Articolo 5 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1991
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Versione
11 febbraio 1992
Art. 5. 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all' articolo 7 della Legge 22 aprile 1982, n. 168 . Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di una nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;".
2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio. ((6)) 3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi e' ammessa nella misura del 75 per cento.
------------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 , con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo "deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1992
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