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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/11/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui Parte_1
ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di Parte_2
in qualità di titolare dell'omonima ditta in- Parte_3 C.F._1 dividuale;
vista la regolarità della notifica presso la Casa comunale;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI e non ha fornito prova di: di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessi- vo annuo non superiore ad € 300.000,00; di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
1 - esposizione debitoria di complessivi euro 30.592,80 nei confronti di parte ricorrente portati da decreto ingiuntivo esecutivo, atto di precetto, pignoramento negativo;
- esposizione debitoria di oltre euro 26.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione e di oltre euro 100.000,00 nei confronti di INPS;
- irreperibilità del debitore;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._1
21.6.1970, residente in [...] in qualità di titolare dell'omonimia ditta individuale, con sede legale in Caselle RA (LO) via Doni- zetti n. 13/1 CAP 26853;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott.ssa (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della crisi ex Persona_1 art. 356 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in
2 cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 13.3.2026 ore 11,30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chie- dere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 11/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
3
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui Parte_1
ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di Parte_2
in qualità di titolare dell'omonima ditta in- Parte_3 C.F._1 dividuale;
vista la regolarità della notifica presso la Casa comunale;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI e non ha fornito prova di: di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessi- vo annuo non superiore ad € 300.000,00; di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
1 - esposizione debitoria di complessivi euro 30.592,80 nei confronti di parte ricorrente portati da decreto ingiuntivo esecutivo, atto di precetto, pignoramento negativo;
- esposizione debitoria di oltre euro 26.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione e di oltre euro 100.000,00 nei confronti di INPS;
- irreperibilità del debitore;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._1
21.6.1970, residente in [...] in qualità di titolare dell'omonimia ditta individuale, con sede legale in Caselle RA (LO) via Doni- zetti n. 13/1 CAP 26853;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott.ssa (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della crisi ex Persona_1 art. 356 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in
2 cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 13.3.2026 ore 11,30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chie- dere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 11/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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