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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16553/2024, promosso da:
, nata il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di genitore esercente Controparte_1 la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata il [...] in [...], Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...], , nato il [...] in [...]; Persona_2 Persona_3
, nata il [...] in [...]; Parte_1 tutti con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi ed elettivamente domiciliati in Roma alla piazza
TO RO n. 2 presso il suo studio
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * *
RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 27/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano Per_4
nato il [...] a [...] e in seguito emigrato in Brasile senza mai essersi
[...] naturalizzato cittadino brasiliano.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancata produzione in giudizio, da parte Controparte_2 dei ricorrenti, di documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, quindi, il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2025 sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data 16.12.2025 ha chiesto un rinvio d'udienza al fine di consentire la produzione della documentazione necessaria e che fosse sollevata dallo scrivente giudice questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 22 e 117 Cost., con riferimento alla normativa introdotta dal Decreto-legge 36/2025, così come convertito in legge.
* * *
In primo luogo, deve affermarsi l'irrilevanza della paventata questione di legittimità costituzionale, avendo la stessa ad oggetto una norma che non può trovare applicazione nel presente giudizio. La menzionata normativa introdotta dal Decreto-legge 36/2025 non è, infatti, ratione temporis applicabile al presente procedimento, che è stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della stessa (la domanda giudiziale è stata formulata prima del 27.3.2025 e, nello specifico, il 19.12.2024).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti, limitandosi a produrre la sola procura alle liti. È evidente come, in assenza di qualsivoglia documentazione, non sia possibile ricostruire l'albero genealogico dei ricorrenti e, quindi, evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
È poi opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Nella specie, parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Ciò premesso, poiché alla data di deposito dell'atto introduttivo (così come successivamente), parte ricorrente ha completamente omesso la prova della sussistenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
• condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite del presente giudizio, CP_2 che si liquidano in € 3.543,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 19/12/2025
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16553/2024, promosso da:
, nata il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di genitore esercente Controparte_1 la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata il [...] in [...], Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...], , nato il [...] in [...]; Persona_2 Persona_3
, nata il [...] in [...]; Parte_1 tutti con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi ed elettivamente domiciliati in Roma alla piazza
TO RO n. 2 presso il suo studio
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
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RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 27/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano Per_4
nato il [...] a [...] e in seguito emigrato in Brasile senza mai essersi
[...] naturalizzato cittadino brasiliano.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancata produzione in giudizio, da parte Controparte_2 dei ricorrenti, di documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, quindi, il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2025 sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data 16.12.2025 ha chiesto un rinvio d'udienza al fine di consentire la produzione della documentazione necessaria e che fosse sollevata dallo scrivente giudice questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 22 e 117 Cost., con riferimento alla normativa introdotta dal Decreto-legge 36/2025, così come convertito in legge.
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In primo luogo, deve affermarsi l'irrilevanza della paventata questione di legittimità costituzionale, avendo la stessa ad oggetto una norma che non può trovare applicazione nel presente giudizio. La menzionata normativa introdotta dal Decreto-legge 36/2025 non è, infatti, ratione temporis applicabile al presente procedimento, che è stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della stessa (la domanda giudiziale è stata formulata prima del 27.3.2025 e, nello specifico, il 19.12.2024).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti, limitandosi a produrre la sola procura alle liti. È evidente come, in assenza di qualsivoglia documentazione, non sia possibile ricostruire l'albero genealogico dei ricorrenti e, quindi, evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
È poi opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Nella specie, parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Ciò premesso, poiché alla data di deposito dell'atto introduttivo (così come successivamente), parte ricorrente ha completamente omesso la prova della sussistenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
• condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite del presente giudizio, CP_2 che si liquidano in € 3.543,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 19/12/2025
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi