Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3177
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico, meramente reiterativo delle doglianze d'appello e non confrontabile con la doppia motivazione conforme. La censura proposta configura una diversa lettura del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità, o la lamentata mancata assunzione di prove, parimenti non consentita.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento della induzione in errore

    Il motivo è generico e manifestamente infondato. La norma di cui all'art. 640-ter c.p.p. rileva anche condotte di alterazione. L'ingiusto profitto è stato conseguito tramite un atto di disposizione patrimoniale attuato abusivamente sul sistema informatico. La sottrazione dei codici di accesso tramite artifici non vale a qualificare diversamente il fatto, poiché l'induzione in errore della persona è in correlazione causale diretta con il conseguimento dei codici, non con l'atto di disposizione e l'ottenimento del profitto. La fattispecie è stata correttamente sussunta nell'art. 640-ter c.p.p., forma aggravata.

  • Inammissibile
    Richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.p.

    La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.p. non è scrutinabile in quanto non previamente devoluta al giudice del merito e formulata in ricorso per l'ipotesi di annullamento con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3177
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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