Trib. Verbania, sentenza 26/12/2025, n. 416
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Carenza di titolarità del credito e difetto di legittimazione ad agire

    La corte ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione della banca cedente. La posizione rientrava in una categoria di crediti con esposizione superiore a 100.000 euro e presenza di garanzia. Il passaggio a sofferenza e l'iscrizione ipotecaria sono stati considerati elementi a supporto della titolarità.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    Il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento del debito del 2009 e l'atto di precetto del 2017 costituiscano atti interruttivi della prescrizione decennale. Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è fondata.

  • Rigettato
    Nullità clausola deroga art. 1957 c.c.

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, ritenendo che l'opponente non abbia fornito la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca e dell'applicazione uniforme delle clausole contestate. La mera coincidenza formale con lo schema ABI non è sufficiente.

  • Rigettato
    Tardività opposizione

    Il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di tardività poiché non è stata provata la notifica del 17.1.2024, essendo la cartolina postale priva della sottoscrizione del destinatario e non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento.

  • Accolto
    Legittimazione ad agire e titolarità del credito

    La corte ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione della banca cedente. La posizione rientrava in una categoria di crediti con esposizione superiore a 100.000 euro e presenza di garanzia. Il passaggio a sofferenza e l'iscrizione ipotecaria sono stati considerati elementi a supporto della titolarità.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    Il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento del debito del 2009 e l'atto di precetto del 2017 costituiscano atti interruttivi della prescrizione decennale. Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è fondata.

  • Accolto
    Validità clausola deroga art. 1957 c.c.

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, ritenendo che l'opponente non abbia fornito la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca e dell'applicazione uniforme delle clausole contestate. La mera coincidenza formale con lo schema ABI non è sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verbania, sentenza 26/12/2025, n. 416
    Giurisdizione : Trib. Verbania
    Numero : 416
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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