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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. DAVERIO FABRIZIO, ZUMBO PASQUALE, FLORIO SALVATORE e
ABLONDI CARLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in RM,
Borgo Bruno Longhi 6;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. SCOGNAMIGLIO CLAUDIO e
GRASSI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
CORSO VITTORIO EMANULE II, 326 ROMA;
CONVENUTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o comunque l'inefficacia del patto di non concorrenza de quo, con ogni conseguente statuizione;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
[…]
nel merito
Cont
- rigettare, per tutti i motivi esposti, le domande svolte da in via riconvenzionale e tutte le domande ed istanze proposte dalla Banca convenuta contro il sig. Pt_1 assolvendo quest'ultima da ogni pretesa avversaria, con ogni miglior statuizione;
[...]
in via di riconventio riconventionis
a) nel denegato caso in cui venisse dichiara la validità del patto di non concorrenza e la violazione dello stesso, accertare e dichiarare che le penali previste dal patto di non concorrenza del 18 luglio 2019, sono manifestamente eccessive e quindi diminuirle equitativamente ex art. 1384 c.c.;
in ogni caso
- condannare la convenuta al pagamento, a favore della sig. delle CP_1 Parte_1 spese, diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA) e spese generali».
Per la parte convenuta:
«l'ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, voglia:
- In via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
- In via riconvenzionale, nel merito:
a) Accertare la violazione, da parte del sig. del patto di non concorrenza Parte_1 stipulato il 18 luglio 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) Conseguentemente, inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione Parte_1 dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in
Pag. 2 di 16 particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della ed ancora inibendogli di CP_1 prestare la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle
Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la ricorrente in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare, di CP_1
Crédit RI S.p.A. o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima; ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 18 luglio 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Emilia Romagna e provincie 'fuori
Regione' entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza (15 ottobre 2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
c) In ogni caso, condannare la parte convenuta in riconvenzionale al pagamento in favore della della penale pattuita per la violazione del Controparte_3 patto di non concorrenza del 18 luglio 2019, pari ad € 132.436,00, il tutto oltre interessi
(con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per Parte_1
l'inadempimento all'obbligo di informare la Banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
e) in via subordinata rispetto alla domanda sub b) - previa eventuale declaratoria di inadempimento del convenuto in riconvenzionale agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa - condannare il sig. al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_3 dell'ulteriore importo di € 46.955,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso inadempiente, il tutto oltre Pt_1 interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della
Pag. 3 di 16 domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la di agire per il risarcimento del CP_1 danno ulteriore;
f) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della Pt_1 dell'ulteriore importo di € 46.955,39, il tutto Controparte_3 oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
g) con condanna alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi con l'aumento previsto dall'art. 4, co. 1 – bis del D.M. 55/14, tenuto conto della circostanza che il ricorso è stato redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, tali da consentire “la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di RM di accertare la nullità del patto di non concorrenza da lui stipulato con la datrice di lavoro Controparte_3
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittimamente esercitata, nonché al pagamento della penale di € 132.436,00 prevista in caso di inadempimento del patto di non concorrenza e della penale di € 20.000,00 prevista per l'inadempimento dell'obbligo di informare la banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, parimenti pattuito nel contratto.
3. Il ricorrente ha quindi depositato memoria di replica, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale;
inoltre, il ricorrente ha chiesto, in via di reconventio reconventionis subordinata all'accoglimento della domanda riconvenzionale avversa, la riduzione delle penali in via equitativa in quanto manifestamente eccessive.
Pag. 4 di 16 4. Nel corso del giudizio, ha altresì proposto ricorso cautelare in Controparte_3
corso di causa ex art. 700 c.p.c., chiedendo in via d'urgenza la condanna del ricorrente ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività esercitata in violazione del patto di non concorrenza.
5. Con decreto inaudita altera parte del 2.11.2023, il Tribunale ha ordinato al ricorrente di astenersi dall'attività concorrenziale vietata dal patto di non concorrenza;
dopo alcuni differimenti richiesti dalle parti per pendenza di trattative, il decreto è stato confermato con ordinanza del 21.1.2024.
6. L'ordinanza è stata impugnata dal ricorrente con reclamo del 5.2.2024; il reclamo
è stato rigettato con ordinanza collegiale del Tribunale resa in data 25.7.2024.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Le domande formulate dal ricorrente, in via principale e in via di reconventio reconventionis, sono infondate e devono essere rigettate, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta.
9. Prendendo le mosse dalla domanda di accertamento della nullità del patto di non concorrenza, si osserva quanto segue.
10. Deve premettersi che e Controparte_3 Parte_1
hanno stipulato, nell'ambito del rapporto di lavoro tra loro intercorrente
(instauratosi in data 22.9.2008 a seguito dell'incorporazione della precedente datrice di lavoro in data 22.9.2008), diversi patti Controparte_4
Contr Contr di non concorrenza in data 5.12.2013 (doc. 2 , 25.6.2015 (doc. 3 e da Contr ultimo in data 18.7.19 (doc. 4 .
11. Il patto di non concorrenza da ultimo stipulato e attualmente vigente ha il seguente oggetto:
«Ella in qualità di si impegna, fermo restando l'obbligo di fedeltà a Suo Parte_2 carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), e per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere
Pag. 5 di 16 alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli), della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società.
Ella si impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo.
Infine Ella non potrà per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda ricorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione
Emilia Romagna ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a Province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 Km dalla sede di lavoro».
12. Devono innanzitutto esaminarsi le contestazioni mosse dal ricorrente in tema di supposta invalidità del patto di non concorrenza per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
13. In proposito, l'art. 2125 co. 1 c.c. dispone:
«Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo».
14. Il requisito della stipulazione del patto in forma scritta è pacificamente e documentalmente rispettato.
Pag. 6 di 16 15. Con riferimento ai limiti di oggetto, la Corte di cassazione ha stabilito che il patto
«non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato» e «non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale» (Cass.
10 settembre 2003, n. 13282; Cass. 26 maggio 2020, n. 9790).
16. Nel caso di specie, tale limite appare rispettato, dato che l'estensione oggettiva dell'ambito di applicazione del patto non è tale da rendere totalmente inutilizzabile l'intero bagaglio di competenze professionale del ricorrente, dato che permaneva in capo al lavoratore la possibilità di lavorare in settori affini a quello bancario, o anche nello stesso settore bancario, occupandosi di attività diverse dalla gestione di portafogli e di intermediazione finanziaria.
17. Con riferimento al limite territoriale, si osserva che il patto restringeva il proprio ambito applicativo alla Regione Emilia-Romagna e alle province nel raggio di 250 km.
18. Pur trattandosi di un territorio di notevole estensione, non si tratta di una limitazione tale da impedire l'attività lavorativa nell'intero territorio nazionale, tenuto conto anche del fatto che l'attività bancaria è praticata e diffusa in tutto il territorio nazionale.
19. Né può ritenersi che derivi un'eccessiva compressione alla possibilità di reimpiego del lavoratore dal fatto che l'area territoriale in cui è inibita l'attività concorrenziale sia costituita dal territorio a maggiore vocazione creditizia del
Paese, non potendosi automaticamente presumere che l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria in territori a minore vocazione creditizia non
Pag. 7 di 16 garantisca comunque un apprezzabile livello di capacità reddituale (cfr. in tal senso App. Brescia, 21 aprile 2020, n. 33).
20. Deve anche respingersi la censura di indeterminatezza del limite territoriale, che deriverebbe dal fatto che l'area territoriale inibita è identificata, tra l'altro, nella
Regione in cui da ultimo era ubicata la sede di lavoro del ricorrente.
21. L'oggetto del contratto, sebbene non determinato ex ante, risulta infatti perfettamente determinabile in ogni momento di sua efficacia, avendo evidentemente il lavoratore conoscenza del luogo in cui si svolge la sua prestazione lavorativa.
22. Inoltre, risulta ragionevole che il patto, essendo diretto a tutelare la conservazione della clientela acquisita dal datore di lavoro, non cristallizzi la propria estensione territoriale alla Regione dove lavorava il promotore al momento dell'instaurazione del rapporto, dato che, in caso di trasferimento in altra zona, la sua finalità verrebbe evidentemente frustrata.
23. Non si ritiene affetto da invalidità il patto neppure a motivo della previsione della facoltà di recesso dallo stesso attribuita unilateralmente alla banca.
24. Il giudicante è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale l'attribuzione unilaterale della facoltà di recesso alla banca comporterebbe la nullità del patto di non concorrenza (Cass. 8 gennaio
2013, n. 212; Cass. 1° settembre 2021, n. 23723; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4032).
25. Tuttavia, è opportuno osservare che i precedenti citati individuano la radice dell'invalidità ravvisata nella supposta attribuzione al datore di lavoro del potere di incidere unilateralmente sulla durata del vincolo e di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
26. A ben vedere, però, la facoltà di recesso può essere esercitata dalla banca solamente in costanza di rapporto, ossia in un momento in cui l'obbligazione negativa gravante sul dipendente non è spiega ancora la sua efficacia vincolante, essendo questi tenuto ad astenersi dall'attività concorrenziale proprio nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Pag. 8 di 16 27. Né il recesso della banca priva il prestatore di lavoro del corrispettivo incamerato sino a quel momento, essendo anzi espressamente previsto che, a seguito del recesso, resta «ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di Contr corrispettivo del patto» (doc. 4 ; realizzandosi pertanto, in definitiva, una remunerazione del lavoratore aggiuntiva che non richiede ulteriori sacrifici dello stesso successivamente alla cessazione del rapporto.
28. Non sussiste quindi, nel caso di specie, un'ipotesi in cui il consulente rimanga vincolato all'obbligo di non concorrenza a fronte di un corrispettivo il cui ammontare non sia conoscibile ex ante, dato che, qualora la banca decida di avvalersi del recesso unilaterale, il dipendente sarebbe liberato dalle sue obbligazioni post-contrattuali, senza dover restituire quanto percepito fino a tale momento.
29. Va poi considerato che il recesso, per espressa pattuizione contrattuale, non ha efficacia immediata, ma differita di 9 mesi, durante i quali continua a essere corrisposto al consulente finanziario il corrispettivo del patto di non concorrenza;
sicché il lavoratore dispone di un congruo termine per ricercare una nuova occupazione, qualora non sia più soddisfatto delle mutate condizioni economiche del suo rapporto, senza essere gravato dal vincolo del patto di non concorrenza.
30. Se anche poi si configurasse un'invalidità della previsione di recesso unilaterale, si ritiene che la nullità sarebbe necessariamente di carattere parziale, senza che la sua caducazione travolga l'intero patto di non concorrenza;
trattandosi di una condizione accessoria che non appare di importanza tale da poter ritenere che le parti non avrebbero stipulato il patto in sua assenza (art. 1419 co. 1 c.c.).
31. L'interesse precipuo della banca nel patto è infatti la garanzia della conservazione della clientela acquisita, stante il carattere fortemente competitivo del mercato dell'intermediazione finanziaria;
interesse che viene evidentemente perseguito anche dal patto depurato dalla facoltà di recesso unilaterale.
32. Di contro, il consulente finanziario avrebbe ovviamente stipulato il patto anche senza la previsione di una facoltà riconosciuta unilateralmente alla controparte.
Pag. 9 di 16 33. Venendo poi al requisito della pattuizione di un corrispettivo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che sia pattuito un qualunque compenso: affinché il patto non sia affetto da nullità è necessario che il corrispettivo non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo, dovendosi valutare la congruità del compenso in proporzione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno (Cass. 26 maggio 2020,
n. 9790; Cass. 1° marzo 2021, n. 5540).
34. Nel caso di specie, la remunerazione annua a fronte dell'impegno assunto per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto era di € 10.000 annui: si tratta di un importo che, anche rapportandolo alla remunerazione annua lorda del prestatore di lavoro, non può in alcun modo ritenersi meramente simbolico o manifestamente iniquo, integrando al contrario un corrispettivo del tutto congruo e idoneo a compensare il sacrificio imposto alla controparte.
35. Non è neppure possibile accogliere la censura di indeterminatezza del corrispettivo, che deriverebbe, nella prospettazione del ricorrente, dal fatto che l'effettiva misura del compenso percepito dal consulente “a consuntivo” può essere stabilita solamente ex post, una volta terminato il rapporto di lavoro che lega le parti.
36. In proposito, occorre rilevare che il patto non prevedeva solo un compenso parametrato agli anni di sua vigenza, ma anche un compenso minimo garantito pari a tre annualità del corrispettivo annuo anche in caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del triennio dalla stipulazione del patto.
37. La possibile maggior misura del compenso, correlata all'eventuale prosecuzione ultratriennale del rapporto, rende certamente indeterminato ex ante il corrispettivo, ma altrettanto certamente non indeterminabile, essendo il suo importo correlato a specifici e precisi elementi oggettivi;
sicché risultano rispettati i requisiti che deve assumere, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c., l'oggetto del contratto per la validità del negozio.
Pag. 10 di 16 38. In sede di note conclusive, il ricorrente ha altresì sostenuto che l'indeterminatezza del corrispettivo deriverebbe altresì dalla previsione della possibilità riservata alla banca di recedere dal patto di non concorrenza in caso di mutamento delle mansioni del consulente finanziario, come affermato in un recente arresto della
Corte di cassazione (Cass. 19 aprile 2024, n. 10679).
39. Deve però rilevarsi che, in tale pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che il patto fosse nullo in quanto esso prevedeva che, in caso di recesso, la banca avrebbe immediatamente cessato di corrispondere il corrispettivo al dipendente, il quale sarebbe invece rimasto soggetto alle obbligazioni derivanti dal patto stesso, nonché alla clausola penale prevista in caso di sua violazione (cfr. § 4, lett. a) e c) delle premesse in fatto della sentenza citata).
40. Nel caso di specie, al contrario, il patto prevede che il recesso dovuto al mutamento delle mansioni diventa efficace solo una volta decorso un periodo di preavviso di 6 mesi durante i quali le parti restano vincolate al contenuto delle loro obbligazioni e che, terminato il periodo di preavviso, rimane comunque acquisito al dipendente il corrispettivo già incassato.
41. Si tratta quindi di una mera ipotesi “speciale” della già esaminata facoltà di recesso unilaterale concessa alla banca, che si differenzia solo per la ridotta durata del periodo di preavviso (6 mesi invece di 9); si rinvia pertanto a quanto già osservato in merito alla validità di tale pattuizione contrattuale.
42. Non è altresì fondata la tesi del ricorrente, secondo cui il patto sarebbe nullo in quanto prevede anche l'obbligo di informativa del lavoratore sull'attività successiva alla cessazione del rapporto, senza che tale ulteriore obbligo sia remunerato da autonomo corrispettivo.
43. A differenza di quanto previsto per il patto di non concorrenza, infatti, nessuna norma prevede la necessità della previsione di un corrispettivo per la validità del patto che obbliga il lavoratore a informare il precedente datore di lavoro in merito alle attività lavorative successive.
Pag. 11 di 16 44. Deve essere ulteriormente rigettata la censura di inefficacia del patto che conseguirebbe dalla sua mancata specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo il patto stipulato sulla base di un modulo prestampato della banca.
45. Queste disposizioni trovano infatti applicazione a singole clausole restrittive della libertà negoziale inserite in moduli e formulari che disciplinino una vicenda contrattuale più ampia;
nel caso di specie, invece, il patto di non concorrenza è stato stipulato come autonomo negozio rispetto al contratto di lavoro a cui afferisce, sicché esso non richiedeva, ai fini della sua efficacia, sottoscrizione ulteriore a quella di accettazione del patto complessivo.
46. Infine, non si ritiene necessario l'esperimento di attività istruttoria volta all'accertamento delle allegazioni di parte ricorrente circa una supposta coartazione della volontà del lavoratore nella stipulazione del contratto, che si sarebbe visto costretto a concludere il negozio per evitare l'assegnazione a mansioni diverse o il trasferimento, con conseguente annullabilità del contratto per violenza morale.
47. Anche qualora esse corrispondessero al vero, non appare neppure astrattamente integrata la fattispecie di cui agli artt. 1434 ss. c.c.
48. L'assegnazione del lavoratore a mansioni o sedi diverse, qualora effettuata nei limiti e secondo i parametri di cui all'art. 2103 c.c., rientra nei poteri discrezionali attribuiti dalla legge al datore di lavoro: la prospettazione dell'esercizio di tale diritto, pertanto, non si configura come minaccia all'altra parte di un male ingiusto.
49. Non è neppure sostenibile ritenere che l'annullabilità deriverebbe dalla minaccia da parte del datore di lavoro di far valere un proprio diritto ai sensi dell'art. 1438
c.c., dato che la conclusione di un patto di non concorrenza che non sia, per le ragioni viste, contrario alla legge non può configurarsi come conseguimento di un vantaggio ingiusto.
Pag. 12 di 16 50. Ritiene pertanto il Tribunale che non si prospetti alcun profilo di invalidità del patto di non concorrenza in essere tra le parti.
51. Venendo all'esame della sussistenza della violazione del patto di non concorrenza, si osserva che, sulla base della documentazione prodotta dalla banca ricorrente in cautelare, risultano elementi idonei a ritenere che dopo Pt_1
Contr essersi dimesso da in data 22.8.2023 e fino all'adozione del provvedimento inibitorio provvisorio, stesse ponendo in essere attività concorrenziale vietata a favore di DI RI s.p.a.
52. È pacifico che, a seguito delle dimissioni, l'odierno ricorrente abbia trovato occupazione presso DI RI s.p.a., impresa concorrente della ricorrente in cautelare.
53. Il ricorrente nega che la sua attività lavorativa presso la nuova datrice di lavoro si esplichi nell'area territoriale interdetta dal patto di non concorrenza, allegando e documentando che l'attuale sede di servizio è situata presso Roma.
54. Dalla documentazione depositata, emerge effettivamente che il ricorrente è stato assegnato da DI RI al “Mercato Private Roma” e che si è recato a Roma da Piacenza tra il 16.10.23 e il 20.10.23 e tra il 13.11.23 e il 17.11.23 (v. lettera
DI RI e biglietti ferroviari sub doc. B . Pt_1
55. Tuttavia, da un lato, i viaggi in treno documentati non sembrano suggerire che il ricorrente si sia trasferito a Roma in pianta stabile, quanto al contrario che si sia recato occasionalmente presso tale città, rimanendo per il resto del mese presso il proprio centro di interessi in Piacenza.
56. Dall'altro, anche a prescindere dalla locazione dell'effettiva sede di servizio, il patto di non concorrenza risulterebbe nondimeno violato qualora fosse dimostrato lo storno di clientela afferente alla zona inibita in favore della nuova datrice di lavoro.
57. Sotto tale profilo, è opportuno osservare che la banca ha documentato l'avvenuto trasferimento a DI RI di alcune posizioni patrimoniali di propri clienti in epoca immediatamente successiva alle dimissioni del ricorrente:
Pag. 13 di 16 - disposizione in data 25.10.2023, da parte del cliente titolare della posizione n.d.c. n. 5400001027, per il tramite della società CA Indosuez Fiduciaria
s.p.a., facente parte del gruppo cui appartiene DI RI (docc. 28-29 Contr
di estinzione del mandato fiduciario n. 1224 con contestuale liquidazione della polizza AXA n. 0951102 e della GP 5823/725881 e trasferimento della liquidità presso un c/c intestato al rapporto fiduciario in essere presso la stessa Indosuez, per un controvalore di € 8.732.414,78 Contr (doc. 25 ;
- disposizione di trasferimento, in data 25.10.2023, dei titoli detenuti in su conto deposito acceso in DI RI da parte di due clienti, su Contr carta intestata della stessa DI RI (doc. 26 .
58. Seppur non numerose, si tratta di operazioni che hanno comportato un Contr disinvestimento da dal valore economico notevolmente elevato, superiore a
€ 13.000.000,00.
59. Dalla documentazione prodotta dalla banca emerge poi che i clienti da cui sono provenuti questi ordini di disinvestimento sono compresi nella lista dei clienti Contr afferenti al Centro di RM (doc. 27 . Pt_2
60. Come rilevato dal ricorrente, il codice del gestore assegnato alle tre posizioni non
è invero coincidente;
tuttavia, tale circostanza non appare dirimente, essendo Contr pacifico che anteriormente alle sue dimissioni, rivestiva in la Pt_1 posizione di Branch Manager del Centro Private Banking di RM;
sicché appare plausibile che supervisionare i rapporti con tutti i clienti di RM, intrattenendo contatti anche con quelli da lui non personalmente seguiti, specialmente nel caso Contr dei clienti di caratura più rilevante che avevano affidato a la gestione di portafogli dal controvalore di diversi milioni di euro.
61. La circostanza che le operazioni di disinvestimento sopra menzionate siano intervenute a breve distanza temporale dalle dimissioni di e proprio verso Pt_1 la banca nuova datrice di lavoro dello stesso, unitamente al fatto che trasferimenti di masse di così importante valore economico da parte di clienti non altrimenti
Pag. 14 di 16 collegati tra loro siano intervenuti proprio nella stessa data inducono a ravvisare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito allo svolgimento di attività concorrenziale e di storno di clientela da parte del ricorrente.
62. Il ricorrente deve pertanto essere condannato ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività concorrenziale svolta in violazione del patto di non concorrenza stipulato con la banca.
63. Dall'accertato inadempimento del ricorrente al patto discende anche il diritto della banca al risarcimento del danno, nella misura predeterminata nella clausola penale convenzionalmente pattuita.
64. Né può essere accolta la domanda di riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.: l'importo liquidato in via forfetaria, pari a € 132.436,00, non appare infatti manifestamente eccessivo, tenendo conto del fatto che le Contr operazioni di disinvestimento da sopra citate hanno avuto un valore economico superiore a € 13.000.000,00, che gestiva direttamente un Pt_1 portafoglio clienti del valore di ca. € 37.000.000 e che comunque, in qualità di del Centro Private di RM della banca, intratteneva rapporti Parte_3 consulenziali con l'intera clientela del Centro Private, che gestisce asset dal valore Contr totale di oltre € 239.000.000,00 (docc. 16-17 ; sicché il potenziale lucro Contr cessante derivante a dalla violazione del patto appare notevolmente superiore all'ammontare della penale.
65. Deve altresì essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale prevista per la violazione del patto con il quale il ricorrente si era obbligato a informare la banca della sua eventuale attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto, essendo pacifico e incontestato che il ricorrente non abbia adempiuto a tale dovere contrattuale.
66. Le spese delle fasi cautelari e della fase di merito seguono la soccombenza: la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile (non essendo possibile attribuire un preciso valore monetario alla domanda di
Pag. 15 di 16 inibitoria dell'attività in violazione del patto di non concorrenza), tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RM, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate in via principale e in via di reconventio reconventionis da Parte_1
2. in accoglimento delle domande riconvenzionali, condanna Parte_1
al pagamento in favore di di € Controparte_3
132.436,00 a titolo di pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza e di € 20.000,00 a titolo di pagamento della penale prevista per la violazione dell'obbligo di informativa in merito all'attività lavorativa successiva alla cessazione del contratto, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in 4.000,00 per la prima Controparte_3 fase cautelare, € 3.000,00 per la fase di reclamo e in € 6.000,00 per la fase di merito, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 518,00 per esborsi.
Così deciso in RM, 26/02/2025.
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. DAVERIO FABRIZIO, ZUMBO PASQUALE, FLORIO SALVATORE e
ABLONDI CARLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in RM,
Borgo Bruno Longhi 6;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. SCOGNAMIGLIO CLAUDIO e
GRASSI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
CORSO VITTORIO EMANULE II, 326 ROMA;
CONVENUTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o comunque l'inefficacia del patto di non concorrenza de quo, con ogni conseguente statuizione;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
[…]
nel merito
Cont
- rigettare, per tutti i motivi esposti, le domande svolte da in via riconvenzionale e tutte le domande ed istanze proposte dalla Banca convenuta contro il sig. Pt_1 assolvendo quest'ultima da ogni pretesa avversaria, con ogni miglior statuizione;
[...]
in via di riconventio riconventionis
a) nel denegato caso in cui venisse dichiara la validità del patto di non concorrenza e la violazione dello stesso, accertare e dichiarare che le penali previste dal patto di non concorrenza del 18 luglio 2019, sono manifestamente eccessive e quindi diminuirle equitativamente ex art. 1384 c.c.;
in ogni caso
- condannare la convenuta al pagamento, a favore della sig. delle CP_1 Parte_1 spese, diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA) e spese generali».
Per la parte convenuta:
«l'ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, voglia:
- In via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
- In via riconvenzionale, nel merito:
a) Accertare la violazione, da parte del sig. del patto di non concorrenza Parte_1 stipulato il 18 luglio 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) Conseguentemente, inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione Parte_1 dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in
Pag. 2 di 16 particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della ed ancora inibendogli di CP_1 prestare la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle
Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la ricorrente in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare, di CP_1
Crédit RI S.p.A. o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima; ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 18 luglio 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Emilia Romagna e provincie 'fuori
Regione' entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza (15 ottobre 2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
c) In ogni caso, condannare la parte convenuta in riconvenzionale al pagamento in favore della della penale pattuita per la violazione del Controparte_3 patto di non concorrenza del 18 luglio 2019, pari ad € 132.436,00, il tutto oltre interessi
(con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per Parte_1
l'inadempimento all'obbligo di informare la Banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
e) in via subordinata rispetto alla domanda sub b) - previa eventuale declaratoria di inadempimento del convenuto in riconvenzionale agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa - condannare il sig. al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_3 dell'ulteriore importo di € 46.955,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso inadempiente, il tutto oltre Pt_1 interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della
Pag. 3 di 16 domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la di agire per il risarcimento del CP_1 danno ulteriore;
f) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della Pt_1 dell'ulteriore importo di € 46.955,39, il tutto Controparte_3 oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
g) con condanna alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi con l'aumento previsto dall'art. 4, co. 1 – bis del D.M. 55/14, tenuto conto della circostanza che il ricorso è stato redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, tali da consentire “la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di RM di accertare la nullità del patto di non concorrenza da lui stipulato con la datrice di lavoro Controparte_3
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittimamente esercitata, nonché al pagamento della penale di € 132.436,00 prevista in caso di inadempimento del patto di non concorrenza e della penale di € 20.000,00 prevista per l'inadempimento dell'obbligo di informare la banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, parimenti pattuito nel contratto.
3. Il ricorrente ha quindi depositato memoria di replica, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale;
inoltre, il ricorrente ha chiesto, in via di reconventio reconventionis subordinata all'accoglimento della domanda riconvenzionale avversa, la riduzione delle penali in via equitativa in quanto manifestamente eccessive.
Pag. 4 di 16 4. Nel corso del giudizio, ha altresì proposto ricorso cautelare in Controparte_3
corso di causa ex art. 700 c.p.c., chiedendo in via d'urgenza la condanna del ricorrente ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività esercitata in violazione del patto di non concorrenza.
5. Con decreto inaudita altera parte del 2.11.2023, il Tribunale ha ordinato al ricorrente di astenersi dall'attività concorrenziale vietata dal patto di non concorrenza;
dopo alcuni differimenti richiesti dalle parti per pendenza di trattative, il decreto è stato confermato con ordinanza del 21.1.2024.
6. L'ordinanza è stata impugnata dal ricorrente con reclamo del 5.2.2024; il reclamo
è stato rigettato con ordinanza collegiale del Tribunale resa in data 25.7.2024.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Le domande formulate dal ricorrente, in via principale e in via di reconventio reconventionis, sono infondate e devono essere rigettate, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta.
9. Prendendo le mosse dalla domanda di accertamento della nullità del patto di non concorrenza, si osserva quanto segue.
10. Deve premettersi che e Controparte_3 Parte_1
hanno stipulato, nell'ambito del rapporto di lavoro tra loro intercorrente
(instauratosi in data 22.9.2008 a seguito dell'incorporazione della precedente datrice di lavoro in data 22.9.2008), diversi patti Controparte_4
Contr Contr di non concorrenza in data 5.12.2013 (doc. 2 , 25.6.2015 (doc. 3 e da Contr ultimo in data 18.7.19 (doc. 4 .
11. Il patto di non concorrenza da ultimo stipulato e attualmente vigente ha il seguente oggetto:
«Ella in qualità di si impegna, fermo restando l'obbligo di fedeltà a Suo Parte_2 carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), e per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere
Pag. 5 di 16 alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli), della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società.
Ella si impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo.
Infine Ella non potrà per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda ricorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione
Emilia Romagna ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a Province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 Km dalla sede di lavoro».
12. Devono innanzitutto esaminarsi le contestazioni mosse dal ricorrente in tema di supposta invalidità del patto di non concorrenza per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
13. In proposito, l'art. 2125 co. 1 c.c. dispone:
«Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo».
14. Il requisito della stipulazione del patto in forma scritta è pacificamente e documentalmente rispettato.
Pag. 6 di 16 15. Con riferimento ai limiti di oggetto, la Corte di cassazione ha stabilito che il patto
«non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato» e «non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale» (Cass.
10 settembre 2003, n. 13282; Cass. 26 maggio 2020, n. 9790).
16. Nel caso di specie, tale limite appare rispettato, dato che l'estensione oggettiva dell'ambito di applicazione del patto non è tale da rendere totalmente inutilizzabile l'intero bagaglio di competenze professionale del ricorrente, dato che permaneva in capo al lavoratore la possibilità di lavorare in settori affini a quello bancario, o anche nello stesso settore bancario, occupandosi di attività diverse dalla gestione di portafogli e di intermediazione finanziaria.
17. Con riferimento al limite territoriale, si osserva che il patto restringeva il proprio ambito applicativo alla Regione Emilia-Romagna e alle province nel raggio di 250 km.
18. Pur trattandosi di un territorio di notevole estensione, non si tratta di una limitazione tale da impedire l'attività lavorativa nell'intero territorio nazionale, tenuto conto anche del fatto che l'attività bancaria è praticata e diffusa in tutto il territorio nazionale.
19. Né può ritenersi che derivi un'eccessiva compressione alla possibilità di reimpiego del lavoratore dal fatto che l'area territoriale in cui è inibita l'attività concorrenziale sia costituita dal territorio a maggiore vocazione creditizia del
Paese, non potendosi automaticamente presumere che l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria in territori a minore vocazione creditizia non
Pag. 7 di 16 garantisca comunque un apprezzabile livello di capacità reddituale (cfr. in tal senso App. Brescia, 21 aprile 2020, n. 33).
20. Deve anche respingersi la censura di indeterminatezza del limite territoriale, che deriverebbe dal fatto che l'area territoriale inibita è identificata, tra l'altro, nella
Regione in cui da ultimo era ubicata la sede di lavoro del ricorrente.
21. L'oggetto del contratto, sebbene non determinato ex ante, risulta infatti perfettamente determinabile in ogni momento di sua efficacia, avendo evidentemente il lavoratore conoscenza del luogo in cui si svolge la sua prestazione lavorativa.
22. Inoltre, risulta ragionevole che il patto, essendo diretto a tutelare la conservazione della clientela acquisita dal datore di lavoro, non cristallizzi la propria estensione territoriale alla Regione dove lavorava il promotore al momento dell'instaurazione del rapporto, dato che, in caso di trasferimento in altra zona, la sua finalità verrebbe evidentemente frustrata.
23. Non si ritiene affetto da invalidità il patto neppure a motivo della previsione della facoltà di recesso dallo stesso attribuita unilateralmente alla banca.
24. Il giudicante è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale l'attribuzione unilaterale della facoltà di recesso alla banca comporterebbe la nullità del patto di non concorrenza (Cass. 8 gennaio
2013, n. 212; Cass. 1° settembre 2021, n. 23723; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4032).
25. Tuttavia, è opportuno osservare che i precedenti citati individuano la radice dell'invalidità ravvisata nella supposta attribuzione al datore di lavoro del potere di incidere unilateralmente sulla durata del vincolo e di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
26. A ben vedere, però, la facoltà di recesso può essere esercitata dalla banca solamente in costanza di rapporto, ossia in un momento in cui l'obbligazione negativa gravante sul dipendente non è spiega ancora la sua efficacia vincolante, essendo questi tenuto ad astenersi dall'attività concorrenziale proprio nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Pag. 8 di 16 27. Né il recesso della banca priva il prestatore di lavoro del corrispettivo incamerato sino a quel momento, essendo anzi espressamente previsto che, a seguito del recesso, resta «ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di Contr corrispettivo del patto» (doc. 4 ; realizzandosi pertanto, in definitiva, una remunerazione del lavoratore aggiuntiva che non richiede ulteriori sacrifici dello stesso successivamente alla cessazione del rapporto.
28. Non sussiste quindi, nel caso di specie, un'ipotesi in cui il consulente rimanga vincolato all'obbligo di non concorrenza a fronte di un corrispettivo il cui ammontare non sia conoscibile ex ante, dato che, qualora la banca decida di avvalersi del recesso unilaterale, il dipendente sarebbe liberato dalle sue obbligazioni post-contrattuali, senza dover restituire quanto percepito fino a tale momento.
29. Va poi considerato che il recesso, per espressa pattuizione contrattuale, non ha efficacia immediata, ma differita di 9 mesi, durante i quali continua a essere corrisposto al consulente finanziario il corrispettivo del patto di non concorrenza;
sicché il lavoratore dispone di un congruo termine per ricercare una nuova occupazione, qualora non sia più soddisfatto delle mutate condizioni economiche del suo rapporto, senza essere gravato dal vincolo del patto di non concorrenza.
30. Se anche poi si configurasse un'invalidità della previsione di recesso unilaterale, si ritiene che la nullità sarebbe necessariamente di carattere parziale, senza che la sua caducazione travolga l'intero patto di non concorrenza;
trattandosi di una condizione accessoria che non appare di importanza tale da poter ritenere che le parti non avrebbero stipulato il patto in sua assenza (art. 1419 co. 1 c.c.).
31. L'interesse precipuo della banca nel patto è infatti la garanzia della conservazione della clientela acquisita, stante il carattere fortemente competitivo del mercato dell'intermediazione finanziaria;
interesse che viene evidentemente perseguito anche dal patto depurato dalla facoltà di recesso unilaterale.
32. Di contro, il consulente finanziario avrebbe ovviamente stipulato il patto anche senza la previsione di una facoltà riconosciuta unilateralmente alla controparte.
Pag. 9 di 16 33. Venendo poi al requisito della pattuizione di un corrispettivo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che sia pattuito un qualunque compenso: affinché il patto non sia affetto da nullità è necessario che il corrispettivo non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo, dovendosi valutare la congruità del compenso in proporzione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno (Cass. 26 maggio 2020,
n. 9790; Cass. 1° marzo 2021, n. 5540).
34. Nel caso di specie, la remunerazione annua a fronte dell'impegno assunto per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto era di € 10.000 annui: si tratta di un importo che, anche rapportandolo alla remunerazione annua lorda del prestatore di lavoro, non può in alcun modo ritenersi meramente simbolico o manifestamente iniquo, integrando al contrario un corrispettivo del tutto congruo e idoneo a compensare il sacrificio imposto alla controparte.
35. Non è neppure possibile accogliere la censura di indeterminatezza del corrispettivo, che deriverebbe, nella prospettazione del ricorrente, dal fatto che l'effettiva misura del compenso percepito dal consulente “a consuntivo” può essere stabilita solamente ex post, una volta terminato il rapporto di lavoro che lega le parti.
36. In proposito, occorre rilevare che il patto non prevedeva solo un compenso parametrato agli anni di sua vigenza, ma anche un compenso minimo garantito pari a tre annualità del corrispettivo annuo anche in caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del triennio dalla stipulazione del patto.
37. La possibile maggior misura del compenso, correlata all'eventuale prosecuzione ultratriennale del rapporto, rende certamente indeterminato ex ante il corrispettivo, ma altrettanto certamente non indeterminabile, essendo il suo importo correlato a specifici e precisi elementi oggettivi;
sicché risultano rispettati i requisiti che deve assumere, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c., l'oggetto del contratto per la validità del negozio.
Pag. 10 di 16 38. In sede di note conclusive, il ricorrente ha altresì sostenuto che l'indeterminatezza del corrispettivo deriverebbe altresì dalla previsione della possibilità riservata alla banca di recedere dal patto di non concorrenza in caso di mutamento delle mansioni del consulente finanziario, come affermato in un recente arresto della
Corte di cassazione (Cass. 19 aprile 2024, n. 10679).
39. Deve però rilevarsi che, in tale pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che il patto fosse nullo in quanto esso prevedeva che, in caso di recesso, la banca avrebbe immediatamente cessato di corrispondere il corrispettivo al dipendente, il quale sarebbe invece rimasto soggetto alle obbligazioni derivanti dal patto stesso, nonché alla clausola penale prevista in caso di sua violazione (cfr. § 4, lett. a) e c) delle premesse in fatto della sentenza citata).
40. Nel caso di specie, al contrario, il patto prevede che il recesso dovuto al mutamento delle mansioni diventa efficace solo una volta decorso un periodo di preavviso di 6 mesi durante i quali le parti restano vincolate al contenuto delle loro obbligazioni e che, terminato il periodo di preavviso, rimane comunque acquisito al dipendente il corrispettivo già incassato.
41. Si tratta quindi di una mera ipotesi “speciale” della già esaminata facoltà di recesso unilaterale concessa alla banca, che si differenzia solo per la ridotta durata del periodo di preavviso (6 mesi invece di 9); si rinvia pertanto a quanto già osservato in merito alla validità di tale pattuizione contrattuale.
42. Non è altresì fondata la tesi del ricorrente, secondo cui il patto sarebbe nullo in quanto prevede anche l'obbligo di informativa del lavoratore sull'attività successiva alla cessazione del rapporto, senza che tale ulteriore obbligo sia remunerato da autonomo corrispettivo.
43. A differenza di quanto previsto per il patto di non concorrenza, infatti, nessuna norma prevede la necessità della previsione di un corrispettivo per la validità del patto che obbliga il lavoratore a informare il precedente datore di lavoro in merito alle attività lavorative successive.
Pag. 11 di 16 44. Deve essere ulteriormente rigettata la censura di inefficacia del patto che conseguirebbe dalla sua mancata specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo il patto stipulato sulla base di un modulo prestampato della banca.
45. Queste disposizioni trovano infatti applicazione a singole clausole restrittive della libertà negoziale inserite in moduli e formulari che disciplinino una vicenda contrattuale più ampia;
nel caso di specie, invece, il patto di non concorrenza è stato stipulato come autonomo negozio rispetto al contratto di lavoro a cui afferisce, sicché esso non richiedeva, ai fini della sua efficacia, sottoscrizione ulteriore a quella di accettazione del patto complessivo.
46. Infine, non si ritiene necessario l'esperimento di attività istruttoria volta all'accertamento delle allegazioni di parte ricorrente circa una supposta coartazione della volontà del lavoratore nella stipulazione del contratto, che si sarebbe visto costretto a concludere il negozio per evitare l'assegnazione a mansioni diverse o il trasferimento, con conseguente annullabilità del contratto per violenza morale.
47. Anche qualora esse corrispondessero al vero, non appare neppure astrattamente integrata la fattispecie di cui agli artt. 1434 ss. c.c.
48. L'assegnazione del lavoratore a mansioni o sedi diverse, qualora effettuata nei limiti e secondo i parametri di cui all'art. 2103 c.c., rientra nei poteri discrezionali attribuiti dalla legge al datore di lavoro: la prospettazione dell'esercizio di tale diritto, pertanto, non si configura come minaccia all'altra parte di un male ingiusto.
49. Non è neppure sostenibile ritenere che l'annullabilità deriverebbe dalla minaccia da parte del datore di lavoro di far valere un proprio diritto ai sensi dell'art. 1438
c.c., dato che la conclusione di un patto di non concorrenza che non sia, per le ragioni viste, contrario alla legge non può configurarsi come conseguimento di un vantaggio ingiusto.
Pag. 12 di 16 50. Ritiene pertanto il Tribunale che non si prospetti alcun profilo di invalidità del patto di non concorrenza in essere tra le parti.
51. Venendo all'esame della sussistenza della violazione del patto di non concorrenza, si osserva che, sulla base della documentazione prodotta dalla banca ricorrente in cautelare, risultano elementi idonei a ritenere che dopo Pt_1
Contr essersi dimesso da in data 22.8.2023 e fino all'adozione del provvedimento inibitorio provvisorio, stesse ponendo in essere attività concorrenziale vietata a favore di DI RI s.p.a.
52. È pacifico che, a seguito delle dimissioni, l'odierno ricorrente abbia trovato occupazione presso DI RI s.p.a., impresa concorrente della ricorrente in cautelare.
53. Il ricorrente nega che la sua attività lavorativa presso la nuova datrice di lavoro si esplichi nell'area territoriale interdetta dal patto di non concorrenza, allegando e documentando che l'attuale sede di servizio è situata presso Roma.
54. Dalla documentazione depositata, emerge effettivamente che il ricorrente è stato assegnato da DI RI al “Mercato Private Roma” e che si è recato a Roma da Piacenza tra il 16.10.23 e il 20.10.23 e tra il 13.11.23 e il 17.11.23 (v. lettera
DI RI e biglietti ferroviari sub doc. B . Pt_1
55. Tuttavia, da un lato, i viaggi in treno documentati non sembrano suggerire che il ricorrente si sia trasferito a Roma in pianta stabile, quanto al contrario che si sia recato occasionalmente presso tale città, rimanendo per il resto del mese presso il proprio centro di interessi in Piacenza.
56. Dall'altro, anche a prescindere dalla locazione dell'effettiva sede di servizio, il patto di non concorrenza risulterebbe nondimeno violato qualora fosse dimostrato lo storno di clientela afferente alla zona inibita in favore della nuova datrice di lavoro.
57. Sotto tale profilo, è opportuno osservare che la banca ha documentato l'avvenuto trasferimento a DI RI di alcune posizioni patrimoniali di propri clienti in epoca immediatamente successiva alle dimissioni del ricorrente:
Pag. 13 di 16 - disposizione in data 25.10.2023, da parte del cliente titolare della posizione n.d.c. n. 5400001027, per il tramite della società CA Indosuez Fiduciaria
s.p.a., facente parte del gruppo cui appartiene DI RI (docc. 28-29 Contr
di estinzione del mandato fiduciario n. 1224 con contestuale liquidazione della polizza AXA n. 0951102 e della GP 5823/725881 e trasferimento della liquidità presso un c/c intestato al rapporto fiduciario in essere presso la stessa Indosuez, per un controvalore di € 8.732.414,78 Contr (doc. 25 ;
- disposizione di trasferimento, in data 25.10.2023, dei titoli detenuti in su conto deposito acceso in DI RI da parte di due clienti, su Contr carta intestata della stessa DI RI (doc. 26 .
58. Seppur non numerose, si tratta di operazioni che hanno comportato un Contr disinvestimento da dal valore economico notevolmente elevato, superiore a
€ 13.000.000,00.
59. Dalla documentazione prodotta dalla banca emerge poi che i clienti da cui sono provenuti questi ordini di disinvestimento sono compresi nella lista dei clienti Contr afferenti al Centro di RM (doc. 27 . Pt_2
60. Come rilevato dal ricorrente, il codice del gestore assegnato alle tre posizioni non
è invero coincidente;
tuttavia, tale circostanza non appare dirimente, essendo Contr pacifico che anteriormente alle sue dimissioni, rivestiva in la Pt_1 posizione di Branch Manager del Centro Private Banking di RM;
sicché appare plausibile che supervisionare i rapporti con tutti i clienti di RM, intrattenendo contatti anche con quelli da lui non personalmente seguiti, specialmente nel caso Contr dei clienti di caratura più rilevante che avevano affidato a la gestione di portafogli dal controvalore di diversi milioni di euro.
61. La circostanza che le operazioni di disinvestimento sopra menzionate siano intervenute a breve distanza temporale dalle dimissioni di e proprio verso Pt_1 la banca nuova datrice di lavoro dello stesso, unitamente al fatto che trasferimenti di masse di così importante valore economico da parte di clienti non altrimenti
Pag. 14 di 16 collegati tra loro siano intervenuti proprio nella stessa data inducono a ravvisare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito allo svolgimento di attività concorrenziale e di storno di clientela da parte del ricorrente.
62. Il ricorrente deve pertanto essere condannato ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività concorrenziale svolta in violazione del patto di non concorrenza stipulato con la banca.
63. Dall'accertato inadempimento del ricorrente al patto discende anche il diritto della banca al risarcimento del danno, nella misura predeterminata nella clausola penale convenzionalmente pattuita.
64. Né può essere accolta la domanda di riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.: l'importo liquidato in via forfetaria, pari a € 132.436,00, non appare infatti manifestamente eccessivo, tenendo conto del fatto che le Contr operazioni di disinvestimento da sopra citate hanno avuto un valore economico superiore a € 13.000.000,00, che gestiva direttamente un Pt_1 portafoglio clienti del valore di ca. € 37.000.000 e che comunque, in qualità di del Centro Private di RM della banca, intratteneva rapporti Parte_3 consulenziali con l'intera clientela del Centro Private, che gestisce asset dal valore Contr totale di oltre € 239.000.000,00 (docc. 16-17 ; sicché il potenziale lucro Contr cessante derivante a dalla violazione del patto appare notevolmente superiore all'ammontare della penale.
65. Deve altresì essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale prevista per la violazione del patto con il quale il ricorrente si era obbligato a informare la banca della sua eventuale attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto, essendo pacifico e incontestato che il ricorrente non abbia adempiuto a tale dovere contrattuale.
66. Le spese delle fasi cautelari e della fase di merito seguono la soccombenza: la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile (non essendo possibile attribuire un preciso valore monetario alla domanda di
Pag. 15 di 16 inibitoria dell'attività in violazione del patto di non concorrenza), tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RM, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate in via principale e in via di reconventio reconventionis da Parte_1
2. in accoglimento delle domande riconvenzionali, condanna Parte_1
al pagamento in favore di di € Controparte_3
132.436,00 a titolo di pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza e di € 20.000,00 a titolo di pagamento della penale prevista per la violazione dell'obbligo di informativa in merito all'attività lavorativa successiva alla cessazione del contratto, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in 4.000,00 per la prima Controparte_3 fase cautelare, € 3.000,00 per la fase di reclamo e in € 6.000,00 per la fase di merito, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 518,00 per esborsi.
Così deciso in RM, 26/02/2025.
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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