Art. 12.
E' concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.
Ai detti stabilimenti industriali e' altresi' concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
E' concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.
Ai detti stabilimenti industriali e' altresi' concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.