Versione
4 febbraio 1979
4 febbraio 1979
Art. 31. Radiazione di diritto
La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, comma secondo, del codice penale , e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.
La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, comma secondo, del codice penale , e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/06/2014, n. 1472Provvedimento: […] Né è accoglibile la diversa interpretazione prospettata da parte ricorrente dell'art. 31 della legge 12/1979: il tenore letterale della norma individua chiaramente, tra le cause di radiazione di diritto, la condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, indipendentemente dall'entità della pena edittale prevista. Diversamente accade nella residuale ipotesi di condanna “per ogni altro delitto non colposo”, in cui la radiazione opera di diritto solo se la pena prevista dalla legge supera nel minimo o nel massimo i limiti riportati nell'articolo 31.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- comunicazione del provvedimento disciplinare·
- principio di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione·
- giustizia amministrativa·
- ricorso gerarchico·
- condanna penale·
- art. 31 L. 12/1979·
- procedimento disciplinare·
- radiazione dall'albo professionale