Art. 31. Radiazione di diritto
La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, comma secondo, del codice penale , e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.
La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, comma secondo, del codice penale , e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.