CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA IA AL IA DA LL EP NI CA AN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Raffaele Pucci, articolando due motivi. In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera intestazione del conto corrente su cui erano state accreditate, tramite bonifico, le somme illecitamente sottratte alla persona offesa, senza che fossero svolti ulteriori accertanti, benché sollecitati anche dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen., in ordine alla identificazione del soggetto che aveva indotto la persona offesa a disporre il pagamento o che aveva materialmente prelevato le somme. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3177 Anno 2026 Presidente: NI SE Relatore: AN CA Data Udienza: 17/12/2025 Al riguardo, argomenta il ricorrente circa la mancanza, nella fattispecie contestata, dell’elemento della induzione in errore, a differenza di quanto caratterizzante invece la fattispecie concreta in cui l‘attività decettiva è stata rivolta ed ha tratto in inganno la persona offesa, a cui venivano così carpite le credenziali per l’accesso e la gestione di operazioni sul suo conto corrente.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Ciò premesso, quanto al primo motivo, esso risulta generico e meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, vieppiù non confrontandosi la censura con la doppia motivazione conforme. Inoltre, attraverso una denunzia cumulativa e promiscua di violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente finisce per meramente proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non ammissibile in questa sede, o per lamentare la mancata assunzione di ulteriori prove, sollecitate ex art. 507 cod. proc. pen. (motivo parimenti non consentito: Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722 – 01).
3.2. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Inoltre, la norma di cui all’art. 640-ter cod. pen. dà rilievo, oltre a condotte di alterazione Nella specie, l’ingiusto profitto è stato conseguito attraverso un atto di disposizione patrimoniale attuato intervenendo abusivamente sul sistema informatico di gestione del conto corrente della Toniolo, mentre la sottrazione dei codici di accesso della persona offesa, tramite l’adozione di artifici, non vale a qualificare diversamente il fatto, posto che l’induzione in errore della persona è, nella specie, in correlazione causale diretta non già con l’atto di disposizione patrimoniale e l’ottenimento del profitto, bensì con il conseguimento dei codici di accesso al conto corrente;
correttamente, dunque, la fattispecie concreta è stata sussunta in quella di cui all’art. 640-ter cod. pen., nella forma aggravata di cui al terzo comma.
3.3. Non scrutinabile risulta, infine, la questione della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., non previamente devoluta al giudice del merito e formulata, in ricorso, per l’ipotesi di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M
Così è deciso, 17/12/2025 Il Presidente SE NI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Raffaele Pucci, articolando due motivi. In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera intestazione del conto corrente su cui erano state accreditate, tramite bonifico, le somme illecitamente sottratte alla persona offesa, senza che fossero svolti ulteriori accertanti, benché sollecitati anche dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen., in ordine alla identificazione del soggetto che aveva indotto la persona offesa a disporre il pagamento o che aveva materialmente prelevato le somme. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3177 Anno 2026 Presidente: NI SE Relatore: AN CA Data Udienza: 17/12/2025 Al riguardo, argomenta il ricorrente circa la mancanza, nella fattispecie contestata, dell’elemento della induzione in errore, a differenza di quanto caratterizzante invece la fattispecie concreta in cui l‘attività decettiva è stata rivolta ed ha tratto in inganno la persona offesa, a cui venivano così carpite le credenziali per l’accesso e la gestione di operazioni sul suo conto corrente.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Ciò premesso, quanto al primo motivo, esso risulta generico e meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, vieppiù non confrontandosi la censura con la doppia motivazione conforme. Inoltre, attraverso una denunzia cumulativa e promiscua di violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente finisce per meramente proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non ammissibile in questa sede, o per lamentare la mancata assunzione di ulteriori prove, sollecitate ex art. 507 cod. proc. pen. (motivo parimenti non consentito: Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722 – 01).
3.2. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Inoltre, la norma di cui all’art. 640-ter cod. pen. dà rilievo, oltre a condotte di alterazione Nella specie, l’ingiusto profitto è stato conseguito attraverso un atto di disposizione patrimoniale attuato intervenendo abusivamente sul sistema informatico di gestione del conto corrente della Toniolo, mentre la sottrazione dei codici di accesso della persona offesa, tramite l’adozione di artifici, non vale a qualificare diversamente il fatto, posto che l’induzione in errore della persona è, nella specie, in correlazione causale diretta non già con l’atto di disposizione patrimoniale e l’ottenimento del profitto, bensì con il conseguimento dei codici di accesso al conto corrente;
correttamente, dunque, la fattispecie concreta è stata sussunta in quella di cui all’art. 640-ter cod. pen., nella forma aggravata di cui al terzo comma.
3.3. Non scrutinabile risulta, infine, la questione della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., non previamente devoluta al giudice del merito e formulata, in ricorso, per l’ipotesi di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M
Così è deciso, 17/12/2025 Il Presidente SE NI