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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1867/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
PIRONE OLGA, EL
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2313/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249106624714000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249106624714000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 873/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
IL DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE DICHIARA CHE LA RICORRENTE è DECADUTA DALLA
PRECEDENTE ROTTAMAZIONE QUATER, E CHE AD OGGI SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER
POTER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUES, CHIEDE PERTANTO UN BREVE RINVIO AL
FINE DI VALUTARE QUESTA POSSIBILITà, POICHè LA SETTIMANA SCORSA SONO STATI
PUBBLICATI I CRITERI ATTUATIVI PER POTER USUSFRUIRE DI QUESTA PROCEDURA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097.20249106624714.000 notificatale in data 4/11/2024, limitatamente a cinque delle sei cartelle di pagamento poste a base dell'atto, e, segnatamente: la cartella di pagamento n. n. 0972018011209525000
(IVA anno 2015); la cartella n. n. 09720190141274787000 (IVA 2014); quella n. n. 09720190173678823000
(IRPEF anno 2015); la n. n. 09720200010653745000 (imposta sostitutiva minimi 2016); quella n. n.
09720210124705991000 (imposta sostitutiva minimi anno 2017).
La parte ricorrente lamentava di non essere mai venuta a conoscenza delle cartelle sottese in quanto mai notificate.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle entrate-riscossione, contestando il ricorso in quanto, in particolare, evidenziava che la parte aveva provveduto ad aderire alla proposta di definizione agevolata
(cd. rottamazione quater) accedendo alla rateizzazione da cui però era decaduta per mancato pagamento di una rata.
La parte depositava memorie con cui chiedeva la sospensione del procedimento avendo interesse ad aderire ad altra procedura di definizione agevolata nelle more introdotta con l'art. 1, commi 82 e segg. della legge
30 dicembre 2025, n.199, la cd. rottamazione quinquies.
L'agenzia depositava memoria con la quale si opponeva al rinvio.
Nel corso dell'udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente, faceva presente di non essere in regola con la "rottamazione quater" e formulava richiesta di rinvio per potere eventualmente aderire alla
“rottamazione quinquies” di cui sopra
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Pacificamente la parte ha già aderito alla procedura di definizione agevolata da cui
è decaduta.
L'orientamento della Corte di cassazione al riguardo chiarisce che tale posizione è incompatibile con la pretesa di non avere ricevuto la cartella di cui evidentemente la parte era a conoscenza per avere chiesto di accedere alla procedura liberatoria. Pertanto non può dirsi nemmeno maturata la prescrizione (cfr. sentenza sez. trib. n.5160 del 16/2/2022; ordinanza sez. trib del 28/12/2025 n. 34329).
La richiesta di sospensione non può essere parimenti accolta in quanto la parte non ha allegato alcun elemento a supporto del periculum in mora e l'astratto interesse all'adesione ad altra procedura di definizione agevolata non è di per sé solo motivo di accoglimento dell'istanza. Ne consegue il rigetto del ricorso.
La contribuente potrà eventualmente riattivare la nuova procedura di definizione agevolata nel caso in cui ne ricorrano le condizioni e i presupposti giuridici prescritti dalla norma.
Le circostanze di fatto della questione sottesa alla controversia rendono equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
PIRONE OLGA, EL
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2313/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249106624714000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249106624714000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 873/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
IL DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE DICHIARA CHE LA RICORRENTE è DECADUTA DALLA
PRECEDENTE ROTTAMAZIONE QUATER, E CHE AD OGGI SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER
POTER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUES, CHIEDE PERTANTO UN BREVE RINVIO AL
FINE DI VALUTARE QUESTA POSSIBILITà, POICHè LA SETTIMANA SCORSA SONO STATI
PUBBLICATI I CRITERI ATTUATIVI PER POTER USUSFRUIRE DI QUESTA PROCEDURA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097.20249106624714.000 notificatale in data 4/11/2024, limitatamente a cinque delle sei cartelle di pagamento poste a base dell'atto, e, segnatamente: la cartella di pagamento n. n. 0972018011209525000
(IVA anno 2015); la cartella n. n. 09720190141274787000 (IVA 2014); quella n. n. 09720190173678823000
(IRPEF anno 2015); la n. n. 09720200010653745000 (imposta sostitutiva minimi 2016); quella n. n.
09720210124705991000 (imposta sostitutiva minimi anno 2017).
La parte ricorrente lamentava di non essere mai venuta a conoscenza delle cartelle sottese in quanto mai notificate.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle entrate-riscossione, contestando il ricorso in quanto, in particolare, evidenziava che la parte aveva provveduto ad aderire alla proposta di definizione agevolata
(cd. rottamazione quater) accedendo alla rateizzazione da cui però era decaduta per mancato pagamento di una rata.
La parte depositava memorie con cui chiedeva la sospensione del procedimento avendo interesse ad aderire ad altra procedura di definizione agevolata nelle more introdotta con l'art. 1, commi 82 e segg. della legge
30 dicembre 2025, n.199, la cd. rottamazione quinquies.
L'agenzia depositava memoria con la quale si opponeva al rinvio.
Nel corso dell'udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente, faceva presente di non essere in regola con la "rottamazione quater" e formulava richiesta di rinvio per potere eventualmente aderire alla
“rottamazione quinquies” di cui sopra
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Pacificamente la parte ha già aderito alla procedura di definizione agevolata da cui
è decaduta.
L'orientamento della Corte di cassazione al riguardo chiarisce che tale posizione è incompatibile con la pretesa di non avere ricevuto la cartella di cui evidentemente la parte era a conoscenza per avere chiesto di accedere alla procedura liberatoria. Pertanto non può dirsi nemmeno maturata la prescrizione (cfr. sentenza sez. trib. n.5160 del 16/2/2022; ordinanza sez. trib del 28/12/2025 n. 34329).
La richiesta di sospensione non può essere parimenti accolta in quanto la parte non ha allegato alcun elemento a supporto del periculum in mora e l'astratto interesse all'adesione ad altra procedura di definizione agevolata non è di per sé solo motivo di accoglimento dell'istanza. Ne consegue il rigetto del ricorso.
La contribuente potrà eventualmente riattivare la nuova procedura di definizione agevolata nel caso in cui ne ricorrano le condizioni e i presupposti giuridici prescritti dalla norma.
Le circostanze di fatto della questione sottesa alla controversia rendono equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.