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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PETTINATO ANGELO, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA (CT) il 07/10/1977 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 20/1/2020, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione con addebito dal coniuge
, con il quale ha contratto matrimonio in Catania in data Controparte_1
7/10/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 867, parte II, serie A, anno 2003.
1 Dall'unione coniugale sono nati i figli (l'1/1/1999) e (il 18/1/2005). Per_1 Per_2
La ricorrente ha dedotto che i coniugi non condividono più un'unione affettiva e sentimentale né tanto meno familiare, sicché la situazione è giunta ad un livello tale da rendere intollerabile la prosecuzione del vincolo matrimoniale. Ha chiesto, altresì,
l'addebito della separazione al resistente, deducendo l'inottemperanza ai doveri nascenti dal vincolo del matrimonio, con particolare riferimento a condotte violente e persecutorie poste in essere dal marito sia prima che dopo la cessazione della coabitazione, tanto da costringerla a sporgere querela nei confronti del coniuge in data 15.4.2019 e in data 10.6.2019.
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia (al tempo minorenne), Per_2 con collocamento presso di sé; nulla disporre in ordine alla casa familiare, dal momento che la ricorrente e la figlia si erano trasferite presso l'abitazione della madre della;
ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia con un assegno periodico di euro Per_2
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne , economicamente indipendente. Per_1
sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e va Controparte_1 pertanto dichiarato contumace.
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, per violazione del dovere di assistenza morale e materiale, sancito dall'art. 143 c.c., deducendo condotte aggressive e minacciose (lancio di oggetti, calci, pugni, minacce di morte), poste in essere marito sotto l'effetto di stupefacenti (cocaina), di cui aveva iniziato a fare uso giornaliero a partire dal 2018; dopo la cessazione della coabitazione, il marito aveva posto in essere atti persecutori nei confronti della moglie (minacce, appostamenti, telefonate continue); tali condotte erano cessate solo a seguito dell'arresto di (come dichiarato dalla ricorrente all'udienza Controparte_1 presidenziale dell' 11.3.2021).
Riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente
2 discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti certamente l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.
Le violenze, pur rientrando nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, costituiscono altresì violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e sono sempre causa di addebito (v. Cass., n. 31351/22; n. 27324/22; n. 3925/18); il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale (v. Cass., n. 27766/22, che ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito).
Nel caso di specie, le allegazioni del ricorrente sono state trasfuse nei verbali di denuncia/querela allegati al ricorso (atti con cui si è assunta piena Parte_1 responsabilità di quanto dichiarato) e hanno trovato riscontro nella deposizione della teste la quale (oltre a raccogliere, nell'immediatezza, gli sfoghi Testimone_1 della ricorrente) ha assistito personalmente ad un episodio di aggressione perpetrato dal resistente nei confronti della moglie (episodio avvenuto nel febbraio 2019 e descritto dalla ricorrente nel verbale di querela del 15.4.2019): in particolare la teste
(figlia di una cugina della ricorrente) ha dichiarato di recarsi spesso presso lo stabile in cui i coniugi vivevano perché la propria madre abita nell'appartamento sottostante a quello della coppia;
aveva avuto modo di udire le liti violente che si verificavano tra i coniugi e di constatare i danni agli oggetti cagionati dalla furia del resistente;
in una occasione era intervenuta personalmente per riportare la calma, in quanto il resistente stava minacciando la moglie brandendo un coltello da cucina e tentava di scagliarsi anche contro la suocera e i figli presenti;
la teste aveva inoltre accompagnato la ricorrente a sporgere querela.
Il resistente, chiamato a rendere interrogatorio formale sui medesimi fatti, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata, può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalle condotte violente dell' con conseguente CP_1 accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
3 Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento dei figli e Per_1
ormai entrambi maggiorenni. Per_2
Va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia residente presso la madre, la cui non autosufficienza economica (in Per_2 assenza di elementi contrari) può desumersi dal fatto che la ragazza ha da poco raggiunto la maggiore età.
(il quale svolge l'attività di imbianchino, secondo quanto Controparte_1 dichiarato dalla ricorrente) dovrà pertanto contribuire al mantenimento della figlia con un assegno da determinarsi in euro 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma (in assenza di documentazione reddituale) appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento della figlia e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari.
L'assegno unico verrò ripartito tra i genitori, come per legge.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 896 /2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con addebito a carico di Controparte_1 Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, in favore della moglie la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, 5/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PETTINATO ANGELO, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA (CT) il 07/10/1977 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 20/1/2020, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione con addebito dal coniuge
, con il quale ha contratto matrimonio in Catania in data Controparte_1
7/10/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 867, parte II, serie A, anno 2003.
1 Dall'unione coniugale sono nati i figli (l'1/1/1999) e (il 18/1/2005). Per_1 Per_2
La ricorrente ha dedotto che i coniugi non condividono più un'unione affettiva e sentimentale né tanto meno familiare, sicché la situazione è giunta ad un livello tale da rendere intollerabile la prosecuzione del vincolo matrimoniale. Ha chiesto, altresì,
l'addebito della separazione al resistente, deducendo l'inottemperanza ai doveri nascenti dal vincolo del matrimonio, con particolare riferimento a condotte violente e persecutorie poste in essere dal marito sia prima che dopo la cessazione della coabitazione, tanto da costringerla a sporgere querela nei confronti del coniuge in data 15.4.2019 e in data 10.6.2019.
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia (al tempo minorenne), Per_2 con collocamento presso di sé; nulla disporre in ordine alla casa familiare, dal momento che la ricorrente e la figlia si erano trasferite presso l'abitazione della madre della;
ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia con un assegno periodico di euro Per_2
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne , economicamente indipendente. Per_1
sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e va Controparte_1 pertanto dichiarato contumace.
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, per violazione del dovere di assistenza morale e materiale, sancito dall'art. 143 c.c., deducendo condotte aggressive e minacciose (lancio di oggetti, calci, pugni, minacce di morte), poste in essere marito sotto l'effetto di stupefacenti (cocaina), di cui aveva iniziato a fare uso giornaliero a partire dal 2018; dopo la cessazione della coabitazione, il marito aveva posto in essere atti persecutori nei confronti della moglie (minacce, appostamenti, telefonate continue); tali condotte erano cessate solo a seguito dell'arresto di (come dichiarato dalla ricorrente all'udienza Controparte_1 presidenziale dell' 11.3.2021).
Riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente
2 discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti certamente l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.
Le violenze, pur rientrando nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, costituiscono altresì violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e sono sempre causa di addebito (v. Cass., n. 31351/22; n. 27324/22; n. 3925/18); il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale (v. Cass., n. 27766/22, che ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito).
Nel caso di specie, le allegazioni del ricorrente sono state trasfuse nei verbali di denuncia/querela allegati al ricorso (atti con cui si è assunta piena Parte_1 responsabilità di quanto dichiarato) e hanno trovato riscontro nella deposizione della teste la quale (oltre a raccogliere, nell'immediatezza, gli sfoghi Testimone_1 della ricorrente) ha assistito personalmente ad un episodio di aggressione perpetrato dal resistente nei confronti della moglie (episodio avvenuto nel febbraio 2019 e descritto dalla ricorrente nel verbale di querela del 15.4.2019): in particolare la teste
(figlia di una cugina della ricorrente) ha dichiarato di recarsi spesso presso lo stabile in cui i coniugi vivevano perché la propria madre abita nell'appartamento sottostante a quello della coppia;
aveva avuto modo di udire le liti violente che si verificavano tra i coniugi e di constatare i danni agli oggetti cagionati dalla furia del resistente;
in una occasione era intervenuta personalmente per riportare la calma, in quanto il resistente stava minacciando la moglie brandendo un coltello da cucina e tentava di scagliarsi anche contro la suocera e i figli presenti;
la teste aveva inoltre accompagnato la ricorrente a sporgere querela.
Il resistente, chiamato a rendere interrogatorio formale sui medesimi fatti, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata, può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalle condotte violente dell' con conseguente CP_1 accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
3 Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento dei figli e Per_1
ormai entrambi maggiorenni. Per_2
Va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia residente presso la madre, la cui non autosufficienza economica (in Per_2 assenza di elementi contrari) può desumersi dal fatto che la ragazza ha da poco raggiunto la maggiore età.
(il quale svolge l'attività di imbianchino, secondo quanto Controparte_1 dichiarato dalla ricorrente) dovrà pertanto contribuire al mantenimento della figlia con un assegno da determinarsi in euro 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma (in assenza di documentazione reddituale) appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento della figlia e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari.
L'assegno unico verrò ripartito tra i genitori, come per legge.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 896 /2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con addebito a carico di Controparte_1 Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, in favore della moglie la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, 5/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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