Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11402 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049- 2051 – 2052 c.c.”, riservata per la decisione in data 25.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali
TRA
(c.f ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'Avv. Alessandro Amodio, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Santa
Maria di Costantinopoli n.94 G., elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Carnevale, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Mario Morgantini n. 3, elettivamente domicilia
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, allegava Parte_1
che: 1) in data 21.11.2019, alle ore 12.30 circa, entrava, per la prima volta, all'interno del locale Mc. sito in Napoli, alla Via Merliani n. 28; 2) l'attrice, percorsi alcuni CP_2
1
3) la presenza di acqua non era né visibile, né segnalata dal personale con gli appositi cavalletti segnaletici;
4)
a seguito della caduta, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O., dove i sanitari le diagnosticavano: “sospetta frattura spalla sinistra”, per la quale le veniva consigliato il ricovero, che l'attrice rifiutava;
5) il giorno successivo, effettuava, presso il Centro
Diagnostico “Basile” di Napoli, una radiografia della spalla sinistra, che segnalava una
“frattura scomposta angolata del collo chirurgico omerale con lussazione anteriore ed apparente area di rarefazione in corrispondenza della rima di frattura”; 6) in data
25.11.2019, si recava nuovamente presso il P.S. (P.O. C.T.O.), laddove veniva ricoverata con la diagnosi di una “frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero sinistro ed anche lussazione della testa dello stesso omero”, presentando un'algia alla spalla sin. con impotenza funzionale;
7) successivamente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico e, solo in data 10.12.2019, veniva dimessa dal suddetto nosocomio;
8)
l'attrice riportava un danno biologico nella misura del 5%, con un'ITT di gg 16, una ITP al 75% di gg 35 e una ITP al 50% di gg 35, come da perizia di parte del dott. Per_1
9) in 11.12.2019, a mezzo del difensore, inviava messa in mora alla Mc. Donald
[...]
spa ed, nelle date 19.12.2019 e 14.01.2020, alla 10) in data 14.01.2020, CP_1
riceveva pec dalla dalla Global che Email_1 Controparte_3
comunicava il nominativo del Perito tecnico della Generali Italia spa;
in data
23.01.2020, inviava messa in mora alle Generali Italia Spa;
successivamente, sollecitava, a mezzo pec, sia la sia la società Generali Italia Spa;
11) in data CP_1
26.06.2020, riceveva riscontro dalla Generali Italia Spa, a mezzo dell'Avv. Giglio, il quale riferiva che “con riferimento al sinistro in oggetto, a riscontro della pregiata sua indirizzata a Mc Donald's spa, siamo a comunicare, in veste di assicuratori per la RC, che alla società assicurata nessun addebito di responsabilità può essere mosso per
2 l'evento infortunistico occorso alla sua assistita . Infatti, l'accertamento da noi disposto ha permesso di riscontrare che il luogo dove è avvenuto il sinistro è assente di insidie e carenze strutturali” e, in data 06 luglio 2020, riceveva missiva dall'Avv. Diaferio, il quale comunicava che “il ristorante presso il quale sarebbe occorso il sinistro lamentato non
è gestito dalla McDonald's bensì dalla che per contro, è CP_1 Pt_2 CP_2
del tutto estranea alla vicenda”; 12) infine, in data 19.3.2021, a mezzo difensore, inviava pec alla e alle Generali Italia Spa, nella quale invitava alla bonaria CP_1
composizione, rimasta inevasa.
Chiedeva, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
, che copriva, per la Rc, i sinistri avvenuti nel locale sito in Napoli, alla Via Cimarosa
[...]
n. 38, luogo in cui si verificava il sinistro oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della in p.l.r.p.t., ex art 2051 cc e/0 2043 c.c., nella causazione dell'evento CP_1
dannoso dedotto e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento, in proprio favore, delle lesioni personali subite a seguito della caduta, nella somma complessiva di euro 10.094,85, comprensiva del danno biologico e del danno morale, nonché nell'ulteriore somma di euro 790,13, per le spese mediche sostenute;
chiedeva, inoltre, di liquidare, in via equitativa, il danno estetico, esistenziale e alla vita di relazione;
chiedeva, infine, di liquidare tali danni nella diversa somma ritenuta di giustizia, ove la quantificazione effettuata dal Tribunale non fosse coincidente con quella contenuta in citazione ed, in ogni caso, di liquidare anche gli interessi legali e la rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società convenuta la quale contestava la fondatezza della CP_1
pretesa attorea, evidenziando che la prova della custodia e del nesso causale tra il bene ed il danno non era stata raggiunta. Chiariva, inoltre, che l'immobile era in ottimo stato di conservazione e perfettamente rispondente alle normative di sicurezza. Inoltre, la
3 giornata in cui si verificava l'evento era piovosa e, nella struttura, vi era la segnaletica indicante la pavimentazione bagnata ed il tappeto antiscivolo. Conseguentemente,
l'accaduto non poteva che essere attribuito totalmente alla condotta imprudente del danneggiato. Contestava, inoltre, il quantum oggetto della domanda attorea. Sulla personalizzazione del danno, la parte convenuta rilevava che non era emersa alcuna circostanza tale da giustificare la stessa. Si opponeva alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa, non atteggiandosi il contratto di assicurazione quale contratto a favore del terzo. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio.
L'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo veniva ritenuta inammissibile. Infatti, questa era effettuata solo dall'attrice, che non era parte formale del rapporto assicurativo. Inoltre, il contratto assicurativo non costituisce contratto a favore del terzo e, conseguentemente, può essere invocato esclusivamente dalle sue parti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 25.2.25, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere, in via astratta, che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali,
a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
4 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio.
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova, anche a mezzo di presunzioni, dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode, invece, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento, né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale.
Ritiene il Tribunale che l'attrice abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, il teste , cognato dell'attrice, presente al momento Testimone_1
dell'incidente, confermava l'evento, la dinamica dell'incidente, la presenza di acqua e la mancanza di segnaletica o di tappeto antiscivolo. Egli riferiva: “Sono stato presente al momento dell'incidente, avvenuto nel novembre del 2019, intorno alle 12.00/12.30.
5 L'attrice, che io sappia, entrava nel locale per la prima volta. L'attrice era davanti a noi ed è scivolata quasi all'ingresso della sala, nella parte in discesa. Preciso che l'attrice è scivolata sul lato sinistro. Non c'era un tappeto antiscivolo e non c'erano segnalazioni.
L'attrice lamentava dolori alla spalla sinistra e chiamarono l'ambulanza, che la trasportò al CTO;
in seguito, l'attrice è stata operata. Quel giorno pioveva ed avevamo gli ombrelli in mano. Insieme a noi c'era anche mio suocero. Il pavimento era in laminato con effetto parquet”.
Le predette dichiarazioni risultano logiche e prive di contraddizioni e, pertanto, vengono ritenute attendibili.
L'evento oggetto di causa risulta sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta il quale dichiarava: “Ricordo l'evento, ma Testimone_2
non ricordo con precisione quando si è verificato. Sono passati circa tre o quattro anni.
Era una giornata piovosa. C'era la cartellonistica, che indicava la pavimentazione bagnata, all'ingresso del ristorante e c'era il tappeto antiscivolo, sempre all'ingresso del ristorante, lungo la discesa. Quel giorno nessun altro avventore è caduto. Non ho assistito alla caduta, ma sono stato chiamato poiché ero all'interno del ristorante. Il tappeto antiscivolo lo mettevamo solo quando pioveva. Ora il tappeto antiscivolo è stato sostituito con delle strisce antiscivolo. La pavimentazione è in gres porcellanato effetto legno”.
Da entrambe le predette dichiarazioni risultano, pertanto, provati l'evento (caduta) e la circostanza che quel giorno pioveva, mentre le stesse non concordano in merito alla sussistenza della cartellonistica relativa alla presenza di acqua sul pavimento e del tappeto antiscivolo.
L'evento è, inoltre, compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data 21.11.19, alle ore 13:37, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 12:30 circa;
2) che la stessa riferiva ai
6 sanitari “di essere caduta interno Mc Donald in via Giovanni Merliani 38 (NA)… caduta accidentale causa pavimento scivoloso”.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la convenuta, in quanto custode ex CP_5
art. 2051 c.c., non abbia dato prova dell'esistenza di un fatto estraneo alla sua sfera soggettiva, il cd. caso fortuito, né che vi sia stato un utilizzo inusuale e imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale.
A fronte della presenza di acqua sul pavimento, specialmente in prossimità dell'ingresso in una giornata piovosa, infatti, il negoziante è tenuto a prevenire l'evento, adottando misure idonee (Cass. Civ., Sez. III, n. 10498/2023).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha fornito una piena prova di avere adottato tali misure. Infatti, la presenza della relativa cartellonistica e del tappeto antiscivolo, riferite dal teste risultano smentite dalle dichiarazioni rese dal teste di Testimone_2
parte attrice.
Le fotografie prodotte dalla parte convenuta, in cui è visibile la segnaletica indicante
'pavimentazione bagnata', non hanno valore probatorio, poiché, limitandosi a ritrarre detta cartellonistica, non sono collocabili nel tempo e nello spazio rispetto all'incidente. In nessuna delle foto prodotte, inoltre, è presente il tappeto antiscivolo.
Per tutto quanto detto, va, dunque, affermata la responsabilità della (in CP_1
virtù di rapporto di affiliazione commerciale) in relazione al verificarsi del sinistro oggetto di causa.
Passando alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti, si precisa che la stessa viene effettuata sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il CTU, ritenute pienamente condivisibili da questo Giudice, stante la logicità dei criteri seguiti e la conformità con la documentazione medica in atti.
Il consulente tecnico ha accertato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: ““frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero sinistro e lussazione della testa dell'omero”.
7 Il ctu concludeva evidenziando che l'istante, in conseguenza del sinistro, riportava postumi invalidanti permanenti nella misura del 5%, con una l.T.T. di 20 giorni, una l.T.P. al 50% di 20 giorni e una I.T.P. al 25% di giorni 20.
In ordine alla quantificazione in concreto del danno, utilizzando come parametri di riferimento quelli individuati nelle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (55 anni), si liquidano: euro
€ 6.357,00 per danno biologico, euro 2.300,00 per ITT, euro 1.150,00 per ITP al 50%, ed euro 575,00 per ITP al 25%.
Va, pertanto, liquidato, in favore di a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, l'importo complessivo di euro 10.382,00 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 9.051,44, annualmente rivalutato, dal
21.11.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta allegata la sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese.
Per gli stessi motivi, non trova accoglimento la domanda di risarcimento di tutte le ulteriori voci del danno richieste, che non venivano allegate, né, tantomeno, provate dalla parte istante.
Trova, invece, accoglimento, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, avendo la parte attrice documentalmente provato di avere sostenuto spese mediche
8 per un importo pari ad euro 740,13, ritenute congrue dal ctu. La va, CP_1
pertanto, condannata al pagamento, in favore di , a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, dell'importo di euro 740,13, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 (e successive modifiche), applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), con riduzione del 30% in ragione dell'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Amodio.
Parimenti, secondo il principio della soccombenza, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di ctu, come liquidate da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , nei confronti della Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- dichiara la responsabilità della in p.l.r.p.t., in ordine all'evento CP_1
dannoso per cui è causa;
- per l'effetto, condanna la società in p.l.r.p.t., al pagamento in CP_1
favore degli attori, delle seguenti somme:
a) a titolo di danno non patrimoniale, euro 10.382,00, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e, sull'importo devalutato di euro 9.051,44, annualmente rivalutato, dal 21.11.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) a titolo di danno patrimoniale, euro 740,13, oltre interessi al tasso legale dalla notifica della citazione al saldo;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
9 - condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1
da , che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 3.553,90 per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Amodio;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta in p.l.r.pt., le CP_1
spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Napoli, in data 19.6.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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