Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12276/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via DE AMICIS n.1, presso lo studio dell'Avv. ROMANO LUIGI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Palermo, via Luigi Manfredi n.33, presso lo studio dell'Avv. SAPUCHELLA NUNZIA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale dell'udienza dell'08/05/2025, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'08/05/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12/07/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo,
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del verbale di udienza del 08/05/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“obbligo a carico di di versare un assegno pari a euro 140,00 mensili a Pt_1
somma soggetta a rivalutazione”. CP_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data 10/04/2002, da
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.4, parte I, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
19/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.