Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Bruxelles il 1 agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Bruxelles il 1 agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948.