Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13280
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Sentenza 29 settembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Undicesima Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa dal Condominio (parte attrice-opponente) nei confronti della società (parte convenuta-opposta), avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11284/2022, con cui era stato ingiunto al Condominio il pagamento di € 8.699,73, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per interventi di manutenzione e interessi moratori. Il Condominio opponente ha chiesto la revoca del decreto, la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto, qualificandosi come consumatore. A sostegno della propria opposizione, ha dedotto che la somma ingiunta a titolo di interessi moratori fosse eccessiva e che la disciplina del D.Lgs. 231/2002 non fosse applicabile al caso di specie, stante la sua qualifica di consumatore. La società opposta ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, o in subordine la condanna al pagamento dell'importo ingiunto o di quello minore accertato, con interessi legali o moratori. Ha argomentato che il Condominio non aveva contestato il corrispettivo di € 473,50 per gli interventi eseguiti, ma solo gli interessi, che riteneva dovuti per ritardato pagamento di precedenti fatture. Ha altresì sostenuto la legittima applicazione del D.Lgs. 231/2002 e, in subordine, la validità di una clausola contrattuale di penale per ritardato pagamento.

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Condominio opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 1.609,35, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., a decorrere dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione del Condominio circa l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002, poiché la Suprema Corte ha costantemente qualificato il Condominio, agendo l'amministratore come mandatario dei singoli condomini, come soggetto consumatore. Di conseguenza, la disciplina delle transazioni commerciali non era applicabile. Riguardo alla clausola contrattuale di penale per ritardato pagamento, quantificata in € 0,01 per ogni €/mese (pari al 12% annuo), il Tribunale l'ha ritenuta vessatoria e nulla ai sensi dell'art. 33, lett. f), del Codice del Consumo, in quanto prevedeva un impegno economico manifestamente eccessivo. Pertanto, la domanda di applicazione di tale penale è stata rigettata. Il credito della società opposta è stato ricalcolato applicando il tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. per ciascun periodo di ritardo, determinando un importo residuo di € 1.019,69 per la fattura n. 2627/2014 e di € 116,16 per la fattura n. 998/2019, oltre al corrispettivo non remunerato di € 473,50. Le spese processuali sono state poste a carico dell'opponente, liquidate in € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13280
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13280
    Data del deposito : 29 settembre 2025

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