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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 538/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Simona Fabiana Bisceglie Parte_1
-appellante-
c/
in SAN SEVERO, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Piacquadio
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate nelle difese in atti, ed in particolare all'udienza di precisazione delle conclusioni, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Motivazione
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c., conveniva innanzi al Tribunale Parte_1 di Foggia, il di cui in epigrafe, al fine di vedere dichiarata la nullità o CP_1 annullamento della delibera assembleare del 18/5/2021, per “omesso accertamento del presidente dell'assemblea della regolare convocazione di tutti gli aventi diritti, omessa documentata presunta (inesistente) diserzione assemblea in prima convocazione delle ore 16,30 del 17.05.2021, carenza quorum costitutivo e deliberativo, carenza dei requisiti del confermato amministratore, omessa giustificazione partecipativa del all'incontro della notificata procedura di CP_1 mediazione dell'adito Organismo delle ore 18,00 del Controparte_2
07.07.2021”.
Il , costituendosi, e contestando quanto ex adverso richiesto e dedotto, CP_1 faceva rilevare il comportamento abusivo del , per aver proposto i CP_1 medesimi motivi di impugnazione avverso la delibera del 30 marzo 2017, rigettati con sentenza n. 571/2020 di questo Tribunale;
chiedeva pertanto la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Pagina 1 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con sentenza n. 2971/2023 del
28/11/2023, rigettava la domanda attrice con conseguente condanna del al Parte_1 pagamento delle spese di lite, ed al pagamento di un importo ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice di prime cure, considerando non esser ravvisabili profili di nullità, riteneva che:
a) Non fossero ravvisabili vizi sulla convocazione dei condomini aventi diritto;
b) Nel verbale si era dato atto della presenza di n. 14 condomini corrispondenti a 751 millesimi, con conseguente raggiungimento del quorum deliberativo previsto per legge;
c) il aveva ricevuto regolare e tempestiva convocazione, non Parte_1 potendosi dolere della eventuale -e comunque non provata- omessa convocazione di altri condomini;
d) Non doveva ritenersi necessaria la redazione di un verbale attestante il negativo esperimento della prima convocazione, potendo la relativa constatazione essere oggetto di verifica in seconda convocazione, e comunque essendo suscettibile di valutazione e controllo dagli stessi condomini, non comportando l'omessa redazione del verbale di riscontro dell'esito della prima convocazione, alcun riflesso in termini di invalidità della assemblea tenutasi in seconda convocazione;
e) Infondata dovesse ritenersi la doglianza relativa alla carenza dei requisiti in capo all'amministratore confermato, e per mancanza della polizza assicurativa personale, non essendo la stipula e presentazione di tale polizza, condizione di validità della nomina dell'amministratore, salvo specifica deliberazione della assemblea in tal senso f) La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, non integrava un motivo di invalidità della delibera assembleare, essendo peraltro giustificata dalle diverse iniziative giudiziali intraprese dal condomino, ostative rispetto ad eventuali ipotesi conciliative g) Fossero sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., stante il carattere palesemente pretestuoso e temerario dell'azione, e la reiterazione delle iniziative giudiziarie
Il impugnava la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di riformare la Parte_1 sentenza di primo grado, annullando la delibera impugnata;
con condanna alle spese di lite.
L'appellante adduceva, a sostegno dell'appello, i seguenti motivi:
1. L'omessa valutazione della pendenza di altri giudizi di impugnativa
Relative all'approvazione di riparti di spese oggetto di delibere già impugnate, ed ancora sub iudice
Pagina 2 2. L'omessa valutazione del riparto delle spese non imputabili a tutti i condomini
Lamentando che, essendo le relative questioni sub iudice, il non avrebbe CP_1 potuto procedere alle correlate approvazioni, ed ancora deducendo di essere creditore della somma di € 6.830,00 nei confronti del CP_1
3. La mancata statuizione in ordine all'omessa convocazione di tutti i condomini
Sostenendo aver il Tribunale omesso ogni valutazione sulla contestazione de qua, e non aver condotto alcuna verifica sul quorum costitutivo/deliberativo
4. L'erronea liquidazione delle spese di lite, e la tardività della dichiarazione resa dall'antistatario
Si chiedevano inoltre approfondimenti istruttori, con ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., dei registri dei verbali e dei condomini;
ed ancora disporsi ctu contabile per l'esatta determinazione dei consuntivi e delle quote di spettanza.
Si costituiva il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 richiesto, ed in particolare la inammissibilità dei primi due motivi di appello, in quanto riferiti a questioni mai rappresentate nel giudizio di primo grado;
si evidenziava inoltre che alcuni dei giudizi già intrapresi dal , nei confronti del Parte_1
, si erano già conclusi, con rigetto delle correlate impugnative;
ed ancora CP_1 che l'appellante non aveva in alcun modo contestato le corrette argomentazioni rese del Giudice sulla convocazione assembleare sulla constatazione della mancata partecipazione alla prima convocazione, ed anche sulla mancanza della polizza assicurativa personale del nominato amministratore.
Quanto alle richieste probatorie, si rilevava non esser mai state formulate in primo grado.
********************************************
L'appello è infondato.
Va preliminarmente considerato che i primi due motivi della impugnazione risultano essere palesemente inammissibili, in quanto mai oggetto di contestazioni e deduzioni in primo grado, e quindi insuscettibili di valutazioni nel giudizio di appello.
Va al riguardo considerato che, nella originaria citazione per impugnativa della delibera, il ha specificamente compendiato i motivi posti a base della Parte_1 impugnazione, indicandoli:
- Nell'omesso accertamento del presidente dell'assemblea della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto,
- Nell' omessa documentata presunta (inesistente) diserzione assemblea in prima convocazione delle ore 16,30 del 17.05.2021,
- Nella carenza quorum costitutivo e deliberativo,
- Nella carenza dei requisiti del confermato amministratore,
Pagina 3 - Nell'omessa giustificazione partecipativa del all'incontro della CP_1 notificata procedura di mediazione.
Nessuno dei richiamati motivi, contiene riferimenti a quanto oggetto di doglianza sub nn. 1 e 2 dell'atto di appello.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la mancata statuizione in ordine all'omessa convocazione di tutti i condomini, va considerato che la sentenza appellata ha svolto specifiche considerazioni sulla questione, ritenendo non esser ravvisabili vizi sulla convocazione dei condomini aventi diritto, e constatando il raggiungimento delle maggioranze e dei quorum necessari, previsti per legge.
A fronte di tali specifiche argomentazioni, l'appellante si è limitato a trasporre contestazioni del tutto generiche, ed in quanto tali non suscettibili di valutazione, nulla peraltro avendo dedotto su quanto dal Tribunale ritenuto sulla regolare e tempestiva convocazione;
e non avendo affatto formulato deduzioni, su quanto dal Tribunale ritenuto sugli effetti dell'avvenuta comunicazione dell'avviso al condomino de quo, in termini di correlata preclusione rispetto alla possibilità di sollevare contestazioni sulla omessa -e non provata- convocazione di altri condomini.
Le richieste di prova si appalesano peraltro inammissibili, in quanto mai formulate in prime cure.
Non è stata mossa peraltro alcuna censura sulle valutazioni concernenti la corretta attestazione del negativo esperimento della prima convocazione, e dell'inconfigurabilità di riflessi sulla validità della assemblea tenutasi il
18/5/2021, e relativo deliberato.
Così come sulla questione attinente alla verifica dei requisiti per la nomina/conferma all'amministratore.
Anche la questione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e relativa incidenza sulla validità della delibera, del tutto destituita di fondamento, non è stata oggetto di doglianza.
Residua quindi il motivo rubricato -nell'atto di appello- sub 5, relativo alla liquidazione delle spese di lite ed alla dichiarazione dell'antistatario.
Quanto a tale ultimo rilievo, va considerato che non è configurabile una ipotesi di correlata tardività, e di eventuale termine di sbarramento, per formulare la dichiarazione, dovendo prendere atto che comunque la medesima è stata formulata sin ab initio.
Le spese di lite risultano peraltro correttamente liquidate e secondo parametri di riferimento in sentenza specificati, che devono ritenersi rispondenti alle indicazioni della tariffa, e comunque ragguagliati ai valori medi;
la correlata doglianza si appalesa, peraltro, del tutto generica, ed in quanto tale insuscettibile di valutazione.
Pagina 4 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate con riferimento allo scaglione indeterminabile-complessità bassa, ed ai valori minimi della tariffa, con esclusione della voce tariffaria istruttoria/trattazione, non essendosi svolte apposite attività al riguardo.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2971/2023 emessa il 28/11/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che è tenuto, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo Parte_1
13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 9/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 538/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Simona Fabiana Bisceglie Parte_1
-appellante-
c/
in SAN SEVERO, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Piacquadio
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate nelle difese in atti, ed in particolare all'udienza di precisazione delle conclusioni, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Motivazione
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c., conveniva innanzi al Tribunale Parte_1 di Foggia, il di cui in epigrafe, al fine di vedere dichiarata la nullità o CP_1 annullamento della delibera assembleare del 18/5/2021, per “omesso accertamento del presidente dell'assemblea della regolare convocazione di tutti gli aventi diritti, omessa documentata presunta (inesistente) diserzione assemblea in prima convocazione delle ore 16,30 del 17.05.2021, carenza quorum costitutivo e deliberativo, carenza dei requisiti del confermato amministratore, omessa giustificazione partecipativa del all'incontro della notificata procedura di CP_1 mediazione dell'adito Organismo delle ore 18,00 del Controparte_2
07.07.2021”.
Il , costituendosi, e contestando quanto ex adverso richiesto e dedotto, CP_1 faceva rilevare il comportamento abusivo del , per aver proposto i CP_1 medesimi motivi di impugnazione avverso la delibera del 30 marzo 2017, rigettati con sentenza n. 571/2020 di questo Tribunale;
chiedeva pertanto la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Pagina 1 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con sentenza n. 2971/2023 del
28/11/2023, rigettava la domanda attrice con conseguente condanna del al Parte_1 pagamento delle spese di lite, ed al pagamento di un importo ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice di prime cure, considerando non esser ravvisabili profili di nullità, riteneva che:
a) Non fossero ravvisabili vizi sulla convocazione dei condomini aventi diritto;
b) Nel verbale si era dato atto della presenza di n. 14 condomini corrispondenti a 751 millesimi, con conseguente raggiungimento del quorum deliberativo previsto per legge;
c) il aveva ricevuto regolare e tempestiva convocazione, non Parte_1 potendosi dolere della eventuale -e comunque non provata- omessa convocazione di altri condomini;
d) Non doveva ritenersi necessaria la redazione di un verbale attestante il negativo esperimento della prima convocazione, potendo la relativa constatazione essere oggetto di verifica in seconda convocazione, e comunque essendo suscettibile di valutazione e controllo dagli stessi condomini, non comportando l'omessa redazione del verbale di riscontro dell'esito della prima convocazione, alcun riflesso in termini di invalidità della assemblea tenutasi in seconda convocazione;
e) Infondata dovesse ritenersi la doglianza relativa alla carenza dei requisiti in capo all'amministratore confermato, e per mancanza della polizza assicurativa personale, non essendo la stipula e presentazione di tale polizza, condizione di validità della nomina dell'amministratore, salvo specifica deliberazione della assemblea in tal senso f) La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, non integrava un motivo di invalidità della delibera assembleare, essendo peraltro giustificata dalle diverse iniziative giudiziali intraprese dal condomino, ostative rispetto ad eventuali ipotesi conciliative g) Fossero sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., stante il carattere palesemente pretestuoso e temerario dell'azione, e la reiterazione delle iniziative giudiziarie
Il impugnava la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di riformare la Parte_1 sentenza di primo grado, annullando la delibera impugnata;
con condanna alle spese di lite.
L'appellante adduceva, a sostegno dell'appello, i seguenti motivi:
1. L'omessa valutazione della pendenza di altri giudizi di impugnativa
Relative all'approvazione di riparti di spese oggetto di delibere già impugnate, ed ancora sub iudice
Pagina 2 2. L'omessa valutazione del riparto delle spese non imputabili a tutti i condomini
Lamentando che, essendo le relative questioni sub iudice, il non avrebbe CP_1 potuto procedere alle correlate approvazioni, ed ancora deducendo di essere creditore della somma di € 6.830,00 nei confronti del CP_1
3. La mancata statuizione in ordine all'omessa convocazione di tutti i condomini
Sostenendo aver il Tribunale omesso ogni valutazione sulla contestazione de qua, e non aver condotto alcuna verifica sul quorum costitutivo/deliberativo
4. L'erronea liquidazione delle spese di lite, e la tardività della dichiarazione resa dall'antistatario
Si chiedevano inoltre approfondimenti istruttori, con ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., dei registri dei verbali e dei condomini;
ed ancora disporsi ctu contabile per l'esatta determinazione dei consuntivi e delle quote di spettanza.
Si costituiva il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 richiesto, ed in particolare la inammissibilità dei primi due motivi di appello, in quanto riferiti a questioni mai rappresentate nel giudizio di primo grado;
si evidenziava inoltre che alcuni dei giudizi già intrapresi dal , nei confronti del Parte_1
, si erano già conclusi, con rigetto delle correlate impugnative;
ed ancora CP_1 che l'appellante non aveva in alcun modo contestato le corrette argomentazioni rese del Giudice sulla convocazione assembleare sulla constatazione della mancata partecipazione alla prima convocazione, ed anche sulla mancanza della polizza assicurativa personale del nominato amministratore.
Quanto alle richieste probatorie, si rilevava non esser mai state formulate in primo grado.
********************************************
L'appello è infondato.
Va preliminarmente considerato che i primi due motivi della impugnazione risultano essere palesemente inammissibili, in quanto mai oggetto di contestazioni e deduzioni in primo grado, e quindi insuscettibili di valutazioni nel giudizio di appello.
Va al riguardo considerato che, nella originaria citazione per impugnativa della delibera, il ha specificamente compendiato i motivi posti a base della Parte_1 impugnazione, indicandoli:
- Nell'omesso accertamento del presidente dell'assemblea della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto,
- Nell' omessa documentata presunta (inesistente) diserzione assemblea in prima convocazione delle ore 16,30 del 17.05.2021,
- Nella carenza quorum costitutivo e deliberativo,
- Nella carenza dei requisiti del confermato amministratore,
Pagina 3 - Nell'omessa giustificazione partecipativa del all'incontro della CP_1 notificata procedura di mediazione.
Nessuno dei richiamati motivi, contiene riferimenti a quanto oggetto di doglianza sub nn. 1 e 2 dell'atto di appello.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la mancata statuizione in ordine all'omessa convocazione di tutti i condomini, va considerato che la sentenza appellata ha svolto specifiche considerazioni sulla questione, ritenendo non esser ravvisabili vizi sulla convocazione dei condomini aventi diritto, e constatando il raggiungimento delle maggioranze e dei quorum necessari, previsti per legge.
A fronte di tali specifiche argomentazioni, l'appellante si è limitato a trasporre contestazioni del tutto generiche, ed in quanto tali non suscettibili di valutazione, nulla peraltro avendo dedotto su quanto dal Tribunale ritenuto sulla regolare e tempestiva convocazione;
e non avendo affatto formulato deduzioni, su quanto dal Tribunale ritenuto sugli effetti dell'avvenuta comunicazione dell'avviso al condomino de quo, in termini di correlata preclusione rispetto alla possibilità di sollevare contestazioni sulla omessa -e non provata- convocazione di altri condomini.
Le richieste di prova si appalesano peraltro inammissibili, in quanto mai formulate in prime cure.
Non è stata mossa peraltro alcuna censura sulle valutazioni concernenti la corretta attestazione del negativo esperimento della prima convocazione, e dell'inconfigurabilità di riflessi sulla validità della assemblea tenutasi il
18/5/2021, e relativo deliberato.
Così come sulla questione attinente alla verifica dei requisiti per la nomina/conferma all'amministratore.
Anche la questione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e relativa incidenza sulla validità della delibera, del tutto destituita di fondamento, non è stata oggetto di doglianza.
Residua quindi il motivo rubricato -nell'atto di appello- sub 5, relativo alla liquidazione delle spese di lite ed alla dichiarazione dell'antistatario.
Quanto a tale ultimo rilievo, va considerato che non è configurabile una ipotesi di correlata tardività, e di eventuale termine di sbarramento, per formulare la dichiarazione, dovendo prendere atto che comunque la medesima è stata formulata sin ab initio.
Le spese di lite risultano peraltro correttamente liquidate e secondo parametri di riferimento in sentenza specificati, che devono ritenersi rispondenti alle indicazioni della tariffa, e comunque ragguagliati ai valori medi;
la correlata doglianza si appalesa, peraltro, del tutto generica, ed in quanto tale insuscettibile di valutazione.
Pagina 4 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate con riferimento allo scaglione indeterminabile-complessità bassa, ed ai valori minimi della tariffa, con esclusione della voce tariffaria istruttoria/trattazione, non essendosi svolte apposite attività al riguardo.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2971/2023 emessa il 28/11/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che è tenuto, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo Parte_1
13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 9/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5