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12 aprile 2025
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Art. 44. Gestione dei beni confiscati 1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell' articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonche' sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.
2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.
2-ter. ((L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato)) .
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.
2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.
2-ter. ((L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato)) .
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- 1. CEDU: Uno Stato deve occuparsi della salute dei propri cittadiniRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 febbraio 2025 · 1
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Giurisprudenza • 195
- 1. Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14925Provvedimento: […] Parte_1 fosse tenuta al pagamento delle sue spettanze in virtù di quanto previsto dall'art. 44 d.lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia), avendo acquisito ex lege la gestione delle società assoggettate a confisca di prevenzione con decreto dellaLeggi di più...
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