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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1144 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di BU AR- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
nei confronti di
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_1 C.F._2
STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione di maggiorenne
1
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28 maggio 2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.3.2025 , nato l'[...], chiedeva l'adozione di Parte_1 CP_1
nato il [...]
[...]
A fondamento del ricorso deduceva:
- di essersi sposato nel 2014 con la madre dell'adottando, e che Persona_1
quest'ultima, per ragioni di età, non poteva avere altri figli;
- che l'adottando viveva nel nucleo familiare costituito dalla madre e dall'adottante;
- che il padre dell'adottando era deceduto nel 2005 (doc. 6);
- che il non aveva figli. Pt_1
Lo si costituiva e aderiva alla domanda del ricorrente. CP_1
All'udienza del 28 maggio 2025 comparivano le parti, che prestavano il consenso all'adozione, e la madre dell'adottando, che dava l'assenso.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottando in quanto consente di essere riconosciuto a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Si precisa, infine, che il cognome dell'adottante non deve essere anteposto a quello dell'adottando, bensì aggiunto come chiesto all'udienza dall'adottando e accettato dall'adottante ed alla luce della pronuncia n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di CP_1
(c.f. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...], da parte di (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ortigara n. 7, con conseguente assunzione da parte del primo del cognome dell'adottante, da aggiungere al proprio;
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
BU AR, camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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