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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2839/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4457/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 S.p.A., assistita, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura speciale congiunta al presente ricorso dagli avv.ti Difensore_1, e Rappresentante_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Lombardia.
Per l'annullamento: del provvedimento avente ad oggetto il “rigetto istanza di rimborso IRAP anno d'imposta 2021”, notificato a Ricorrente_1 S.p.A. il 17 marzo 2025 ; e conseguentemente condannare la DR al rimborso dell'IRAP indebitamente versata da Ricorrente_1 S.p.A. per il periodo d'imposta 2021, per l'importo di Euro 1.714.841,00, oltre agli interessi maturati e maturandi, per effetto dell'inclusione nella relativa base imponibile del 50 % dei dividendi ricevuti dalla società figlia (la Ricorrente_1 Società_1 , interamente partecipata dalla Ricorrente_1 e fiscalmente residente in [...]), in attuazione dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997.
In fatto precisa la ricorrente: -che nel periodo d'imposta 2021, la Ricorrente_1 ha incassato dalla società figlia
“Società_1 dividendi per l'importo di euro 61.574.199,00; -che nel periodo d'imposta 2021, la Ricorrente_1 ha incluso i suddetti dividendi nella base imponibile IRES, nel limite del 5% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 89 del T.U.I.R. che prevede l'esclusione dalla formazione del reddito del 95% degli utili distribuiti da società residenti e non residenti;
-che la società ha, altresì, fatto concorrere i suddetti dividendi anche nella formazione dell'imponibile IRAP nella misura del 50% del loro importo (e, dunque, per l'importo di euro 30.787.099,50), ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446/1997, ed ha determinato un imponibile IRAP di euro 466.409.761,00; - infine, che Ricorrente_1 ha liquidato l'IRAP dovuta applicando l'aliquota del 5,57% sull'imponibile così determinato, per l'importo di euro 25.979.024,00, e avendo riportato dalla precedente dichiarazione versamenti in eccedenza da usare in compensazione per l'importo di euro 273.970,00, nonché versato l'importo complessivo di euro 21.495.729,00 a titolo di acconto e l'importo di euro 4.600.00,00 a titolo di saldo, ha determinato un'eccedenza IRAP da utilizzare in compensazione nei periodi d'imposta successivi di importo pari ad euro 390.675,00. Evidenziati tali fatti, l'istante ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata a fronte della tassazione del 50% dei dividendi distribuiti dalla società figlia Società_1 nel 2021, assumendo che l'art. 6 del D. Lgs n. 446/1997 sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva Europea n. 2011/96/
UE del 30 novembre 2011, nota come Direttiva Madre-Figlia, e nello specifico con i paragrafi 1 e 3 dell'art. 4 della stessa, in virtù dei quali, secondo quanto rappresentato da Ricorrente_1, vi sarebbe il divieto di assoggettare a qualsiasi forma di ordine i dividendi distribuiti alle società madri residente in uno stato membro della Ue dalle società figlie residenti in altro stato Ue per una percentuale superiore al 5 % del relativo importo, non solo all'atto del loro incasso, ma anche all'atto della loro successiva distribuzione ai soci della società madre. Secondo la Ricorrente_1 tale divieto verrebbe sancito anche dal dettato delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2017, relative alle cause C-365/16 e C-68/15.
Eccepisce in diritto:
1. il provvedimento di diniego del rimborso della maggiore IRAP versata da Ricorrente_1 per effetto dell'assoggettamento a tale imposta del 50 per cento dei dividendi incassati dalla società figlia residente in [...]merita di essere annullato in quanto il combinato disposto dei parr. 1 e 3 dell'art. 4 della direttiva madre-figlia vieta di assoggettare tali dividendi ad ogni forma di imposizione per una percentuale superiore al 5 per cento del relativo importo.
2. il provvedimento di diniego del rimborso della maggiore IRAP versata da Ricorrente_1 per effetto dell'assoggettamento a tale imposta del 50 per cento dei dividendi incassati dalla società figlia residente in Irlanda è illegittimo ed infondato per il fatto che l'art. 6 del d.lgs. n. 446 viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto legittima il prelievo dell'IRAP a carico di presupposti difformi da quelli che tale imposta intende colpire.
Conclude di accogliere il ricorso per IRAP versata per il periodo di imposta 2021 e per l'effetto condannare la DR al rimborso a favore di Ricorrente_1 dell'importo di Euro 1.714.841,00,oltre interessi di legge con vittoria di spese.
La DR della Lombardia ritualmente costituitasi con controdeduzioni , per tutti i motivi dedotti ritiene che , il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto: -la Direttiva comunitaria Madre-Figlia non si applica al comparto impositivo IRAP;
-l'IRAP per le Banche non è imposta sui redditi;
-la fattispecie di cui alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-365/16 e C-68/15) evocata da controparte è del tutto differente dalla presente;
-la Direttiva Comunitaria Madre-Figlia non ha efficacia diretta nell'ordinamento nazionale.
Nella memoria la ricorrente insiste per l'accoglimento. Sottolinea che, con la sentenza depositata l'1° agosto
2025, nelle cause riunite C92/24, C-93/24, C-94/24 (allegato n. 1), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(“CGUE”), investita dalla CGT di secondo grado della Lombardia dell'esame di tale questione, l'ha ritenuta pienamente fondata, concludendo proprio nel senso che l'art. 6 del d.lgs. n. 446 si pone in contrasto con i parr. 1 e 4 della Direttiva madre figlia, laddove impone alle banche di assoggettare ad IRAP il 50 per cento dei dividendi loro distribuiti da società partecipate residenti in altri Stati UE e in possesso dei requisiti previsti dalla predetta direttiva.
L'udienza del 06/10/25 è stata rinviata su richiesta della DR al fine di valutare potenziali riflessi applicativi sul contenzioso in esame, alla luce della sentenza depositata l'1° agosto 2025, nelle cause riunite C92/24,
C-93/24, C-94/24 , la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”).
All'odierna udienza le parti si riportano alle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente si rileva che la DR non ha contestato “nel quantum il rimborso richiesto” , evidenziando solo che la direttiva Madre-Figlia non possa trovare immediata diretta applicazione nel nostro ordinamento.
Si osserva che nelle more del contenzioso in esame , in data 1° agosto la Corte UE - nelle cause riunite da
C-92/24 a C-94/24 - ha statuito che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, pur avendo scelto il regime di esenzione, assoggetta a imposizione superiore al 5% i dividendi percepiti da società madri residenti da controllate UE. Questo vale anche se l'imposizione avviene tramite un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società (come l'IRAP).
Alla luce della rilevanza dellasopra citata Sentenza CGUE (1 agosto 2025), si osserva che la normativa italiana (che include il 50% dei dividendi in IRAP) è incompatibile con il diritto UE e deve essere disapplicata.
Ne consegue la fondatezza della domanda di rimborso con conseguente annullamento del diniego impugnato in applicazione del generale principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE e per l'effetto vincolante delle sentenze CGUE.
In sintesi, con la sentenza del 1 agosto 2025, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa italiana che assoggetta ad IRAP i dividendi ricevuti dagli intermediari finanziari italiani dalle proprie società “figlie” con sede in altri Stati membri, contrasti con la Direttiva Madre-Figlia.
Come avvertito il ricorso va accolto, si annulla l'atto impugnato e per l'effetto dispone il rimborso della somma di euro 1.714.841,00, oltre interessi.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Sussistono eccezionali e giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della complessa controversia ed in ragione di contrasto giurisprudenziale risolto solo con la sentenza del 01 agosto 2025 della CGUE, successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, accoglie il ricorso, e per l''effetto, dispone il rimborso della somma di euro 1.714.841,00, oltre interessi.
Spese compensate.
Il giudice est. Il presidente
HE LV LL AT
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2839/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4457/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 S.p.A., assistita, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura speciale congiunta al presente ricorso dagli avv.ti Difensore_1, e Rappresentante_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Lombardia.
Per l'annullamento: del provvedimento avente ad oggetto il “rigetto istanza di rimborso IRAP anno d'imposta 2021”, notificato a Ricorrente_1 S.p.A. il 17 marzo 2025 ; e conseguentemente condannare la DR al rimborso dell'IRAP indebitamente versata da Ricorrente_1 S.p.A. per il periodo d'imposta 2021, per l'importo di Euro 1.714.841,00, oltre agli interessi maturati e maturandi, per effetto dell'inclusione nella relativa base imponibile del 50 % dei dividendi ricevuti dalla società figlia (la Ricorrente_1 Società_1 , interamente partecipata dalla Ricorrente_1 e fiscalmente residente in [...]), in attuazione dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997.
In fatto precisa la ricorrente: -che nel periodo d'imposta 2021, la Ricorrente_1 ha incassato dalla società figlia
“Società_1 dividendi per l'importo di euro 61.574.199,00; -che nel periodo d'imposta 2021, la Ricorrente_1 ha incluso i suddetti dividendi nella base imponibile IRES, nel limite del 5% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 89 del T.U.I.R. che prevede l'esclusione dalla formazione del reddito del 95% degli utili distribuiti da società residenti e non residenti;
-che la società ha, altresì, fatto concorrere i suddetti dividendi anche nella formazione dell'imponibile IRAP nella misura del 50% del loro importo (e, dunque, per l'importo di euro 30.787.099,50), ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446/1997, ed ha determinato un imponibile IRAP di euro 466.409.761,00; - infine, che Ricorrente_1 ha liquidato l'IRAP dovuta applicando l'aliquota del 5,57% sull'imponibile così determinato, per l'importo di euro 25.979.024,00, e avendo riportato dalla precedente dichiarazione versamenti in eccedenza da usare in compensazione per l'importo di euro 273.970,00, nonché versato l'importo complessivo di euro 21.495.729,00 a titolo di acconto e l'importo di euro 4.600.00,00 a titolo di saldo, ha determinato un'eccedenza IRAP da utilizzare in compensazione nei periodi d'imposta successivi di importo pari ad euro 390.675,00. Evidenziati tali fatti, l'istante ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata a fronte della tassazione del 50% dei dividendi distribuiti dalla società figlia Società_1 nel 2021, assumendo che l'art. 6 del D. Lgs n. 446/1997 sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva Europea n. 2011/96/
UE del 30 novembre 2011, nota come Direttiva Madre-Figlia, e nello specifico con i paragrafi 1 e 3 dell'art. 4 della stessa, in virtù dei quali, secondo quanto rappresentato da Ricorrente_1, vi sarebbe il divieto di assoggettare a qualsiasi forma di ordine i dividendi distribuiti alle società madri residente in uno stato membro della Ue dalle società figlie residenti in altro stato Ue per una percentuale superiore al 5 % del relativo importo, non solo all'atto del loro incasso, ma anche all'atto della loro successiva distribuzione ai soci della società madre. Secondo la Ricorrente_1 tale divieto verrebbe sancito anche dal dettato delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2017, relative alle cause C-365/16 e C-68/15.
Eccepisce in diritto:
1. il provvedimento di diniego del rimborso della maggiore IRAP versata da Ricorrente_1 per effetto dell'assoggettamento a tale imposta del 50 per cento dei dividendi incassati dalla società figlia residente in [...]merita di essere annullato in quanto il combinato disposto dei parr. 1 e 3 dell'art. 4 della direttiva madre-figlia vieta di assoggettare tali dividendi ad ogni forma di imposizione per una percentuale superiore al 5 per cento del relativo importo.
2. il provvedimento di diniego del rimborso della maggiore IRAP versata da Ricorrente_1 per effetto dell'assoggettamento a tale imposta del 50 per cento dei dividendi incassati dalla società figlia residente in Irlanda è illegittimo ed infondato per il fatto che l'art. 6 del d.lgs. n. 446 viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto legittima il prelievo dell'IRAP a carico di presupposti difformi da quelli che tale imposta intende colpire.
Conclude di accogliere il ricorso per IRAP versata per il periodo di imposta 2021 e per l'effetto condannare la DR al rimborso a favore di Ricorrente_1 dell'importo di Euro 1.714.841,00,oltre interessi di legge con vittoria di spese.
La DR della Lombardia ritualmente costituitasi con controdeduzioni , per tutti i motivi dedotti ritiene che , il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto: -la Direttiva comunitaria Madre-Figlia non si applica al comparto impositivo IRAP;
-l'IRAP per le Banche non è imposta sui redditi;
-la fattispecie di cui alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-365/16 e C-68/15) evocata da controparte è del tutto differente dalla presente;
-la Direttiva Comunitaria Madre-Figlia non ha efficacia diretta nell'ordinamento nazionale.
Nella memoria la ricorrente insiste per l'accoglimento. Sottolinea che, con la sentenza depositata l'1° agosto
2025, nelle cause riunite C92/24, C-93/24, C-94/24 (allegato n. 1), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(“CGUE”), investita dalla CGT di secondo grado della Lombardia dell'esame di tale questione, l'ha ritenuta pienamente fondata, concludendo proprio nel senso che l'art. 6 del d.lgs. n. 446 si pone in contrasto con i parr. 1 e 4 della Direttiva madre figlia, laddove impone alle banche di assoggettare ad IRAP il 50 per cento dei dividendi loro distribuiti da società partecipate residenti in altri Stati UE e in possesso dei requisiti previsti dalla predetta direttiva.
L'udienza del 06/10/25 è stata rinviata su richiesta della DR al fine di valutare potenziali riflessi applicativi sul contenzioso in esame, alla luce della sentenza depositata l'1° agosto 2025, nelle cause riunite C92/24,
C-93/24, C-94/24 , la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”).
All'odierna udienza le parti si riportano alle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente si rileva che la DR non ha contestato “nel quantum il rimborso richiesto” , evidenziando solo che la direttiva Madre-Figlia non possa trovare immediata diretta applicazione nel nostro ordinamento.
Si osserva che nelle more del contenzioso in esame , in data 1° agosto la Corte UE - nelle cause riunite da
C-92/24 a C-94/24 - ha statuito che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, pur avendo scelto il regime di esenzione, assoggetta a imposizione superiore al 5% i dividendi percepiti da società madri residenti da controllate UE. Questo vale anche se l'imposizione avviene tramite un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società (come l'IRAP).
Alla luce della rilevanza dellasopra citata Sentenza CGUE (1 agosto 2025), si osserva che la normativa italiana (che include il 50% dei dividendi in IRAP) è incompatibile con il diritto UE e deve essere disapplicata.
Ne consegue la fondatezza della domanda di rimborso con conseguente annullamento del diniego impugnato in applicazione del generale principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE e per l'effetto vincolante delle sentenze CGUE.
In sintesi, con la sentenza del 1 agosto 2025, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa italiana che assoggetta ad IRAP i dividendi ricevuti dagli intermediari finanziari italiani dalle proprie società “figlie” con sede in altri Stati membri, contrasti con la Direttiva Madre-Figlia.
Come avvertito il ricorso va accolto, si annulla l'atto impugnato e per l'effetto dispone il rimborso della somma di euro 1.714.841,00, oltre interessi.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Sussistono eccezionali e giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della complessa controversia ed in ragione di contrasto giurisprudenziale risolto solo con la sentenza del 01 agosto 2025 della CGUE, successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, accoglie il ricorso, e per l''effetto, dispone il rimborso della somma di euro 1.714.841,00, oltre interessi.
Spese compensate.
Il giudice est. Il presidente
HE LV LL AT