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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14937 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, con sede in Crotone, Via C. Colombo n. 153, codice Parte_1
fiscale , in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Vanessa Calabrò) OPPONENTE
E con sede in Milano, Via Tortona n. 25, codice fiscale Controparte_1
e partita I.v.a. in persona del legale rappresentante, Dott. nella qualità P.IVA_2 CP_2
di mandataria di con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, c.f. Controparte_3
, a ciò autorizzata in forza di procura conferita mediante scrittura privata con firma P.IVA_3
autenticata il 7.7.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 16380, raccolta n. 9900) Persona_1
(Avv. Cesare Giovanni Grassini) OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 758-2023 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 72123-2022 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 20.5.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“[…] precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto già articolato, dedotto, prodotto, eccepito e chiesto nel proprio atto introduttivo del giudizio e con la documentazione ivi depositata, nonché a tutto quanto ulteriormente eccepito, provato, chiesto e concluso nei successivi atti, documenti e verbali di udienza, tutti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento.”
Per la parte opposta:
“[…] Voglia revocare ex art. 177 c.p.c. il provvedimento reso all'udienza del 4.07.2023 con il quale
è stata dichiarata la contumacia di;
precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle CP_3 rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta” 2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023 a norma della legge n. 53/1994 e s.m.i., la
[...]
(da ora, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
758/2023, emesso il 17.1.2023 e notificato il successivo giorno 20, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente (c.f. e p. I.v.a. Controparte_1
), nella qualità di mandataria di (c.f. , la somma di P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
euro 24.942,19, oltre interessi e spese processuali.
Nel ricorso monitorio era stato esposto che aveva fornito energia elettrica e gas Controparte_3 alla che non aveva pagato le fatture annotate nell'allegato estratto autentico delle Parte_1
scritture contabili.
La Cooperativa proponeva al Tribunale di Roma la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
Preliminarmente
1) Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché emesso in relazione a fattispecie rientranti fra quelle con procedura di conciliazione obbligatoria non attivata, e per l'effetto disporne la revoca;
2) Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché richiesto da parte di soggetto non legittimato;
3) Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché richiesto ed emesso innanzi ad un Tribunale non competente territorialmente, e per l'effetto disporne la revoca;
Nel merito
Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché avente ad oggetto fatture per una fornitura di energia elettrica non erogata per tutte le ragioni espresse in parte motiva.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per quanto qui non riportato, si richiama l'atto di citazione, con cui la Cooperativa eccepiva la
“Mancata erogazione della fornitura richiesta” e il “Difetto di legittimazione attiva di CP_3
”, che aveva azionato il credito per fatture emesse nel “periodo 2018 – 2020 in relazione
[...] all'immobile sito in Crotone alla Via Colombo n° 153”; 3
esponeva che il 3.10.2017, Carabinieri del nucleo radio mobile di Crotone e operatori di
[...]
avevano eseguito un sopralluogo presso il bene immobile sito in Crotone, Via Controparte_4
C.Colombo n. 153, dove avevano rilevato anomali allacci di fornitura di energia elettrica, allora somministrata da e gli addetto, effettuato il distacco dell'utenza, avevano sigillato Controparte_5
e prelevato il misuratore dei consumi (documento n. 2); che legale rappresentante della aveva conseguito l'attivazione “a suo Parte_3 Parte_1 nome di un nuovo contatore di energia elettrica sull'immobile di Via Colombo n° 153 con il nuovo gestore (All. n° 3)”; Controparte_3 che, dopo alcuni mesi, “operatori avevano eseguito un altro sopralluogo, per effettuare il CP_3
distacco della fornitura, a causa del mancato pagamento di fatture, avevano redatto un verbale d'intervento, non consegnato all'utente, che, nei mesi successivi, aveva ricevuto lettere di messa in mora nei pagamenti della fornitura in questione;
che non tutte le fatture indicavano i consumi rilevati, poiché la fattura n. V01180138887 emessa da il 31.1.2018, relativa al dicembre 2017, riportava consumi stimati (documento n. 4); Controparte_5 che “la locuzione 'stimata' indicata dal 31.10.2017, concomitante con l'attivazione di altra fornitura che si ricorda essere avvenuta il 26.10.2017” dimostrava “non già un mal CP_3 funzionamento dell'apparecchio di rilevazione quanto un'assenza totale del contatore”.
La Cooperativa eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale di
Crotone, nel cui circondario erano la propria sede e il luogo di stipulazione del contratto;
eccepiva il mancato svolgimento del tentativo di conciliazione previsto dal Regolamento emanato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e ne indicava le fonti normative nell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/1995 e nell'articolo 141, comma 6, lettera c), del D.Lvo n. 206/2005, aggiungeva: “trattandosi di clausola vessatoria e risultando applicabile
l'art. 1342 del codice civile, la parte oggi opposta avrebbe dovuto far espressamente sottoscrivere
l'accordo allo ” Pt_2
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era fissata al 4.7.2023.
In data 30.6.2023, era effettuata la produzione del ricorso per decreto ingiuntivo opposto e dell'atto di citazione notificati, con la procura rilasciata da a Controparte_3 Controparte_1
con scrittura privata con firma autenticata il 7.7.2020 dal notaio Dott.
[...] Persona_1
(repertorio n.16380. raccolta n.9900), e altra documentazione.
Con ordinanza del 4.7.2023 (ore 12.29), era dichiarata la contumacia di in Controparte_3
difetto del deposito della comparsa di costituzione e risposta prevista dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni. 4
In data 4.7.2023 (ore 16.11), si costituiva in giudizio, nella qualità Controparte_1
di mandataria di che, contestata la fondatezza della domanda avversaria, di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto, formulava la domanda:
“Voglia il Giudice Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
1) In via preliminare:
nel rito: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Crotone, radicando la competenza territoriale del Giudice adito per le motivazioni di cui al paragrafo 3.1.
nel rito: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per le motivazioni di cui al paragrafo 3.2.
nel merito: rigettare l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le motivazioni di cui al precedente paragrafo 3.3.
2) Nel merito in via principale:
rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 758/2023 del 12/01/2023, emesso dal Tribunale di Roma con cui è stato ingiunto alla il pagamento, in favore della Parte_1 CP_3
della somma di euro 24.942,19, nella rideterminata somma di euro 4.354,86 oltre accessori
[...]
come per legge;
3) Nel merito in via subordinata:
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 CP_3
4.354,86 in linea capitale oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
5) Nel merito in via ulteriormente subordinata
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, e di non accoglimento della conclusione rassegnato al punto 3), condannare il sig. iure Parte_2
proprio, al pagamento in favore di della somma di euro 4.354,86 in linea Controparte_3
capitale oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati pari al 4% ai sensi della legge 576/1980.” 5
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui, in particolare, la parte opposta esponeva che la Cooperativa non aveva pagato i corrispettivi delle fatture di cui al ricorso, elencate nella comparsa di risposta ed emesse da per la fornitura di energia Controparte_3
elettrica (documento n. 4), nonostante le lettere di costituzione in mora (documenti n. 5, 6, 6 bis e 7 bis); contestata la fondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente, esponeva che, prima della costituzione in giudizio, aveva rideterminato “il credito per cui è causa nel Controparte_3 minor importo di euro 4.354,86, con riserva di effettuare ulteriori verifiche sull'esattezza dell'importo indicato”.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, revocata la dichiarazione di contumacia resa il
4.7.2023, all'udienza del 20.5.2025 la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi settanta giorni.
La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Si rileva che il ricorso per decreto ingiuntivo, con cui è stato instaurato il procedimento monitorio n.
72123-2022 R.G. è stato proposto da quale mandataria di Controparte_1 [...]
designata in base alla procura con sottoscrizione CP_3
autenticata il 7.7.2020 dal notaio Dott. (repertorio n.16380, raccolta n.9900). Persona_1
Con il decreto ingiuntivo n. 758-2023, alla Cooperativa è stato intimato di pagare la somma di €
24.942,19, oltre interessi e spese processuali, a dovendo intendersi tale la Controparte_3
ricorrente sua mandataria Controparte_1
La Cooperativa ha instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ha notificato l'atto ex art. 645 c.p.c. a “presso lo studio dell'Avv. Chiara Trententozzi, rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Cesare Grassini ed Avv. Alessandro Aloia”, rispettivamente, difensore e domiciliataria di mentre non ha proposto il Controparte_1 Controparte_3
ricorso monitorio, avendo conferito a i poteri per agire verso terzi, Controparte_1
con la suindicata procura.
La parte che ha agito in giudizio e ha azionato il credito de quo è , Controparte_1 quale mandataria di mentre l'atto di citazione con cui è stata proposta Controparte_3
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato rivolto e notificato a soggetto carente di Controparte_3
legitimatio ad causam. 6
Questa situazione, rilevabile d'ufficio, non determina la segnalazione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2°, c.p.c., poiché comporta la risoluzione di questione di diritto (Cass. civ. n. 2984/2016,
16049/2018, n. 17473/2018), attinente al riscontro della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, contrariamente all'aspetto riguardante l'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, che riguarda il merito della controversia e configura una questione rimessa all'eccezione di parte (cfr. Cass. 16.5.2007, n. 11321; Cass. 30.5.2008, n. 14468; Cass.
3.6.2009 n. 12832; Cass. 14.2.2012, n. 2091; Cass. 23.5.2012, n. 8175; Cass. 20.10.2015, n. 21176;
Cass., S.U. 16.2.2016, n. 2951).
L'atto di citazione contiene la vocatio in ius rivolta a a cui è stato notificato, e Controparte_3
non ha spiegato efficacia nei confronti di e il decorso del termine Controparte_1 per la proposizione dell'opposizione ex art.641 c.p.c. ha comportato la definitività del decreto ingiuntivo, il cui passaggio in giudicato non è stato precluso dalla costituzione in giudizio della parte opposta, che è avvenuta dopo il decorso del termine previsto dall'art. 641 c.p.c. (cfr. Cass.
8.4.1995, n. 4109; Cass. 3.7.1996, n. 6075; Cass. 16.4.2003, n. 6017).
Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e munito di efficacia esecutiva come per legge (cfr. art. 653
c.p.c.).
Si dispone la compensazione delle spese processuali, stante il rilievo d'ufficio della questione d'inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 758-
2023 (n. 72123-2022 R.G.), di cui dichiara l'esecutorietà; spese processuali compensate.
Roma, 25.10.2025 Il Giudice
AN AE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, con sede in Crotone, Via C. Colombo n. 153, codice Parte_1
fiscale , in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Vanessa Calabrò) OPPONENTE
E con sede in Milano, Via Tortona n. 25, codice fiscale Controparte_1
e partita I.v.a. in persona del legale rappresentante, Dott. nella qualità P.IVA_2 CP_2
di mandataria di con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, c.f. Controparte_3
, a ciò autorizzata in forza di procura conferita mediante scrittura privata con firma P.IVA_3
autenticata il 7.7.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 16380, raccolta n. 9900) Persona_1
(Avv. Cesare Giovanni Grassini) OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 758-2023 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 72123-2022 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 20.5.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“[…] precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto già articolato, dedotto, prodotto, eccepito e chiesto nel proprio atto introduttivo del giudizio e con la documentazione ivi depositata, nonché a tutto quanto ulteriormente eccepito, provato, chiesto e concluso nei successivi atti, documenti e verbali di udienza, tutti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento.”
Per la parte opposta:
“[…] Voglia revocare ex art. 177 c.p.c. il provvedimento reso all'udienza del 4.07.2023 con il quale
è stata dichiarata la contumacia di;
precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle CP_3 rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta” 2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023 a norma della legge n. 53/1994 e s.m.i., la
[...]
(da ora, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
758/2023, emesso il 17.1.2023 e notificato il successivo giorno 20, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente (c.f. e p. I.v.a. Controparte_1
), nella qualità di mandataria di (c.f. , la somma di P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
euro 24.942,19, oltre interessi e spese processuali.
Nel ricorso monitorio era stato esposto che aveva fornito energia elettrica e gas Controparte_3 alla che non aveva pagato le fatture annotate nell'allegato estratto autentico delle Parte_1
scritture contabili.
La Cooperativa proponeva al Tribunale di Roma la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
Preliminarmente
1) Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché emesso in relazione a fattispecie rientranti fra quelle con procedura di conciliazione obbligatoria non attivata, e per l'effetto disporne la revoca;
2) Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché richiesto da parte di soggetto non legittimato;
3) Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché richiesto ed emesso innanzi ad un Tribunale non competente territorialmente, e per l'effetto disporne la revoca;
Nel merito
Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto (n° 758/2023 del 12.01.2023) nullo, illegittimo e inefficace poiché avente ad oggetto fatture per una fornitura di energia elettrica non erogata per tutte le ragioni espresse in parte motiva.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per quanto qui non riportato, si richiama l'atto di citazione, con cui la Cooperativa eccepiva la
“Mancata erogazione della fornitura richiesta” e il “Difetto di legittimazione attiva di CP_3
”, che aveva azionato il credito per fatture emesse nel “periodo 2018 – 2020 in relazione
[...] all'immobile sito in Crotone alla Via Colombo n° 153”; 3
esponeva che il 3.10.2017, Carabinieri del nucleo radio mobile di Crotone e operatori di
[...]
avevano eseguito un sopralluogo presso il bene immobile sito in Crotone, Via Controparte_4
C.Colombo n. 153, dove avevano rilevato anomali allacci di fornitura di energia elettrica, allora somministrata da e gli addetto, effettuato il distacco dell'utenza, avevano sigillato Controparte_5
e prelevato il misuratore dei consumi (documento n. 2); che legale rappresentante della aveva conseguito l'attivazione “a suo Parte_3 Parte_1 nome di un nuovo contatore di energia elettrica sull'immobile di Via Colombo n° 153 con il nuovo gestore (All. n° 3)”; Controparte_3 che, dopo alcuni mesi, “operatori avevano eseguito un altro sopralluogo, per effettuare il CP_3
distacco della fornitura, a causa del mancato pagamento di fatture, avevano redatto un verbale d'intervento, non consegnato all'utente, che, nei mesi successivi, aveva ricevuto lettere di messa in mora nei pagamenti della fornitura in questione;
che non tutte le fatture indicavano i consumi rilevati, poiché la fattura n. V01180138887 emessa da il 31.1.2018, relativa al dicembre 2017, riportava consumi stimati (documento n. 4); Controparte_5 che “la locuzione 'stimata' indicata dal 31.10.2017, concomitante con l'attivazione di altra fornitura che si ricorda essere avvenuta il 26.10.2017” dimostrava “non già un mal CP_3 funzionamento dell'apparecchio di rilevazione quanto un'assenza totale del contatore”.
La Cooperativa eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale di
Crotone, nel cui circondario erano la propria sede e il luogo di stipulazione del contratto;
eccepiva il mancato svolgimento del tentativo di conciliazione previsto dal Regolamento emanato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e ne indicava le fonti normative nell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/1995 e nell'articolo 141, comma 6, lettera c), del D.Lvo n. 206/2005, aggiungeva: “trattandosi di clausola vessatoria e risultando applicabile
l'art. 1342 del codice civile, la parte oggi opposta avrebbe dovuto far espressamente sottoscrivere
l'accordo allo ” Pt_2
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era fissata al 4.7.2023.
In data 30.6.2023, era effettuata la produzione del ricorso per decreto ingiuntivo opposto e dell'atto di citazione notificati, con la procura rilasciata da a Controparte_3 Controparte_1
con scrittura privata con firma autenticata il 7.7.2020 dal notaio Dott.
[...] Persona_1
(repertorio n.16380. raccolta n.9900), e altra documentazione.
Con ordinanza del 4.7.2023 (ore 12.29), era dichiarata la contumacia di in Controparte_3
difetto del deposito della comparsa di costituzione e risposta prevista dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni. 4
In data 4.7.2023 (ore 16.11), si costituiva in giudizio, nella qualità Controparte_1
di mandataria di che, contestata la fondatezza della domanda avversaria, di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto, formulava la domanda:
“Voglia il Giudice Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
1) In via preliminare:
nel rito: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Crotone, radicando la competenza territoriale del Giudice adito per le motivazioni di cui al paragrafo 3.1.
nel rito: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per le motivazioni di cui al paragrafo 3.2.
nel merito: rigettare l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le motivazioni di cui al precedente paragrafo 3.3.
2) Nel merito in via principale:
rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 758/2023 del 12/01/2023, emesso dal Tribunale di Roma con cui è stato ingiunto alla il pagamento, in favore della Parte_1 CP_3
della somma di euro 24.942,19, nella rideterminata somma di euro 4.354,86 oltre accessori
[...]
come per legge;
3) Nel merito in via subordinata:
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 CP_3
4.354,86 in linea capitale oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
5) Nel merito in via ulteriormente subordinata
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, e di non accoglimento della conclusione rassegnato al punto 3), condannare il sig. iure Parte_2
proprio, al pagamento in favore di della somma di euro 4.354,86 in linea Controparte_3
capitale oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati pari al 4% ai sensi della legge 576/1980.” 5
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui, in particolare, la parte opposta esponeva che la Cooperativa non aveva pagato i corrispettivi delle fatture di cui al ricorso, elencate nella comparsa di risposta ed emesse da per la fornitura di energia Controparte_3
elettrica (documento n. 4), nonostante le lettere di costituzione in mora (documenti n. 5, 6, 6 bis e 7 bis); contestata la fondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente, esponeva che, prima della costituzione in giudizio, aveva rideterminato “il credito per cui è causa nel Controparte_3 minor importo di euro 4.354,86, con riserva di effettuare ulteriori verifiche sull'esattezza dell'importo indicato”.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, revocata la dichiarazione di contumacia resa il
4.7.2023, all'udienza del 20.5.2025 la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi settanta giorni.
La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Si rileva che il ricorso per decreto ingiuntivo, con cui è stato instaurato il procedimento monitorio n.
72123-2022 R.G. è stato proposto da quale mandataria di Controparte_1 [...]
designata in base alla procura con sottoscrizione CP_3
autenticata il 7.7.2020 dal notaio Dott. (repertorio n.16380, raccolta n.9900). Persona_1
Con il decreto ingiuntivo n. 758-2023, alla Cooperativa è stato intimato di pagare la somma di €
24.942,19, oltre interessi e spese processuali, a dovendo intendersi tale la Controparte_3
ricorrente sua mandataria Controparte_1
La Cooperativa ha instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ha notificato l'atto ex art. 645 c.p.c. a “presso lo studio dell'Avv. Chiara Trententozzi, rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Cesare Grassini ed Avv. Alessandro Aloia”, rispettivamente, difensore e domiciliataria di mentre non ha proposto il Controparte_1 Controparte_3
ricorso monitorio, avendo conferito a i poteri per agire verso terzi, Controparte_1
con la suindicata procura.
La parte che ha agito in giudizio e ha azionato il credito de quo è , Controparte_1 quale mandataria di mentre l'atto di citazione con cui è stata proposta Controparte_3
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato rivolto e notificato a soggetto carente di Controparte_3
legitimatio ad causam. 6
Questa situazione, rilevabile d'ufficio, non determina la segnalazione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2°, c.p.c., poiché comporta la risoluzione di questione di diritto (Cass. civ. n. 2984/2016,
16049/2018, n. 17473/2018), attinente al riscontro della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, contrariamente all'aspetto riguardante l'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, che riguarda il merito della controversia e configura una questione rimessa all'eccezione di parte (cfr. Cass. 16.5.2007, n. 11321; Cass. 30.5.2008, n. 14468; Cass.
3.6.2009 n. 12832; Cass. 14.2.2012, n. 2091; Cass. 23.5.2012, n. 8175; Cass. 20.10.2015, n. 21176;
Cass., S.U. 16.2.2016, n. 2951).
L'atto di citazione contiene la vocatio in ius rivolta a a cui è stato notificato, e Controparte_3
non ha spiegato efficacia nei confronti di e il decorso del termine Controparte_1 per la proposizione dell'opposizione ex art.641 c.p.c. ha comportato la definitività del decreto ingiuntivo, il cui passaggio in giudicato non è stato precluso dalla costituzione in giudizio della parte opposta, che è avvenuta dopo il decorso del termine previsto dall'art. 641 c.p.c. (cfr. Cass.
8.4.1995, n. 4109; Cass. 3.7.1996, n. 6075; Cass. 16.4.2003, n. 6017).
Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e munito di efficacia esecutiva come per legge (cfr. art. 653
c.p.c.).
Si dispone la compensazione delle spese processuali, stante il rilievo d'ufficio della questione d'inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 758-
2023 (n. 72123-2022 R.G.), di cui dichiara l'esecutorietà; spese processuali compensate.
Roma, 25.10.2025 Il Giudice
AN AE