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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. 1610/2000 RG
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) dott. Martino CASAVOLA Presidente
2) dott. Patrizia NIGRI Giudice
3) dott. Raffaela GENNARI Giudice on. rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1610/2000 RG del Ruolo Generale anno
2000, riservata per la decisione in data 15.7.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”, (recte):
“cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
TRA
(cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Taranto al V.le Liguria n. 95 presso e nello studio dell'avv. Nicola
Grippa che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'atto introduttivo del giudizio
- ATTORE –
CONTRO
E , elettivamente domiciliate in Controparte_1 Controparte_2
Bari alla Via Napoli n. 138 presso e nello studio dell'avv. Tiziana Sangiovanni, che le rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti;
-CONVENUTI -
, e Controparte_3 Controparte_4
, quali eredi di , rappresentati e difesi Controparte_5 _1 dall'Avv. Roberto D'Andria in virtù di mandato apposto a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti ed elettivamente domiciliati in Pulsano (TA) alla Via
Paolucci n. 46 presso lo studio del predetto avvocato.
- CONVENUTI -
, in persona del Curatore Controparte_6 Controparte_7
Avv. Parte_2
[...] Controparte_8
-convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 15.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0 comma della citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti , _1 CP_1
, e ,
[...] Controparte_7 Controparte_2 Controparte_9
esponeva che in data 23.3.2000 era deceduta in Massafra la madre Parte_1
sig.ra , vedova lasciando quali eredi legittimi, Persona_2 Per_1
oltre allo stesso attore, gli altri figli , , e . _1 CP_2 CP_1 CP_7
Lamentava l'attore che la defunta madre aveva disposto in vita di tutti i suoi beni immobili, in favore dei figli , e . Per_1 CP_1 CP_2
In particolare la defunta aveva donato: Persona_2
- alla figlia , con atto notarile del 27.02.1981, un fondo rustico in Massafra alla CP_2
località Massenzio, di Ha 01.18.40, riportato in catasto al foglio 71, p.lle 219, 220, 221,
90, 77, 91 e 92;
pag. 2/11 - al figlio , con atto notarile del 13.03.1981, altro fondo rustico di Ha 0,69,62, Per_1
riportato in catasto al foglio 70, p.lle 44, 45, 93, 115 e 116.
Con successivo atto notarile di compravendita del 11.12.1985, la aveva Per_2
venduto al figlio quattro locali a piano terra in Massafra, due situati su corso Per_1
Roma ai civici n. 28 e n. 30, con sottostante scantinato, e due retrostanti su via Triste, riportati in catasto al foglio 58 part. 146 sub. 3 e 146 sub. 4.
Infine, con atto notarile di compravendita del 14.11.1986, la aveva trasferito Per_2
contestualmente: alla figlia un locale a piano terra situato in Massafra in Corso CP_2
Roma n. 56, di mq. 30, riportato in catasto al foglio 58 part. 146 sub. 22, alla figlia altro locale a piano terra, situato in Massafra in Corso n. 54, di mq. 30, riportato CP_1
in catasto al foglio 58 part. 146 sub. 21.
Assumeva l'attore che detti atti di compravendita, intervenuti tra madre e figli, celavano altrettante donazioni e pregiudicavano i suoi diritti sull'eredità della defunta madre, atteso che nulla aveva ricevuto dalla stessa, né in vita, né mortis causa.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito, in via principale, che i Parte_1
predetti atti notarili di compravendita venissero dichiarati simulati, accertando trattarsi di altrettanti atti di donazione, con conseguente riduzione delle donazioni e conferimento dei beni medesimi, in sede successoria, ai sensi dell'art. 737 e segg c.c., oltre ai frutti maturati dall'apertura della successione.
In via gradata, l'attore chiedeva che ciascuno dei predetti atti di compravendita fosse ritenuto negotium mixtum cum donatione, ovvero donazione indiretta, da sottoporre a riduzione e conferimento ai sensi dell'art. 737 e seg. c.c., nella somma pari alla differenza tra il prezzo indicato negli atti ed il valore venale dei beni trasferiti, oltre accessori di legge.
Infine, l'attore chiedeva disporsi tra gli eredi di la divisione dei beni Persona_2
ereditari, mobili ed immobili, computando anche quelli che, per effetto della riduzione e collazione, vanno ricompresi nell'asse ereditario, tenendo conto dell'eventuale collazione per imputazione.
I convenuti, salvo il sig. , dichiarato contumace, si Controparte_9
costituivano regolarmente in giudizio, a mezzo dei rispettivi difensori.
pag. 3/11 chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in _1
via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare simulati, perché sottendenti altrettante donazioni, alcuni atti notarili redatti dal notaio nell'arco degli anni dal 1972 Per_3
al 1989 e di un atto del 11.02.1985, a rogito Notar che allegava agli atti. Per_4
Conseguentemente, chiedeva che i relativi immobili fossero conferiti _1 nell'asse ereditario, disponendo l'attribuzione pro quota a ciascuno degli eredi, con rendiconto del dei frutti percetti dalla data in cui ha avuto la Parte_1
disponibilità dei beni immobili da parte della defunta Persona_2
A loro volta, le convenute e chiedevano, in via Controparte_1 Controparte_2
principale, il rigetto delle domande di simulazione degli atti di compravendita rispettivamente conclusi con la defunta madre;
gradatamente, chiedevano di dedurre dal valore, alla data dell'apertura della successione, degli immobili a loro trasferiti, del valore delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute.
Le stesse spiegavano, in via riconvenzionale, domanda di simulazione di atti di acquisto di immobili da parte dell'attore, che pure allegavano agli atti, tutti redatti dal notaio
[...]
, perché dissimulanti altrettante donazioni degli immobili, o quantomeno del Per_3 denaro necessario per il loro acquisto. Per l'effetto chiedevano che i relativi beni immobili venissero conferiti in collazione, in natura o per imputazione, oltre ai frutti maturati dall'apertura della successione.
Sempre in via riconvenzionale, le germane e chiedevano la Controparte_1 Per_2
condanna degli altri coeredi alla restituzione della somma di lire 800.000 ciascuno, per le spese funebri anticipate ed al pagamento delle somme da determinare mediante CTU per l'assistenza prestata alla madre dal febbraio 1996 e fino alla data del decesso. Infine, chiedevano disporre la divisione della massa ereditaria tra i coeredi in quote uguali.
Il convenuto aderiva alle domande proposte nell'atto di citazione Controparte_7 dal germano , chiedendone l'accoglimento. A sua volta spiegava Parte_1 domanda riconvenzionale di simulazione degli atti di compravendita stipulati dall'attore dal 1967 al 1981, che richiamava ed allegava alla propria comparsa, compreso l'atto di compravendita del 14.12.1976 ed i successivi atti notarili del 13.03.1981 e 18.11.1983, intervenuti tra l'attore e la defunta madre: sosteneva trattarsi di Controparte_7
donazioni e chiedeva che i relativi immobili fossero conferiti dall'attore in collazione, in pag. 4/11 natura o per imputazione, oltre ai frutti maturati dall'apertura della successione.
Chiedeva, infine, che si procedesse alla divisione dell'asse ereditario della defunta madre . Persona_2
Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione di prove orali (interrogatorio formale delle parti e prove testimoniali) e documentali, mediante la richiesta di
CP_1 informative all' e ad alcuni istituti di credito, sulla pensione e sui depositi bancari della defunta Per_2
All'udienza del 21.02.2007, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 23.12.2011, il Collegio disponeva CTU estimativa degli immobili. Il giudizio però veniva dichiarato interrotto, a seguito del sopravvenuto decesso di
. _1
Riassunto il giudizio dall'attore, si costituivano gli eredi di , ossia il _1
coniuge superstite ed i figli e Controparte_5 Controparte_3
ed il giudizio proseguiva con l'espletamento della CTU già Controparte_4
ammessa.
Precisate nuovamente le conclusioni e riservata la causa per la decisione, il giudizio veniva dichiarato nuovamente interrotto, a seguito del sopravvenuto decesso del convenuto . Controparte_7
L'attore provvedeva alla nuova riassunzione nei confronti dapprima degli eredi legittimi di e, a seguito delle rinunce all'eredità di questi ultimi, nei confronti Controparte_7 del nominato Curatore dell'eredità giacente avv. , che non si Parte_2
costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza del 21.12.2020, le parti costituite hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza del 29.09.2021, il G.I. rimetteva sul ruolo la causa, disponendo un supplemento di CTU. Alla successiva udienza del 21.02.2022, il G.I. revocava la precedente ordinanza ed invitava nuovamente le parti a precisare le conclusioni, con concessione dei termini per note e repliche, fissando l'udienza del 7.3.2022, all'esito della quale la causa veniva nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione di nuovi termini avendo le parti già provveduto al deposito delle memorie conclusive.
pag. 5/11 Con successiva ordinanza la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo disponendo la nomina di altro CTU, che comparso all'udienza del 20.3.2023 dichiarava di astenersi;
essendo di fatto possibile provvedere in ordine alla natura simulata degli atti posti in essere dalla defunta , veniva revocata l'ordinanza e rimessa la causa al Persona_2
Collegio per la decisione per provvedere in ordine alla individuazione dei beni che dovrebbero rientrare nella divisione e collazione tra gli eredi della defunta. Non venivano concessi ulteriori termini, avendo le parti già precisato e depositato le rispettive note.
Con sentenza non definitiva del 2.5.2023 n.1083/2023, pubblicata in data 9.5.2023, il
Tribunale: accoglieva la domanda di , dichiarando la simulazione Parte_1
degli atti di compravendita del 11.12.1985, intervenuti tra ed Persona_2
il figlio e del 14.11.1986, intervenuti tra e _1 Persona_2
le figlie e , perché costituenti in realtà altrettante donazioni Controparte_1 CP_2
intervenute tra madre e figli, degli immobili trasferiti con detti atti;
per l'effetto disponeva che gli stessi immobili fossero conferiti, in natura o per imputazione, dai relativi beneficiari, ai sensi dell'art. 746 c.c.; accoglieva la domanda di CP_1
e nei confronti di e di pagamento
[...] CP_2 Pt_1 Per_1 Controparte_7
della quota di 1/5 delle spese funerarie anticipate, nella misura di € 413,17 ciascuno;
rigettava le altre domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza del 31.07.2023.
All'udienza del 19.6.2023 dinanzi al G.I., e gli Controparte_1 Controparte_2
eredi di , beneficiari delle donazioni ricevute dalla defunta madre _1
, dichiaravano di optare per il conferimento dei beni per Persona_2
imputazione.
Il G.I. nominava nuovo CTU l'Ing. cui conferiva l'incarico, ad Persona_5
integrazione e modifica della precedente consulenza, di determinare il valore dei beni di cui all'ordinanza del 31.7.2023 alla data del 23.3.2000 di apertura della successione e di calcolare l'ammontare degli interessi legali su detti valori dall'apertura della successione alla data dell'elaborato peritale.
pag. 6/11 Depositata la relazione del CTU e precisate le conclusioni all'udienza cartolare del
15.7.2024, il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa concessione dei nuovi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva del 2.5.2023 n. 1083 nel dichiarare la simulazione degli atti di compravendita per notar del 11.12.1985 tra e Per_3 Persona_2
e del 14.11.1986 tra la medesima e _1 Persona_2
e e nell'accertare che le parti hanno inteso in realtà Controparte_1 CP_2
concludere altrettanti atti di donazione dei beni immobili trasferiti, ha dichiarato che i predetti , ovvero i suoi eredi costituiti, e _1 Controparte_1
sono tenuti a conferire i beni ricevuti dalla defunta madre. Controparte_2
Nel prosieguo del giudizio, i soggetti tenuti a conferire i beni donati hanno optato per il conferimento per imputazione, per cui è stata disposta ed espletata la nuova consulenza tecnica per la stima dei beni alla data dell'apertura della successione, al fine di decidere sulla domanda di divisione.
Le valutazioni dei terreni e dei locali commerciali operate dal CTU ing. Persona_5
appaiono corrette, sono state ricavate, quanto ai locali commerciali, tenendo
[...]
conto delle loro intrinseche caratteristiche, della consistenza di ciascuno, della loro posizione centrale ed in zona commerciale all'interno dell'abitato di Massafra, esponendo analiticamente i criteri di stima e richiamando anche le banche dati delle quotazioni immobiliari dell'epoca; quanto ai terreni agricoli, il CTU ha precisato che la stima è stata operata tenendo conto della loro estensione, delle colture presenti e delle caratteristiche dei terreni, nonché delle indagini di mercato eseguite presso gli operatori del settore e delle compravendite dell'epoca. Le osservazioni sollevate dalle parti alla bozza della relazione del CTU hanno trovato esauriente e condivisibile risposta da parte del CTU.
L'ing. ha altresì condivisibilmente indicato e valutato dei miglioramenti, Per_5
limitatamente ai terreni di e , miglioramenti che, Controparte_2 _1 ai sensi dell'art. 748, I comma c.c. occorre dedurre in favore dei rispettivi donatari.
Nello specifico, per il terreno donato a , le migliorie (fornitura e posa _1 in opera di pali in calcestruzzo per l'impianto irriguo e realizzazione di edificio rurale di pag. 7/11 mq.70 circa), sono stati valutate in complessivi €. 12.550,00, mentre per il terreno donato a , le migliorie (realizzazione di impianto a goccia) sono state Controparte_2 valutate in €. 21.833,70. Dette somme vanno quindi scomputate in favore rispettivamente degli eredi di e di . _1 Controparte_2
Pertanto, al netto delle predette migliorie, il valore complessivo degli immobili va determinato in € 207.869,02; nello specifico:
Valore locale in corso Roma n.58 di proprietà di € 29.054,96 Controparte_1
Valore locale in corso Roma n.60 di proprietà di € 28.211,93 Controparte_2
Valore locale in corso Roma n.62 di proprietà di eredi € 47.753,95 Persona_6
Valore locale in corso Roma n.64 di proprietà di eredi A. € 43.445,63 Per_1
Valore terreni di proprietà di € 34.225,80 Controparte_2
Valore terreni di proprietà di eredi € 25.176,75. _1
I chiamati all'eredità di sono i cinque figli Persona_2 Parte_1
, , e
[...] Controparte_7 _1 Controparte_1 CP_2
, cui pertanto spetta la quota di un quinto ciascuno, pari al valore di € 41.573,80
[...]
(€ 207.869,02 : 5).
Ai sensi dell'art. 724, II comma c.c., le quote di pertinenza di , Parte_1
e vanno però ridotte di € 413,17 ciascuno, in Controparte_7 _1
forza del debito nei confronti delle altre eredi e , Controparte_1 Controparte_2
che quali creditrici nei loro confronti della somma di € 1.239,51 per le spese funerarie anticipate e riconosciute in loro favore con la sentenza del 2.5.2023, vedono accresciute le loro quote di € 619,75 ciascuna;
ne discende che le quote ereditarie di Parte_1
e ammontano ad € 41.160,63 ciascuno,
[...] Controparte_7 _1
mentre le quote di e ammontano ad € 42.193,55. Controparte_1 Controparte_2
Tenuto conto che l'attore nulla ha ricevuto da parte della defunta Parte_1
madre, così come il convenuto , e che gli eredi donatari hanno optato Controparte_7
di conferire i beni donati per imputazione, occorre verificare se quanto da loro ricevuto ecceda la quota di rispettiva spettanza ed in che misura.
Dalla relazione del CTU emerge che ha ricevuto più di tutti, atteso _1
che i beni a lui donati hanno un valore complessivo di € 116.376,33, che eccede di €
75.215,70 la sua quota del valore di € 41.160,63, ha ricevuto in Controparte_2
pag. 8/11 donazione beni del valore complessivo di € 62.437,73, che eccede di € 20.244,18 la sua quota del valore di € 42.193,55, ha ricevuto in donazione il solo Controparte_1
locale commerciale sito in Corso Roma n. 58 a Massafra, del valore di € 29.054,96, inferiore alla quota di sua pertinenza.
Pertanto, tenuto conto del valore delle quote spettanti a ciascuno degli eredi come sopra determinate, ne discende che e Controparte_5 Controparte_3
, quali eredi di sono tenuti a versare € Controparte_4 _1
75.215,70, di cui € 41.160,63 in favore dell'attore ed € 34.055,07 in Parte_1 favore dell'eredità giacente di;
è tenuta a versare Controparte_7 Controparte_2
€ 20.244,18, di cui € 7.105,56 in favore dell'eredità giacente di ed € Controparte_7
13.138,62 in favore di . Controparte_1
Sulle somme anzidette sono dovuti gli interessi legali dalla data di apertura della successione (23.03.2000) fino all'effettivo pagamento, ai sensi dell'art.745 c.c..
In ordine alle spese di lite, va rammentato il principio secondo cui in caso di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre con riferimento a quelle conseguenti ad eccessive pretese o ad inutili resistenze alle divisioni, possono trovare applicazione il principio della soccombenza o la facoltà di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 22903 dell'8.1.2013).
Nella specie, considerato che le domande formulate dall'attore, nella resistenza dei convenuti, hanno trovato accoglimento, mentre le domande riconvenzionali dei convenuti sono state rigettate, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue secondo lo corrispondente al valore della presente controversia che non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. ma quello della quota in contestazione posto che l'art. 6 del d.m. n. 127/2004 «pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione”». La norma collega in tal modo il valore della causa all'interesse concretamente perseguito dalla parte ed è analogicamente applicabile anche per la liquidazione degli onorari nell'azione di pag. 9/11 riduzione, come nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. II sez., sentenza n. 195/20); pertanto tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento (da
€ 26.0001 a € 52.00,00), ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei soccombenti.
Vanno invece compensate le spese tra l'attore ed il convenuto contumace
[...]
. Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ed altri, così Parte_1 _1
decide:
a) Condanna e Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di , per le causali in motivazione, al pagamento
[...] _1
in favore di della somma di € 41.160,63, oltre agli interessi legali Parte_1 dal 23.03.2000 al soddisfo ed in favore dell'eredità giacente di della Controparte_7
somma di € 34.055,07, oltre agli interessi legali dal 23.03.2000 al soddisfo;
b) Condanna al pagamento, per le causali in motivazione, della Controparte_2 somma di € 7.105,56 in favore dell'eredità giacente di , oltre agli Controparte_7
interessi legali dal 23.03.2000 al soddisfo e della somma di € 13.138,62, in favore di
, oltre agli interessi legali dal 23.03.2000 al soddisfo;
Controparte_1
c) Condanna , Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, e l'eredità giacente di
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_7
, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 10.057,84 di cui € 2.441,84 per esborsi ed €
[...]
7.616,00 per onorari, oltre spese generali, CNA ed I.V.A. come per legge.
Le spese delle espletate CC.TT.UU. vanno poste definitivamente a carico delle predette parti soccombenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pag. 10/11 Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 19.2.2025
Il Presidente
Il Giudice On. Relatore
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. 1610/2000 RG
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) dott. Martino CASAVOLA Presidente
2) dott. Patrizia NIGRI Giudice
3) dott. Raffaela GENNARI Giudice on. rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1610/2000 RG del Ruolo Generale anno
2000, riservata per la decisione in data 15.7.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”, (recte):
“cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
TRA
(cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Taranto al V.le Liguria n. 95 presso e nello studio dell'avv. Nicola
Grippa che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'atto introduttivo del giudizio
- ATTORE –
CONTRO
E , elettivamente domiciliate in Controparte_1 Controparte_2
Bari alla Via Napoli n. 138 presso e nello studio dell'avv. Tiziana Sangiovanni, che le rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti;
-CONVENUTI -
, e Controparte_3 Controparte_4
, quali eredi di , rappresentati e difesi Controparte_5 _1 dall'Avv. Roberto D'Andria in virtù di mandato apposto a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti ed elettivamente domiciliati in Pulsano (TA) alla Via
Paolucci n. 46 presso lo studio del predetto avvocato.
- CONVENUTI -
, in persona del Curatore Controparte_6 Controparte_7
Avv. Parte_2
[...] Controparte_8
-convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 15.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0 comma della citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti , _1 CP_1
, e ,
[...] Controparte_7 Controparte_2 Controparte_9
esponeva che in data 23.3.2000 era deceduta in Massafra la madre Parte_1
sig.ra , vedova lasciando quali eredi legittimi, Persona_2 Per_1
oltre allo stesso attore, gli altri figli , , e . _1 CP_2 CP_1 CP_7
Lamentava l'attore che la defunta madre aveva disposto in vita di tutti i suoi beni immobili, in favore dei figli , e . Per_1 CP_1 CP_2
In particolare la defunta aveva donato: Persona_2
- alla figlia , con atto notarile del 27.02.1981, un fondo rustico in Massafra alla CP_2
località Massenzio, di Ha 01.18.40, riportato in catasto al foglio 71, p.lle 219, 220, 221,
90, 77, 91 e 92;
pag. 2/11 - al figlio , con atto notarile del 13.03.1981, altro fondo rustico di Ha 0,69,62, Per_1
riportato in catasto al foglio 70, p.lle 44, 45, 93, 115 e 116.
Con successivo atto notarile di compravendita del 11.12.1985, la aveva Per_2
venduto al figlio quattro locali a piano terra in Massafra, due situati su corso Per_1
Roma ai civici n. 28 e n. 30, con sottostante scantinato, e due retrostanti su via Triste, riportati in catasto al foglio 58 part. 146 sub. 3 e 146 sub. 4.
Infine, con atto notarile di compravendita del 14.11.1986, la aveva trasferito Per_2
contestualmente: alla figlia un locale a piano terra situato in Massafra in Corso CP_2
Roma n. 56, di mq. 30, riportato in catasto al foglio 58 part. 146 sub. 22, alla figlia altro locale a piano terra, situato in Massafra in Corso n. 54, di mq. 30, riportato CP_1
in catasto al foglio 58 part. 146 sub. 21.
Assumeva l'attore che detti atti di compravendita, intervenuti tra madre e figli, celavano altrettante donazioni e pregiudicavano i suoi diritti sull'eredità della defunta madre, atteso che nulla aveva ricevuto dalla stessa, né in vita, né mortis causa.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito, in via principale, che i Parte_1
predetti atti notarili di compravendita venissero dichiarati simulati, accertando trattarsi di altrettanti atti di donazione, con conseguente riduzione delle donazioni e conferimento dei beni medesimi, in sede successoria, ai sensi dell'art. 737 e segg c.c., oltre ai frutti maturati dall'apertura della successione.
In via gradata, l'attore chiedeva che ciascuno dei predetti atti di compravendita fosse ritenuto negotium mixtum cum donatione, ovvero donazione indiretta, da sottoporre a riduzione e conferimento ai sensi dell'art. 737 e seg. c.c., nella somma pari alla differenza tra il prezzo indicato negli atti ed il valore venale dei beni trasferiti, oltre accessori di legge.
Infine, l'attore chiedeva disporsi tra gli eredi di la divisione dei beni Persona_2
ereditari, mobili ed immobili, computando anche quelli che, per effetto della riduzione e collazione, vanno ricompresi nell'asse ereditario, tenendo conto dell'eventuale collazione per imputazione.
I convenuti, salvo il sig. , dichiarato contumace, si Controparte_9
costituivano regolarmente in giudizio, a mezzo dei rispettivi difensori.
pag. 3/11 chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in _1
via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare simulati, perché sottendenti altrettante donazioni, alcuni atti notarili redatti dal notaio nell'arco degli anni dal 1972 Per_3
al 1989 e di un atto del 11.02.1985, a rogito Notar che allegava agli atti. Per_4
Conseguentemente, chiedeva che i relativi immobili fossero conferiti _1 nell'asse ereditario, disponendo l'attribuzione pro quota a ciascuno degli eredi, con rendiconto del dei frutti percetti dalla data in cui ha avuto la Parte_1
disponibilità dei beni immobili da parte della defunta Persona_2
A loro volta, le convenute e chiedevano, in via Controparte_1 Controparte_2
principale, il rigetto delle domande di simulazione degli atti di compravendita rispettivamente conclusi con la defunta madre;
gradatamente, chiedevano di dedurre dal valore, alla data dell'apertura della successione, degli immobili a loro trasferiti, del valore delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute.
Le stesse spiegavano, in via riconvenzionale, domanda di simulazione di atti di acquisto di immobili da parte dell'attore, che pure allegavano agli atti, tutti redatti dal notaio
[...]
, perché dissimulanti altrettante donazioni degli immobili, o quantomeno del Per_3 denaro necessario per il loro acquisto. Per l'effetto chiedevano che i relativi beni immobili venissero conferiti in collazione, in natura o per imputazione, oltre ai frutti maturati dall'apertura della successione.
Sempre in via riconvenzionale, le germane e chiedevano la Controparte_1 Per_2
condanna degli altri coeredi alla restituzione della somma di lire 800.000 ciascuno, per le spese funebri anticipate ed al pagamento delle somme da determinare mediante CTU per l'assistenza prestata alla madre dal febbraio 1996 e fino alla data del decesso. Infine, chiedevano disporre la divisione della massa ereditaria tra i coeredi in quote uguali.
Il convenuto aderiva alle domande proposte nell'atto di citazione Controparte_7 dal germano , chiedendone l'accoglimento. A sua volta spiegava Parte_1 domanda riconvenzionale di simulazione degli atti di compravendita stipulati dall'attore dal 1967 al 1981, che richiamava ed allegava alla propria comparsa, compreso l'atto di compravendita del 14.12.1976 ed i successivi atti notarili del 13.03.1981 e 18.11.1983, intervenuti tra l'attore e la defunta madre: sosteneva trattarsi di Controparte_7
donazioni e chiedeva che i relativi immobili fossero conferiti dall'attore in collazione, in pag. 4/11 natura o per imputazione, oltre ai frutti maturati dall'apertura della successione.
Chiedeva, infine, che si procedesse alla divisione dell'asse ereditario della defunta madre . Persona_2
Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione di prove orali (interrogatorio formale delle parti e prove testimoniali) e documentali, mediante la richiesta di
CP_1 informative all' e ad alcuni istituti di credito, sulla pensione e sui depositi bancari della defunta Per_2
All'udienza del 21.02.2007, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 23.12.2011, il Collegio disponeva CTU estimativa degli immobili. Il giudizio però veniva dichiarato interrotto, a seguito del sopravvenuto decesso di
. _1
Riassunto il giudizio dall'attore, si costituivano gli eredi di , ossia il _1
coniuge superstite ed i figli e Controparte_5 Controparte_3
ed il giudizio proseguiva con l'espletamento della CTU già Controparte_4
ammessa.
Precisate nuovamente le conclusioni e riservata la causa per la decisione, il giudizio veniva dichiarato nuovamente interrotto, a seguito del sopravvenuto decesso del convenuto . Controparte_7
L'attore provvedeva alla nuova riassunzione nei confronti dapprima degli eredi legittimi di e, a seguito delle rinunce all'eredità di questi ultimi, nei confronti Controparte_7 del nominato Curatore dell'eredità giacente avv. , che non si Parte_2
costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza del 21.12.2020, le parti costituite hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza del 29.09.2021, il G.I. rimetteva sul ruolo la causa, disponendo un supplemento di CTU. Alla successiva udienza del 21.02.2022, il G.I. revocava la precedente ordinanza ed invitava nuovamente le parti a precisare le conclusioni, con concessione dei termini per note e repliche, fissando l'udienza del 7.3.2022, all'esito della quale la causa veniva nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione di nuovi termini avendo le parti già provveduto al deposito delle memorie conclusive.
pag. 5/11 Con successiva ordinanza la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo disponendo la nomina di altro CTU, che comparso all'udienza del 20.3.2023 dichiarava di astenersi;
essendo di fatto possibile provvedere in ordine alla natura simulata degli atti posti in essere dalla defunta , veniva revocata l'ordinanza e rimessa la causa al Persona_2
Collegio per la decisione per provvedere in ordine alla individuazione dei beni che dovrebbero rientrare nella divisione e collazione tra gli eredi della defunta. Non venivano concessi ulteriori termini, avendo le parti già precisato e depositato le rispettive note.
Con sentenza non definitiva del 2.5.2023 n.1083/2023, pubblicata in data 9.5.2023, il
Tribunale: accoglieva la domanda di , dichiarando la simulazione Parte_1
degli atti di compravendita del 11.12.1985, intervenuti tra ed Persona_2
il figlio e del 14.11.1986, intervenuti tra e _1 Persona_2
le figlie e , perché costituenti in realtà altrettante donazioni Controparte_1 CP_2
intervenute tra madre e figli, degli immobili trasferiti con detti atti;
per l'effetto disponeva che gli stessi immobili fossero conferiti, in natura o per imputazione, dai relativi beneficiari, ai sensi dell'art. 746 c.c.; accoglieva la domanda di CP_1
e nei confronti di e di pagamento
[...] CP_2 Pt_1 Per_1 Controparte_7
della quota di 1/5 delle spese funerarie anticipate, nella misura di € 413,17 ciascuno;
rigettava le altre domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza del 31.07.2023.
All'udienza del 19.6.2023 dinanzi al G.I., e gli Controparte_1 Controparte_2
eredi di , beneficiari delle donazioni ricevute dalla defunta madre _1
, dichiaravano di optare per il conferimento dei beni per Persona_2
imputazione.
Il G.I. nominava nuovo CTU l'Ing. cui conferiva l'incarico, ad Persona_5
integrazione e modifica della precedente consulenza, di determinare il valore dei beni di cui all'ordinanza del 31.7.2023 alla data del 23.3.2000 di apertura della successione e di calcolare l'ammontare degli interessi legali su detti valori dall'apertura della successione alla data dell'elaborato peritale.
pag. 6/11 Depositata la relazione del CTU e precisate le conclusioni all'udienza cartolare del
15.7.2024, il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa concessione dei nuovi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva del 2.5.2023 n. 1083 nel dichiarare la simulazione degli atti di compravendita per notar del 11.12.1985 tra e Per_3 Persona_2
e del 14.11.1986 tra la medesima e _1 Persona_2
e e nell'accertare che le parti hanno inteso in realtà Controparte_1 CP_2
concludere altrettanti atti di donazione dei beni immobili trasferiti, ha dichiarato che i predetti , ovvero i suoi eredi costituiti, e _1 Controparte_1
sono tenuti a conferire i beni ricevuti dalla defunta madre. Controparte_2
Nel prosieguo del giudizio, i soggetti tenuti a conferire i beni donati hanno optato per il conferimento per imputazione, per cui è stata disposta ed espletata la nuova consulenza tecnica per la stima dei beni alla data dell'apertura della successione, al fine di decidere sulla domanda di divisione.
Le valutazioni dei terreni e dei locali commerciali operate dal CTU ing. Persona_5
appaiono corrette, sono state ricavate, quanto ai locali commerciali, tenendo
[...]
conto delle loro intrinseche caratteristiche, della consistenza di ciascuno, della loro posizione centrale ed in zona commerciale all'interno dell'abitato di Massafra, esponendo analiticamente i criteri di stima e richiamando anche le banche dati delle quotazioni immobiliari dell'epoca; quanto ai terreni agricoli, il CTU ha precisato che la stima è stata operata tenendo conto della loro estensione, delle colture presenti e delle caratteristiche dei terreni, nonché delle indagini di mercato eseguite presso gli operatori del settore e delle compravendite dell'epoca. Le osservazioni sollevate dalle parti alla bozza della relazione del CTU hanno trovato esauriente e condivisibile risposta da parte del CTU.
L'ing. ha altresì condivisibilmente indicato e valutato dei miglioramenti, Per_5
limitatamente ai terreni di e , miglioramenti che, Controparte_2 _1 ai sensi dell'art. 748, I comma c.c. occorre dedurre in favore dei rispettivi donatari.
Nello specifico, per il terreno donato a , le migliorie (fornitura e posa _1 in opera di pali in calcestruzzo per l'impianto irriguo e realizzazione di edificio rurale di pag. 7/11 mq.70 circa), sono stati valutate in complessivi €. 12.550,00, mentre per il terreno donato a , le migliorie (realizzazione di impianto a goccia) sono state Controparte_2 valutate in €. 21.833,70. Dette somme vanno quindi scomputate in favore rispettivamente degli eredi di e di . _1 Controparte_2
Pertanto, al netto delle predette migliorie, il valore complessivo degli immobili va determinato in € 207.869,02; nello specifico:
Valore locale in corso Roma n.58 di proprietà di € 29.054,96 Controparte_1
Valore locale in corso Roma n.60 di proprietà di € 28.211,93 Controparte_2
Valore locale in corso Roma n.62 di proprietà di eredi € 47.753,95 Persona_6
Valore locale in corso Roma n.64 di proprietà di eredi A. € 43.445,63 Per_1
Valore terreni di proprietà di € 34.225,80 Controparte_2
Valore terreni di proprietà di eredi € 25.176,75. _1
I chiamati all'eredità di sono i cinque figli Persona_2 Parte_1
, , e
[...] Controparte_7 _1 Controparte_1 CP_2
, cui pertanto spetta la quota di un quinto ciascuno, pari al valore di € 41.573,80
[...]
(€ 207.869,02 : 5).
Ai sensi dell'art. 724, II comma c.c., le quote di pertinenza di , Parte_1
e vanno però ridotte di € 413,17 ciascuno, in Controparte_7 _1
forza del debito nei confronti delle altre eredi e , Controparte_1 Controparte_2
che quali creditrici nei loro confronti della somma di € 1.239,51 per le spese funerarie anticipate e riconosciute in loro favore con la sentenza del 2.5.2023, vedono accresciute le loro quote di € 619,75 ciascuna;
ne discende che le quote ereditarie di Parte_1
e ammontano ad € 41.160,63 ciascuno,
[...] Controparte_7 _1
mentre le quote di e ammontano ad € 42.193,55. Controparte_1 Controparte_2
Tenuto conto che l'attore nulla ha ricevuto da parte della defunta Parte_1
madre, così come il convenuto , e che gli eredi donatari hanno optato Controparte_7
di conferire i beni donati per imputazione, occorre verificare se quanto da loro ricevuto ecceda la quota di rispettiva spettanza ed in che misura.
Dalla relazione del CTU emerge che ha ricevuto più di tutti, atteso _1
che i beni a lui donati hanno un valore complessivo di € 116.376,33, che eccede di €
75.215,70 la sua quota del valore di € 41.160,63, ha ricevuto in Controparte_2
pag. 8/11 donazione beni del valore complessivo di € 62.437,73, che eccede di € 20.244,18 la sua quota del valore di € 42.193,55, ha ricevuto in donazione il solo Controparte_1
locale commerciale sito in Corso Roma n. 58 a Massafra, del valore di € 29.054,96, inferiore alla quota di sua pertinenza.
Pertanto, tenuto conto del valore delle quote spettanti a ciascuno degli eredi come sopra determinate, ne discende che e Controparte_5 Controparte_3
, quali eredi di sono tenuti a versare € Controparte_4 _1
75.215,70, di cui € 41.160,63 in favore dell'attore ed € 34.055,07 in Parte_1 favore dell'eredità giacente di;
è tenuta a versare Controparte_7 Controparte_2
€ 20.244,18, di cui € 7.105,56 in favore dell'eredità giacente di ed € Controparte_7
13.138,62 in favore di . Controparte_1
Sulle somme anzidette sono dovuti gli interessi legali dalla data di apertura della successione (23.03.2000) fino all'effettivo pagamento, ai sensi dell'art.745 c.c..
In ordine alle spese di lite, va rammentato il principio secondo cui in caso di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre con riferimento a quelle conseguenti ad eccessive pretese o ad inutili resistenze alle divisioni, possono trovare applicazione il principio della soccombenza o la facoltà di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 22903 dell'8.1.2013).
Nella specie, considerato che le domande formulate dall'attore, nella resistenza dei convenuti, hanno trovato accoglimento, mentre le domande riconvenzionali dei convenuti sono state rigettate, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue secondo lo corrispondente al valore della presente controversia che non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. ma quello della quota in contestazione posto che l'art. 6 del d.m. n. 127/2004 «pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione”». La norma collega in tal modo il valore della causa all'interesse concretamente perseguito dalla parte ed è analogicamente applicabile anche per la liquidazione degli onorari nell'azione di pag. 9/11 riduzione, come nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. II sez., sentenza n. 195/20); pertanto tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento (da
€ 26.0001 a € 52.00,00), ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei soccombenti.
Vanno invece compensate le spese tra l'attore ed il convenuto contumace
[...]
. Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ed altri, così Parte_1 _1
decide:
a) Condanna e Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di , per le causali in motivazione, al pagamento
[...] _1
in favore di della somma di € 41.160,63, oltre agli interessi legali Parte_1 dal 23.03.2000 al soddisfo ed in favore dell'eredità giacente di della Controparte_7
somma di € 34.055,07, oltre agli interessi legali dal 23.03.2000 al soddisfo;
b) Condanna al pagamento, per le causali in motivazione, della Controparte_2 somma di € 7.105,56 in favore dell'eredità giacente di , oltre agli Controparte_7
interessi legali dal 23.03.2000 al soddisfo e della somma di € 13.138,62, in favore di
, oltre agli interessi legali dal 23.03.2000 al soddisfo;
Controparte_1
c) Condanna , Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, e l'eredità giacente di
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_7
, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 10.057,84 di cui € 2.441,84 per esborsi ed €
[...]
7.616,00 per onorari, oltre spese generali, CNA ed I.V.A. come per legge.
Le spese delle espletate CC.TT.UU. vanno poste definitivamente a carico delle predette parti soccombenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pag. 10/11 Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 19.2.2025
Il Presidente
Il Giudice On. Relatore
pag. 11/11