TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13280 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 63388 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.5.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 28.7.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 17.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro- tempore Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Isabella Filosa, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Francesco Melari, giusta procura prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11284/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 27276/2022 in materia di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 26.5.2025.
FATTO E DIRITTO
La ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11284/2022 nei confronti del CP_1
per l'importo di € 8.699,73, a titolo di corrispettivo Parte_1 per l'attività di manutenzione svolta in favore dell'ingiunto e di interessi da ritardato pagamento.
pagina 1 di 5 Il Condominio ingiunto ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in subordine chiedendo la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, in qualità di consumatore.
A tal fine ha esposto: - che in data 30.7.2022 era stato notificato su istanza della il decreto CP_1 ingiuntivo n. 11284/2022 emesso dal Tribunale di Roma, per l'importo di € 8.699,73 oltre interessi legali e spese di procedura;
- che la somma ingiunta, nella prospettazione di controparte, sarebbe stata in parte dovuta quale corrispettivo degli interventi di manutenzione e riparazione delle valvole termostatiche di cui alle fatture 755, 756, 2137 e 2359/2017 per l'importo di € 473,50 ed in parte a titolo di interessi moratori ex dlgs 231/2002 in relazione alle fatture 2627/2014 e 998/2019 per l'importo di € 8.226,26; - che l'importo richiesto a titolo di interessi doveva essere ritenuto eccessivo in relazione all'importo dovuto per le prestazioni eseguite;
- che le disposizioni di cui al dlgs 231/2002 non potevano trovare applicazione al caso di specie, dovendo essere il Condominio qualificato come consumatore;
- che la condotta processuale della controparte costituiva presupposto per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto CP_1 ingiuntivo ed in subordine la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quello minore da accertarsi in applicazione delle previsioni contrattuali, con gli interessi ex art. 1282 c.c. dalla scadenza ovvero ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla scadenza o dalla messa in mora sulle fatture pagate in ritardo fino al pagamento, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dalle scadenze fino alla domanda giudiziale ed in ogni caso al tasso di cui al dlgs 231/2002 a decorrere dalla proposizione della domanda e fino all'effettivo pagamento.
A tal fine ha esposto: - che l'opponente non aveva formulato alcuna contestazione in ordine alla richiesta dell'importo di € 473,50 di cui alle fatture 755,756, 2137 e 2359/2017 per il corrispettivo relativo agli interventi eseguiti, limitandosi a contestare la richiesta relativa agli interessi;
- che, negli anni 2016 e 2017, la aveva effettuato interventi di riparazione e sostituzione delle valvole CP_1 termostatiche presso l'edificio condominiale, il cui corrispettivo era stato solo parzialmente corrisposto;
- che inoltre il aveva effettuato pagamenti in ritardo in relazione a precedenti interventi Parte_1 con la conseguenza che erano state emesse le ulteriori fatture n. 2627/2014 e 998/2019 a titolo di interessi da ritardato pagamento;
- che l'opponente non aveva contestato il dedotto ritardo nei pagamenti, limitandosi a contestare esclusivamente il tasso applicato;
- che le somme richieste a titolo di interessi non attenevano al capitale di € 473,50, bensì ad ulteriori fatture specificamente indicate nelle tabelle allegate alle fatture per interessi;
- che quindi dovevano ritenersi provati il ritardo nei pagamenti, i relativi importi, le rispettive scadenze e le date di effettivo pagamento e i giorni di ritardo;
- che legittimamente era stata fatta applicazione della disciplina di cui al dlgs 231/2002 ed in particolare degli artt. 3 e 4; - che il contratto stipulato con il Condominio prevedeva una penale per il pagina 2 di 5 ritardato pagamento, che non poteva ritenersi in contrasto con la disciplina di tutela del consumatore;
- che, in subordine, il sarebbe comunque tenuto a corrispondere gli interessi al tasso Parte_1 legale;
- che quindi dovevano ritenersi dovuti almeno gli interessi corrispettivi, con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma I c.c.; - che, qualora si dovesse ritenere che difettino i requisiti di cui all'art. 1282 c.c., in ogni caso si sarebbero dovuti ritenere dovuti gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.; - che non sussistevano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. la ha integrato la domanda chiedendo in CP_1 via subordinata di accertare l'obbligo dell'opponente in applicazione della penale contrattuale da ritardo di corrispondere in favore dell'opposta l'importo di € 12.148,20, oltre a quello di € 473,50 per interventi di riparazione.
Non è stata espletata attività istruttoria.
All'udienza del 26.5.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato dalla in CP_1 relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto relative al corrispettivo per l'attività di manutenzione svolta in favore del : tali somme sono più nello specifico relative Parte_1 in parte al corrispettivo di tale attività per la somma di € 473,50 e per la restante parte ad interessi ai sensi del dlgs 231/2002, richiesti con riferimento al dedotto ritardato pagamento di somme portate da precedenti fatture e corrisposte oltre la scadenza.
La parte opponente, non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta e i dati relativi ai pagamenti nel tempo effettuati rispetto alle svariate fatture emesse dalla si è limitata a contestare il credito relativo agli interessi da ritardato CP_1 pagamento, sostenendo l'inapplicabilità al della disciplina di cui al dlgs 231/2002. Parte_1
A fronte di tale eccezione, l'opposta nella comparsa di costituzione ha fatto riferimento alla previsione contrattuale contenuta nell'art. 3 del contratto di manutenzione a mente della quale “il ritardato pagamento delle rate convenute, comporterà automaticamente l'applicazione della penalità di € 0,01 per ogni €/mese” e nella memoria ai sensi dell'art. 183 n.1 c.p.c. ha integrato la domanda chiedendo in via subordinata di accertare l'obbligo di pagamento della penale per la somma di e 12.148,20.
La prima questione da affrontare attiene quindi alla legittimità della richiesta di interessi da ritardato pagamento secondo le previsioni del dlgs 231/2002 al caso di specie: la richiamata disciplina è applicabile esclusivamente alle transazioni commerciali, definite all'art. 2 come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. pagina 3 di 5 Anzitutto occorre chiarire che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
14410 del 23/05/2024; Sez. 2 - , Ordinanza n. 12416 del 10/05/2025; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015).
Essendo quindi il Condominio soggetto qualificabile come consumatore, è chiaramente da escludere la diretta applicabilità delle disposizioni invocate da parte opposta. Sotto tale profilo deve quindi ritenersi fondata l'eccezione di parte opponente volta ad escludere che sia dovuto l'importo oggetto n.
2627/2014 e 998/2019.
La parte opposta ha invocato, a fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente, l'applicazione della clausola contrattuale di cui all'art. 3 che prevede una penale per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti. La penale in questione è quantificata in € 0,01 per ogni €/mese, vale a dire in una percentuale che su base annua è individuabile nel 12%.
Il ha dedotto la natura vessatoria della clausola, chiedendo l'applicazione della previsione Parte_1 di cui all'art. 33 lett. f del Codice del Consumo secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Appurata
l'applicabilità della disciplina consumeristica al Condominio, deve quindi valutarsi in concreto se la richiamata clausola preveda una penale di importo manifestamente eccessivo. Dal momento che, come evidenziato in precedenza, la previsione contrattuale in esame si risolve nella sostanza nell'obbligo di pagamento su base annua di un interesse pari al 12%, deve ritenersi che in effetti la clausola obblighi il debitore a sostenere un impegno economico eccessivo rispetto al contenuto dell'obbligazione principale di pagamento. La clausola deve quindi essere ritenuta nulla, con conseguente rigetto della domanda con cui se ne chiedeva l'applicazione.
Deve invece ritenersi che, incontestati i dati riguardanti le fatture emesse, le rispettive scadenze, i pagamenti effettuati dal e i relativi ritardi, come da prospetti allegati alle fatture n. Parte_1
2627/2014 e 998/2019, il credito della debba essere ricalcolato, in osservanza della CP_1 previsione di cui all'art. 1282 c.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria, applicando il tasso di interesse legale per ciascun periodo di ritardo a decorrere dalla scadenza di ogni singola fattura, ponendo a base del calcolo i relativi importi residui, con la conseguenza che il credito di cui alla fattura
2627/2014 va rideterminato in € 1.019,69, mentre quello di cui alla fattura 998/2019 con esclusione pagina 4 di 5 delle somme per ritardi fatture già incluse nella precedente (nn.670, 720, 1163 e 1235 tutte dell'ann0
2014) in € 116,16.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere emessa condanna del opponente al pagamento in favore della della somma di € 1.609,35 (€ 473,50 Parte_1 CP_1 per prestazioni non remunerate + 1019,69+116,16 per interessi da ritardato pagamento), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del credito effettivamente riconosciuto come dovuto alla parte opposta e dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 11284/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 27276/2022;
condanna il opponente al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_1
1.609,35 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.p.c. a decorrere dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposto che liquida in
€ 1.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.9.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 63388 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.5.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 28.7.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 17.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro- tempore Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Isabella Filosa, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Francesco Melari, giusta procura prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11284/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 27276/2022 in materia di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 26.5.2025.
FATTO E DIRITTO
La ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11284/2022 nei confronti del CP_1
per l'importo di € 8.699,73, a titolo di corrispettivo Parte_1 per l'attività di manutenzione svolta in favore dell'ingiunto e di interessi da ritardato pagamento.
pagina 1 di 5 Il Condominio ingiunto ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in subordine chiedendo la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, in qualità di consumatore.
A tal fine ha esposto: - che in data 30.7.2022 era stato notificato su istanza della il decreto CP_1 ingiuntivo n. 11284/2022 emesso dal Tribunale di Roma, per l'importo di € 8.699,73 oltre interessi legali e spese di procedura;
- che la somma ingiunta, nella prospettazione di controparte, sarebbe stata in parte dovuta quale corrispettivo degli interventi di manutenzione e riparazione delle valvole termostatiche di cui alle fatture 755, 756, 2137 e 2359/2017 per l'importo di € 473,50 ed in parte a titolo di interessi moratori ex dlgs 231/2002 in relazione alle fatture 2627/2014 e 998/2019 per l'importo di € 8.226,26; - che l'importo richiesto a titolo di interessi doveva essere ritenuto eccessivo in relazione all'importo dovuto per le prestazioni eseguite;
- che le disposizioni di cui al dlgs 231/2002 non potevano trovare applicazione al caso di specie, dovendo essere il Condominio qualificato come consumatore;
- che la condotta processuale della controparte costituiva presupposto per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto CP_1 ingiuntivo ed in subordine la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quello minore da accertarsi in applicazione delle previsioni contrattuali, con gli interessi ex art. 1282 c.c. dalla scadenza ovvero ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla scadenza o dalla messa in mora sulle fatture pagate in ritardo fino al pagamento, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dalle scadenze fino alla domanda giudiziale ed in ogni caso al tasso di cui al dlgs 231/2002 a decorrere dalla proposizione della domanda e fino all'effettivo pagamento.
A tal fine ha esposto: - che l'opponente non aveva formulato alcuna contestazione in ordine alla richiesta dell'importo di € 473,50 di cui alle fatture 755,756, 2137 e 2359/2017 per il corrispettivo relativo agli interventi eseguiti, limitandosi a contestare la richiesta relativa agli interessi;
- che, negli anni 2016 e 2017, la aveva effettuato interventi di riparazione e sostituzione delle valvole CP_1 termostatiche presso l'edificio condominiale, il cui corrispettivo era stato solo parzialmente corrisposto;
- che inoltre il aveva effettuato pagamenti in ritardo in relazione a precedenti interventi Parte_1 con la conseguenza che erano state emesse le ulteriori fatture n. 2627/2014 e 998/2019 a titolo di interessi da ritardato pagamento;
- che l'opponente non aveva contestato il dedotto ritardo nei pagamenti, limitandosi a contestare esclusivamente il tasso applicato;
- che le somme richieste a titolo di interessi non attenevano al capitale di € 473,50, bensì ad ulteriori fatture specificamente indicate nelle tabelle allegate alle fatture per interessi;
- che quindi dovevano ritenersi provati il ritardo nei pagamenti, i relativi importi, le rispettive scadenze e le date di effettivo pagamento e i giorni di ritardo;
- che legittimamente era stata fatta applicazione della disciplina di cui al dlgs 231/2002 ed in particolare degli artt. 3 e 4; - che il contratto stipulato con il Condominio prevedeva una penale per il pagina 2 di 5 ritardato pagamento, che non poteva ritenersi in contrasto con la disciplina di tutela del consumatore;
- che, in subordine, il sarebbe comunque tenuto a corrispondere gli interessi al tasso Parte_1 legale;
- che quindi dovevano ritenersi dovuti almeno gli interessi corrispettivi, con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma I c.c.; - che, qualora si dovesse ritenere che difettino i requisiti di cui all'art. 1282 c.c., in ogni caso si sarebbero dovuti ritenere dovuti gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.; - che non sussistevano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. la ha integrato la domanda chiedendo in CP_1 via subordinata di accertare l'obbligo dell'opponente in applicazione della penale contrattuale da ritardo di corrispondere in favore dell'opposta l'importo di € 12.148,20, oltre a quello di € 473,50 per interventi di riparazione.
Non è stata espletata attività istruttoria.
All'udienza del 26.5.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato dalla in CP_1 relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto relative al corrispettivo per l'attività di manutenzione svolta in favore del : tali somme sono più nello specifico relative Parte_1 in parte al corrispettivo di tale attività per la somma di € 473,50 e per la restante parte ad interessi ai sensi del dlgs 231/2002, richiesti con riferimento al dedotto ritardato pagamento di somme portate da precedenti fatture e corrisposte oltre la scadenza.
La parte opponente, non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta e i dati relativi ai pagamenti nel tempo effettuati rispetto alle svariate fatture emesse dalla si è limitata a contestare il credito relativo agli interessi da ritardato CP_1 pagamento, sostenendo l'inapplicabilità al della disciplina di cui al dlgs 231/2002. Parte_1
A fronte di tale eccezione, l'opposta nella comparsa di costituzione ha fatto riferimento alla previsione contrattuale contenuta nell'art. 3 del contratto di manutenzione a mente della quale “il ritardato pagamento delle rate convenute, comporterà automaticamente l'applicazione della penalità di € 0,01 per ogni €/mese” e nella memoria ai sensi dell'art. 183 n.1 c.p.c. ha integrato la domanda chiedendo in via subordinata di accertare l'obbligo di pagamento della penale per la somma di e 12.148,20.
La prima questione da affrontare attiene quindi alla legittimità della richiesta di interessi da ritardato pagamento secondo le previsioni del dlgs 231/2002 al caso di specie: la richiamata disciplina è applicabile esclusivamente alle transazioni commerciali, definite all'art. 2 come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. pagina 3 di 5 Anzitutto occorre chiarire che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
14410 del 23/05/2024; Sez. 2 - , Ordinanza n. 12416 del 10/05/2025; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015).
Essendo quindi il Condominio soggetto qualificabile come consumatore, è chiaramente da escludere la diretta applicabilità delle disposizioni invocate da parte opposta. Sotto tale profilo deve quindi ritenersi fondata l'eccezione di parte opponente volta ad escludere che sia dovuto l'importo oggetto n.
2627/2014 e 998/2019.
La parte opposta ha invocato, a fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente, l'applicazione della clausola contrattuale di cui all'art. 3 che prevede una penale per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti. La penale in questione è quantificata in € 0,01 per ogni €/mese, vale a dire in una percentuale che su base annua è individuabile nel 12%.
Il ha dedotto la natura vessatoria della clausola, chiedendo l'applicazione della previsione Parte_1 di cui all'art. 33 lett. f del Codice del Consumo secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Appurata
l'applicabilità della disciplina consumeristica al Condominio, deve quindi valutarsi in concreto se la richiamata clausola preveda una penale di importo manifestamente eccessivo. Dal momento che, come evidenziato in precedenza, la previsione contrattuale in esame si risolve nella sostanza nell'obbligo di pagamento su base annua di un interesse pari al 12%, deve ritenersi che in effetti la clausola obblighi il debitore a sostenere un impegno economico eccessivo rispetto al contenuto dell'obbligazione principale di pagamento. La clausola deve quindi essere ritenuta nulla, con conseguente rigetto della domanda con cui se ne chiedeva l'applicazione.
Deve invece ritenersi che, incontestati i dati riguardanti le fatture emesse, le rispettive scadenze, i pagamenti effettuati dal e i relativi ritardi, come da prospetti allegati alle fatture n. Parte_1
2627/2014 e 998/2019, il credito della debba essere ricalcolato, in osservanza della CP_1 previsione di cui all'art. 1282 c.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria, applicando il tasso di interesse legale per ciascun periodo di ritardo a decorrere dalla scadenza di ogni singola fattura, ponendo a base del calcolo i relativi importi residui, con la conseguenza che il credito di cui alla fattura
2627/2014 va rideterminato in € 1.019,69, mentre quello di cui alla fattura 998/2019 con esclusione pagina 4 di 5 delle somme per ritardi fatture già incluse nella precedente (nn.670, 720, 1163 e 1235 tutte dell'ann0
2014) in € 116,16.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere emessa condanna del opponente al pagamento in favore della della somma di € 1.609,35 (€ 473,50 Parte_1 CP_1 per prestazioni non remunerate + 1019,69+116,16 per interessi da ritardato pagamento), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del credito effettivamente riconosciuto come dovuto alla parte opposta e dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 11284/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 27276/2022;
condanna il opponente al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_1
1.609,35 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.p.c. a decorrere dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposto che liquida in
€ 1.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.9.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5