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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2024, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2022
Udienza “cartolare” del 1-7-2024
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.pc, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3326/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato ing. con sede in Lido di Camaiore (LU), rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Matteo Melley (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in La Spezia, Via B. Biassa 22, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante rag. Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Camaiore (LU), Via Badia, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Controparte_4
Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Panciatichi n.78, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di scadenza Canone CP_ Unico Annuale notificato il 27 giugno 2022 e, per l'effetto, dichiarare non dovuti da gli importi a titolo di Canone Unico Annuale pretesi da con ogni consequenziale Controparte_3 provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
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per la convenuta: “rigettare ogni domanda attorea, in quanto inammissibile e comunque infondata. Il tutto con vittoria di spese e di competenze di difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugnava l'avviso di scadenza n. prot. E/21464/2022 del 27.06.22 relativo al pagamento CP_1 dell'importo di € 18.035,00 a titolo di canone unico 2022 per l'occupazione di suolo pubblico e il collocamento di esposizioni pubblicitarie nel territorio del Comune di Camaiore.
La società attrice sosteneva l'assenza dei presupposti per l'applicazione del canone unico annuale introdotto dalla l. 160/2019.
Con riferimento al canone richiesto per l'occupazione, l'attrice riteneva che il pagamento non fosse dovuto, dal momento che la non aveva fornito la prova dell'effettiva sottrazione all'uso CP_3 pubblico del soprasuolo comunale. Inoltre, sosteneva che derivando l'occupazione da concessione dello stato per la costruzione e la gestione dell'autostrada, fosse applicabile l'art. 5 del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.21 che prevede l'esenzione dal pagamento del canone.
CP_ Relativamente al canone richiesto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la sosteneva che i cartelli e le targhe richiamati nell'avviso di pagamento non avevano carattere pubblicitario, in quanto erano volti a indirizzare gli utenti dell'autostrada ai servizi all'utenza e agli uffici e direzione della società, rientrando quindi nell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 33 punto 9) del regolamento comunale sopra richiamato.
Chiedeva quindi di dichiarare nullo l'avviso di scadenza relativo al Canone Unico Annuale 2022 notificato il 27 giugno 2022, e che nulla era dovuto a il relativo pagamento del canone. CP_3
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda attorea in punto di CP_3
fatto e di diritto, dal momento che il canone risultava dovuto a prescindere dalla destinazione d'uso CP_ delle aree occupate. Inoltre, i cartelli posizionati da dovevano essere qualificati come preinsegne e quindi assoggettati al pagamento del canone ai sensi del regolamento comunale.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La ha impugnato l'avviso di scadenza n. prot. E/21464/2022 del 27.06.22 relativo al CP_1
pagamento del canone unico annuale per l'anno 2022 (doc. 1 di parte attrice), sostenendo l'assenza dei presupposti per la sua applicazione.
ha, in primo luogo, richiesto il pagamento della componente del canone per Controparte_3
l'occupazione del soprasuolo comunale da parte dei viadotti dell'autostrada A12 Livorno – Sestri
Levante richiamati nell'avviso di scadenza.
È necessario premettere che l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico
Annuale), che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
Ai sensi dell'art. 1 comma 819 lett. a) l. n. 160/2019 il presupposto impositivo del canone è
“l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.
Gli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993 che disciplinavano la TOSAP (oggi abrogati) statuivano che erano assoggettate alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comportavano un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico da parte del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da parte dell'occupante di fatto, anche abusivo.
La Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a pronunciarsi in merito all'imposizione della e, considerato che il Canone Unico Annuale che l'ha sostituita ha i medesimi presupposti Pt_1
applicativi, le decisioni possono trovare applicazione nel caso di specie.
Nella recente ordinanza n. 2463 del 2024 la Cassazione ha precisato che “Il tributo è omissis dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile dall'avverbio «anche», prima dell'aggettivo «abusivo» nell'art. 39. Il riferimento all'occupazione di qualsiasi natura (anche abusiva e, quindi, prima ancora a quella legittima) consente, pertanto, di includere nella fattispecie impositiva quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro
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fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e
l'individuazione del tracciato della rete autostradale”.
Pertanto, la semplice occupazione del soprasuolo o del sottosuolo comunale costituisce il presupposto per la nascita dell'obbligazione di pagamento del canone, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione o autorizzazione.
Nel caso specifico dell'attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale, la
Corte di Cassazione ha affermato che la semplice occupazione del soprasuolo comunale è presupposto per l'applicazione della dal momento che impedisce una diversa forma di utilizzazione di Pt_1
CP_ detto spazio (Cass. 385/2022 relativa ad una controversia in cui era parte in causa la stessa conforme a Cass. 2463/2024; Cass. 19693/2018; Cass. 11886/2017).
Per quanto attiene all'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 (oggi dall'art. 1 comma 833 lett. a) della l. 160/2019), la Corte di Cassazione l'ha ritenuta non applicabile all'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione statale, alla costruzione della rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, “in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143, comma 1) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma
2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143, comma 6); a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”
(Cass. 385/2022).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, risulta pienamente dovuta la componente del canone unico annuale relativa all'occupazione del soprasuolo comunale.
La ha, in secondo luogo, richiesto il pagamento della componente del Controparte_3
canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nei cartelli posti in corrispondenza di
CP_ alcune strade comunali e nelle targhe affisse all'ingresso della sede e degli uffici della
Ai sensi dell'art. 1 comma 819 lett. b) l. n. 160/2019 il presupposto impositivo del canone è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al
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demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
I cartelli pubblicitari ai quali fa riferimento l'avviso di scadenza di cui è causa sono correttamente definite preinsegne, in quanto l'art. 47 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Cds (d.p.r.
495/1992) definisce come preinsegna “la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km” (doc. 3 di parte attrice).
In base all'art. 68 del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.21, le preinsegne sono assoggettate al canone unico annuale, in quanto “le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come insegne pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento” (doc. 2 di parte attrice). CP_ Nulla è invece dovuto per le due insegne apposte fuori dagli uffici della in Via Don Tazzoli 7 e 9
(doc. 3 di parte attrice, foto 5 e 7), cui deve applicarsi l'esenzione dal pagamento del canone prevista dall'art. 33 punto 9) del regolamento comunale, avendo superficie complessiva palesemente inferiore a
5 metri quadrati;
per tali insegne non è pertanto dovuto l'importo complessivamente richiesto di €.
77,44, mentre per il resto la domanda attrice deve essere rigettata.
La novità della questione trattata, sulla quale soltanto di recente la Corte di Cassazione ha consolidato il proprio orientamento, nonché la soccombenza parziale, per quanto limitata, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovuta la sola somma di €. 77,44; rigetta la domanda in relazione al residuo importo di cui all'avviso di scadenza per cui è causa, che dichiara dovuto da parte attrice. Compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice
Giacomo Lucente
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