva, pertanto, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare la casa coniugale all' Pt_1 giacché proprietario della stessa ed in quanto la aveva trasferito altrove la propria residenza, CP_1 di disporre il versamento in favore della figlia a titolo di mantenimento della somma di Per_3
€ 250,00 e di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della in quanto CP_1 economicamente autosufficiente.
La resistente, regolarmente citata in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si costituiva, richiedendo anch'essa la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed eccependo che, a seguito della separazione, in ragione di plurime condotte violente e minacciose nei suoi confronti, ha abbandonato la casa coniugale e l'ex coniuge è stato rinviato a giudizio, essendo allo stato ristretto agli arresti domiciliari. Ha evidenziato un peggioramento delle condizioni economiche dal momento dell'omologa e la sussistenza di una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, considerando l'intervenuta perdita di occupazione nel corso del giudizio e non opponendosi all'assegnazione della casa familiare all . Pt_1
All'udienza dell'11.12.2024, sentite le parti, rilevato che non erano stati articolati mezzi istruttori, il
Giudice delegato riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta
2 Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
Il ricorrente ha espressamente richiesto la conferma delle condizioni già adottate in sede di separazione in ordine al versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia Per_2
maggiorenne, la quale risiede con la madre.
[...]
La resistente ha parimenti insistito perché il padre continui al versamento del suddetto assegno e sul punto il Collegio ritiene di disporre in conformità alle richieste delle parti, come da condizioni della separazione prevedendo che l' versi per il mantenimento della figlia maggiorenne la Pt_1 somma di € 250,00.
3) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre
1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass., Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
3 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé
4 che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda relativa all'assegno divorzile deve trovare accoglimento in quanto sussiste la componente perequativo-assistenziale, in considerazione della insussistenza in capo alla di mezzi sufficienti a condurre un dignitoso tenore di vita e del CP_1 divario reddituale tra le parti del presente giudizio.
Occorre, infatti, considerare che il richiesto assegno divorzile ha natura assistenziale e non di mantenimento, che il matrimonio è durato ventitré anni (in specie, è stato celebrato il 26.07.1998 e l'udienza di separazione si è tenuta il 21.06.2021) e risulta lecito e doveroso ritenere che vi sia stato nel periodo di convivenza matrimoniale un contributo della la quale non ha mai lavorato CP_1 in costanza di matrimonio, nell'accudimento dei due figli e che tale scelta sia stata concordata e condivisa dalle parti e che la stessa abbia nei fatti consentito la realizzazione dell'altro coniuge.
5 In relazione al divario reddituale, il Collegio osserva che l' è titolare dell'immobile adibito Pt_1
a casa coniugale, risulta allo stato impiegato quale meccanico e percepisce uno stipendio pari ad €
800,00; quanto ai redditi, in base alle CU depositate in atti, risulta aver percepito redditi per l'anno
2021 pari ad € 22.511,49; per l'anno 2022 pari ad € 21.863,29; per l'anno 2023 pari ad € 22.685,93.
La risulta inoccupata, essendo stata allegata in atti la lettera di licenziamento della stessa CP_1
(circostanza sopravvenuta in corso di causa), e con riferimento all'ISEE 2024 risultano redditi dichiarati per € 3.643,50.
Come precedentemente rilevato, non risulta rilevante la mancata percezione in sede di separazione di un assegno di mantenimento, in considerazione della differente funzione dell'assegno divorzile, dovendosi osservare che in quella sede quale posta attiva relativa al patrimonio dell era Pt_1 stata considerata la casa coniugale, la quale risultava conferita in comodato gratuito alla resistente con l'obbligo di separare gli ambienti in alloggi distinti.
Il Collegio non può esimersi dall'evidenziare il mutamento delle circostanze intervenuto a seguito della separazione: in particolare, la circostanza per la quale la non risiede più nell'immobile CP_1 in precedenza adibito a casa familiare è da ascrivere alle condotte di maltrattamenti e violenza che hanno portato alla condanna in sede penale dell (cfr. sentenza del Tribunale di Nola del Pt_1
5.9.2024); a seguito di tali fatti, di cui alcuni sono ancora oggetto di accertamento in sede penale, la ha abbandonato la casa familiare, dovendo ricercare una nuova sistemazione per la quale CP_1 versa un canone di locazione e l'immobile adibito a casa familiare è tornato nella disponibilità del ricorrente.
Dunque, se è vero che non può essere riconosciuta la componente compensativa dal momento che la resistente non ha allegato che in circostanza di matrimonio avrebbe rinunciato a specifiche e realistiche opportunità di lavoro, risulta altresì sussistente la componente perequativa (legata all'evidente divario reddituale) ed assistenziale, giacché la non avendo al momento alcun CP_1 impiego, pur avendo una potenzialità lavorativa/reddituale, dovendo, sostenere il costo legato alla locazione dell'immobile (pari ad € 150,00, cfr. contratto in atti), non risulta avere mezzi sufficienti a condurre un'autonoma vita dignitosa in considerazione della necessità di corrispondere il canone di locazione dell'immobile in cui attualmente risiede con la figlia, per le vicende precedentemente descritte..
Per quanto sino ad ora affermato, il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto assegno nella misura di € 100,00 che dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese alla Pt_1 CP_1
4) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casalnuovo di Napoli in data 26.07.1998 da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Casalnuovo al n. 55 parte II, serie B - anno 1998;
➢ Determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da versarsi entro il 5 di ogni mese a Per_3
Controparte_1
➢ Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma di € 100,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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