Parere definitivo 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02362/2026REG.PROV.COLL.
N. 01334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda,-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere UC AN IC e udito per parte appellante l’avvocato IO Pisani, in sostituzione dell’avvocato Marco Perna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto gli esiti della prova orale sostenuta dall’appellante, nell’ambito del concorso pubblico per la nomina di 400 allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato.
2. I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue:
a) il dott. -OMISSIS- ha partecipato al concorso bandito con decreto del Capo del Corpo forestale del 23 novembre 2011, superando la prova preselettiva, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché la prova scritta, all’esito della quale ha conseguito il punteggio di 28,51/30;
b) convocato per il colloquio orale, originariamente previsto per la seduta del 18 febbraio 2014, egli ha chiesto il rinvio per motivi di salute, producendo certificato medico;
c) in data 27 febbraio 2014, il candidato ha quindi appreso informalmente di essere stato riconvocato per la seduta del 4 marzo 2014, mentre la nota formale di convocazione (prot. n. 8888 del 24 febbraio 2014) è giunta al suo domicilio il giorno stesso della prova;
d) in data 4 marzo 2014, egli ha sostenuto la prova orale, conseguendo la votazione di 22/30esimi.
e) all’esito della procedura, il dott. -OMISSIS- è risultato idoneo non vincitore, collocandosi dapprima alla posizione n. 558, poi alla n. 530, della graduatoria degli aspiranti ai posti non riservati (inizialmente 251, poi aumentati a 265 e, con successivo scorrimento, a 318);
f) con separato giudizio (definito con sentenza T.a.r. Lazio, sez. II- ter, 4 gennaio 2016, n. 8, passata in giudicato), il ricorrente ha ottenuto la correzione del punteggio della prova scritta, risalendo alla posizione n. 494, con punti complessivi pari a 50,8825.
3. Con il ricorso di primo grado, il dott. -OMISSIS- ha impugnato davanti al T.a.r. Lazio:
a) il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 15094 del 29 luglio 2014, recante approvazione della graduatoria concorsuale;
b) il verbale della seduta d’esame n. 67 del 4 marzo 2014, nella parte relativa alla propria prova orale;
c) il verbale della commissione esaminatrice n. 43 del 13 gennaio 2014, recante i criteri di svolgimento e valutazione della prova orale;
d) una serie di ulteriori atti presupposti e conseguenti, tra cui la nota prot. n. 8888 del 24 febbraio 2014, con la quale i! ricorrente è stato nuovamente convocato per lo svolgimento della prova orale, dopo la richiesta di rinvio.
3.1. Con la propria impugnazione, il ricorrente contestava la legittimità della prova orale sotto tre distinti profili:
i) violazione del termine dilatorio di venti giorni per la convocazione alla prova orale, previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, dall’art. 5, comma 1, del D.M. 28 ottobre 2011 e dall’art. 7, comma 2, del bando;
ii) proposizione di domande ulteriori rispetto a quelle estratte a sorte, in violazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, con difetto di verbalizzazione;
iii) genericità dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione e insufficienza del solo voto numerico quale motivazione della valutazione.
4. Il T.a.r. Lazio, con sentenza-OMISSIS- ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo:
i) quanto al primo motivo, che il termine di preavviso ha funzione di consentire la partecipazione del candidato alla prova e che la sua eventuale violazione rileva solo ove il candidato non si presenti, sicché la presentazione senza riserve sana il vizio;
ii) quanto al secondo motivo, che il verbale della Commissione costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata e che le domande di approfondimento rientrano nelle normali modalità di svolgimento del colloquio;
iii) quanto al terzo motivo, che la Commissione aveva adeguatamente predeterminato i criteri di giudizio (« coerenza ed esaustività della risposta; fluidità di ragionamento; forma espositiva e spunti di approfondimento ») e che il voto numerico, in applicazione di tali criteri, costituisce motivazione sufficiente.
5. Attraverso l’appello, l’interessato critica la motivazione della sentenza appellata, sostanzialmente riproponendo le medesime censure già svolte in primo grado. In particolare:
i) con il primo motivo, lamenta che il termine di venti giorni ha natura di garanzia procedimentale sostanziale, non limitata alla mera possibilità di partecipare alla prova ma estesa alla preparazione e all’organizzazione logistica; che il vizio non sarebbe quindi sanato dalla partecipazione alla prova; che il termine dovrebbe decorrere ex novo anche in caso di riconvocazione successiva a rinvio per malattia;
ii) con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per aver respinto la doglianza relativa alle domande ulteriori non estratte a sorte, assumendo che non si trattava di mero approfondimento bensì di quesiti autonomi e nuovi, non verbalizzati, con conseguente disparità di trattamento e durata della prova superiore a quanto previsto; l’appellante reitera, inoltre, l’istanza per l’ammissione di prova testimoniale;
iii) con il terzo motivo deduce che i criteri predeterminati dalla Commissione si risolverebbero in meri enunciati di stile, inidonei a sorreggere il solo voto numerico quale motivazione; lamenta l’omessa verbalizzazione dei voti dei singoli commissari e delle valutazioni per singola domanda; contesta che il Tribunale abbia eluso il nucleo della doglianza, limitandosi a richiamare l’orientamento favorevole alla sufficienza del voto numerico, senza vagliare l’effettiva adeguatezza dei criteri nella fattispecie concreta.
6. Si è costituito in giudizio il resistente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza articolare difese.
6.1. Non si sono costituiti i controinteressati.
6.2. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è complessivamente infondato e deve essere respinto.
8. Il primo motivo è infondato.
8.1. L’art. 6, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – in base al quale « l’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla » – e le disposizioni, di analogo contenuto, di cui all’art. 5, comma 1, del d.m. 28 ottobre 2011 e all’art. 7, comma 2 del bando sono dirette ad assicurare la partecipazione del candidato alla prova, attraverso la previsione di un intervallo temporale sufficiente a predisporre i relativi aspetti logistici e organizzativi (spostamenti, eventuale permanenza nel luogo di svolgimento, organizzazione degli impegni personali e lavorativi).
8.2. Il predetto termine non mira, invece, a garantire al partecipante anche la disponibilità di un ulteriore periodo di studio in vista dell’esame orale – tantopiù considerato che nel caso di specie il colloquio verteva sulle medesime materie oggetto della prova scritta (cfr. art. 7, comma 3, del bando), già sostenuta con successo, per cui la relativa preparazione doveva ritenersi già acquisita.
8.3. La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio ritiene, pertanto, che la violazione del termine di preavviso per la convocazione alla prova orale rimanga priva di rilievo invalidante ove il candidato si presenti e sostenga l’esame senza sollevare contestazioni, atteso che in tal caso la comunicazione ha raggiunto il proprio scopo ( ex multis : Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315; sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1023; sez. VII, 4 giugno 2024, n. 5024). Nella vicenda in esame è pacifico che il dott. -OMISSIS- ha sostenuto la prova orale il 4 marzo 2014 senza formulare alcuna riserva o richiesta di rinvio in quella sede, sicché la comunicazione ha pienamente raggiunto il suo scopo.
8.4. A ciò si aggiunga che l’appellante aveva già beneficiato del termine pieno in occasione della prima convocazione (fissata per il 18 febbraio 2014 nel rispetto delle previsioni regolamentari), mentre la riconvocazione si è resa necessaria per effetto del rinvio richiesto dallo stesso interessato. In tale contesto, non è ragionevole pretendere che, a seguito di una riconvocazione determinata da un’esigenza personale del candidato, il termine dilatorio decorra integralmente ex novo . Una simile interpretazione, lungi dal garantire la par condicio , la altererebbe, attribuendo al soggetto già beneficiario del rinvio un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri aspiranti che hanno sostenuto la prova nella data originariamente fissata.
8.5. Correttamente, pertanto, la Commissione aveva stabilito, nel verbale n. 43 del 13 gennaio 2014 – non contestato, sotto questo profilo – che i candidati « impossibilitati a sostenere il colloquio per motivi di salute» sarebbero stati riconvocati « alla prima sessione utile in base ai giorni di prognosi indicati nella certificazione medica », senza alcun riferimento ad un termine dilatorio minimo. Il predetto criterio codifica una regola organizzativa del tutto ragionevole, volta a contemperare l’esigenza di consentire il recupero fisico del candidato con quella di non alterare la tempistica complessiva della procedura e di non ingenerare disparità di trattamento.
8.6. Né l’appellante può fondatamente invocare la sentenza della sezione V, 10 febbraio 2020, n. 1006, relativa ad una vicenda strutturalmente diversa da quella in esame. In quel caso, infatti, il termine minimo di venti giorni era stato violato ab origine , ossia con riferimento alla prima e unica convocazione disposta dall’Amministrazione, alla quale il candidato non aveva potuto presenziare.
9. Il secondo motivo è parimenti infondato.
9.1. La doglianza muove dall’assunto secondo cui la Commissione avrebbe sottoposto al candidato quesiti autonomi e ulteriori rispetto ai tre estratti a sorte, in violazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994.
9.2. In realtà, i quesiti “aggiuntivi” menzionati nell’atto di appello (cfr. pag. 15) – « La colpa »; « Differenza tra colposità e colpevolezza »; « Autorità che rilascia la licenza di porto d’armi ad uso caccia »; « Efficacia in caso di valanghe dei boschi di protezione » – risultano strettamente connessi agli argomenti estratti, risultanti dal verbale n. 67 del 4 marzo 2014 – « L’imputabilità e la colpevolezza »; « L’abilitazione all’esercizio venatorio »; « Le valanghe: tipologie ed opere di prevenzione e protezione » – dei quali costituiscono semplici sviluppi argomentativi, riconducibili alla normale interlocuzione tra candidato e Commissione esaminatrice, nell’ambito di una prova strutturata in forma di dialogo (e non a caso definita in termini di « colloquio» dall’art. 7 del bando).
9.3. La proposizione di tali domande, appartenendo al fisiologico svolgimento delle prove orali concorsuali, non si pone in contraddizione con l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui « i quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte ». L’obbligo del sorteggio è diretto a garantire l’imparzialità nella scelta degli argomenti da sottoporre al candidato, ma non implica che la prova debba svolgersi in forma rigidamente predeterminata, né preclude che la Commissione possa formulare domande di chiarimento o approfondimento.
9.4. Diversamente opinando, del resto, non si tratterebbe di un « colloquio » ma di un monologo del candidato, con evidente frustrazione della funzione valutativa della prova, la quale presuppone la possibilità per la Commissione di verificare, attraverso l’interlocuzione con l’esaminando, la completezza delle conoscenze, la capacità di approfondimento e la fluidità di ragionamento.
9.5. Quanto, poi, alla dedotta disparità di trattamento e all’asserito atteggiamento “ostile” dimostrato della Commissione nei suoi confronti, l’appellante non ha fornito alcun principio di prova idoneo a suffragare tali allegazioni, che restano sul piano delle mere congetture.
9.6. Con riferimento alla dedotta – e peraltro non dimostrata – maggiore durata della prova sostenuta dall’appellante rispetto a quella degli altri partecipanti, tale circostanza non evidenzia di per sé alcuna irregolarità, potendo la durata del colloquio naturalmente variare in relazione all’andamento dell’interlocuzione con il candidato.
9.7. Non sussistono, pertanto, neppure i presupposti per disporre la prova testimoniale reiteratamente richiesta dall’appellante, attesa la natura di atto fidefacente del verbale e la non pertinenza delle circostanze dedotte rispetto ai vizi lamentati.
10. Anche il terzo motivo risulta, infine, infondato.
10.1. Secondo i principi consolidati della giurisprudenza di questo Consiglio, il voto numerico, attribuito alle prove di un concorso pubblico, in applicazione di criteri di massima preventivamente fissati con adeguata specificità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori esternazioni ( ex multis : Cons. Stato, Ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7; Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864; sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743; sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6201).
10.2. La questione si sposta, dunque, sulla verifica in concreto dell’adeguatezza dei criteri fissati dalla Commissione nella seduta del 13 gennaio 2014 (verbale n. 43), secondo i quali il giudizio complessivo doveva tener conto di: « coerenza ed esaustività della risposta; fluidità di ragionamento; forma espositiva e spunti di approfondimento ».
10.3. Tali criteri, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non possono essere qualificati come meri enunciati di stile. Essi individuano, in modo sufficientemente chiaro, i parametri fondamentali su cui si articola la valutazione di una prova orale concorsuale: la correttezza e completezza dei contenuti esposti ( coerenza ed esaustività ), la capacità di elaborazione logica ( fluidità di ragionamento ), la chiarezza dell’esposizione ( forma espositiva ), l’attitudine critica e la profondità di analisi ( spunti di approfondimento ).
10.4. La pretesa di una griglia analitica, con attribuzione di sub-punteggi per singola domanda e indicazione dei voti dei singoli commissari, non trova invece fondamento in alcuna disposizione normativa. Al contempo, la giurisprudenza diffusamente richiamata nel motivo di appello attiene alla valutazione delle prove scritte, le cui caratteristiche strutturali – trattandosi di giudizio sulla qualità di un elaborato, acquisito agli atti e scrutinabile anche ex post , nel contesto di una procedura di correzione che normalmente si articola lungo un apprezzabile intervallo temporale – possono giustificare un’esigenza di maggiore analiticità dei criteri valutativi o della motivazione dei giudizi, che non si pone nei medesimi termini per la prova orale.
10.5. Come rilevato dal T.a.r., infatti, la prova orale ha natura intrinsecamente unitaria e dialogica: la valutazione del candidato non si esaurisce nella sommatoria delle risposte ai singoli quesiti, ma investe la complessiva capacità di esposizione, ragionamento e approfondimento dimostrata nel corso del colloquio. Non è quindi censurabile l’espressione di un voto unico e collegiale, senza necessità di disaggregarlo per singola domanda né di dare evidenza delle valutazioni dei singoli componenti.
10.6. Non sussiste, infine, l’omissione di pronuncia lamentata dall’appellante. Il Tribunale ha esaminato la doglianza relativa ai criteri di valutazione e alla sufficienza voto numerico, giungendo a conclusioni sfavorevoli al ricorrente sulla base di un percorso argomentativo chiaro ed esaustivo: ha dato atto dei criteri predeterminati dalla Commissione, ne ha ritenuto la congruità e ha richiamato la consolidata giurisprudenza sulla sufficienza del voto numerico in presenza di criteri di massima preventivamente fissati. A fronte di ciò, il fatto che la motivazione non risponda analiticamente a ciascun argomento dell’appellante non integra un’omissione di pronuncia, ma una reiezione implicita delle tesi non espressamente confutate ( ex multis, Cons. Stato, 15 aprile 2025, n. 3229; sez. III, 13 febbraio 2025, n. 1199).
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
12. Le peculiarità della vicenda e l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
UC AN IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AN IC | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.