TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1948/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via Viesseux n.18/5 presso lo studio dell'avv.to Angela Maria Marrali che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, P.zza U. calvi n.21/1 presso lo studio dell'avv.to Federica Badellino che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare con sentenza non definitiva per l'emissione della quale sin d'ora si insta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5 settembre 2009 in Diano Marina dai Signori nato ad [...] il [...] Parte_1 e nata ad [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1 Comune di Diano Marina al numero 6 parte II, serie A, anno 2009 con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge...”;
1 N. 1948/2024 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “...contraris reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Diano Marina (IM) il 5 settembre 2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Diano Marina all'Atto n.6, parte II, serie A, anno 2009...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.12.2024 - premettendo di essersi unito in matrimonio Parte_1 in Diano Marina il 5.9.2009 con e che dall'unione sono nati i figli (12 CP_1 Per_1 anni, essendo nato il [...]) e (9 anni, essendo nato il [...]), entrambi Per_2 ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 13.11.2023 (n.725/23), pronunziava – sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti - la separazione personale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli minori fosse fissato in misura non superiore ad € 700,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visite dei figli minori, dall'altro chiedeva che il contributo da porsi a carico del padre per il loro mantenimento fosse fissato in misura non inferiore ad € 950,00 mensili (oltre alle intere spese della mensa scolastica ed al 50% delle altre spese straordinarie ed accessorie).
All'udienza del 26.6.2025 – adottati i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in conformità a quanto già a suo tempo stabilito in sede di separazione – parte ricorrente, nulla opponendo la resistente, avanzava domanda di definizione del giudizio in punto status.
Il Tribunale, pertanto, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status
– la discussione orale della causa e le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni;
acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la prosecuzione della Parte_1 vita in comune tra le parti sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla volontà, riferita all'udienza del 26.6.2025, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione definita a conclusioni congiunte.
2 N. 1948/2024 R.G.A.C.C.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande, anche al fine di verificare la possibilità, attraverso il disposto intervento dei Servizi, di pervenire ad una coppia genitoriale maggiormente capace di condividere l'esercizio del ruolo e della funzione e, conseguentemente, di garantire necessità e diritti dei figli minori.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Diano Marina il 5.9.2009 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello CP_1 Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2009, al n. 6, parte II, serie A;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Diano Marina.
Così deciso in Imperia, il 22.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via Viesseux n.18/5 presso lo studio dell'avv.to Angela Maria Marrali che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, P.zza U. calvi n.21/1 presso lo studio dell'avv.to Federica Badellino che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare con sentenza non definitiva per l'emissione della quale sin d'ora si insta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5 settembre 2009 in Diano Marina dai Signori nato ad [...] il [...] Parte_1 e nata ad [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1 Comune di Diano Marina al numero 6 parte II, serie A, anno 2009 con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge...”;
1 N. 1948/2024 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “...contraris reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Diano Marina (IM) il 5 settembre 2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Diano Marina all'Atto n.6, parte II, serie A, anno 2009...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.12.2024 - premettendo di essersi unito in matrimonio Parte_1 in Diano Marina il 5.9.2009 con e che dall'unione sono nati i figli (12 CP_1 Per_1 anni, essendo nato il [...]) e (9 anni, essendo nato il [...]), entrambi Per_2 ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 13.11.2023 (n.725/23), pronunziava – sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti - la separazione personale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli minori fosse fissato in misura non superiore ad € 700,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visite dei figli minori, dall'altro chiedeva che il contributo da porsi a carico del padre per il loro mantenimento fosse fissato in misura non inferiore ad € 950,00 mensili (oltre alle intere spese della mensa scolastica ed al 50% delle altre spese straordinarie ed accessorie).
All'udienza del 26.6.2025 – adottati i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in conformità a quanto già a suo tempo stabilito in sede di separazione – parte ricorrente, nulla opponendo la resistente, avanzava domanda di definizione del giudizio in punto status.
Il Tribunale, pertanto, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status
– la discussione orale della causa e le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni;
acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la prosecuzione della Parte_1 vita in comune tra le parti sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla volontà, riferita all'udienza del 26.6.2025, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione definita a conclusioni congiunte.
2 N. 1948/2024 R.G.A.C.C.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande, anche al fine di verificare la possibilità, attraverso il disposto intervento dei Servizi, di pervenire ad una coppia genitoriale maggiormente capace di condividere l'esercizio del ruolo e della funzione e, conseguentemente, di garantire necessità e diritti dei figli minori.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Diano Marina il 5.9.2009 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello CP_1 Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2009, al n. 6, parte II, serie A;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Diano Marina.
Così deciso in Imperia, il 22.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3