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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16669 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10083 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza celebratasi in data 8.07.25
TRA
, C.F. , e , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. DIDDORO ROBERTO, ed elettivamente C.F._2 domiciliati in Roma, Via Premuda, 1/A, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procure rilasciate separatamente;
Parte Opponente
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SAVERIO CP_1 P.IVA_1
LA (C.F.: ), presso il cui studio in Foggia, Via XXV Aprile, 28, è C.F._3 elettivamente domiciliata, e dall'Avv. RAINONE COSTANZO, (C.F. ; C.F._4
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
1 18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo 5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
L'intimazione contenuta nel precetto opposto è stata azionata sulla base di decreto ingiuntivo n. 66/2023 reso dal Tribunale di Foggia in sede di procedura di convalida di sfratto per morosità R.G. 6161/22, con il quale la Parte_3
veniva intimata a pagare in favore di
[...] CP_1
il complessivo importo di euro 1.116,26 per canoni scaduti e da scadere.
[...]
L'atto di opposizione a detta intimazione, spiegato ex artt. 615 e 617, comma 1, c.p.c., debitamente notificato, è sostenuto da 4 motivi: 1) difetto di legittimazione passiva, 2) inapplicabilità dell'art. 2500 c.c. al caso di specie,3) vizi formali gravi dell'atto di precetto, 4) difetto di notifica per violazione del D. Lgs 149/2022; si chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per cui è stato precetto,
l'accoglimento della domanda.
Parte opposta costituendosi insisteva per l'infondatezza dell'opposizione ed il suo integrale rigetto.
2 Preliminarmente la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in relazione ai primi due motivi mentre costituisce opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. con riferimento ai motivi terzo e quarto.
Orbene, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Va subito detto che essi risultano inammissibili.
Il titolo, peraltro non depositato da nessuna delle parti in causa, ma, comunque, non contestato, è costituito da decreto ingiuntivo emesso in data 13.01.2023.
Gli opponenti assumono che già al momento della emissione del decreto ingiuntivo de quo la Società “ Parte_3
”, destinataria dell'ingiunzione, si era già trasformata in “
[...] Parte_3 [...]
” per atto notarile del dott. del 21.05.2019, Parte_4 Persona_1
rep. 60652, racc. n. 21843. Come affermato nella ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 13.06.24, va tenuto conto che sebbene il titolo si sia formato successivamente alla trasformazione della società, ciò non di meno l'obbligazione da cui è scaturito detto titolo aveva la sua fonte da un rapporto obbligatorio già in essere fra le parti e sfociato in un contenzioso esitato con l'emissione di convalida di sfratto per morosità e conseguente emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa per il mancato pagamento di canoni scaduti e da scadere.
La questione sollevata, dunque, attiene ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale per cui bisogna tenere conto che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata.
Va richiamato, in questo senso, il principio generale, enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991); il che vale a dire che in questa materia non trova spazio alcuna forma di concorso tra opposizione all'esecuzione e mezzi di impugnazione ordinari del provvedimento fatto
3 valere come titolo esecutivo. Nel caso specifico, le eccezioni in esame avrebbero dovuto costituire oggetto di opposizione ex art. 645 o, al più, ex art. 650 c.p.c..
In ogni caso è principio incontestato quello secondo il quale la trasformazione di una società non fa venire meno i diritti e gli obblighi precedenti e di per sè non l'estinzione del precedente soggetto giuridico, con perdurante responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte prima della trasformazione.
Vi sono due argomenti dirimenti e che rendono priva di fondamento giuridico la tesi difensiva degli opponenti: uno deriva dalla mancata estensione interpretativa dell'art. 2500 quinquies c.p.c. e l'altro dalla mancata comunicazione ai creditori dell'avvenuta trasformazione. L'art. 2500 quinquies c.p.c. prevede "La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. Tale norma richiede quindi la prova del consenso alla liberazione dei soci da parte dei creditori ponendo però una presunzione di conoscenza (e quindi di consenso) laddove vi sia stata la comunicazione della trasformazione. Tale presunzione però, oltre a dipendere da un'effettiva comunicazione, deve essere oggetto di stretta interpretazione.
Nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone a società di capitali) i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500 ter, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso ched sia esso esplicito o presunto in caso di opposizione alla trasformazione in seguito alla comunicazione di tale accadimento.
È per l'appunto la natura della liberazione da tale responsabilità, come affermato da
Cass. Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021, che ha posto in evidenza come essa si atteggi propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1236 c.c.) alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome
4 collettivo, in tal modo riproducendo la fattispecie di remissione del credito (sub specie, di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto;
cfr. la norma dell'art. 1238
c.c.).
Va condivisa la prospettiva delineata dalla difesa di parte opposta, debitamente supportata dalla giurisprudenza di legittimità. Nello specifico, la remissione, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore, e, pur non essendo soggetta a "particolari requisiti di forma", non può comunque presumersi, se può essere frutto di un comportamento concludente ma è "indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze significative e inequivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito" (cfr. Cass., 22 maggio
2020, n. 9464). La possibilità prevista dal comma 2 dell'art. 2500 quinquies viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volontà che non può che essere di stretta interpretazione: sia perché è comunque espressivo di una volontà abdicativa di un diritto;
sia pure, e non meno, perché tale percorso si sostanzia nell'assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell'assegnare, quindi, al creditore un onere di manifestare positivamente l'opposizione alla trasformazione.
Sulla base di quanto fin qui esposto può affermarsi che in caso di trasformazione di una società di persona in società di capitali la liberazione del socio illimitatamente responsabile deve essere ricondotta alla categoria generale della rinuncia al credito o della remissione del debito o di rinuncia alle garanzie. Si tratta di un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che può essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca e non può presumersi sulla base della mera conoscenza aliunde della deliberazione di trasformazione. Tale argomentazione già di per sè escluderebbe la limitazione di responsabilità degli opponenti. Deve, però, ulteriormente evidenziarsi che, anche se si volesse accedere ad una diversa e recessiva interpretazione analogica dell'art. 2500 quinquies c.p.c., non vi sarebbe nè un consenso espresso alla trasformazione (e neppure gli opponenti hanno individuato l'eventuale consenso espresso) nè un consenso tacito, non essendo neppure avvenuta una sostanziale
5 comunicazione dell'avvenuta trasformazione. Le dichiarazioni di intento prodotte dagli opponenti hanno un contenuto non chiaro di comunicazione della trasformazione non potendosi interpretare come una espressa comunicazione che la società ha proceduto alla trasformazione della propria forma societaria.
Quanto all'eccepito vizio formale dell'atto di precetto de quo, esso appare destituito di fondamento atteso che, dalla lettura del precedente atto di precetto recante la data del
1.06.2023, (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) nelle premesse dell'intimazione, viene puntualmente identificato il titolo per cui si agisce, la data della sua emissione, la sede del Tribunale emittente, la data di apposizione della formula esecutiva e della notifica, le somme ingiunte e la quantificazione delle relative spese.
Né è stata dimostrata dagli attori alcuna lesione inferta al loro diritto di difesa, stante la tempestiva introduzione del presente giudizio e la specificità delle contestazioni articolate nella domanda.
Infine, il difetto di notifica lamentato per non avere, la creditrice, provveduto a notificare gli atti di precetto de quibus a mezzo pec, è stato contrastato dalla adducendo che i destinatari dei precetti, odierni opponenti, non CP_1
possedevano indirizzo PEC ove notificare ai sensi dell'art. 3 ter della L. n. 53/1994; gli opponenti, fermo restando che la notifica risulta comunque andata a buon fine in virtù proprio della odierna tempestiva spiegata domanda, nulla contro deducono sulla circostanza rappresentata da controparte con conseguente acquiescenza.
La domanda per tutti i motivi sopra esposti viene ritenuta infondata e, per l'effetto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e succ. modd..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 [...]
nei confronti di così provvede: Pt_2 CP_1
1) RIGETTA la domanda dichiarando validi ed efficaci gli atti di precetto opposti;
2) CONDANNA gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta quantificate in € 1.700,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 27.11.2025 Il giudice
BA RO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10083 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza celebratasi in data 8.07.25
TRA
, C.F. , e , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. DIDDORO ROBERTO, ed elettivamente C.F._2 domiciliati in Roma, Via Premuda, 1/A, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procure rilasciate separatamente;
Parte Opponente
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SAVERIO CP_1 P.IVA_1
LA (C.F.: ), presso il cui studio in Foggia, Via XXV Aprile, 28, è C.F._3 elettivamente domiciliata, e dall'Avv. RAINONE COSTANZO, (C.F. ; C.F._4
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
1 18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo 5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
L'intimazione contenuta nel precetto opposto è stata azionata sulla base di decreto ingiuntivo n. 66/2023 reso dal Tribunale di Foggia in sede di procedura di convalida di sfratto per morosità R.G. 6161/22, con il quale la Parte_3
veniva intimata a pagare in favore di
[...] CP_1
il complessivo importo di euro 1.116,26 per canoni scaduti e da scadere.
[...]
L'atto di opposizione a detta intimazione, spiegato ex artt. 615 e 617, comma 1, c.p.c., debitamente notificato, è sostenuto da 4 motivi: 1) difetto di legittimazione passiva, 2) inapplicabilità dell'art. 2500 c.c. al caso di specie,3) vizi formali gravi dell'atto di precetto, 4) difetto di notifica per violazione del D. Lgs 149/2022; si chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per cui è stato precetto,
l'accoglimento della domanda.
Parte opposta costituendosi insisteva per l'infondatezza dell'opposizione ed il suo integrale rigetto.
2 Preliminarmente la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in relazione ai primi due motivi mentre costituisce opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. con riferimento ai motivi terzo e quarto.
Orbene, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Va subito detto che essi risultano inammissibili.
Il titolo, peraltro non depositato da nessuna delle parti in causa, ma, comunque, non contestato, è costituito da decreto ingiuntivo emesso in data 13.01.2023.
Gli opponenti assumono che già al momento della emissione del decreto ingiuntivo de quo la Società “ Parte_3
”, destinataria dell'ingiunzione, si era già trasformata in “
[...] Parte_3 [...]
” per atto notarile del dott. del 21.05.2019, Parte_4 Persona_1
rep. 60652, racc. n. 21843. Come affermato nella ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 13.06.24, va tenuto conto che sebbene il titolo si sia formato successivamente alla trasformazione della società, ciò non di meno l'obbligazione da cui è scaturito detto titolo aveva la sua fonte da un rapporto obbligatorio già in essere fra le parti e sfociato in un contenzioso esitato con l'emissione di convalida di sfratto per morosità e conseguente emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa per il mancato pagamento di canoni scaduti e da scadere.
La questione sollevata, dunque, attiene ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale per cui bisogna tenere conto che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata.
Va richiamato, in questo senso, il principio generale, enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991); il che vale a dire che in questa materia non trova spazio alcuna forma di concorso tra opposizione all'esecuzione e mezzi di impugnazione ordinari del provvedimento fatto
3 valere come titolo esecutivo. Nel caso specifico, le eccezioni in esame avrebbero dovuto costituire oggetto di opposizione ex art. 645 o, al più, ex art. 650 c.p.c..
In ogni caso è principio incontestato quello secondo il quale la trasformazione di una società non fa venire meno i diritti e gli obblighi precedenti e di per sè non l'estinzione del precedente soggetto giuridico, con perdurante responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte prima della trasformazione.
Vi sono due argomenti dirimenti e che rendono priva di fondamento giuridico la tesi difensiva degli opponenti: uno deriva dalla mancata estensione interpretativa dell'art. 2500 quinquies c.p.c. e l'altro dalla mancata comunicazione ai creditori dell'avvenuta trasformazione. L'art. 2500 quinquies c.p.c. prevede "La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. Tale norma richiede quindi la prova del consenso alla liberazione dei soci da parte dei creditori ponendo però una presunzione di conoscenza (e quindi di consenso) laddove vi sia stata la comunicazione della trasformazione. Tale presunzione però, oltre a dipendere da un'effettiva comunicazione, deve essere oggetto di stretta interpretazione.
Nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone a società di capitali) i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500 ter, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso ched sia esso esplicito o presunto in caso di opposizione alla trasformazione in seguito alla comunicazione di tale accadimento.
È per l'appunto la natura della liberazione da tale responsabilità, come affermato da
Cass. Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021, che ha posto in evidenza come essa si atteggi propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1236 c.c.) alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome
4 collettivo, in tal modo riproducendo la fattispecie di remissione del credito (sub specie, di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto;
cfr. la norma dell'art. 1238
c.c.).
Va condivisa la prospettiva delineata dalla difesa di parte opposta, debitamente supportata dalla giurisprudenza di legittimità. Nello specifico, la remissione, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore, e, pur non essendo soggetta a "particolari requisiti di forma", non può comunque presumersi, se può essere frutto di un comportamento concludente ma è "indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze significative e inequivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito" (cfr. Cass., 22 maggio
2020, n. 9464). La possibilità prevista dal comma 2 dell'art. 2500 quinquies viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volontà che non può che essere di stretta interpretazione: sia perché è comunque espressivo di una volontà abdicativa di un diritto;
sia pure, e non meno, perché tale percorso si sostanzia nell'assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell'assegnare, quindi, al creditore un onere di manifestare positivamente l'opposizione alla trasformazione.
Sulla base di quanto fin qui esposto può affermarsi che in caso di trasformazione di una società di persona in società di capitali la liberazione del socio illimitatamente responsabile deve essere ricondotta alla categoria generale della rinuncia al credito o della remissione del debito o di rinuncia alle garanzie. Si tratta di un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che può essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca e non può presumersi sulla base della mera conoscenza aliunde della deliberazione di trasformazione. Tale argomentazione già di per sè escluderebbe la limitazione di responsabilità degli opponenti. Deve, però, ulteriormente evidenziarsi che, anche se si volesse accedere ad una diversa e recessiva interpretazione analogica dell'art. 2500 quinquies c.p.c., non vi sarebbe nè un consenso espresso alla trasformazione (e neppure gli opponenti hanno individuato l'eventuale consenso espresso) nè un consenso tacito, non essendo neppure avvenuta una sostanziale
5 comunicazione dell'avvenuta trasformazione. Le dichiarazioni di intento prodotte dagli opponenti hanno un contenuto non chiaro di comunicazione della trasformazione non potendosi interpretare come una espressa comunicazione che la società ha proceduto alla trasformazione della propria forma societaria.
Quanto all'eccepito vizio formale dell'atto di precetto de quo, esso appare destituito di fondamento atteso che, dalla lettura del precedente atto di precetto recante la data del
1.06.2023, (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) nelle premesse dell'intimazione, viene puntualmente identificato il titolo per cui si agisce, la data della sua emissione, la sede del Tribunale emittente, la data di apposizione della formula esecutiva e della notifica, le somme ingiunte e la quantificazione delle relative spese.
Né è stata dimostrata dagli attori alcuna lesione inferta al loro diritto di difesa, stante la tempestiva introduzione del presente giudizio e la specificità delle contestazioni articolate nella domanda.
Infine, il difetto di notifica lamentato per non avere, la creditrice, provveduto a notificare gli atti di precetto de quibus a mezzo pec, è stato contrastato dalla adducendo che i destinatari dei precetti, odierni opponenti, non CP_1
possedevano indirizzo PEC ove notificare ai sensi dell'art. 3 ter della L. n. 53/1994; gli opponenti, fermo restando che la notifica risulta comunque andata a buon fine in virtù proprio della odierna tempestiva spiegata domanda, nulla contro deducono sulla circostanza rappresentata da controparte con conseguente acquiescenza.
La domanda per tutti i motivi sopra esposti viene ritenuta infondata e, per l'effetto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e succ. modd..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 [...]
nei confronti di così provvede: Pt_2 CP_1
1) RIGETTA la domanda dichiarando validi ed efficaci gli atti di precetto opposti;
2) CONDANNA gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta quantificate in € 1.700,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 27.11.2025 Il giudice
BA RO
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