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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3665/2016 R.G.
E' comparso, per le parti attrici l'avv. Di Stefano, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alla nota depositata per l'udienza del 19.11.2024;
E' comparso, per parte convenuta , l'avv. Di Giovanni, su delega, CP_1 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta , l'avv. il quale precisa Controparte_2 CP_2 le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'avv. De Luca Controparte_3
Manaò, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. L'Avv. Di Stefano insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in particolare, nel richiamo del CTU per rispondere ai quesiti n. 1, 3, 4 e 9 del mandato e quantificare il danno;
Le altre parti si oppongono alle predette richieste formulate nell'interesse di parte attrice;
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3665 dell'anno 2016 R.G.A.C. vertente
TRA nata nelle Mauritius il 23.03.1973 Parte_1
nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3 , nella qualità di eredi del sig. C.F._3 Persona_1 nato a [...] in data [...] e deceduto il 29.04.2014, c.f.
ammesse a gratuito patrocinio con delibere del C.F._4
17.06.2015 e del 27.01.2016, tutti residenti in [...] elett.te domiciliate in Catania Via G. Leopardi n.23 presso lo studio dell'avv.
Laura Distefano ( dalla quale sono rappresentate e CodiceFiscale_5 difese per procure in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 095 8841242 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attori-
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Giuseppe Lacagnina
PIZZINO Filippo (c. f. ), nato a [...] il CodiceFiscale_6
26.10.1954, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv.
Valentino PIZZINO (c. f. e dall'Avv. Enrico LIVIO (c. f. CodiceFiscale_7
), sia congiunti che disgiunti, entrambi del Foro di , CodiceFiscale_8 CP_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in , via Nino Bixio n. 89, i CP_1 quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al FAX
090/691697, ovvero agli indirizzi PEC: - Email_2
Email_3
-convenuti-
(già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Milano, viale Certosa Controparte_7
n. 222 (P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo (C.F.: P.IVA_1 – fax: 095/382264 – pec: CodiceFiscale_9
) Email_4
- terzo chiamato in garanzia-
Conclusioni delle parti all'odierna udienza di discussione orale i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici, quali eredi di nato nelle Mauritius in data 29.01.1960 e deceduto il Persona_1
29.04.2014, convenivano in giudizio il dott. e l' , Controparte_2 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta colposa, negligente ed imperita del predetto sanitario (e della struttura).
A sostegno della domanda, gli attori evidenziavano testualmente come “Nel mese di settembre 2010 il sig. , in dialisi da 13 anni circa, Persona_1 veniva sottoposto presso l' Presidio CP_4 Controparte_4
Ospedaliero “Barone I. Romeo, da parte del dott. , dipendente della Controparte_2 medesima struttura Ospedaliera, a somministrazione di Amikacina e
PR in seguito ad una infezione verosimilmente di una ferita addominale per pregresso intervento eseguito presso altro presidio sanitario.
Dopo circa una settimana di terapia cominciò ad accusare una improvvisa insorgenza di acufeni bilaterali. In data 17.09.2010, al termine della terapia con
Amikacina, accusò la insorgenza di una improvvisa ipoacusia . In data
21.09.2010 veniva sottoposto presso il Presidio Ospedaliero di Patti ad esame audiometrico tonale, il quale evidenziava una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio. Nonostante la somministrazione di terapia , il
continuava ad accusare un peggioramento della situazione uditiva Persona_1
, allorquando in data 27.09.2010 veniva lamentata ed accertata una grave ipoacusia bilaterale degenerata in totale ipoacusia. I suddetti farmaci sono notoriamente ototossici. Il dott. , attuava la terapia farmacologica Controparte_2 di cui sopra senza neanche informare il paziente (coerentemente con gli obblighi di legge e con le raccomandazioni professionali di tipo prudenziale sul consenso informato), che stava attuando un trattamento farmacologico con sostanze ototossiche, e che, quindi, eventuali disturbi potevano essere la normale conseguenza dell'importante trattamento a cui si doveva sottoporre e dei reali rischi che correva. Inoltre, il sanitario dopo la somministrazione delle sostanze indicate, non predisponeva controlli periodici, eventuali trattamenti citoprotettivi ed aggiustamenti posologici, al fine di attenuare gli effetti ototossici, intervenendo prima dell'insorgenza di alterazioni irreversibili. Il sig. subiva un danno Per_1 biologico valutato in sede medico legale nella misura del 40%. Veniva inviata richiesta di risarcimento danni, mediante lettera raccomandata A/R del
03/09/2012 ricevuta dai convenuti ma che rimaneva sostanzialmente senza esito. Il sig. , in data 28.04.2014 decedeva per altre patologie e Per_1 quindi gli eredi reiteravano la richiesta di risarcimento danni mediante lettera raccomandata A/R del 08.09.2014, successivamente ricevuta dai convenuti.
Tuttavia, nonostante siano state intavolate trattative con la Controparte_8
Contr Compagnia Assicurativa dell' di , le richieste di
[...] CP_1 risarcimento del danno sono, ad oggi, rimaste senza esito. In data 15.05.2015 veniva espletato il tentativo di mediazione obbligatoria il quale aveva esito negativo per la mancata comparizione delle parti e veniva redatto il relativo verbale”.
Sulla base di quanto sopra argomentato, gli attori ritenevano che la negligente ed imperita condotta da parte del dott. avesse determinato le CP_2 conseguenze dannose sopra descritte, per il cui risarcimento gli attori azionava l'odierno giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti e che eccepivano, CP_2 CP_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della citazione per difetto di ius postulandi e genericità della stessa.
Evidenziavano, ancora, la correttezza del proprio operato e l'insussistenza di profili di colpa nella condotta posta in essere. Insistevano, quindi, per il rigetto della pretesa risarcitoria.
Autorizzata, su richiesta del convenuto , la chiamata del terzo, si CP_2 costituiva l' che evidenziava il difetto di legittimazione Controparte_9 attiva degli odierni attori e, comunque, l'insussistenza di profili di responsabilità in capo all'assicurato e, di conseguenza, in capo alla stessa.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, n. 1,2 e 3, cpc ed istruita la causa con l'espletamento di una CTU medico legale, in forza di successivi rinvii si addiveniva all'odierna udienza all'esito della quale, a seguito di discussione orale, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente devono rigettarsi le richieste istruttorie, ribadite da parte attrice all'udienza di discussione orale, risultando la causa, come già evidenziato, matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, devono rigettarsi le questioni sopra evidenziate in ragione della documentazione prodotta dal ricorrente;
trattasi di certificato di stato di famiglia e di cittadinanza che consentono di ritenere infondate le Contr eccezioni sulla validità della procura e di documentazione proveniente dall' di da cui emerge che quest'ultima ha una sede unica in , con CP_1 CP_1 conseguente infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Messina adito. L'atto di citazione, ancora, risulta adeguatamente motivato in ordine al petitum ed alla causa petendi, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità per genericità dello stesso.
Nel merito, come detto, la domanda è infondata e va rigettata.
Deve, innanzitutto, procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta.
Va osservato, in proposito, che prima che intervenisse la legge 8 marzo 2017
n.24, ed invero anche in vigenza della c.d. legge Balduzzi, la giurisprudenza era prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale della responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, a ciò indotta dalla considerazione della irriducibilità della posizione del medico, quand'anche dipendente della struttura sanitaria, a quella di un qualsiasi altro soggetto giuridico, tenuto unicamente ad astenersi dal ledere l'altrui sfera giuridica, secondo l'antico brocardo alterum non laedere.
Nel disciplinare la responsabilità del medico, l'art.3 della Legge Balduzzi aveva richiamato l'art.2043 c.c., ma la ambigua formulazione della norma non consentì di dirimere la questione sorta sulla effettiva portata di quel rinvio che, per taluni, rispondeva soltanto alla preoccupazione di escludere che la colpa lieve potesse comportare -nei casi d'esonero dalla responsabilità penale- la contestuale esclusione della responsabilità civile, nel generale contesto del “diritto vivente” in cui la responsabilità del medico veniva comunemente ricondotta alla responsabilità da “contatto” ovvero da inadempimento ex art.1218 c.c., e giammai alla responsabilità extracontrattuale dell'art. 2043 c.c..
La recente riforma in materia di responsabilità sanitaria compendiata nella Legge
Gelli-Bianco ha definitivamente chiarito che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art.2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art.7, comma 3, legge 8 marzo 2017 n.24).
Dunque, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria ovvero nei confronti di un medico sul presupposto della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente (ed è certamente l'ipotesi che qui ricorre), è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale.
Orbene, inquadrata la domanda attorea nell'ambito di applicazione degli artt.1218 c.c. e ss., occorre evidenziare che, sulla base di tale disciplina, il paziente che si duole dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l'inadempimento del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non
è causa del danno (Cass. sez. un. n.577/2008).
Ne consegue che è onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa e pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. n.24791/2008).
Deve precisarsi, in proposito, che dalla natura contrattuale della responsabilità medica consegue che, in omaggio al principio della vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, “… consistendo l'obbligazione professionale in un obbligazione di mezzi, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass.
n.9085/2006; si vedano anche Cass. n.23918/2006; Cass. n.12362/2006;
Cass. n.22894/2005).
In ordine poi all'esistenza del nesso di causalità è stato altresì affermato che “in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
La sufficienza di un credibile ed elevato giudizio probabilistico, supportato da rigorose leggi scientifiche, per dimostrare la sussistenza del nesso causale in sede di responsabilità civile è orientamento granitico delle sezioni civili della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.23059/2009, Cass. sez. un. n.576/2008, Cass.
n.22894/2005; Cass. n.632/2000, Cass. n.11287/1993), spesso affermato proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria;
si tratta di un orientamento che in linea di principio può essere condivisibile in quanto, ad esigere la prova del nesso causale in termini di certezza, si richiederebbe al danneggiato una probatio diabolica e si frapporrebbe un eccessivo ed ingiustificato ostacolo alla tutela del diritto ad agire in giudizio.
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre stabilire se le patologie lamentate dal defunto siano causalmente riconducibili all'operato del Contr
e/o della struttura sanitaria di e, in caso di risposta CP_2 CP_1 affermativa, se la condotta del predetto professionista sia imputabile a titolo di colpa, verificando se il suo operato sia stato conforme alle leges artis per casi della medesima tipologia di quello in questione.
Ebbene, la CTU opportunamente espletata nel corso del giudizio, redatta dai dott.ri (specialista in medicina legale) e Persona_2 Persona_3
(medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria), dopo aver ripercorso l'anamnesi patologica speciale, rispondendo ai quesiti formulati dal magistrato, ha evidenziato in particolare che: “Premesso che una ottimizzazione della programmazione farmacologica non può prescindere da un ragionevole compromesso tra vantaggi clinici e rischio di effetti collaterali indesiderati o avversi non è possibile generalizzare le strategie che in questo ambito il medico deve assumere, ma ogni paziente va valutato singolarmente e seguito longitudinalmente nel tempo. Va presa in esame la presenza di altri fattori di rischio come l'età avanzata, la presenza di malattie renali o dismetaboliche, condizioni ambientali di esposizione a rumore, predisposizione familiare o genetica alle patologie uditive, coesistenza di patologie audiologiche neurosensoriali, stato di gravidanza ecc., ecc. oltre alla valutazione delle condizioni uditive e della funzione vestibolare prima dell'inizio di ogni trattamento con farmaci potenzialmente ototossici. L'ipoacusia può avere, infatti, anche origini vascolari, legata cioè ad un calo di ossigenazione delle cellule cocleari oppure ad un'ostruzione (trombo) che la determina, potendo trovare diversi meccanismi eziopatogenetici come in caso di bypass cardiovascolare, ictus cerebrovascolare, anemia falciforme, disturbi del ritmo cardiaco, valvulopatia, crisi ipertensiva, ipotensione, infarto dell'AICA, coagulopatia.
Orbene, dalla disamina della documentazione agli atti non sono ravvisabili profili di responsabilità nella condotta dei sanitari intervenuti, essendo stata corretta l'indicazione alla terapia antibiotica con amikacina, in considerazione dell'esito dell'antibiogramma, e le modalità con cui veniva attuata (non solo dal dott. , ma anche da tutti gli altri medici di reparto CP_2 intervenuti durante il ricovero). Tra l'altro, non è possibile escludere che la causa di sordità sia correlabile all'ototossicità dei farmaci somministrati come pure alle problematiche vascolari del paziente, dato che era affetto (in altro distretto) da un'arteriopatia obliterante cronica periferica, che era stata trattata con disostruzione femoro – femorale destro e sinistro ed angioplastica chirurgica dell'anastomosi femorale di destra. Ma anche qualora la perdita dell'udito fosse causalmente ascrivibile al farmaco somministrato (ototossico), in considerazione di quanto precede si sarebbe trattato di una complicanza prevedibile, ma non prevenibile né evitabile. Non configurandosi, in definitiva, profili di responsabilità nella condotta professionale dei sanitari intervenuti, non si profila danno civilmente risarcibile”.
Ancora, a seguito delle osservazioni alla bozza di relazione, i CCTTUU evidenziavano ulteriormente come “Presa visione dei rilievi redatti dal Dott.
[...] evidenziamo quanto segue. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale riportata dal Per_4
Signor non può essere ricondotta all'ototossicità dei farmaci Persona_1 utilizzati in quanto il nefrologo, a causa dell'insufficienza renale del paziente, li ha somministrati seguendo uno schema terapeutico idoneo, consistente in un dosaggio ridotto
e tempi limitati. In merito alla sordità ed agli acufeni, occorre precisare che in base alla gravità della perdita uditiva il paziente può riferire un “rumore” denominato acufene di origine oggettivo o soggettivo. L'acufene lamentato dal signor Persona_1 rientra nella categoria di tipo “soggettivo” cioè quando il rumore è udito soltanto dal paziente. Data la sordità riportata, per la percentuale di perdita uditiva, pur se avesse eseguito i potenziali evocati acustici (ABR) e le otoemissioni non si sarebbero ottenute delle risposte indicative al riguardo. L'andamento della perdita uditiva, verosimilmente, invece potrebbe essere ricondotto ad altre cause, fra cui i fenomeni vascolari. Infatti, il paziente
è stato sottoposto ad intervento di disostruzione femoro – femorale destro e sinistro ed angioplastica chirurgica dell'anastomosi femorale di destra, ed anche la RMN dell'encefalo e del tronco encefalico eseguita in data 30.09.2010 ha messo in essere la presenza di pregressi fenomeni ischemici che possono determinare anch'essi una ipoacusia come nel caso in esame. Inoltre, facendo riferimento alle osservazioni del C.T.P.
“che ritiene inaccettabile la valutazione dei C.T.U.” occorre precisare che i farmaci suggeriti dal dott. in alternativa a quanto utilizzato dal nefrologo, consistenti in Per_4
Piperacillina – tazobactam e gentamicina, sono entrambi ototossici e vengono espulsi principalmente per via renale attraverso le urine. Per cui la scelta dell'amikacina rimane quella principe perché indicata dall'antibiogramma (sia in fase di attacco che successiva).
Nulla da eccepire nella scelta e nella modalità di somministrazione del farmaco. In merito all'esame audiometrico eseguito in data 17.06.2011, si evidenzia una perdita uditiva bilaterale pantonale, non rilevabile nelle ipoacusie da danni ototossici. La perdita uditiva lamentata dal signor è in definitiva da imputare ad altre cause. Persona_1
Si confermano indi integralmente le conclusioni espresse in bozza.”
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati ed ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di un accurato esame obiettivo diretto appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna le parti attrici in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di , e CP_1 Controparte_2 Controparte_9
, nella misura complessiva di Euro 5.810,00 ciascuno (con esclusione della
[...] fase istruttoria in concreto mancante);
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti attrici in solido tra loro;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3665/2016 R.G.
E' comparso, per le parti attrici l'avv. Di Stefano, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alla nota depositata per l'udienza del 19.11.2024;
E' comparso, per parte convenuta , l'avv. Di Giovanni, su delega, CP_1 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta , l'avv. il quale precisa Controparte_2 CP_2 le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'avv. De Luca Controparte_3
Manaò, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. L'Avv. Di Stefano insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in particolare, nel richiamo del CTU per rispondere ai quesiti n. 1, 3, 4 e 9 del mandato e quantificare il danno;
Le altre parti si oppongono alle predette richieste formulate nell'interesse di parte attrice;
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3665 dell'anno 2016 R.G.A.C. vertente
TRA nata nelle Mauritius il 23.03.1973 Parte_1
nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3 , nella qualità di eredi del sig. C.F._3 Persona_1 nato a [...] in data [...] e deceduto il 29.04.2014, c.f.
ammesse a gratuito patrocinio con delibere del C.F._4
17.06.2015 e del 27.01.2016, tutti residenti in [...] elett.te domiciliate in Catania Via G. Leopardi n.23 presso lo studio dell'avv.
Laura Distefano ( dalla quale sono rappresentate e CodiceFiscale_5 difese per procure in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 095 8841242 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attori-
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Giuseppe Lacagnina
PIZZINO Filippo (c. f. ), nato a [...] il CodiceFiscale_6
26.10.1954, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv.
Valentino PIZZINO (c. f. e dall'Avv. Enrico LIVIO (c. f. CodiceFiscale_7
), sia congiunti che disgiunti, entrambi del Foro di , CodiceFiscale_8 CP_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in , via Nino Bixio n. 89, i CP_1 quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al FAX
090/691697, ovvero agli indirizzi PEC: - Email_2
Email_3
-convenuti-
(già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Milano, viale Certosa Controparte_7
n. 222 (P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo (C.F.: P.IVA_1 – fax: 095/382264 – pec: CodiceFiscale_9
) Email_4
- terzo chiamato in garanzia-
Conclusioni delle parti all'odierna udienza di discussione orale i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici, quali eredi di nato nelle Mauritius in data 29.01.1960 e deceduto il Persona_1
29.04.2014, convenivano in giudizio il dott. e l' , Controparte_2 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta colposa, negligente ed imperita del predetto sanitario (e della struttura).
A sostegno della domanda, gli attori evidenziavano testualmente come “Nel mese di settembre 2010 il sig. , in dialisi da 13 anni circa, Persona_1 veniva sottoposto presso l' Presidio CP_4 Controparte_4
Ospedaliero “Barone I. Romeo, da parte del dott. , dipendente della Controparte_2 medesima struttura Ospedaliera, a somministrazione di Amikacina e
PR in seguito ad una infezione verosimilmente di una ferita addominale per pregresso intervento eseguito presso altro presidio sanitario.
Dopo circa una settimana di terapia cominciò ad accusare una improvvisa insorgenza di acufeni bilaterali. In data 17.09.2010, al termine della terapia con
Amikacina, accusò la insorgenza di una improvvisa ipoacusia . In data
21.09.2010 veniva sottoposto presso il Presidio Ospedaliero di Patti ad esame audiometrico tonale, il quale evidenziava una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio. Nonostante la somministrazione di terapia , il
continuava ad accusare un peggioramento della situazione uditiva Persona_1
, allorquando in data 27.09.2010 veniva lamentata ed accertata una grave ipoacusia bilaterale degenerata in totale ipoacusia. I suddetti farmaci sono notoriamente ototossici. Il dott. , attuava la terapia farmacologica Controparte_2 di cui sopra senza neanche informare il paziente (coerentemente con gli obblighi di legge e con le raccomandazioni professionali di tipo prudenziale sul consenso informato), che stava attuando un trattamento farmacologico con sostanze ototossiche, e che, quindi, eventuali disturbi potevano essere la normale conseguenza dell'importante trattamento a cui si doveva sottoporre e dei reali rischi che correva. Inoltre, il sanitario dopo la somministrazione delle sostanze indicate, non predisponeva controlli periodici, eventuali trattamenti citoprotettivi ed aggiustamenti posologici, al fine di attenuare gli effetti ototossici, intervenendo prima dell'insorgenza di alterazioni irreversibili. Il sig. subiva un danno Per_1 biologico valutato in sede medico legale nella misura del 40%. Veniva inviata richiesta di risarcimento danni, mediante lettera raccomandata A/R del
03/09/2012 ricevuta dai convenuti ma che rimaneva sostanzialmente senza esito. Il sig. , in data 28.04.2014 decedeva per altre patologie e Per_1 quindi gli eredi reiteravano la richiesta di risarcimento danni mediante lettera raccomandata A/R del 08.09.2014, successivamente ricevuta dai convenuti.
Tuttavia, nonostante siano state intavolate trattative con la Controparte_8
Contr Compagnia Assicurativa dell' di , le richieste di
[...] CP_1 risarcimento del danno sono, ad oggi, rimaste senza esito. In data 15.05.2015 veniva espletato il tentativo di mediazione obbligatoria il quale aveva esito negativo per la mancata comparizione delle parti e veniva redatto il relativo verbale”.
Sulla base di quanto sopra argomentato, gli attori ritenevano che la negligente ed imperita condotta da parte del dott. avesse determinato le CP_2 conseguenze dannose sopra descritte, per il cui risarcimento gli attori azionava l'odierno giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti e che eccepivano, CP_2 CP_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della citazione per difetto di ius postulandi e genericità della stessa.
Evidenziavano, ancora, la correttezza del proprio operato e l'insussistenza di profili di colpa nella condotta posta in essere. Insistevano, quindi, per il rigetto della pretesa risarcitoria.
Autorizzata, su richiesta del convenuto , la chiamata del terzo, si CP_2 costituiva l' che evidenziava il difetto di legittimazione Controparte_9 attiva degli odierni attori e, comunque, l'insussistenza di profili di responsabilità in capo all'assicurato e, di conseguenza, in capo alla stessa.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, n. 1,2 e 3, cpc ed istruita la causa con l'espletamento di una CTU medico legale, in forza di successivi rinvii si addiveniva all'odierna udienza all'esito della quale, a seguito di discussione orale, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente devono rigettarsi le richieste istruttorie, ribadite da parte attrice all'udienza di discussione orale, risultando la causa, come già evidenziato, matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, devono rigettarsi le questioni sopra evidenziate in ragione della documentazione prodotta dal ricorrente;
trattasi di certificato di stato di famiglia e di cittadinanza che consentono di ritenere infondate le Contr eccezioni sulla validità della procura e di documentazione proveniente dall' di da cui emerge che quest'ultima ha una sede unica in , con CP_1 CP_1 conseguente infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Messina adito. L'atto di citazione, ancora, risulta adeguatamente motivato in ordine al petitum ed alla causa petendi, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità per genericità dello stesso.
Nel merito, come detto, la domanda è infondata e va rigettata.
Deve, innanzitutto, procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta.
Va osservato, in proposito, che prima che intervenisse la legge 8 marzo 2017
n.24, ed invero anche in vigenza della c.d. legge Balduzzi, la giurisprudenza era prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale della responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, a ciò indotta dalla considerazione della irriducibilità della posizione del medico, quand'anche dipendente della struttura sanitaria, a quella di un qualsiasi altro soggetto giuridico, tenuto unicamente ad astenersi dal ledere l'altrui sfera giuridica, secondo l'antico brocardo alterum non laedere.
Nel disciplinare la responsabilità del medico, l'art.3 della Legge Balduzzi aveva richiamato l'art.2043 c.c., ma la ambigua formulazione della norma non consentì di dirimere la questione sorta sulla effettiva portata di quel rinvio che, per taluni, rispondeva soltanto alla preoccupazione di escludere che la colpa lieve potesse comportare -nei casi d'esonero dalla responsabilità penale- la contestuale esclusione della responsabilità civile, nel generale contesto del “diritto vivente” in cui la responsabilità del medico veniva comunemente ricondotta alla responsabilità da “contatto” ovvero da inadempimento ex art.1218 c.c., e giammai alla responsabilità extracontrattuale dell'art. 2043 c.c..
La recente riforma in materia di responsabilità sanitaria compendiata nella Legge
Gelli-Bianco ha definitivamente chiarito che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art.2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art.7, comma 3, legge 8 marzo 2017 n.24).
Dunque, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria ovvero nei confronti di un medico sul presupposto della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente (ed è certamente l'ipotesi che qui ricorre), è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale.
Orbene, inquadrata la domanda attorea nell'ambito di applicazione degli artt.1218 c.c. e ss., occorre evidenziare che, sulla base di tale disciplina, il paziente che si duole dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l'inadempimento del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non
è causa del danno (Cass. sez. un. n.577/2008).
Ne consegue che è onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa e pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. n.24791/2008).
Deve precisarsi, in proposito, che dalla natura contrattuale della responsabilità medica consegue che, in omaggio al principio della vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, “… consistendo l'obbligazione professionale in un obbligazione di mezzi, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass.
n.9085/2006; si vedano anche Cass. n.23918/2006; Cass. n.12362/2006;
Cass. n.22894/2005).
In ordine poi all'esistenza del nesso di causalità è stato altresì affermato che “in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
La sufficienza di un credibile ed elevato giudizio probabilistico, supportato da rigorose leggi scientifiche, per dimostrare la sussistenza del nesso causale in sede di responsabilità civile è orientamento granitico delle sezioni civili della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.23059/2009, Cass. sez. un. n.576/2008, Cass.
n.22894/2005; Cass. n.632/2000, Cass. n.11287/1993), spesso affermato proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria;
si tratta di un orientamento che in linea di principio può essere condivisibile in quanto, ad esigere la prova del nesso causale in termini di certezza, si richiederebbe al danneggiato una probatio diabolica e si frapporrebbe un eccessivo ed ingiustificato ostacolo alla tutela del diritto ad agire in giudizio.
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre stabilire se le patologie lamentate dal defunto siano causalmente riconducibili all'operato del Contr
e/o della struttura sanitaria di e, in caso di risposta CP_2 CP_1 affermativa, se la condotta del predetto professionista sia imputabile a titolo di colpa, verificando se il suo operato sia stato conforme alle leges artis per casi della medesima tipologia di quello in questione.
Ebbene, la CTU opportunamente espletata nel corso del giudizio, redatta dai dott.ri (specialista in medicina legale) e Persona_2 Persona_3
(medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria), dopo aver ripercorso l'anamnesi patologica speciale, rispondendo ai quesiti formulati dal magistrato, ha evidenziato in particolare che: “Premesso che una ottimizzazione della programmazione farmacologica non può prescindere da un ragionevole compromesso tra vantaggi clinici e rischio di effetti collaterali indesiderati o avversi non è possibile generalizzare le strategie che in questo ambito il medico deve assumere, ma ogni paziente va valutato singolarmente e seguito longitudinalmente nel tempo. Va presa in esame la presenza di altri fattori di rischio come l'età avanzata, la presenza di malattie renali o dismetaboliche, condizioni ambientali di esposizione a rumore, predisposizione familiare o genetica alle patologie uditive, coesistenza di patologie audiologiche neurosensoriali, stato di gravidanza ecc., ecc. oltre alla valutazione delle condizioni uditive e della funzione vestibolare prima dell'inizio di ogni trattamento con farmaci potenzialmente ototossici. L'ipoacusia può avere, infatti, anche origini vascolari, legata cioè ad un calo di ossigenazione delle cellule cocleari oppure ad un'ostruzione (trombo) che la determina, potendo trovare diversi meccanismi eziopatogenetici come in caso di bypass cardiovascolare, ictus cerebrovascolare, anemia falciforme, disturbi del ritmo cardiaco, valvulopatia, crisi ipertensiva, ipotensione, infarto dell'AICA, coagulopatia.
Orbene, dalla disamina della documentazione agli atti non sono ravvisabili profili di responsabilità nella condotta dei sanitari intervenuti, essendo stata corretta l'indicazione alla terapia antibiotica con amikacina, in considerazione dell'esito dell'antibiogramma, e le modalità con cui veniva attuata (non solo dal dott. , ma anche da tutti gli altri medici di reparto CP_2 intervenuti durante il ricovero). Tra l'altro, non è possibile escludere che la causa di sordità sia correlabile all'ototossicità dei farmaci somministrati come pure alle problematiche vascolari del paziente, dato che era affetto (in altro distretto) da un'arteriopatia obliterante cronica periferica, che era stata trattata con disostruzione femoro – femorale destro e sinistro ed angioplastica chirurgica dell'anastomosi femorale di destra. Ma anche qualora la perdita dell'udito fosse causalmente ascrivibile al farmaco somministrato (ototossico), in considerazione di quanto precede si sarebbe trattato di una complicanza prevedibile, ma non prevenibile né evitabile. Non configurandosi, in definitiva, profili di responsabilità nella condotta professionale dei sanitari intervenuti, non si profila danno civilmente risarcibile”.
Ancora, a seguito delle osservazioni alla bozza di relazione, i CCTTUU evidenziavano ulteriormente come “Presa visione dei rilievi redatti dal Dott.
[...] evidenziamo quanto segue. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale riportata dal Per_4
Signor non può essere ricondotta all'ototossicità dei farmaci Persona_1 utilizzati in quanto il nefrologo, a causa dell'insufficienza renale del paziente, li ha somministrati seguendo uno schema terapeutico idoneo, consistente in un dosaggio ridotto
e tempi limitati. In merito alla sordità ed agli acufeni, occorre precisare che in base alla gravità della perdita uditiva il paziente può riferire un “rumore” denominato acufene di origine oggettivo o soggettivo. L'acufene lamentato dal signor Persona_1 rientra nella categoria di tipo “soggettivo” cioè quando il rumore è udito soltanto dal paziente. Data la sordità riportata, per la percentuale di perdita uditiva, pur se avesse eseguito i potenziali evocati acustici (ABR) e le otoemissioni non si sarebbero ottenute delle risposte indicative al riguardo. L'andamento della perdita uditiva, verosimilmente, invece potrebbe essere ricondotto ad altre cause, fra cui i fenomeni vascolari. Infatti, il paziente
è stato sottoposto ad intervento di disostruzione femoro – femorale destro e sinistro ed angioplastica chirurgica dell'anastomosi femorale di destra, ed anche la RMN dell'encefalo e del tronco encefalico eseguita in data 30.09.2010 ha messo in essere la presenza di pregressi fenomeni ischemici che possono determinare anch'essi una ipoacusia come nel caso in esame. Inoltre, facendo riferimento alle osservazioni del C.T.P.
“che ritiene inaccettabile la valutazione dei C.T.U.” occorre precisare che i farmaci suggeriti dal dott. in alternativa a quanto utilizzato dal nefrologo, consistenti in Per_4
Piperacillina – tazobactam e gentamicina, sono entrambi ototossici e vengono espulsi principalmente per via renale attraverso le urine. Per cui la scelta dell'amikacina rimane quella principe perché indicata dall'antibiogramma (sia in fase di attacco che successiva).
Nulla da eccepire nella scelta e nella modalità di somministrazione del farmaco. In merito all'esame audiometrico eseguito in data 17.06.2011, si evidenzia una perdita uditiva bilaterale pantonale, non rilevabile nelle ipoacusie da danni ototossici. La perdita uditiva lamentata dal signor è in definitiva da imputare ad altre cause. Persona_1
Si confermano indi integralmente le conclusioni espresse in bozza.”
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati ed ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di un accurato esame obiettivo diretto appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna le parti attrici in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di , e CP_1 Controparte_2 Controparte_9
, nella misura complessiva di Euro 5.810,00 ciascuno (con esclusione della
[...] fase istruttoria in concreto mancante);
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti attrici in solido tra loro;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo