Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2022, proposto dai sigg.ri. NI EO e IR OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione prot. n. 21/E.U./2022 con la quale il Comune di Amalfi ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di una veranda abusivamente realizzata ed opere ad essa correlate, come in seguito meglio descritte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. TO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza prot. n. 21/E.U./2022 il Comune di Amalfi ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di una veranda abusivamente realizzata così descritta: “Realizzazione di una veranda sul terrazzo pertinenziale dell'immobile identificato al f.llo 5 particella 326 sub 8 delle dimensioni in pianta di mt. 4,75 x 4,55 x mt. 2,80 di altezza max e mt. 2,30 di altezza minima con struttura portante in ferro, copertura in lamiere gregate con sovrapposto strato impermeabilizzate e chiusura dei due iati liberi con infissi in alluminio di colore bianco posti in sopraelevazione del preesistente parapetto; la stessa addossata alle due pareti esterne dell'unità abitativa, completa in ogni su parte ed adibita ad ingesso/soggiorno”.
2. Avverso il predetto provvedimento sono insorti gli stessi ricorrenti lamentando i vizi così rubricati nei motivi di ricorso: “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 22, 31 e 37 del d.p.r. 380/01, come succ. mod. ed int., degli artt. 146 e 149 del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017 e del relativo allegato a, e della l. r. camp. 35/87. eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e carenza istruttoria ; II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della l. 241/90; III. Violazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 22, 27, 31, 36 e 37 del d.p.r. 380/01 e degli artt. 146, 149 e 167 del d.lgs. 42/2004. eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e di presupposti”.
3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Quanto al primo motivo, parte ricorrente ha sostanzialmente affermato che siccome parte dell’opera e segnatamente la tettoia sarebbe stata costruita prima del DM del 22.11.1955 - con il quale l’intero territorio del Comune di Amalfi è stato dichiarato “ di notevole interesse pubblico ”, sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497 - le ulteriori opere di completamento non avrebbero potuto condurre alla demolizione stante la loro indifferenza sotto il profilo edilizio e urbanistico. In base a questa ricostruzione l’opera effettivamente realizzata senza titolo sarebbe stata una cd. VEPA e quindi, sostanzialmente, una vetrata.
3.1 L’assunto non è condivisibile. In primo luogo parte ricorrente non ha fornito alcun elemento nemmeno indiziario in ordine alla effettiva risalenza della tettoia sovrastante la veranda. Il che, per il principio processuale dell’onere della prova nelle sue applicazioni riferibili alla materia de qua già rende infondata la censura. Quest’impostazione trova conforto nella diffusa giurisprudenza amministrativa in base alla quale “ In ordine alla risalenza e consistenza edilizia, quali specificamente contestate dall'Amministrazione, l'onere della prova per evitare sanzioni demolitorie o per essere ammessi a procedure di condono incombe sul soggetto destinatario della sanzione ovvero su quello che ha richiesto il condono (nel caso di specie, non risultava assolto dal ricorrente l'onere di provare l'effettiva coincidenza delle opere comprese nell'istanza di condono con quelle contestate ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 02/05/2023, n.2626).
3.2 Ciò posto le opere in contestazione si presentano strettamente connesse proprio con la realizzazione abusiva del vano verandato. In tal modo condividono l’abusività che non fa che ripetersi e perpetrarsi. Difatti “ gli interventi edilizi, di qualunque tipo, anche di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, realizzati su immobili abusivi non condonati, ripetono le caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale accedono ” (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 188/2022).
3.2 Tanto, inoltre, anche in applicazione del costante avviso in base al quale le opere abusive non possono essere valutate atomisticamente, ma devono essere considerate nella loro globalità. In proposito costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui “In presenza di una pluralità di abusi edilizi, non è possibile parcellizzare gli illeciti; è necessario un apprezzamento globale delle opere per valutarne l'incidenza sull'assetto del territorio, in quanto una considerazione atomistica non consente di comprendere in modo adeguato l'impatto complessivo” (Consiglio di Stato sez. II, n.5831/2025).
3.3 In ogni caso, a proposito della tipologia di opera effettivamente realizzata, il Collegio, a conferma dell’infondatezza delle argomentazioni attoree, può richiamare il costante orientamento in forza del quale “ Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino modifiche del volume o dei prospetti. Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, in quanto queste comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Pertanto, va escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n.2192/2024) . Ed inoltre: “ La trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa (mediante infissi e tamponature) non costituisce realizzazione di una pertinenza, ma è opera non precaria, perché stabilmente infissa al suolo, assoggettata a permesso di costruire, la quale comporta, tramite la perimetrazione dello spazio interno abitabile, oltre ad una modifica prospettica, un ampliamento plano-volumetrico urbanisticamente rilevante, siccome arrecante un impatto significativo sull'assetto del territorio ”(T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n.865/2024).
4. Nemmeno può trovare accoglimento la seconda censura, con la quale i ricorrenti hanno contestato il mancato avviso di avvio del procedimento e segnatamente la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990. Per respingere la doglianza basta al Collegio che nella costante interpretazione della giurisprudenza, stante la natura vincolata del provvedimento di demolizione, è indubbio che lo stesso non abbisogni del previo avviso di avvio e comunque non necessiti, per la sua legittimità, della partecipazione al procedimento amministrativo da parte del privato che ne è inciso. Invero costituisce ius receptum il principio secondo il quale “L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art.7, L.n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ” (Consiglio di Stato sez. III, n.2335/2025).
5. Quanto al censurato difetto di motivazione e d’istruttoria determinata, secondo la ricorrente dalla mancata attesa della presentazione dell’istanza di sanatoria il Collegio osserva che, contrariamente alle considerazioni del ricorrente, il provvedimento impugnato risulta ben chiaro nell’indicazione della posizione e dell’entità degli abusi e rispetta le previsioni di cui all’art. 31 TUED. La disposizione, difatti, mentre al comma 1 indica che “ 1.Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ”, al successivo comma 2 precisa il contenuto dell’ordinanza la quale nella quale “ 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. In tema è piana l’interpretazione della giurisprudenza in base alla quale “L’ordine di demolizione e l'ordine di acquisizione al patrimonio dell'ente non richiedono una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per la loro adozione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità del titolo abilitativo o in sua assenza. Il provvedimento demolitorio è invero sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività ” (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2787/2024).
6. Tanto basta al Collegio per respingere il ricorso in quanto infondato rispetto a tutti i profili di illegittimità ivi evidenziati.
7. La mancata costituzione in giudizio del Comune esime il Collegio dalla determinazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
TO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO