Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5829/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Arcoleo Parte_1
Antonella);
E
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Angius Paolo); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
24/03/2025.
OSSERVA
Con ricorso congiunto, depositato in data 17/12/2024, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento delle figlie minori (nata a [...] il [...]) Persona_1
e (nata a [...] il [...]), fosse regolato sulla base del seguente Per_2 accordo:
“• le figlie minori e rimarranno affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, i quali, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie, provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni, creando le condizioni affinché le minori mantengano rapporti IGnificativi
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata.
• Le figlie minori e saranno collocate prevalentemente presso il domicilio Persona_1 Per_2 materno, sito in Palermo alla Via Zurigo n. 9.
• La ex casa familiare, sita in Palermo alla Via Zurigo n. 9, di proprietà della IG.ra CP_2
rimarrà assegnata alla IG.ra , in quanto genitore collocatario, per i prossimi
[...] Parte_1 cinque anni a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
Alla scadenza del quinquennio la IG.ra si obbliga, all'uopo, a rilasciare l'immobile Parte_1 entro e non oltre il 06.12.2029.
A far data dal mese successivo al rilascio dell'ex casa familiare, da parte della IG.ra , Parte_1 indipendente da quando avverrà il relativo rilascio, il IG. si impegna a innalzare il Per_2 relativo contributo della misura di € 500,00 mensili pertanto il verserà € 300,00 + € Per_2
500,00. All'uopo, in ordine all'ulteriore somma di € 500,00 presta garanzia fideiussoria, con atto separato, il IG. padre del IG. nato a [...] il [...], Persona_3 Parte_2 che si allega al presente atto;
• Rimane inteso che dovrà provvedersi al ritrasferimento dell'utenza elettrica a nome della IG.ra a spese della stessa. La IG.ra si impegna al pagamento Controparte_2 Parte_1 delle emittende fatture entro 15 giorni dalla comunicazione alla stessa a mezzo mail all'indirizzo Il sistema GSE sarà tenuto in efficienza. Email_1
• Le spese di gestione di tutte le altre utenze della casa di via Zurigo n. 9 restano a carico della IG.ra e pertanto la IGnora dovrà provvedere alla relativa voltura. Parte_1 Parte_1
Rimane altresì inteso che eventuali attuali morosità, ante volture, rimangono a carico della
IG.ra . Parte_1
• Per patto espresso i locali di sgombero con accesso dal civico n. 15 dovranno restare chiusi e liberi da persone, ma non potranno essere utilizzati né dalla IGnora , né dalla IG.ra Parte_1
o da altri componenti della sua famiglia, né potranno essere concessi in locazione a CP_2 terzi. Si concede alla IG.ra termine sino al 15 gennaio del 2025 per rimuovere e/o CP_2 depositare cose all'interno della suddetta dependance. Resta espressamente inteso che eventuali accessi per opere di manutenzione e/o pulizia dovranno essere preventivamente concordati con la IG.ra , alla quale verrà comunicato il nome dell'Operatore interveniente e l'orario Parte_1 di accesso.
• Le spese per IMU seguendo la proprietà rimarranno a carico della famiglia del mentre Per_2 la arà a carico della;
CP_3 Parte_1
• La IGnora si impegna a non modificare lo stato dei luoghi oggi attestato dalla Parte_1 mappa catastale che si allega;
• Il IG. si impegna alla dismissione delle telecamere oggi in loco;
Per_2
• Il IG. eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti delle figlie minori, salvo diverso Per_2 accordo tra le parti, sulla scorta del seguente schema bisettimanale:
1° settimana: il IG. preleverà le figlie il mercoledì all'uscita da scuola, con lo stesso Per_2 permarranno e pernotteranno, e le riaccompagnerà il giovedì mattina a scuola. In tale settimana, le preleverà dal venerdì all'uscita dalla scuola per poi riaccompagnarle presso il domicilio materno la domenica alle ore 19:30.
2° settimana: il IG. preleverà le figlie il mercoledì all'uscita da scuola, con lo stesso Per_2 permarranno e pernotteranno fino al giovedì sera, allorquando egli provvederà a riaccompagnarle presso il domicilio materno alle ore 19:30. Le minori rimarranno con la madre fino al lunedì successivo allorquando il IG. le preleverà a scuola per ricondurle presso il Per_2 domicilio materno alle ore 19:30.
• Per quanto riguarda le festività laiche e religiose, si seguirà, salvo diverso accordo tra le parti, l'ordinario criterio dell'alternanza. Per l'anno corrente le minori trascorreranno con il padre la vigilia di natale dalla mattina ore 10 fino al 25 mattina ore 10:00 allorquando le riaccompagnerà presso la madre e così per gli anni successivi sulla scorta del criterio dell'alternanza. Quanto per le festività decorrenti dal 26 dicembre al 6 gennaio le parti concordano che dall'anno corrente dal 26 dicembre ore 10:00 fino al 31 ore 10:00 le minori rimarranno con il padre. Da giorno 01 gennaio fino al 07 gennaio mattina rimarranno con la madre. Dal prossimo anno conseguentemente seguendo il criterio dell'alternanza.
• Quanto alle vacanze estive, nel periodo di sospensione scolastica relativo ai mesi di giugno e luglio, salvo diverso accordo tra le parti, le figlie minori trascorreranno con il padre, nei weekend di sua competenza, dal venerdì al martedì (anziché come ordinariamente previsto fino alla domenica sera). Parimenti, nei mesi di giugno e luglio e salvo diverso accordo, le minori trascorreranno con il padre, in una delle due settimane in cui al padre spetta il weekend, una settimana continuativa. Nel mese di agosto entrambi i genitori trascorreranno 15 giorni ciascuno con le minori, periodo da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Qualora durante i suddetti 15 giorni le minori non dovessero essere in viaggio con il genitore,
l'altro genitore avrà diritto ad incontrarle per due pomeriggi settimanali da concordarsi.
• Durante i giorni in cui i genitori non eserciteranno il diritto di visita gli stessi potranno mettersi in contatto telefonico con le figlie minori.
• Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad € Per_2 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori (€ 150,00 per ciascuna figlia)
e le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di queste ultime saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno intese secondo quanto a seguire:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre- scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro
20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro trenta giorni dalla richiesta.
Integrazione protocollo
I genitori convengono che le figlie minori continueranno a frequentare l'attuale scuola privata le cui spese verranno ripartite al 50% tra ambedue i genitori.
• Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per le figlie verrà integralmente percepito dalla IG.ra . Rimane inteso che ove l'assegno unico dovesse essere ex lege Parte_1 abolito o il relativo importo ridotto il IG. si impegna a tenere indenne la Per_2 Parte_1 garantendo la medesima somma;
• Ad integrazione del superiore protocollo, le parti concordano che le minori proseguiranno il percorso scolastico ad oggi intrapreso presso struttura privata con suddivisione delle spese al
50%. Laddove il IG. non volesse aderire a tali spese revocandone il consenso potrà Per_2 procedersi ad iscrizione presso idoneo istituto pubblico previa regolarizzazione del piano vaccinale delle minori per il quale dovrà rilasciare autorizzazione.
• A garanzia di tutte le superiori obbligazioni economiche gravanti sul IG. le parti Per_2 espressamente convengono che delle stesse ne sarà fideiussore il IG. Persona_3
All'uopo, le parti hanno sottoscritto accordo fideiussorio in tal senso che qui si allega (all.1).
• La IG.ra è titolare di un'azienda agricola in Mussomeli insistente, in Contrada Parte_1
Mappa, su terreni di proprietà del IG. in relazione alla quale è sorta contestazione in Per_2 ordine alla natura giuridica ed in ordine alla refusione di spese per essa affrontate. Le parti, in ottica transattiva, al fine di evitare ogni ulteriore contenzioso, hanno deciso di tranIGere globalmente, in via contestuale, l'intera vicenda giusta atto di transazione che al presente accordo, ad ogni buon conto, si allega (all.2). • Le parti concordano che le presenti pattuizioni avranno efficacia dalla sottoscrizione del presente accordo” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della prole.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
- prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024, intervenuto fra , nata a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
nato a Palermo (PA) l'[...], in [...] al regime di affidamento e di CP_1 mantenimento delle figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]; Per_2
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.