CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 92/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 527/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. D000052 2022 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: conferma della sentenza di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la contribuente società Resistente_1 srl corrente in Campobasso impugnava l'Atto di Contestazione N. D0000052/2022 riferito al contratto di locazione di immobile urbano emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso con cui l'Ufficio richiedeva il pagamento delle sanzioni ex art.69 del TUR DPR 26/04/1986 n.131 ritenendo che la registrazione tardiva di un contratto di locazione con ravvedimento operoso ex art. 13 del DL.gs N.472 /97 non si potesse applicare sulla rata annuale , ma dovesse essere calcolata sull'intera durata del contratto .
Detto contratto di locazione di immobile veniva stipulato in data 26/10/2021 tra la società contribuente nella sua qualità di -locataria - e la società Società_2 nella sua qualità di locatore .
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva la sussistente illegittimità e nullità dell'atto impugnato stante la applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 3 del DPR 131/86
TUR statuenti in tema di contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale che la imposta di registro dovuta potesse essere assolta o sulla base di quanto stabilito contrattualmente per la intera durata della locazione ovvero anno per anno ratealmente sul quantum corrispondente al canone per ciascuna annualità , con libera facoltà per il soggetto interessato di di decidere la modalità di versamento del tributo dovuto per il contratto locativo sottoscritto.
Inoltre la società contribuente deduceva che il ravvedimento operoso era stato introdotto dall'art. 13
DLgs 472 /97 prevedendo la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato ,omesso o insufficiente versamento in favore dell' Erario di imposte e tributi .
Altresì, la contribuente evidenziava che dal combinato disposto dell'artt .17 e 69 DPR 131 / 86 emergeva che in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione di immobili in ravvedimento operoso , con contestuale esercizio della opzione per la tassazione annuale , l'imposta dovuta , su cui calcolare la sanzione per tardiva registrazione del contratto doveva essere necessariamente quella annuale in relazione alla quale il contribuente medesimo aveva esercitato la opzione .
Inoltre , la società eccepiva che essendo l'immobile classificato per sua natura strumentale , la imposta da applicare risultava nella misura del 1 % , avendo la stessa errato nella registrazione del contratto de quo applicando erroneamente la aliquota pari al 2% , con diritto ad ottenere dalla A.F. il rimborso delle somme versate in eccedenza ovvero della imposta pagata e non dovuta.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio deducendo nella fattispecie la piena legittimità del suo operato .
Lo stesso deduceva la insussistenza della eccepita nullità dell'atto di contestazione impugnato per carenza di motivazione avendo la A. F. correttamente individuati , indicati ed applicati i criteri e parametri di calcolo della sanzione in contestazione.
Inoltre , deduceva l'Ufficio che a mente della Circolare del 01/06/ 2011 N. 26 /E -- ED CA sugli Affitti -- la sanzione doveva essere calcolata prendendo quale base imponibile l'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la intera durata del contratto di locazione
In effetti l'Ufficio riteneva non perfezionato il ravvedimento operoso sostenendo che la sanzione dovesse essere commisurata alla imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la intera durata del contratto di locazione de quo.
Altresì , l'Ufficio evidenziava che ai fini della applicazione della aliquota attinente la imposta di registro del contratto , le parti interessate , in sede di registrazione del contratto stesso indicavano la tipologia S1 ovvero locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con aliquota 2% in luogo della tipologia S2 locazione di immobile strumentale con locatore soggetto IVA con aliquota pari al 1%.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso con sentenza N. 527/2023 accoglieva il ricorso della società contribuente ed annullava l'impugnato provvedimento con condanna dell'Ufficio alle spese processuali .
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello .
In pendenza e nelle more del giudizio di appello , l'Ufficio depositava agli atti istanza di rinuncia all'appello de quo chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie , questa Corte pronuncia declaratoria di estinzione del presente giudizio di appello in considerazione della operatività della rinuncia all'appello stesso espressa dalla Amministrazione
Finanziaria .
Nel merito, questa Corte osserva che nella memoria depositata l'Ufficio, pur ribadendo la piena legittimità della motivazione dell'atto di contestazione n. D000052/2022, rilevava che, nelle more del giudizio avanti la
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, era di fatto intervenuta la Risoluzione n. 56 del
13 ottobre 2025 con la quale la Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate si era occupata della questione concernente le modalità di applicazione dell'articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, in particolare, se la sanzione per tardiva registrazione ivi prevista dovesse essere commisurata all'imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
Più specificamente, tale documento - dopo aver riportato la normativa e la prassi di riferimento, oltre che il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennali soggetti ad imposta di registro affermava che “Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità nelle pronunce sopra richiamate, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 26/E del 2011, si ritiene che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
Pertanto, preso atto dell'intervenuta Risoluzione, l' Ufficio dichiarava, ai sensi degli artt. 115 e 93 del Testo unico della giustizia tributaria approvato con D. Lgs. n. 175/2024, di rinunciare all'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Di conseguenza , questa Corte , preso atto della rinuncia all'atto di appello depositata dall'Ufficio , così come indicato nella parte motiva della presente sentenza, e rimanendo ad essa Corte preclusa dunque ogni altra valutazione nel merito della controversia tributaria in oggetto , pronuncia declaratoria di estinzione del presente giudizio di appello ,con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 92/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 527/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. D000052 2022 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: conferma della sentenza di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la contribuente società Resistente_1 srl corrente in Campobasso impugnava l'Atto di Contestazione N. D0000052/2022 riferito al contratto di locazione di immobile urbano emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso con cui l'Ufficio richiedeva il pagamento delle sanzioni ex art.69 del TUR DPR 26/04/1986 n.131 ritenendo che la registrazione tardiva di un contratto di locazione con ravvedimento operoso ex art. 13 del DL.gs N.472 /97 non si potesse applicare sulla rata annuale , ma dovesse essere calcolata sull'intera durata del contratto .
Detto contratto di locazione di immobile veniva stipulato in data 26/10/2021 tra la società contribuente nella sua qualità di -locataria - e la società Società_2 nella sua qualità di locatore .
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva la sussistente illegittimità e nullità dell'atto impugnato stante la applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 3 del DPR 131/86
TUR statuenti in tema di contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale che la imposta di registro dovuta potesse essere assolta o sulla base di quanto stabilito contrattualmente per la intera durata della locazione ovvero anno per anno ratealmente sul quantum corrispondente al canone per ciascuna annualità , con libera facoltà per il soggetto interessato di di decidere la modalità di versamento del tributo dovuto per il contratto locativo sottoscritto.
Inoltre la società contribuente deduceva che il ravvedimento operoso era stato introdotto dall'art. 13
DLgs 472 /97 prevedendo la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato ,omesso o insufficiente versamento in favore dell' Erario di imposte e tributi .
Altresì, la contribuente evidenziava che dal combinato disposto dell'artt .17 e 69 DPR 131 / 86 emergeva che in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione di immobili in ravvedimento operoso , con contestuale esercizio della opzione per la tassazione annuale , l'imposta dovuta , su cui calcolare la sanzione per tardiva registrazione del contratto doveva essere necessariamente quella annuale in relazione alla quale il contribuente medesimo aveva esercitato la opzione .
Inoltre , la società eccepiva che essendo l'immobile classificato per sua natura strumentale , la imposta da applicare risultava nella misura del 1 % , avendo la stessa errato nella registrazione del contratto de quo applicando erroneamente la aliquota pari al 2% , con diritto ad ottenere dalla A.F. il rimborso delle somme versate in eccedenza ovvero della imposta pagata e non dovuta.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio deducendo nella fattispecie la piena legittimità del suo operato .
Lo stesso deduceva la insussistenza della eccepita nullità dell'atto di contestazione impugnato per carenza di motivazione avendo la A. F. correttamente individuati , indicati ed applicati i criteri e parametri di calcolo della sanzione in contestazione.
Inoltre , deduceva l'Ufficio che a mente della Circolare del 01/06/ 2011 N. 26 /E -- ED CA sugli Affitti -- la sanzione doveva essere calcolata prendendo quale base imponibile l'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la intera durata del contratto di locazione
In effetti l'Ufficio riteneva non perfezionato il ravvedimento operoso sostenendo che la sanzione dovesse essere commisurata alla imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la intera durata del contratto di locazione de quo.
Altresì , l'Ufficio evidenziava che ai fini della applicazione della aliquota attinente la imposta di registro del contratto , le parti interessate , in sede di registrazione del contratto stesso indicavano la tipologia S1 ovvero locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con aliquota 2% in luogo della tipologia S2 locazione di immobile strumentale con locatore soggetto IVA con aliquota pari al 1%.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso con sentenza N. 527/2023 accoglieva il ricorso della società contribuente ed annullava l'impugnato provvedimento con condanna dell'Ufficio alle spese processuali .
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello .
In pendenza e nelle more del giudizio di appello , l'Ufficio depositava agli atti istanza di rinuncia all'appello de quo chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie , questa Corte pronuncia declaratoria di estinzione del presente giudizio di appello in considerazione della operatività della rinuncia all'appello stesso espressa dalla Amministrazione
Finanziaria .
Nel merito, questa Corte osserva che nella memoria depositata l'Ufficio, pur ribadendo la piena legittimità della motivazione dell'atto di contestazione n. D000052/2022, rilevava che, nelle more del giudizio avanti la
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, era di fatto intervenuta la Risoluzione n. 56 del
13 ottobre 2025 con la quale la Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate si era occupata della questione concernente le modalità di applicazione dell'articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, in particolare, se la sanzione per tardiva registrazione ivi prevista dovesse essere commisurata all'imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
Più specificamente, tale documento - dopo aver riportato la normativa e la prassi di riferimento, oltre che il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennali soggetti ad imposta di registro affermava che “Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità nelle pronunce sopra richiamate, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 26/E del 2011, si ritiene che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
Pertanto, preso atto dell'intervenuta Risoluzione, l' Ufficio dichiarava, ai sensi degli artt. 115 e 93 del Testo unico della giustizia tributaria approvato con D. Lgs. n. 175/2024, di rinunciare all'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Di conseguenza , questa Corte , preso atto della rinuncia all'atto di appello depositata dall'Ufficio , così come indicato nella parte motiva della presente sentenza, e rimanendo ad essa Corte preclusa dunque ogni altra valutazione nel merito della controversia tributaria in oggetto , pronuncia declaratoria di estinzione del presente giudizio di appello ,con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.