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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12408 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 25195/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
nata a [...] il [...], C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Eschilo n. 189, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maccarrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350 giusta procura depositata unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede INPS F.M. Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Giusy Spuria in virtù di procura generale alle liti/delega del
Direttore della Filiale di Roma Flaminio CP_2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_1
PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- che con decreto del 13.02.2025, avente R.G. n. 28624/2024, emesso dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, veniva omologata, in capo alla ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26.01.2024, sulla base delle risultanze probatorie emerse dalla
CTU medico legale;
- che il decreto veniva notificato all' in data 13/2/2025 ed in data 3/3/2025 veniva inviato CP_1 all' il modello AP70 predisposto dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della CP_1 CP_1 prestazione;
- di non aver ricevuto ancora la liquidazione dei ratei maturati.
La ricorrente, essendo decorso dalla notifica del decreto di omologa il termine di centoventi giorni indicato dal comma quinto dell'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione, ne chiedeva il riconoscimento in via giudiziaria.
In data 9 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo che dal novembre 2025 con CP_1 decorrenza febbraio 2024 sarebbe stata liquidata la prestazione, chiedendo dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Rinviata la prima udienza, all'odierna udienza parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
All'esito della discussione , all'udienza odierna, è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
2.- Considerato che l – come documentato in atti e confermato dalla parte ricorrente – nelle more del CP_1 giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a novembre 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 13/02/2025. Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 2 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
nata a [...] il [...], C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Eschilo n. 189, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maccarrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350 giusta procura depositata unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede INPS F.M. Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Giusy Spuria in virtù di procura generale alle liti/delega del
Direttore della Filiale di Roma Flaminio CP_2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_1
PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- che con decreto del 13.02.2025, avente R.G. n. 28624/2024, emesso dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, veniva omologata, in capo alla ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26.01.2024, sulla base delle risultanze probatorie emerse dalla
CTU medico legale;
- che il decreto veniva notificato all' in data 13/2/2025 ed in data 3/3/2025 veniva inviato CP_1 all' il modello AP70 predisposto dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della CP_1 CP_1 prestazione;
- di non aver ricevuto ancora la liquidazione dei ratei maturati.
La ricorrente, essendo decorso dalla notifica del decreto di omologa il termine di centoventi giorni indicato dal comma quinto dell'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione, ne chiedeva il riconoscimento in via giudiziaria.
In data 9 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo che dal novembre 2025 con CP_1 decorrenza febbraio 2024 sarebbe stata liquidata la prestazione, chiedendo dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Rinviata la prima udienza, all'odierna udienza parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
All'esito della discussione , all'udienza odierna, è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
2.- Considerato che l – come documentato in atti e confermato dalla parte ricorrente – nelle more del CP_1 giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a novembre 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 13/02/2025. Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 2 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca