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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa LA US Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. IU LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1305/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonino Aliberti,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele C.F._2
Corrao, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 3 dicembre 2024 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale e – premesso di avere avuto dall'unione con Controparte_1 lei una figlia di nome nata a [...] il [...] – rappresentava che la Per_1 madre si era allontanata dalla casa familiare e aveva arbitrariamente portato con sé la bambina. Chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore e la sua
1 collocazione presso di sé, nonché un contributo per il suo mantenimento a carico della ex compagna.
Fissata l'udienza di comparizione e assunte informazioni in ragione delle allegazioni di parte, con comparsa del 17 gennaio 2025 si costituiva la convenuta che resisteva, dichiarando di essere stata vittima di violenza verbale e psicologica e di essersi pertanto trasferita presso la casa famiglia ODV San Cassiano in Crespino (RO), e chiedeva di disporre l'affido condiviso di con domiciliazione presso di sé. Per_1
All'udienza del 6 febbraio 2025 il giudice delegato sentiva le parti e i testi al fine di adottare il provvedimento provvisorio e urgente di rientro della minore richiesto dal padre;
provvedimento che veniva rigettato per le ragioni indicate nell'ordinanza depositata nella medesima giornata.
Ammesse le richieste istruttorie, all'udienza del 29 maggio 2025 la causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale della resistente e di prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 25 settembre 2025 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per l'assunzione in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 ottobre 2025 il giudizio era assunto in decisione con riserva di riferire al Collegio e previa comunicazione al Pubblico
Ministero.
2. – La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337- bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
In materia di affidamento dei figli minori la legge n. 54/2006 ha introdotto nell'ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il secondo comma
2 stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (v., ex multis, Cass. n. 16593/2008). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Ciò premesso, la domanda di affido esclusivo avanzata da va respinta. Parte_1
L'art. 337 quater, comma 1, c.c. prevede che “[i]l giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Come recentemente affermato dal Supremo Collegio, nell'affido esclusivo la valutazione della contrarietà all'interesse del minore non è riferita in via diretta o indiretta alla condotta pregiudizievole di uno dei genitori, apparendo fondata sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore (Cass., n. 24876/2025, § 12).
L'istruttoria raccolta non ha fatto emergere quella violenza verbale o psicologica allegata dalla resistente come giustificazione del proprio trasferimento unilaterale
3 insieme alla minore [v. deposizione di amica della Testimone_1 resistente che, tuttavia, non ha ricevuto ulteriori riscontri probatori ed è comunque rimasta generica (“AD ho assistito a litigi tra le parti una volta in presenza e altre volte al telefono;
AD Eravamo a Falcone d'estate nel 2024 e hanno discusso, ma non ricordo precisamente su cosa. Anzi, ricordo che il litigio era nato perché la minacciava di buttarla Pt_1
Testim fuori di casa. Lo so perché me l'ha riferito;
rinfacciava ogni cosa che faceva CP_1 Pt_1 per . Le rinfacciava le spese, per quello che ricordo;
AD mi diceva che a CP_1 CP_1 Pt_1 dava fastidio che uscisse con me e ogni cosa che faceva;
AD mi ha riferito che una volta CP_1
l'avrebbe aggredita. Da quello che ricordo erano in macchina e lui le ha dato uno schiaffo. Pt_1
Non so dire dove andassero”) e sulla (ir)rilevanza della testimonianza de relato ex parte cfr.
Cass., n. 569/2015], ma ha piuttosto restituito l'idea di un conflittualità di coppia derivante dal diverso modo di intendere l'idea di stare insieme [v. ancora la deposizione della “AD Sapevo, per avermelo detto , che era Tes_1 CP_1 Pt_1 contrario a che lei andasse in palestra, ma poi lo ha convinto. AD Quando usciva con me CP_1
o era nervosa o piangeva. Percepivo che era nervosa. A domanda dell'avv. Corrao la teste riferisce che le confidava che era nervosa perché non la trattava bene), nonché di CP_1 Pt_1
, nonna della bambina (“AD diceva che voleva più libertà e per Persona_2 CP_1 questo si sono lasciati;
AD A me diceva che siccome aveva una amica che non aveva avuto prima voleva più libertà.; AD In realtà, non vivo con loro e non so se il motivo per cui si sono lasciati era questo, ma mi aveva detto quello che ho sopra riferito. Non ricordo come si chiami CP_1
l'amica ... AD Li ho visti litigare nel senso che c'erano incomprensioni. Non succedeva sempre.
Capitava che volesse uscire e che mio figlio diceva che era stanco, alla fine uscivano”)] che, CP_1 tuttavia, non si è mai riverberata – secondo quanto emerso dal giudizio – in alcun pregiudizio in danno della prole.
Né gli accertamenti demandati ai servizi specialistici permettono di ritenere CP_1
una madre inidonea a svolgere il ruolo educativo-genitoriale (cfr. la relazione
[...] del Consultorio Familiare di Rovigo e della Casa Famiglia presso cui madre e figlia sono ospitate). È infatti ius receptum che la mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa
4 applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass., n. 6535/2019).
Con riferimento a quest'ultimo profilo evidenzia il Collegio che, una volta trasferitasi in un luogo a lei familiare per avere avuto precedenti contatti (v. sul punto l'escussione della teste ), la resistente ha favorito la Testimone_3 relazione tra e il padre, invitando quest'ultimo a cercare la minore e a Per_1 trascorrere, nei limiti di quanto possibile vuoi per la distanza vuoi per la tenera età di
, il tempo con lei. Né sono state documentate violazioni oggettive o arbitrarie Per_1 del provvedimento con cui la Corte d'Appello, pronunciandosi in sede di reclamo all'ordinanza del 6 febbraio 2025 (nel procedimento n. 129/2025 R.G. App.), ha integrato le statuizioni di questo Tribunale, disponendo altresì che “
[...] assicuri a la possibilità di tenere con sé, CP_2 Parte_1 nell'abitazione familiare di quest'ultimo, la piccola , almeno una volta al mese, dalle Persona_3 ore 12.00 del venerdì alle ore 16.00 della domenica, facendosi carico dell'accompagnamento della bambina presso l'abitazione del padre, sia all'andata che al ritorno”. In altre parole, non risulta alcuna seria compromissione della stabilità della minore.
In quest'ordine di ragioni sarebbe l'affidamento esclusivo richiesto dal padre a essere pregiudizievole per l'interesse della bambina poiché, in virtù della sua portata giuridica, la figura materna verrebbe marginalizzata, rimanendo relegata alle decisioni di maggiore interesse (v. art. 337 quater, comma 3, c.c.) e non potendo intervenire nella crescita quotidiana della figlia.
Del resto è fondamentale rammentare alle parti che la decisione del giudice non è un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per l'incolpevole figlia.
D'altro canto, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe
5 non solo un peggioramento della situazione, ma anche un danno diretto per il figlio non altrimenti rimediabile;
circostanza che non è dato riscontrare nel caso di specie.
Va dunque disposto l'affido condiviso della minore a entrambi i Persona_3 genitori.
Naturalmente anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e, ove possibile, la continuità dell'habitat domestico. È pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori.
Nel caso in esame ritiene il Collegio di dovere mantenere la collocazione della minore presso la madre. Una decisione siffatta tiene conto dei bisogni e delle esigenze della piccola che – è opportuno ribadire ancora una volta – non va considerata come oggetto di contesa, bensì come essere umano fragile e dalla personalità in formazione.
Pertanto, se è vero che la resistente ha scelto di trasferirsi a molti chilometri di distanza dalla casa familiare senza che siano emerse in questo giudizio pregnanti ragioni giustificative, non è meno vero che nella condizione attuale è serena e Per_1 non ha avuto difficoltà a inserirsi nel nido San IU di Pontecchio Polesine,
(“parla molto serenamente della mamma durante la sua permanenza al nido, a volte nomina anche il papà, si dimostra sempre positiva ed entusiasta ad affrontare tutte le attività proposte ed è molto estroversa e incuriosita verso i bambini. Si dimostra una bambina autonoma, indipendente che sta affermando e formando la sua identità, decisa nel dire ciò che vuole e ciò che non vuole”, relazione del nido in atti del 1° aprile 2025) e nella Casa Famiglia che la ospita (“il 10 febbraio
Leyla ha cominciato a frequentare il nido. È molto serena. Si sveglia tutte le mattine desiderosa di
“andare dai bimbi” come dice lei. Mangia e dorme regolarmente e a casa è circondata dall'affetto di tutti, mamma, zii, e ospiti della Casa Famiglia”); circostanza pure constatata dal
Consultorio Familiare (v. relazione del 10 aprile 2025 in atti).
In altre parole, lo spostamento dal contesto attuale e la collocazione di presso Per_1 il padre costituirebbe per la stessa un elemento di turbamento ulteriore rispetto a
6 quello cagionato dalla partenza da Falcone, essendo oramai trascorso un anno (e qualche giorno) dal trasferimento a Crespino (Rovigo) e tenuto conto che, alla luce della sua tenera età (tre anni il 18 dicembre), la madre è, come anche riferito dal
Consultorio Familiare nella relazione del 18 marzo 2025 (depositata in atti il 21 marzo), “suo punto di riferimento” e nelle more ha trovato una occupazione, continuando a beneficiare di un alloggio gratuito presso l'ODV San Cassiano.
Peraltro, a fronte dell'accompagnamento della minore in Sicilia, non risulta che il padre si sia mai recato a trovarla in Veneto e tale decisione non ha certo giovato alla piccola che, ove fosse collocata nuovamente dal padre, dovrebbe subire Per_1 nuovamente le pretese degli adulti e rinunciare questa volta alla madre, che non può essere dal Tribunale obbligata a ritornare in un contesto dalla stessa percepito (a prescindere dalle emergenze giudiziali) come “ostile”.
Sul punto i Servizi sociali di Falcone hanno riferito, per averlo evidentemente appreso dall'interessato, che questi non ha disponibilità economiche per raggiungere la figlia a quasi 1200 Km di distanza.
Eppure tale giustificazione non persuade e si presta agevolmente ad essere interpretata come una condotta contraria al benessere della minore perché, messi da parte eventuali sentimenti di rivalsa nei confronti della resistente, il ricorrente avrebbe potuto a) beneficiare di vitto e alloggio gratis presso la casa famiglia, non avendo la responsabile mai revocato la disponibilità manifestata in udienza e in atti nonché b), con una adeguata organizzazione, contenere i costi del viaggio che, come riferito in udienza dalla madre di si aggirano attorno ad € 100,00. Per_1
E ciò è tanto più vero se si considera che la teste Testimone_4
legata a da una precedente relazione sentimentale e madre
[...] Parte_1 dell'altro figlio ha riferito che “ prima lavorava con il padre che è Persona_4 Pt_1 lattoniere e ora lavora con le autostrade con un lavoro più stabile economicamente”; lavoro che appare diverso da quello di operatore agricolo indicato nell'autocertificazione depositata il 5 febbraio 2025 (v. anche la deposizione del teste che ha Testimone_5 riferito lavora per la pulizia di strade e autostrade dalle 5 alle 17.00/17.30”). Pt_1
7 La minore sarà dunque collocata presso la madre che dovrà assicurare al padre la possibilità di tenere con sé una volta al mese in generale dalle ore 12.00 del Per_1 venerdì alle ore 16.00 della domenica e, nel mese di agosto, per almeno sette giorni consecutivi, facendosi carico dell'accompagnamento della bambina presso il padre, sia all'andata che al ritorno. Una soluzione diversa sacrificherebbe oltremodo il diritto della bambina alla bigenitorialità e, come già detto, finirebbe per far ricadere su di lei le conseguenze delle scelte altrui.
Va poi ribadito l'obbligo di svolgere le video-chiamate con il padre ovvero con la famiglia paterna (nonni in particolare) quotidianamente e per almeno 20 minuti, sempre tenuto conto di eventuali impedimenti della bambina ovvero della sua età e previo accordo sull'orario tra genitori o tra madre e nonni paterni.
La distanza geografica tra le parti e il nuovo assetto delineato all'esito del giudizio suggerisce di non regolare per il momento ulteriori profili, attendendo che i rapporti tra i genitori si regolarizzino. Del resto, i provvedimenti in materia sono adottati rebus sic stantibus e, pertanto, è sempre possibile chiederne la modifica anche in ragione di nuove e diverse esigenze della minore date dalla sua crescita e dai suoi impegni di vita e scolastici.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la minore, anche temporaneamente, si trova. In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Appare nondimeno necessario – alla luce dei rapporti tra le parti e della distanza geografica tra le stesse – affidare ai Servizi Sociali del Comune di Crespino un mandato di vigilanza, supporto e mediazione a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo sulle decisioni di straordinaria amministrazione per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità (Cass., n.
32290/2023) e al fine di verificare se e in che misura i genitori rispettino il provvedimento e, in generale, collaborino nell'interesse di , riferendo in caso Per_1
8 contrario al Pubblico Ministero minorile per consentire a quest'ultimo di richiedere al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente misure de responsabilitate limitative o finanche ablative ovvero al Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ordinario territorialmente competente per consentire un ricorso ex art. 473 bis.13
c.p.c. in modifica delle condizioni di affidamento (Cass., n. 32290/2023).
3. – Riguardo al mantenimento dei figli, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass., n. 15065/2000; Cass., n.
3363/1993); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass., n. 9300/2010). Nel caso in esame, vivendo la minore prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile. In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Premesso che in via provvisoria era stato disposto il pagamento di € 150,00, bisogna ora tenere conto a) che, nelle more del giudizio, la resistente ha trovato un impiego
(“A domanda del giudice la parte risponde di avere firmato un contratto di lavoro il 5 maggio u.s. con retribuzione di circa € 1000, ma di non avere ancora percepito alcunché stante il poco tempo passato”) e, dunque, rispetto al passato può far meglio fronte ai bisogni della figlia b) che anche la condizione economica del padre – come già detto – è migliorata
9 (seppure egli non abbia dichiarato in che misura), c) del costo della vita e delle esigenze della bambina destinate col tempo ad aumentare.
Appare dunque congruo prevedere che versi a Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia e a far data dalla pubblicazione Persona_3 della sentenza (in quanto la variazione dei redditi è successiva all'introduzione del giudizio) la somma di € 200,00 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese.
Considerati i doveri di cura e assistenza gravanti in maniera prevalente sulla madre va disposto il versamento a dell'assegno unico INPS. Controparte_1
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione. Le spese verranno concordate preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche, e, in difetto di accordo, saranno individuate in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense.
4. – Le ragioni della decisione, che non permettono di individuare una parte prevalentemente soccombente e che hanno comportato lo scostamento dalle rispettive richieste a tutela della minore, impongono la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1305/2024
R.G. così decide:
1) dispone l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con Persona_3 collocamento della stessa presso la madre;
2) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per le decisioni di ordinaria amministrazione e che, per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole, tale responsabilità venga esercitata congiuntamente, affidando un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai Servizi Sociali del Comune di Crespino a cui uno
10 o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità nonché al fine di verificare il rispetto del provvedimento;
3) regola il diritto di visita come in parte motiva;
4) pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma complessiva di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi in via anticipata alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese a far data dalla pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative e di istruzione, da concordare preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche, e, in difetto di accordo, da individuare in base alle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense;
5) dispone che l'assegno unico INPS sia versato integralmente alla madre;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Crespino.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IU LI LA US
11
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa LA US Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. IU LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1305/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonino Aliberti,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele C.F._2
Corrao, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 3 dicembre 2024 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale e – premesso di avere avuto dall'unione con Controparte_1 lei una figlia di nome nata a [...] il [...] – rappresentava che la Per_1 madre si era allontanata dalla casa familiare e aveva arbitrariamente portato con sé la bambina. Chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore e la sua
1 collocazione presso di sé, nonché un contributo per il suo mantenimento a carico della ex compagna.
Fissata l'udienza di comparizione e assunte informazioni in ragione delle allegazioni di parte, con comparsa del 17 gennaio 2025 si costituiva la convenuta che resisteva, dichiarando di essere stata vittima di violenza verbale e psicologica e di essersi pertanto trasferita presso la casa famiglia ODV San Cassiano in Crespino (RO), e chiedeva di disporre l'affido condiviso di con domiciliazione presso di sé. Per_1
All'udienza del 6 febbraio 2025 il giudice delegato sentiva le parti e i testi al fine di adottare il provvedimento provvisorio e urgente di rientro della minore richiesto dal padre;
provvedimento che veniva rigettato per le ragioni indicate nell'ordinanza depositata nella medesima giornata.
Ammesse le richieste istruttorie, all'udienza del 29 maggio 2025 la causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale della resistente e di prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 25 settembre 2025 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per l'assunzione in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 ottobre 2025 il giudizio era assunto in decisione con riserva di riferire al Collegio e previa comunicazione al Pubblico
Ministero.
2. – La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337- bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
In materia di affidamento dei figli minori la legge n. 54/2006 ha introdotto nell'ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il secondo comma
2 stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (v., ex multis, Cass. n. 16593/2008). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Ciò premesso, la domanda di affido esclusivo avanzata da va respinta. Parte_1
L'art. 337 quater, comma 1, c.c. prevede che “[i]l giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Come recentemente affermato dal Supremo Collegio, nell'affido esclusivo la valutazione della contrarietà all'interesse del minore non è riferita in via diretta o indiretta alla condotta pregiudizievole di uno dei genitori, apparendo fondata sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore (Cass., n. 24876/2025, § 12).
L'istruttoria raccolta non ha fatto emergere quella violenza verbale o psicologica allegata dalla resistente come giustificazione del proprio trasferimento unilaterale
3 insieme alla minore [v. deposizione di amica della Testimone_1 resistente che, tuttavia, non ha ricevuto ulteriori riscontri probatori ed è comunque rimasta generica (“AD ho assistito a litigi tra le parti una volta in presenza e altre volte al telefono;
AD Eravamo a Falcone d'estate nel 2024 e hanno discusso, ma non ricordo precisamente su cosa. Anzi, ricordo che il litigio era nato perché la minacciava di buttarla Pt_1
Testim fuori di casa. Lo so perché me l'ha riferito;
rinfacciava ogni cosa che faceva CP_1 Pt_1 per . Le rinfacciava le spese, per quello che ricordo;
AD mi diceva che a CP_1 CP_1 Pt_1 dava fastidio che uscisse con me e ogni cosa che faceva;
AD mi ha riferito che una volta CP_1
l'avrebbe aggredita. Da quello che ricordo erano in macchina e lui le ha dato uno schiaffo. Pt_1
Non so dire dove andassero”) e sulla (ir)rilevanza della testimonianza de relato ex parte cfr.
Cass., n. 569/2015], ma ha piuttosto restituito l'idea di un conflittualità di coppia derivante dal diverso modo di intendere l'idea di stare insieme [v. ancora la deposizione della “AD Sapevo, per avermelo detto , che era Tes_1 CP_1 Pt_1 contrario a che lei andasse in palestra, ma poi lo ha convinto. AD Quando usciva con me CP_1
o era nervosa o piangeva. Percepivo che era nervosa. A domanda dell'avv. Corrao la teste riferisce che le confidava che era nervosa perché non la trattava bene), nonché di CP_1 Pt_1
, nonna della bambina (“AD diceva che voleva più libertà e per Persona_2 CP_1 questo si sono lasciati;
AD A me diceva che siccome aveva una amica che non aveva avuto prima voleva più libertà.; AD In realtà, non vivo con loro e non so se il motivo per cui si sono lasciati era questo, ma mi aveva detto quello che ho sopra riferito. Non ricordo come si chiami CP_1
l'amica ... AD Li ho visti litigare nel senso che c'erano incomprensioni. Non succedeva sempre.
Capitava che volesse uscire e che mio figlio diceva che era stanco, alla fine uscivano”)] che, CP_1 tuttavia, non si è mai riverberata – secondo quanto emerso dal giudizio – in alcun pregiudizio in danno della prole.
Né gli accertamenti demandati ai servizi specialistici permettono di ritenere CP_1
una madre inidonea a svolgere il ruolo educativo-genitoriale (cfr. la relazione
[...] del Consultorio Familiare di Rovigo e della Casa Famiglia presso cui madre e figlia sono ospitate). È infatti ius receptum che la mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa
4 applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass., n. 6535/2019).
Con riferimento a quest'ultimo profilo evidenzia il Collegio che, una volta trasferitasi in un luogo a lei familiare per avere avuto precedenti contatti (v. sul punto l'escussione della teste ), la resistente ha favorito la Testimone_3 relazione tra e il padre, invitando quest'ultimo a cercare la minore e a Per_1 trascorrere, nei limiti di quanto possibile vuoi per la distanza vuoi per la tenera età di
, il tempo con lei. Né sono state documentate violazioni oggettive o arbitrarie Per_1 del provvedimento con cui la Corte d'Appello, pronunciandosi in sede di reclamo all'ordinanza del 6 febbraio 2025 (nel procedimento n. 129/2025 R.G. App.), ha integrato le statuizioni di questo Tribunale, disponendo altresì che “
[...] assicuri a la possibilità di tenere con sé, CP_2 Parte_1 nell'abitazione familiare di quest'ultimo, la piccola , almeno una volta al mese, dalle Persona_3 ore 12.00 del venerdì alle ore 16.00 della domenica, facendosi carico dell'accompagnamento della bambina presso l'abitazione del padre, sia all'andata che al ritorno”. In altre parole, non risulta alcuna seria compromissione della stabilità della minore.
In quest'ordine di ragioni sarebbe l'affidamento esclusivo richiesto dal padre a essere pregiudizievole per l'interesse della bambina poiché, in virtù della sua portata giuridica, la figura materna verrebbe marginalizzata, rimanendo relegata alle decisioni di maggiore interesse (v. art. 337 quater, comma 3, c.c.) e non potendo intervenire nella crescita quotidiana della figlia.
Del resto è fondamentale rammentare alle parti che la decisione del giudice non è un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per l'incolpevole figlia.
D'altro canto, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe
5 non solo un peggioramento della situazione, ma anche un danno diretto per il figlio non altrimenti rimediabile;
circostanza che non è dato riscontrare nel caso di specie.
Va dunque disposto l'affido condiviso della minore a entrambi i Persona_3 genitori.
Naturalmente anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e, ove possibile, la continuità dell'habitat domestico. È pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori.
Nel caso in esame ritiene il Collegio di dovere mantenere la collocazione della minore presso la madre. Una decisione siffatta tiene conto dei bisogni e delle esigenze della piccola che – è opportuno ribadire ancora una volta – non va considerata come oggetto di contesa, bensì come essere umano fragile e dalla personalità in formazione.
Pertanto, se è vero che la resistente ha scelto di trasferirsi a molti chilometri di distanza dalla casa familiare senza che siano emerse in questo giudizio pregnanti ragioni giustificative, non è meno vero che nella condizione attuale è serena e Per_1 non ha avuto difficoltà a inserirsi nel nido San IU di Pontecchio Polesine,
(“parla molto serenamente della mamma durante la sua permanenza al nido, a volte nomina anche il papà, si dimostra sempre positiva ed entusiasta ad affrontare tutte le attività proposte ed è molto estroversa e incuriosita verso i bambini. Si dimostra una bambina autonoma, indipendente che sta affermando e formando la sua identità, decisa nel dire ciò che vuole e ciò che non vuole”, relazione del nido in atti del 1° aprile 2025) e nella Casa Famiglia che la ospita (“il 10 febbraio
Leyla ha cominciato a frequentare il nido. È molto serena. Si sveglia tutte le mattine desiderosa di
“andare dai bimbi” come dice lei. Mangia e dorme regolarmente e a casa è circondata dall'affetto di tutti, mamma, zii, e ospiti della Casa Famiglia”); circostanza pure constatata dal
Consultorio Familiare (v. relazione del 10 aprile 2025 in atti).
In altre parole, lo spostamento dal contesto attuale e la collocazione di presso Per_1 il padre costituirebbe per la stessa un elemento di turbamento ulteriore rispetto a
6 quello cagionato dalla partenza da Falcone, essendo oramai trascorso un anno (e qualche giorno) dal trasferimento a Crespino (Rovigo) e tenuto conto che, alla luce della sua tenera età (tre anni il 18 dicembre), la madre è, come anche riferito dal
Consultorio Familiare nella relazione del 18 marzo 2025 (depositata in atti il 21 marzo), “suo punto di riferimento” e nelle more ha trovato una occupazione, continuando a beneficiare di un alloggio gratuito presso l'ODV San Cassiano.
Peraltro, a fronte dell'accompagnamento della minore in Sicilia, non risulta che il padre si sia mai recato a trovarla in Veneto e tale decisione non ha certo giovato alla piccola che, ove fosse collocata nuovamente dal padre, dovrebbe subire Per_1 nuovamente le pretese degli adulti e rinunciare questa volta alla madre, che non può essere dal Tribunale obbligata a ritornare in un contesto dalla stessa percepito (a prescindere dalle emergenze giudiziali) come “ostile”.
Sul punto i Servizi sociali di Falcone hanno riferito, per averlo evidentemente appreso dall'interessato, che questi non ha disponibilità economiche per raggiungere la figlia a quasi 1200 Km di distanza.
Eppure tale giustificazione non persuade e si presta agevolmente ad essere interpretata come una condotta contraria al benessere della minore perché, messi da parte eventuali sentimenti di rivalsa nei confronti della resistente, il ricorrente avrebbe potuto a) beneficiare di vitto e alloggio gratis presso la casa famiglia, non avendo la responsabile mai revocato la disponibilità manifestata in udienza e in atti nonché b), con una adeguata organizzazione, contenere i costi del viaggio che, come riferito in udienza dalla madre di si aggirano attorno ad € 100,00. Per_1
E ciò è tanto più vero se si considera che la teste Testimone_4
legata a da una precedente relazione sentimentale e madre
[...] Parte_1 dell'altro figlio ha riferito che “ prima lavorava con il padre che è Persona_4 Pt_1 lattoniere e ora lavora con le autostrade con un lavoro più stabile economicamente”; lavoro che appare diverso da quello di operatore agricolo indicato nell'autocertificazione depositata il 5 febbraio 2025 (v. anche la deposizione del teste che ha Testimone_5 riferito lavora per la pulizia di strade e autostrade dalle 5 alle 17.00/17.30”). Pt_1
7 La minore sarà dunque collocata presso la madre che dovrà assicurare al padre la possibilità di tenere con sé una volta al mese in generale dalle ore 12.00 del Per_1 venerdì alle ore 16.00 della domenica e, nel mese di agosto, per almeno sette giorni consecutivi, facendosi carico dell'accompagnamento della bambina presso il padre, sia all'andata che al ritorno. Una soluzione diversa sacrificherebbe oltremodo il diritto della bambina alla bigenitorialità e, come già detto, finirebbe per far ricadere su di lei le conseguenze delle scelte altrui.
Va poi ribadito l'obbligo di svolgere le video-chiamate con il padre ovvero con la famiglia paterna (nonni in particolare) quotidianamente e per almeno 20 minuti, sempre tenuto conto di eventuali impedimenti della bambina ovvero della sua età e previo accordo sull'orario tra genitori o tra madre e nonni paterni.
La distanza geografica tra le parti e il nuovo assetto delineato all'esito del giudizio suggerisce di non regolare per il momento ulteriori profili, attendendo che i rapporti tra i genitori si regolarizzino. Del resto, i provvedimenti in materia sono adottati rebus sic stantibus e, pertanto, è sempre possibile chiederne la modifica anche in ragione di nuove e diverse esigenze della minore date dalla sua crescita e dai suoi impegni di vita e scolastici.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la minore, anche temporaneamente, si trova. In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Appare nondimeno necessario – alla luce dei rapporti tra le parti e della distanza geografica tra le stesse – affidare ai Servizi Sociali del Comune di Crespino un mandato di vigilanza, supporto e mediazione a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo sulle decisioni di straordinaria amministrazione per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità (Cass., n.
32290/2023) e al fine di verificare se e in che misura i genitori rispettino il provvedimento e, in generale, collaborino nell'interesse di , riferendo in caso Per_1
8 contrario al Pubblico Ministero minorile per consentire a quest'ultimo di richiedere al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente misure de responsabilitate limitative o finanche ablative ovvero al Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ordinario territorialmente competente per consentire un ricorso ex art. 473 bis.13
c.p.c. in modifica delle condizioni di affidamento (Cass., n. 32290/2023).
3. – Riguardo al mantenimento dei figli, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass., n. 15065/2000; Cass., n.
3363/1993); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass., n. 9300/2010). Nel caso in esame, vivendo la minore prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile. In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Premesso che in via provvisoria era stato disposto il pagamento di € 150,00, bisogna ora tenere conto a) che, nelle more del giudizio, la resistente ha trovato un impiego
(“A domanda del giudice la parte risponde di avere firmato un contratto di lavoro il 5 maggio u.s. con retribuzione di circa € 1000, ma di non avere ancora percepito alcunché stante il poco tempo passato”) e, dunque, rispetto al passato può far meglio fronte ai bisogni della figlia b) che anche la condizione economica del padre – come già detto – è migliorata
9 (seppure egli non abbia dichiarato in che misura), c) del costo della vita e delle esigenze della bambina destinate col tempo ad aumentare.
Appare dunque congruo prevedere che versi a Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia e a far data dalla pubblicazione Persona_3 della sentenza (in quanto la variazione dei redditi è successiva all'introduzione del giudizio) la somma di € 200,00 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese.
Considerati i doveri di cura e assistenza gravanti in maniera prevalente sulla madre va disposto il versamento a dell'assegno unico INPS. Controparte_1
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione. Le spese verranno concordate preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche, e, in difetto di accordo, saranno individuate in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense.
4. – Le ragioni della decisione, che non permettono di individuare una parte prevalentemente soccombente e che hanno comportato lo scostamento dalle rispettive richieste a tutela della minore, impongono la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1305/2024
R.G. così decide:
1) dispone l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con Persona_3 collocamento della stessa presso la madre;
2) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per le decisioni di ordinaria amministrazione e che, per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole, tale responsabilità venga esercitata congiuntamente, affidando un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai Servizi Sociali del Comune di Crespino a cui uno
10 o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità nonché al fine di verificare il rispetto del provvedimento;
3) regola il diritto di visita come in parte motiva;
4) pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma complessiva di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi in via anticipata alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese a far data dalla pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative e di istruzione, da concordare preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche, e, in difetto di accordo, da individuare in base alle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense;
5) dispone che l'assegno unico INPS sia versato integralmente alla madre;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Crespino.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IU LI LA US
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