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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR LB NZ, Presidente
ND PI, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arenzano - Via Sauli Pallavicino 39 16011 Arenzano GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 182/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 24062 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 182 del 12.2.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso dell'IMU anno 2023 da parte del Comune di Arenzano.
La Sentenza riteneva che la contribuente non avesse assolto l'onere probatorio relativo alla sua dimora abituale nell'immobile di cui è vertenza.
Le spese venivano compensate.
Proponeva appello la contribuente rilevando che il 15.8.2023 aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Arenzano in immobile di sua proprietà.
Per errore aveva versato l'IMU senza tener conto dell'agevolazione spettante per l'abitazione principale dalla data del trasferimento della residenza.
Osservava che nei 5 mesi di dimora aveva sostenuti i seguenti consumi:
per acqua: mc. 46; per energia elettrica: Kwh 207; per gas mc. 4.
Tale consumi, superiori a quelli precedenti quando nell'immobile risiedeva la madre, erano stati oggetto di segnalazione di esubero da parte della Società_1 ed erano compatibili con la presenta di una sola persona, inoltre anziana.
Così concludeva: “Tutto ciò premesso, l'appellante, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc. ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria voglia:
In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n. 182/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova;
Accertare e dichiarare che l'immobile sito in Arenzano (GE), Indirizzo_1, è adibito ad abitazione principale dell'appellante, con diritto alla relativa esenzione IMU;
Condannare il Comune di Arenzano al rimborso della somma di Euro 648,00, versata in eccedenza a titolo di IMU per l'anno 2023;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel costituirsi nel giudizio di appello il Comune ribadisce la legittimità e correttezza della sentenza impugnata e del diniego di rimborso e sostiene che in realtà i consumi erano i seguenti:
acqua: mc. 4
gas: mc. 2
energia elettrica: Kwh 45
tutti inferiori al consumo medio calcolato da Società_2. Osserva che la segnalazione riportata dalla contribuente riguarda il 2024 e non il 2023 e che, comunque, l'esenzione per coniugi con diversa residenza non si applica quando le rispettive residenze riguardano lo stesso Comune.
Prima di ereditare l'immobile de quo, risiedeva col marito in Indirizzo_2 e la contribuente non aveva fornito motivazioni che giustificavano il trasferimento nello stesso Comune. Così conclude: “Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello formulato ex adverso in ogni sua parte in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni in fatto ed in diritto sopra indicate, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 182/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, sez. III, depositata il 20.02.2025 e notificata il 19.03.2025.
Con vittoria delle spese di lite”.
Le parti hanno depositato memorie. La contribuente afferma di aver prodotto bollette relative al 2023. I consumi medi Società_2 non sono rilevanti e si riferiscono a nuclei familiari medi, non a persone singole. La documentazione del 2024 dimostra la continuità abitativa.
Il Comune insiste sulla modestia dei consumi e sulla circostanza che dal 9.2.87 al 13.823 abitava col marito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. A conferma della legittimità del diniego al rimborso richiesto dalla contribuente risultano i seguenti elementi, già evidenziati dal Giudice di primo grado:
- la modestia dei consumi anche in presenza di una sola persona;
- la mancanza di qualsiasi elemento in grado di giustificare le ragioni del trasferimento – avvenuto nello stesso Comune – in un periodo prossimo alla successione materna a fronte di una coabitazione col coniuge protrattasi per oltre 40 anni.
Non risultando dunque assolto l'onere probatorio a carico del richiedente l'agevolazione si deve necessariamente concludere circa l'infondatezza della domanda di riconoscimento di abitazione principale dell'immobile sito in Arenzano, Indirizzo_1.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR LB NZ, Presidente
ND PI, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arenzano - Via Sauli Pallavicino 39 16011 Arenzano GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 182/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 24062 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 182 del 12.2.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso dell'IMU anno 2023 da parte del Comune di Arenzano.
La Sentenza riteneva che la contribuente non avesse assolto l'onere probatorio relativo alla sua dimora abituale nell'immobile di cui è vertenza.
Le spese venivano compensate.
Proponeva appello la contribuente rilevando che il 15.8.2023 aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Arenzano in immobile di sua proprietà.
Per errore aveva versato l'IMU senza tener conto dell'agevolazione spettante per l'abitazione principale dalla data del trasferimento della residenza.
Osservava che nei 5 mesi di dimora aveva sostenuti i seguenti consumi:
per acqua: mc. 46; per energia elettrica: Kwh 207; per gas mc. 4.
Tale consumi, superiori a quelli precedenti quando nell'immobile risiedeva la madre, erano stati oggetto di segnalazione di esubero da parte della Società_1 ed erano compatibili con la presenta di una sola persona, inoltre anziana.
Così concludeva: “Tutto ciò premesso, l'appellante, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc. ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria voglia:
In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n. 182/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova;
Accertare e dichiarare che l'immobile sito in Arenzano (GE), Indirizzo_1, è adibito ad abitazione principale dell'appellante, con diritto alla relativa esenzione IMU;
Condannare il Comune di Arenzano al rimborso della somma di Euro 648,00, versata in eccedenza a titolo di IMU per l'anno 2023;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel costituirsi nel giudizio di appello il Comune ribadisce la legittimità e correttezza della sentenza impugnata e del diniego di rimborso e sostiene che in realtà i consumi erano i seguenti:
acqua: mc. 4
gas: mc. 2
energia elettrica: Kwh 45
tutti inferiori al consumo medio calcolato da Società_2. Osserva che la segnalazione riportata dalla contribuente riguarda il 2024 e non il 2023 e che, comunque, l'esenzione per coniugi con diversa residenza non si applica quando le rispettive residenze riguardano lo stesso Comune.
Prima di ereditare l'immobile de quo, risiedeva col marito in Indirizzo_2 e la contribuente non aveva fornito motivazioni che giustificavano il trasferimento nello stesso Comune. Così conclude: “Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello formulato ex adverso in ogni sua parte in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni in fatto ed in diritto sopra indicate, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 182/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, sez. III, depositata il 20.02.2025 e notificata il 19.03.2025.
Con vittoria delle spese di lite”.
Le parti hanno depositato memorie. La contribuente afferma di aver prodotto bollette relative al 2023. I consumi medi Società_2 non sono rilevanti e si riferiscono a nuclei familiari medi, non a persone singole. La documentazione del 2024 dimostra la continuità abitativa.
Il Comune insiste sulla modestia dei consumi e sulla circostanza che dal 9.2.87 al 13.823 abitava col marito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. A conferma della legittimità del diniego al rimborso richiesto dalla contribuente risultano i seguenti elementi, già evidenziati dal Giudice di primo grado:
- la modestia dei consumi anche in presenza di una sola persona;
- la mancanza di qualsiasi elemento in grado di giustificare le ragioni del trasferimento – avvenuto nello stesso Comune – in un periodo prossimo alla successione materna a fronte di una coabitazione col coniuge protrattasi per oltre 40 anni.
Non risultando dunque assolto l'onere probatorio a carico del richiedente l'agevolazione si deve necessariamente concludere circa l'infondatezza della domanda di riconoscimento di abitazione principale dell'immobile sito in Arenzano, Indirizzo_1.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.