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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14491 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AZ TR n. a Palermo il 25/3/1982 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 12/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria a firma del difensore;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Cincioni, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo, per quanto in questa sede rileva, riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14491 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 Marsala che, in data 27/4/2021, aveva riconosciuto AZ TR colpevole della partecipazione con ruolo di vertice ad un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati contro il patrimonio e di plurime ricettazioni, determinando la pena in anni tredici, mesi due di reclusione ed euro 4.500.00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Giuseppe Cincioni, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 624 e 648 cod.pen. in relazione ai reati-fine di ricettazione ascritti al ricorrente in quanto dalla ricostruzione emergente dalle conformi sentenze di merito risulta iI concorso del AZ nei furti costituenti reato presupposto. Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto i fatti ascritti all'imputato inquadrabili nel delitto di ricettazione piuttosto che integranti il concorso nei plurimi furti di conduttori di rame contestati ai correi, tutti condannati quali sodali dell'organizzazione di cui il AZ sarebbe stato l'organizzatore. Al riguardo assume che la questione era stata implicitamente devoluta in appello e, comunque, in quanto relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, la stessa può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609 cod.proc.pen. Evidenzia che dalle sentenze di merito risulta che il AZ ha fornito un contributo causale apprezzabile alla realizzazione di tutti i delitti di furto, circostanza che esclude la configurabilità del delitto ex art. 648 cod.pen. La Corte territoriale ha riconosciuto, infatti, che il ricorrente veniva contattato dagli autori dei furti subito dopo la consumazione, ricevendo informazioni e rassicurazioni e concordando incontri per la consegna del materiale presso luoghi isolati. Inoltre, i giudici d'appello con riguardo alla partecipazione associativa hanno richiamato la sentenza di primo grado, la quale ha sottolineato che l'attività di acquisto di tutti i materiali sottratti creava una spinta a delinquere nei sodali e che il prevenuto "coordinava" tutte le attività di furto, cosi delineando il concorso morale del AZ nei reati fine del sodalizio. 3. Osserva il Collegio che non può convenirsi con la difesa circa l'implicita devoluzione al giudice d'appello della questione relativa alla diversa qualificazione giuridica dei fatti ascritti al prevenuto nei termini sollecitati in questa sede, risultando detto assunto in palese contrasto logico-fattuale con l'ampio ed esclusivo sviluppo argomentativo riservato in sede d'appello alle doglianze relative al difetto di prova circa il dolo di ricettazione e all'invocata sussunzione delle condotte nella fattispecie contravvenzionale ex art. 712 cod.pen. 3.1 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito. In particolare si è ritenuto di non poter procedere alla riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qualifica richiedeva l'effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01) ovvero da violenza 2 privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di questione dedotta su aspetti in fatto che non era dato desumere dalla sentenza d'appello (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01). Nella specie, la difesa sollecita apprezzamenti di merito, in questa sede preclusi, al fine di ricondurre i singoli reati fine contestati al ricorrente nell'ambito del concorso nei reati presupposti, trascurando la necessità costantemente affermata da questa Corte che la riqualificazione del delitto di ricettazione in furto sia supportata da elementi probatori univocamente indicativi del coinvolgimento dell'interessato nella realizzazione del reato presupposto (tra molte, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01 Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969 - 01), la cui valutazione esula dal perimetro del sindacato riservato alla Corte adita. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Sentenza a motivazione semplificata
letta la memoria a firma del difensore;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Cincioni, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo, per quanto in questa sede rileva, riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14491 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 Marsala che, in data 27/4/2021, aveva riconosciuto AZ TR colpevole della partecipazione con ruolo di vertice ad un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati contro il patrimonio e di plurime ricettazioni, determinando la pena in anni tredici, mesi due di reclusione ed euro 4.500.00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Giuseppe Cincioni, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 624 e 648 cod.pen. in relazione ai reati-fine di ricettazione ascritti al ricorrente in quanto dalla ricostruzione emergente dalle conformi sentenze di merito risulta iI concorso del AZ nei furti costituenti reato presupposto. Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto i fatti ascritti all'imputato inquadrabili nel delitto di ricettazione piuttosto che integranti il concorso nei plurimi furti di conduttori di rame contestati ai correi, tutti condannati quali sodali dell'organizzazione di cui il AZ sarebbe stato l'organizzatore. Al riguardo assume che la questione era stata implicitamente devoluta in appello e, comunque, in quanto relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, la stessa può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609 cod.proc.pen. Evidenzia che dalle sentenze di merito risulta che il AZ ha fornito un contributo causale apprezzabile alla realizzazione di tutti i delitti di furto, circostanza che esclude la configurabilità del delitto ex art. 648 cod.pen. La Corte territoriale ha riconosciuto, infatti, che il ricorrente veniva contattato dagli autori dei furti subito dopo la consumazione, ricevendo informazioni e rassicurazioni e concordando incontri per la consegna del materiale presso luoghi isolati. Inoltre, i giudici d'appello con riguardo alla partecipazione associativa hanno richiamato la sentenza di primo grado, la quale ha sottolineato che l'attività di acquisto di tutti i materiali sottratti creava una spinta a delinquere nei sodali e che il prevenuto "coordinava" tutte le attività di furto, cosi delineando il concorso morale del AZ nei reati fine del sodalizio. 3. Osserva il Collegio che non può convenirsi con la difesa circa l'implicita devoluzione al giudice d'appello della questione relativa alla diversa qualificazione giuridica dei fatti ascritti al prevenuto nei termini sollecitati in questa sede, risultando detto assunto in palese contrasto logico-fattuale con l'ampio ed esclusivo sviluppo argomentativo riservato in sede d'appello alle doglianze relative al difetto di prova circa il dolo di ricettazione e all'invocata sussunzione delle condotte nella fattispecie contravvenzionale ex art. 712 cod.pen. 3.1 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito. In particolare si è ritenuto di non poter procedere alla riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qualifica richiedeva l'effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01) ovvero da violenza 2 privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di questione dedotta su aspetti in fatto che non era dato desumere dalla sentenza d'appello (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01). Nella specie, la difesa sollecita apprezzamenti di merito, in questa sede preclusi, al fine di ricondurre i singoli reati fine contestati al ricorrente nell'ambito del concorso nei reati presupposti, trascurando la necessità costantemente affermata da questa Corte che la riqualificazione del delitto di ricettazione in furto sia supportata da elementi probatori univocamente indicativi del coinvolgimento dell'interessato nella realizzazione del reato presupposto (tra molte, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01 Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969 - 01), la cui valutazione esula dal perimetro del sindacato riservato alla Corte adita. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Sentenza a motivazione semplificata