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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 901/2024 tra
Oggi 22 maggio 2025, alle ore , innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. E. Diligenti si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento Per l' l'Avv. De Marco impugna e contesta la ctu e ne chiede il rinnovo. CP_1
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,25
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 901/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.05.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara, alla via Falcone e Borsellino n. 6, presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Edoardo Diligenti e Giulio Cesare Augusto Di Berardino che lo rappresentano e difendono con procura in calce al ricorso
C O N T R O
, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. De Marzo e P. P. Di Gregorio in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del 22.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data
7.02.2020 aveva inoltrato all' - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia CP_1
professionale (Tendinite degli estensori della mano bilaterale) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di coltivatore diretto;
domanda che l'Istituto, in esito agli espletati accertamenti strumentali, aveva respinto per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione della menomazione complessiva con conseguente condanna dell' a corrispondergli i benefici di legge (indennizzo in misura CP_1
superiore al 14%, ).
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Tendinite dei flesso-estensori della mano, bilaterale e prevalente a destra”, che merita riconoscimento tecnopatico –tenuto conto della tipologia delle mansioni di coltivatore diretto e manutentore svolte per oltre 30 anni, in maniera continuativa ed esclusiva. .
Nell'espletamento della propria attività lavorativa il ricorrente, come emerso anche dalla prova testimoniale, in qualità di coltivatore diretto, si occupa quotidianamente di tutte le lavorazioni agricole presso l'azienda agricola di famiglia composta da circa 8 ettari di terra con 650 piante di olivo, 100 di noceto da frutta, un ettaro coltivato interamente ad ortaggi sia estivi che invernali (440 piante di pomodori, 1000 piante di fagioli, 800 di carciofi, cavoli, verze patate, ecc.). In particolare si fa riferimento alle operazioni di potatura e raccolta estiva ed invernale delle predette coltivazioni, con uso di attrezzature agricole ed utensili vari quali motoseghe e seghetti, abbacchiatori e atomizzatori, oltre che alla preparazione e manutenzione del terreno attraverso l'uso di decespugliatore, motozappa e motocoltivatore.
Ciò secondo il ctu consente di acclarare un effettivo rischio lavorativo derivante da movimenti ripetuti, azioni di presa e mantenimento di posture incongrue del sistema mano-braccio e delle singole dita con contestuale uso di forza, con valutazione pari al 3% (tre per cento) in termini di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico ex D.Lgs. 38/2000) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 05/02/2020. Tenuto conto del danno biologico pari al CP_1
14% di cui il periziando risultava essere già titolare per via di altre malattie professionali, ha precisato che il grado complessivo invalidante ascende al 16% (sedici per cento) a decorrere dalla medesima epoca (05/02/2020)
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che , è affetto da “Tendinite dei flesso-estensori della mano, bilaterale e Parte_1 prevalente a destra”, con valutazione pari al 3% (tre per cento) in termini di menomazione dell'integrità psico-fisica e, operata l'unificazione di detti postumi con quelli già riconosciuti in relazione a pregresse malattie professionali il grado complessivo invalidante ascende al 16% (sedici per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa (05/02/2020)
Condanna l' alla commisurazione dell'indennizzo al grado complessivo invalidante del 16%, CP_1
con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna, inoltre, l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi Euro 2.300,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Edoardo
Diligenti e Giulio Cesare Augusto Di Berardino, antistatari.
Così deciso in Pescara il 22.05.2025.
IL G.O.T. (Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 901/2024 tra
Oggi 22 maggio 2025, alle ore , innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. E. Diligenti si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento Per l' l'Avv. De Marco impugna e contesta la ctu e ne chiede il rinnovo. CP_1
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,25
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 901/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.05.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara, alla via Falcone e Borsellino n. 6, presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Edoardo Diligenti e Giulio Cesare Augusto Di Berardino che lo rappresentano e difendono con procura in calce al ricorso
C O N T R O
, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. De Marzo e P. P. Di Gregorio in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del 22.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data
7.02.2020 aveva inoltrato all' - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia CP_1
professionale (Tendinite degli estensori della mano bilaterale) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di coltivatore diretto;
domanda che l'Istituto, in esito agli espletati accertamenti strumentali, aveva respinto per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione della menomazione complessiva con conseguente condanna dell' a corrispondergli i benefici di legge (indennizzo in misura CP_1
superiore al 14%, ).
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Tendinite dei flesso-estensori della mano, bilaterale e prevalente a destra”, che merita riconoscimento tecnopatico –tenuto conto della tipologia delle mansioni di coltivatore diretto e manutentore svolte per oltre 30 anni, in maniera continuativa ed esclusiva. .
Nell'espletamento della propria attività lavorativa il ricorrente, come emerso anche dalla prova testimoniale, in qualità di coltivatore diretto, si occupa quotidianamente di tutte le lavorazioni agricole presso l'azienda agricola di famiglia composta da circa 8 ettari di terra con 650 piante di olivo, 100 di noceto da frutta, un ettaro coltivato interamente ad ortaggi sia estivi che invernali (440 piante di pomodori, 1000 piante di fagioli, 800 di carciofi, cavoli, verze patate, ecc.). In particolare si fa riferimento alle operazioni di potatura e raccolta estiva ed invernale delle predette coltivazioni, con uso di attrezzature agricole ed utensili vari quali motoseghe e seghetti, abbacchiatori e atomizzatori, oltre che alla preparazione e manutenzione del terreno attraverso l'uso di decespugliatore, motozappa e motocoltivatore.
Ciò secondo il ctu consente di acclarare un effettivo rischio lavorativo derivante da movimenti ripetuti, azioni di presa e mantenimento di posture incongrue del sistema mano-braccio e delle singole dita con contestuale uso di forza, con valutazione pari al 3% (tre per cento) in termini di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico ex D.Lgs. 38/2000) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 05/02/2020. Tenuto conto del danno biologico pari al CP_1
14% di cui il periziando risultava essere già titolare per via di altre malattie professionali, ha precisato che il grado complessivo invalidante ascende al 16% (sedici per cento) a decorrere dalla medesima epoca (05/02/2020)
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che , è affetto da “Tendinite dei flesso-estensori della mano, bilaterale e Parte_1 prevalente a destra”, con valutazione pari al 3% (tre per cento) in termini di menomazione dell'integrità psico-fisica e, operata l'unificazione di detti postumi con quelli già riconosciuti in relazione a pregresse malattie professionali il grado complessivo invalidante ascende al 16% (sedici per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa (05/02/2020)
Condanna l' alla commisurazione dell'indennizzo al grado complessivo invalidante del 16%, CP_1
con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna, inoltre, l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi Euro 2.300,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Edoardo
Diligenti e Giulio Cesare Augusto Di Berardino, antistatari.
Così deciso in Pescara il 22.05.2025.
IL G.O.T. (Dott.ssa Teodora FERRANTE)