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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_2 essa in qualità di mandataria con il patrocinio dell'avv. FEDERICI STEFANIA CP_2
CONVENUTA OPPOSTA
e
Controparte_3
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) immobiliare
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di precetto notificato alla in data 9.6.2022, la nella sua Parte_1 CP_2 qualità di mandataria della (d'ora in avanti, breviter, “ ), intimava Parte_2 CP_1 al pagamento della somma di € 994.973,62 in forza del contratto di mutuo su stato avanzamento lavori
1° erogazione, Rep. n. 104.979 - Racc. 28.249 munito della relativa formula esecutiva in data pagina 1 di 7 24.3.2003, nonché in forza dell'atto di rinegoziazione del mutuo a rogito del Notaio, dott. Persona_1 munito anch'esso della formula esecutiva in data 26.7.2017.
Seguiva, in data 24.8.2022, atto di pignoramento immobiliare, che originava la procedura iscritta al
R.G.E 196/2022.
La proponeva opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., all'esecuzione immobiliare iscritta al Parte_1
R.G.E. con il n. 196/2022 promossa da quale soggetto incaricato dello svolgimento CP_2
di attività di amministrazione, gestione e incasso dei crediti in nome e per conto della Parte_2
, chiedendo disporsi la sospensione della stessa.
[...]
A fondamento della medesima l'opponente deduceva i seguenti motivi:
- carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione sostanziale e processuale della opposta asserendo che non vi fosse prova della cessione del credito per cui è causa a favore della ricorrente;
- il difetto di rappresentanza di e la nullità della procura alle liti, che richiama quella CP_2 generale, alla stessa conferita dalla nell'esecuzione per cui è causa;
CP_1
- il contratto di mutuo a SAL del 27.2.2003, ai rogiti del Notaio, dott. Rep. n. 104.979, Persona_2
Racc. 28.249, registrato a Piombino il 7.3.2003 al n. 408, serie 1T per la somma di € 1.800.000,00 tra la Cassa di Risparmio di Volterra e in persona dei soci amministratori Parte_1 Controparte_4
e , non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Controparte_5
Il G.E. con ordinanza dell'8.8.2023 ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione così motivando:
Ritenuta l'assenza di gravi motivi per disporre la sospensione della esecuzione, tenuto conto che:
a) la prova della titolarità in capo al cessionario del credito azionato in via esecutiva si desume, oltre che dall'estratto della G.U., contenente la individuazione della tipologia dei crediti ceduti, anche dal contratto di cessione prodotto in atti;
b) la procura alle liti, che richiama la procura generale rilasciata da Controparte_1
appare sufficientemente determinata, avendo ad oggetto tutti i crediti di cui la
[...]
mandante è titolare;
c) l'esecuzione è fondata su un contratto di mutuo, che costituisce titolo esecutivo, e non su un contratto di conto corrente;
”
Ha altresì fissato il termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà. ha quindi introdotto con atto di citazione notificato il 7.12.2023 il presente giudizio di Parte_1 merito ex art. 616 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate.
pagina 2 di 7 Si è costituita la e per essa, quale mandataria chiedendo il rigetto delle domande CP_1 CP_2 proposte dall'opponente rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo di opposizione proposto dalla attinente alla mancata prova dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Pt_1
della e della mandataria CP_1 CP_2
L' , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva nel Controparte_3 presente giudizio e all'udienza del 18.4.2024 veniva dichiarata contumace.
1.1 Preliminarmente, quanto alle doglianze attinenti alla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. di parte opposta (e/o della sua mandataria), si precisa quanto segue.
Tale motivo di opposizione è inammissibile in quanto contenuto solo nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. ma non nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c..
Si rammenti, infatti, che per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020,
n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Ne consegue che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr. ex multis Cass. ord. 9226/2022).
Peraltro, oltre che inammissibile tale motivo sarebbe anche infondato. La mancata iscrizione della
(e della mandataria all'albo di cui all'art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di CP_1 CP_2
riscossione di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) della l.
130/1999, non comporta infatti la invalidità, nel caso di specie, della procura conferita alla in quanto il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto CP_2
non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la pagina 3 di 7 conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. n. 7243/2024).
2. Con il secondo motivo di opposizione l'opponente deduce che non vi è prova della legittimazione attiva di non essendovi prova che tra i crediti a lei ceduti dalla Cassa Di Risparmio Volterra CP_1
rientri anche il credito sorto a seguito della erogazione del muto sopra indicato a favore della Pt_1
da parte di tale istituto di credito.
Tale motivo di opposizione è fondato e deve pertanto essere accolto.
È notorio il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n.
24798).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari.
Ha, infatti, precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023, Cass. 31188 del
2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, non possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal contratto di mutuo CP_1 stipulato dall'odierno opponente con la Cassa di Risparmio di Volterra. Pt_1
Nel caso di specie, sebbene la abbia provveduto a depositare in atti sia l'avviso di CP_1 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 2 di parte opposta) sia l'atto di cessione crediti pagina 4 di 7 intervenuto fra la Cassa di Risparmio di Volterra e la in data 30.12.2020 (cfr. doc. 1 di parte CP_1
opposta), tuttavia tali documenti, stante la genericità del loro contenuto, non consentono di ritenere provata, con sufficiente grado certezza, l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco intercorsa fra i due istituti di credito sopra menzionati e, dunque, la titolarità del credito azionato in via esecutiva dall'opposta.
Infatti, dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 13 del
30.1.2021 (cfr. doc. 2 di parte opposta) si evince esclusivamente che in data 30.12.2020 la Cassa di
Risparmio di Volterra ha ceduto, in blocco e pro-soluto, alla “un portafoglio di Parte_2 crediti” selezionati dalla Cassa di Risparmio di Volterra sulla base dei seguenti criteri generali “i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. Crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. Crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 3 CR Volterra” depositata e
Part consultabile presso la sede legale della;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi” (cfr. pag. 6 doc. 2 di parte opposta).
L'unico elemento ivi menzionato che avrebbe consentito di provare, senza incertezze, l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione sarebbe stata la “Lista VIC 3 CR Volterra” che, tuttavia, non
è stata prodotta in atti.
Parimenti, neanche il contratto cessione intercorso fra la Cassa di Risparmio di Volterra e la CP_1
consente di sopperire alla genericità di tale avviso di pubblicazione.
Difatti, nel corso dell'intero atto non è dato rinvenire alcun riferimento specifico ai crediti oggetto di cessione;
tale contratto, piuttosto, si occupa di regolare i rapporti interni fra la cedente e la cessionaria rinviando poi, per la corretta identificazione dei debitori ceduti, ad ulteriori allegati da considerarsi parte integrante del suddetto atto (in particolare, con riguardo ai crediti ceduti, si fa specifico riferimento ad un “Allegato 4”) e “documentazione editabile” (cfr. pag. 5 del contratto di cessione) che la cedente (Cassa di Risparmio di Volterra) aveva l'obbligo di fornire alla cessionaria, entro quindici giorni dalla data di efficacia dell'atto de quo, ai fini della corretta individuazione delle posizioni debitorie cedute.
Tuttavia, di tali ulteriori documenti non si ha prova, non avendo l'opposta provveduto a depositarli.
L'unico riferimento al credito per cui è causa è contenuto in una tabella che sotto si riporta.
pagina 5 di 7 Tuttavia, è agevole notare che il prospetto di cui sopra è collocato nella parte conclusiva del contratto prodotto da parte opposta come doc. 1, in una pagina bianca non recante alcuna sottoscrizione delle parti coinvolte nell'operazione di cessione suddetta e non numerata (mentre, si noti, tutte le pagine che precedono recano apposita firma a margine e sono numerate).
Inoltre, non viene neanche indicato nell'intestazione della pagina se trattasi di uno degli allegati più volte citati nel corpo dell'atto di cessione oppure della documentazione editabile trasmessa dalla Cassa di Risparmio di Volterra volta a identificare i debitori ceduti o di altro.
Nessun ulteriore elemento è stato prodotto dalla parte opposta al fine di sopperire alla carenza probatoria sopra indicata.
Quindi alla luce di tali elementi va dichiarato che la parte opposta non ha provato la titolarità dal lato attivo del diritto fatto valere con la azione esecutiva.
In ragione di ciò pertanto la opposizione deve essere accolta.
3. Ogni altro profilo risulta, dunque, assorbito.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e dunque debbono essere poste a carico dell'opposta.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al
DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della lite, della attività effettivamente espletata, del pregio della stessa, dell'importanza, della natura, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del fatto che non è stata scolta attività istruttoria costituenda, della circostanza che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale e quindi senza il deposito di comparse conclusionali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: dichiara inammissibile il primo motivo (mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.) di opposizione all'esecuzione proposto da Parte_1
dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata non avendo Parte_2
provato di essere titolare del credito per il quale ha agito esecutivamente. condanna , in persona della mandataria a rifondere alla Parte_2 CP_2
le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio che liquida in € 2.500,00 per Parte_1 la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
4.007,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali, con distrazione ex art
93 c.p.c. a favore dell'avv. Emanuele Di Maso dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult comma c.p.c.,
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_2 essa in qualità di mandataria con il patrocinio dell'avv. FEDERICI STEFANIA CP_2
CONVENUTA OPPOSTA
e
Controparte_3
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) immobiliare
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di precetto notificato alla in data 9.6.2022, la nella sua Parte_1 CP_2 qualità di mandataria della (d'ora in avanti, breviter, “ ), intimava Parte_2 CP_1 al pagamento della somma di € 994.973,62 in forza del contratto di mutuo su stato avanzamento lavori
1° erogazione, Rep. n. 104.979 - Racc. 28.249 munito della relativa formula esecutiva in data pagina 1 di 7 24.3.2003, nonché in forza dell'atto di rinegoziazione del mutuo a rogito del Notaio, dott. Persona_1 munito anch'esso della formula esecutiva in data 26.7.2017.
Seguiva, in data 24.8.2022, atto di pignoramento immobiliare, che originava la procedura iscritta al
R.G.E 196/2022.
La proponeva opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., all'esecuzione immobiliare iscritta al Parte_1
R.G.E. con il n. 196/2022 promossa da quale soggetto incaricato dello svolgimento CP_2
di attività di amministrazione, gestione e incasso dei crediti in nome e per conto della Parte_2
, chiedendo disporsi la sospensione della stessa.
[...]
A fondamento della medesima l'opponente deduceva i seguenti motivi:
- carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione sostanziale e processuale della opposta asserendo che non vi fosse prova della cessione del credito per cui è causa a favore della ricorrente;
- il difetto di rappresentanza di e la nullità della procura alle liti, che richiama quella CP_2 generale, alla stessa conferita dalla nell'esecuzione per cui è causa;
CP_1
- il contratto di mutuo a SAL del 27.2.2003, ai rogiti del Notaio, dott. Rep. n. 104.979, Persona_2
Racc. 28.249, registrato a Piombino il 7.3.2003 al n. 408, serie 1T per la somma di € 1.800.000,00 tra la Cassa di Risparmio di Volterra e in persona dei soci amministratori Parte_1 Controparte_4
e , non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Controparte_5
Il G.E. con ordinanza dell'8.8.2023 ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione così motivando:
Ritenuta l'assenza di gravi motivi per disporre la sospensione della esecuzione, tenuto conto che:
a) la prova della titolarità in capo al cessionario del credito azionato in via esecutiva si desume, oltre che dall'estratto della G.U., contenente la individuazione della tipologia dei crediti ceduti, anche dal contratto di cessione prodotto in atti;
b) la procura alle liti, che richiama la procura generale rilasciata da Controparte_1
appare sufficientemente determinata, avendo ad oggetto tutti i crediti di cui la
[...]
mandante è titolare;
c) l'esecuzione è fondata su un contratto di mutuo, che costituisce titolo esecutivo, e non su un contratto di conto corrente;
”
Ha altresì fissato il termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà. ha quindi introdotto con atto di citazione notificato il 7.12.2023 il presente giudizio di Parte_1 merito ex art. 616 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate.
pagina 2 di 7 Si è costituita la e per essa, quale mandataria chiedendo il rigetto delle domande CP_1 CP_2 proposte dall'opponente rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo di opposizione proposto dalla attinente alla mancata prova dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Pt_1
della e della mandataria CP_1 CP_2
L' , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva nel Controparte_3 presente giudizio e all'udienza del 18.4.2024 veniva dichiarata contumace.
1.1 Preliminarmente, quanto alle doglianze attinenti alla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. di parte opposta (e/o della sua mandataria), si precisa quanto segue.
Tale motivo di opposizione è inammissibile in quanto contenuto solo nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. ma non nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c..
Si rammenti, infatti, che per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020,
n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Ne consegue che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr. ex multis Cass. ord. 9226/2022).
Peraltro, oltre che inammissibile tale motivo sarebbe anche infondato. La mancata iscrizione della
(e della mandataria all'albo di cui all'art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di CP_1 CP_2
riscossione di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) della l.
130/1999, non comporta infatti la invalidità, nel caso di specie, della procura conferita alla in quanto il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto CP_2
non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la pagina 3 di 7 conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. n. 7243/2024).
2. Con il secondo motivo di opposizione l'opponente deduce che non vi è prova della legittimazione attiva di non essendovi prova che tra i crediti a lei ceduti dalla Cassa Di Risparmio Volterra CP_1
rientri anche il credito sorto a seguito della erogazione del muto sopra indicato a favore della Pt_1
da parte di tale istituto di credito.
Tale motivo di opposizione è fondato e deve pertanto essere accolto.
È notorio il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n.
24798).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari.
Ha, infatti, precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023, Cass. 31188 del
2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, non possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal contratto di mutuo CP_1 stipulato dall'odierno opponente con la Cassa di Risparmio di Volterra. Pt_1
Nel caso di specie, sebbene la abbia provveduto a depositare in atti sia l'avviso di CP_1 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 2 di parte opposta) sia l'atto di cessione crediti pagina 4 di 7 intervenuto fra la Cassa di Risparmio di Volterra e la in data 30.12.2020 (cfr. doc. 1 di parte CP_1
opposta), tuttavia tali documenti, stante la genericità del loro contenuto, non consentono di ritenere provata, con sufficiente grado certezza, l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco intercorsa fra i due istituti di credito sopra menzionati e, dunque, la titolarità del credito azionato in via esecutiva dall'opposta.
Infatti, dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 13 del
30.1.2021 (cfr. doc. 2 di parte opposta) si evince esclusivamente che in data 30.12.2020 la Cassa di
Risparmio di Volterra ha ceduto, in blocco e pro-soluto, alla “un portafoglio di Parte_2 crediti” selezionati dalla Cassa di Risparmio di Volterra sulla base dei seguenti criteri generali “i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. Crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. Crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 3 CR Volterra” depositata e
Part consultabile presso la sede legale della;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi” (cfr. pag. 6 doc. 2 di parte opposta).
L'unico elemento ivi menzionato che avrebbe consentito di provare, senza incertezze, l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione sarebbe stata la “Lista VIC 3 CR Volterra” che, tuttavia, non
è stata prodotta in atti.
Parimenti, neanche il contratto cessione intercorso fra la Cassa di Risparmio di Volterra e la CP_1
consente di sopperire alla genericità di tale avviso di pubblicazione.
Difatti, nel corso dell'intero atto non è dato rinvenire alcun riferimento specifico ai crediti oggetto di cessione;
tale contratto, piuttosto, si occupa di regolare i rapporti interni fra la cedente e la cessionaria rinviando poi, per la corretta identificazione dei debitori ceduti, ad ulteriori allegati da considerarsi parte integrante del suddetto atto (in particolare, con riguardo ai crediti ceduti, si fa specifico riferimento ad un “Allegato 4”) e “documentazione editabile” (cfr. pag. 5 del contratto di cessione) che la cedente (Cassa di Risparmio di Volterra) aveva l'obbligo di fornire alla cessionaria, entro quindici giorni dalla data di efficacia dell'atto de quo, ai fini della corretta individuazione delle posizioni debitorie cedute.
Tuttavia, di tali ulteriori documenti non si ha prova, non avendo l'opposta provveduto a depositarli.
L'unico riferimento al credito per cui è causa è contenuto in una tabella che sotto si riporta.
pagina 5 di 7 Tuttavia, è agevole notare che il prospetto di cui sopra è collocato nella parte conclusiva del contratto prodotto da parte opposta come doc. 1, in una pagina bianca non recante alcuna sottoscrizione delle parti coinvolte nell'operazione di cessione suddetta e non numerata (mentre, si noti, tutte le pagine che precedono recano apposita firma a margine e sono numerate).
Inoltre, non viene neanche indicato nell'intestazione della pagina se trattasi di uno degli allegati più volte citati nel corpo dell'atto di cessione oppure della documentazione editabile trasmessa dalla Cassa di Risparmio di Volterra volta a identificare i debitori ceduti o di altro.
Nessun ulteriore elemento è stato prodotto dalla parte opposta al fine di sopperire alla carenza probatoria sopra indicata.
Quindi alla luce di tali elementi va dichiarato che la parte opposta non ha provato la titolarità dal lato attivo del diritto fatto valere con la azione esecutiva.
In ragione di ciò pertanto la opposizione deve essere accolta.
3. Ogni altro profilo risulta, dunque, assorbito.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e dunque debbono essere poste a carico dell'opposta.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al
DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della lite, della attività effettivamente espletata, del pregio della stessa, dell'importanza, della natura, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del fatto che non è stata scolta attività istruttoria costituenda, della circostanza che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale e quindi senza il deposito di comparse conclusionali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: dichiara inammissibile il primo motivo (mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.) di opposizione all'esecuzione proposto da Parte_1
dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata non avendo Parte_2
provato di essere titolare del credito per il quale ha agito esecutivamente. condanna , in persona della mandataria a rifondere alla Parte_2 CP_2
le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio che liquida in € 2.500,00 per Parte_1 la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
4.007,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali, con distrazione ex art
93 c.p.c. a favore dell'avv. Emanuele Di Maso dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult comma c.p.c.,
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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