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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 688/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Spadaro Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Marina Signori CP_1 P.IVA_1
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e rigettare le domande tutte della convenuta opposta
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Per la convenuta - opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con atto di citazione notificato in data 11.1.2024, il signor ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4300/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.11.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore della società utilizzatrice OC s.r.l., fallita nel 2015, il pagamento in favore di (quale incorporante la CP_1 Controparte_2
della somma di € 76.159,31, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di “spese anticipate dalla
Concedente, ma contrattualmente di spettanza dell'Utilizzatore, il tutto come meglio specificato nell'estratto conto e relativa documentazione”, in forza del contratto di locazione finanziaria n.
78161/001 del 31.5.2007 e successiva appendice, avente ad oggetto l'immobile sito in Cusago (MI), viale Europa 77/79, e della fideiussione rilasciata contestualmente alla stipula del contratto di leasing dal signor (e da anch'egli destinatario del provvedimento monitorio ma Pt_1 Parte_2
non parte del presente giudizio).
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunto ha eccepito la prescrizione dei crediti ex adverso azionati e l'intervenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo a definizione dei rapporti contrattuali intercorsi, oltre alla decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
1.2.- Si è costituita in giudizio formulando istanza di attestazione di tempestivo CP_1
deposito della comparsa - accordata dal g.i., previa verifica da parte della Cancelleria -, la quale ha contestato le avversarie eccezioni e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività.
1.3.- Differita dal g.i. con decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'udienza di prima comparizione, le parti hanno depositato le memorie integrative.
1.3.1.- In sede di prima memoria integrativa, l'opponente ha precisato le ragioni di opposizione, contestando la rimborsabilità delle spese esposte nei documenti avversari in quanto rappresentate da
“costi sostenuti negli anni dal 2014 al 2021 e relativi, per la gran parte, al rimborso di spese legali sostenute dalla convenuta opposta … per una serie di pratiche legali ed amministrative, che coinvolgono OC Srl per importi modesti, maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento di OC avvenuta il 05/02/2015 (doc. 4) e relativi ad azioni intraprese nei confronti di un'altra Società, la Tecnoimpianti Srls, che nulla ha a che vedere con OC” (cfr. prima memoria di parte opponente, pagg. 1-2); analoga contestazione l'opponente ha svolto in riferimento alle “fatture
Legal Service Srl”, evidenziando, in sintesi, che “le sole spese legali sopra indicate che sono riferibili a
ammontano a complessivi Euro 6.354,59 e si riferiscono ad azioni intraprese Controparte_3
nei confronti della Società Tecnoimpianti Srls, Società che nulla ha a che vedere con OC Srl e successivamente al fallimento della stessa” (ibidem, pag. 5). Anche in relazione alle spese “sostenute
pagina 2 di 12 per la manutenzione straordinaria del capannone di proprietà dell'opposta”, relative a “rifacimento guaina sul tetto (fattura Alice Immobiliare n. 20 del 30/09/2015 (doc. 7) per Euro 5.978,00)”, nonché a
“imbiancatura e trattamento antimuffa, a seguito del rifacimento del tetto dell'immobile (fattura n. 22 del 25/11/2015 (doc. 7) per Euro 5.368,00)”, per l'importo complessivo di € 11.346,00 l'opponente ne ha contestata l'imputabilità a OC. Analoga contestazione il signor ha svolto in riferimento Pt_1 alle spese relative a pratiche urbanistiche e catastali per “immobili di Vostra proprietà” per complessivi
€ 4.706,30 (cfr. fatture emesse negli anni 2013 e 2016 dal Geom. negando anche per CP_4 tali spese l'addebitabilità alla utilizzatrice OC (ibidem, pagg. 5-6). Infine, l'opponente ha contestato di essere tenuto al rimborso di “tutta una serie di fatture della (doc. 7) relative ad Parte_3 un canone per la vigilanza dell'immobile per Euro 100,00 mensili”, trattandosi “di un'attività a beneficio del proprietario che non può essere addebitata al conduttore” (ibidem, pag. 7).
1.3.2.- Nella seconda memoria integrativa, la difesa opposta ha contestato come “generiche e tardive”,
e dunque “inammissibili”, oltre che infondate, le doglianze svolte dalla controparte relativamente “solo
[ad] alcune delle voci di credito delle quali è composta la somma ingiunta”, ritenendo, conseguentemente “la debenza delle restanti voci di credito … non contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., sia nell'an sia nel quantum” (cfr. pag. 19). L'opposta ha, quindi, precisato che
“Tecnoimpianti Milano è la società con la quale aveva stipulato un contratto preliminare di CP_1 compravendita, rimasto tuttavia inadempiuto (docc. 17-18)”, sostenendo che “le spese sostenute per
l'ottenimento dell'ordinanza di rilascio nei confronti della predetta società così come quelle volte all'attuazione dell'ordinanza stessa rientrano nel novero della clausola di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, essendo finalizzate al ricolloco dell'immobile” (cfr. pag. 3). Ha, infine, ribadito la natura “di spese contrattualmente di spettanza dell'utilizzatore in leasing” di tutti i costi oggetto di richiesta di rimborso (ibidem).
1.3.3.- In sede di terza memoria integrativa, parte opposta ha chiarito, con riferimento all'accordo transattivo invocato dall'opponente, “che con il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto, le parti avevano convenuto di riattivare il contratto di leasing, a condizione che la società utilizzatrice provvedesse al pagamento della somma concordata (cfr. doc. 22). OC, tuttavia, non aveva adempiuto all'obbligazione assunta né al rilascio dell'immobile, così da costringere ING ad azionare in via esecutiva il predetto verbale” (cfr. pag. 1).
1.4.- All'udienza di prima trattazione, il g.i. ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta e ritenuto inammissibile l'istanza di interrogatorio formale formulata da parte opponente;
considerata, quindi, la causa documentalmente istruita, l'ha rinviata per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. e, all'esito dello scambio tra le pagina 3 di 12 parti degli scritti difensivi finali, l'ha trattenuta in decisione.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento sia in quanto l'azione svolta dalla convenuta deve ritenersi prescritta, sia in quanto il credito azionato in monitorio non risulta adeguatamente allegato e provato.
2.1.- In merito all'eccezione di prescrizione, deve, in primo luogo, respingersi la contestazione della difesa convenuta secondo cui il rilievo avversario sarebbe inammissibile poiché non sufficientemente specifico per non aver l'opponente “tipizzato” la prescrizione “secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge” e indicato “la data di inizio del decorso prescrizionale”. Con Invero, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato da poiché quest'ultima non ha agito nei confronti del sig. dal dicembre 2009 - allorquando il contratto fu Pt_1
dichiarato risolto dalla concedente - al dicembre 2023 - allorquando il provvedimento monitorio venne notificato all'opponente.
In mancanza di ulteriori specificazioni, pacifico deve ritenersi il tipo di prescrizione fatta valere, ossia l'ordinaria prescrizione decennale, che si evince anche dall'arco temporale preso a riferimento dall'opponente (dicembre 2009-dicembre 2023).
Avendo, poi, l'ingiunto individuato nella data di risoluzione del contratto di leasing il dies a quo della prescrizione, spettava all'opposta indicare una diversa data al fine di dimostrare il mancato decorso del termine decennale, indicazione che, per contro, l'opposta ha omesso di fornire.
Risulta, poi, per tabulas che il bene venne rilasciato a seguito di procedura esecutiva del verbale di conciliazione contenente l'accordo transattivo (che l'opposta ha chiarito, senza essere ex adverso smentita, essere stato inadempiuto dalla società utilizzatrice, con conseguente definitivo perfezionamento dell'effetto risolutivo); tale procedura esecutiva risulta instaurata a seguito di atto di precetto notificato nel febbraio del 2011. Sebbene parte opposta abbia mancato di specificare la data della riconsegna, è del tutto verosimile che la stessa sia avvenuta anteriormente al 16.9.2013, data della emissione da parte dell'impresa Giasone & Mercurio s.r.l. della fattura di “sgombero e pulizia dell'immobile di Cusago viale Europa n° 77” (cfr. doc. 7, pag. 2, di parte opposta).
A fronte di quanto sopra, il primo atto con cui la società già concedente risulta aver richiesto le spese oggetto della presente causa è il ricorso monitorio notificato in data 5.12.2023.
Come visto, in punto di prescrizione l'opposta si è difesa sostenendo, da un lato, la genericità e conseguente (ritenuta) inammissibilità dell'eccezione avversaria, d'altro lato, il mancato decorso della prescrizione in ragione del mancato ricolloco sul mercato del bene.
Entrambi i rilievi sono infondati.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente sollevata.
pagina 4 di 12 Fermo restando che la formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una pretesa o deduzione della controparte, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è unicamente l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare tale presupposto e di manifestare la volontà di voler profittare dell'effetto estintivo, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente il tipo di prescrizione fatta valere e le norme applicabili al caso (ex multis Cass. n.
21321/2005). Alcune pronunce di legittimità escludono, altresì, espressamente la necessità per colui che eccepisce la prescrizione di indicare il dies a quo e il termine di prescrizione: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè
l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. n. 11843/2007, conf. a Cass.
S.U. n. 10955/2002; nello stesso senso, la più recente Cass. n. 30303/20211). Ed ancora: “grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata”
(Cass. n. 15790/2016).
Nel caso in esame, è sufficiente esaminare l'atto di citazione per constatare che in esso risulta precisamente allegato l'elemento costitutivo della prescrizione, unitamente alla manifestazione della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo, oltre a essere implicito (per quanto non necessario in base alla menzionata giurisprudenza) il termine decennale di prescrizione.
In secondo luogo, il dies a quo della prescrizione va individuato, quanto meno, nella data di restituzione dell'immobile conseguente alla risoluzione del contratto. Da tale momento, infatti, la concedente è stata posta in condizione di far valere eventuali costi di sistemazione, di perizia, spese per eventuali pratiche catastali e ogni altro costo necessario a porre il bene in condizioni tali da essere regolarmente reimmesso in mercato.
Né si comprende - non essendo stata minimamente spiegata - la ragione per cui il bene risulti ad oggi invenduto, sicché non risulta allo stato verificabile la legittimità del riaddebito nel lungo periodo 1 Di analogo tenore anche Cass. n. 15631/2016, secondo cui: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”. pagina 5 di 12 intercorso dalla data di restituzione dell'immobile a quella della notifica del decreto ingiuntivo, delle spese di conservazione del bene e delle imposte e tasse gravanti sullo stesso.
Non può, poi, condividersi la tesi proposta dalla convenuta, secondo cui la prescrizione del diritto al rimborso alle spese fatte valere in monitorio inizierebbe a decorrere solo successivamente alla rivendita del bene - che nel caso in esame, come detto, non risulta ancora avvenuta (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5) -, giacché solo a seguito di tale ricollocazione sul mercato si cristallizzerebbe il credito definitivo per spese.
È al riguardo doveroso segnalare che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo (ex multis
Cass. n. 21500/2005, Cass. n. 14576/2007 e Cass. 13343/2022; cfr. in senso analogo anche Cass. n.
8720/2004, che ha affermato: “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Pertanto, la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione”).
Sulla scorta di tali principi, nel caso in esame deve ritenersi che, una volta risolto di diritto il contratto e ottenuta la restituzione dell'immobile, la concedente si trovi nella possibilità legale di domandare il pagamento dei costi di ripristino, quand'anche non ancora esattamente e/o definitivamente liquidati.
Ne sono conferma i principi in materia di atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, di atto di costituzione in mora, che, secondo il tradizionale insegnamento di dottrina e giurisprudenza, non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e non richiede la quantificazione esatta del credito, che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (in tal senso, Cass. n. 5681/2006; conf. Cass. n. 10270/2006, secondo cui: “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.
2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque
pagina 6 di 12 a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”).
A ragionare diversamente, il dies a quo della prescrizione e il conseguente effetto estintivo rimarrebbero indefinitamente sospesi e potestativamente condizionati alla mera iniziativa del creditore, il che si risolverebbe in una inammissibile disapplicazione delle puntuali regole in materia di prescrizione e tassative ipotesi di sospensione, e nel venir meno alla fondamentale esigenza di certezza nei rapporti giuridici.
La pretesa “inesigibilità” dei suddetti costi anteriormente alla vendita del bene da parte della concedente non può, infine, derivare dalla previsione del comma 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, pure richiamato dalla difesa opposta, per l'assorbente ragione dell'inapplicabilità ratione temporis della novella legislativa alla fattispecie in esame, in cui gli effetti della risoluzione si sono realizzati ben prima dell'entrata in vigore della menzionata legge.
Giova sul punto soggiungersi che nel senso auspicato dalla convenuta (ossia che, solo una volta venduto il bene, l'utilizzatore abbia diritto a richiedere tutte le spese medio tempore maturate, con inizio della prescrizione dei relativi diritti di credito) non soccorre nemmeno la normativa contrattuale che non fissa al riguardo alcun vincolo temporale.
In definitiva, non avendo l'opposta allegato e provato validi atti interruttivi della prescrizione indirizzati all'opponente o ai suoi condebitori solidali nel decennio anteriore alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, il diritto di ottenere dal signor il rimborso delle spese (in Pt_1
tesi) sostenute in relazione al ripristino/recupero nonché alla conservazione del bene di cui al contratto di leasing stipulato nel maggio del 2007 e risolto nel dicembre 2009, con bene riconsegnato dall'utilizzatrice anteriormente al 16.9.2013, il credito azionato da va dichiarato CP_1
prescritto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.2.- L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sarebbe di per sé idonea ad assorbire ogni ulteriore profilo di doglianza.
Giova, nondimeno, illustrare le ragioni di infondatezza, anche nel merito, della domanda di pagamento azionata dalla società di leasing.
2.2.1.- È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non si risolve in un mero esame della validità e legittimità del provvedimento concesso ex art. 633 c.p.c., ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, con ogni conseguente onere in tema di allegazione e prova, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
pagina 7 di 12 In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano, pertanto, applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che all'opposto spetta provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dopo averli debitamente allegati, mentre all'opponente compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri a evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni o difese.
Quanto al diverso regime che governa le eccezioni in senso stretto e le mere difese2, è noto che solo le prime sono soggette alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., mentre le seconde sono deducibili in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, salvo l'onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato. Inoltre, in riferimento alle mere difese, il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza, essendo, invece, onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., e nei limiti del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato (ex multis, Cass. n. 20721/2018; Cass. n.
25471/2017).
Va, inoltre, precisato che la difesa mera è sottoposta unicamente agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, solo ove con essa siano introdotti nuovi temi di indagine, è altresì soggetta alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. n. 23657/2015; Cass. S.U. n. 2951/2016).
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere dunque correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle 2 In ordine alla differenza tra i due rilievi, cfr. tra le altre Cass. n. 440/2017, secondo cui: “Il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa”. pagina 8 di 12 difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (Cass. n. 31402/2019, Cass. n. 14711/2025).
2.2.2.- Nel caso in esame, si è già visto che premessa la stipulazione, in data CP_1
31.5.2007, tra l'allora (ora ed OC s.r.l. del contratto di Controparte_2 CP_1
locazione finanziaria n. 78161/001 e successiva appendice, avente ad oggetto l'immobile ad uso industriale, sito in Cusago (MI), viale Europa n. 77/79, con contestuale rilascio di garanzia fideiussoria da parte dei signori e premessa altresì l'intervenuta risoluzione di Parte_1 Parte_2
diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in data 21.12.2009, a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatrice, poi fallita, ha agito in via monitoria al fine di ottenere nei confronti dei predetti fideiussori ingiunzione di pagamento dell'importo di € 76.159,31 a titolo di “spese anticipate dalla Concedente, ma contrattualmente di spettanza dell'Utilizzatore, il tutto come meglio specificato nell'estratto conto e relativa documentazione (doc. 6 e doc. 7)”.
Si è, pure visto, che con l'atto di citazione in opposizione, l'ingiunto ha eccepito la prescrizione dei diritti di credito ex adverso azionati, l'intervenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo a definizione dei rapporti contrattuali intercorsi e la decadenza della società di leasing dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Quanto all'opposta, sia in comparsa di costituzione e risposta, sia in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la stessa si è limitata a svolgere puntuali repliche, senza aggiungere elementi a miglior specificazione della causa petendi rispetto a quanto allegato nel ricorso monitorio.
Solo all'esito delle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente nella prima memoria integrativa - dunque in tempo utile al perfezionamento delle preclusioni assertive e al formarsi del contraddittorio anche probatorio - in merito alla (non) imputabilità delle spese azionate ex adverso alla debitrice principale e, conseguentemente, al fideiussore ingiunto, l'opposta ha, in sede di seconda memoria, offerto qualche chiarimento.
Tali precisazioni non sono, tuttavia, sufficienti a dimostrare la riferibilità al contratto degli importi pretesi in restituzione a titolo di asseriti costi anticipati dalla concedente proprio in relazione all'immobile concesso in leasing a OC e/o a dimostrare le (nuove) circostanze allegate fondamento di tali richieste restitutorie (es.: stato dell'immobile all'atto della riconsegna, presenza di eventuali irregolarità edilizie da sanare, infiltrazioni, etc.) e la verificazione delle stesse in periodo nel quale l'immobile medesimo si trovava nella detenzione della parte utilizzatrice.
pagina 9 di 12 Gravava, invero, sulla convenuta opposta, quale attrice sostanziale, l'allegazione - già nel ricorso monitorio - e la dimostrazione della necessità di sostenere tali spese in relazione allo stato dell'immobile all'atto della sua restituzione, nonché della precisa riferibilità di ciascuno dei costi sostenuti proprio all'immobile oggetto di causa (si pensi alle spese legali e a quelle di vigilanza, che in corso di causa è emerso essere pacificamente riferite a una pluralità di posizioni, diverse dal rapporto inter partes).
Tali oneri di specifica allegazione e prova non possono ritenersi adeguatamente assolti dalla convenuta.
In merito all'onere di allegazione, l'evidenza dell'omissione in cui è incorsa parte opposta emerge dalla stessa lettura della relativa comparsa conclusionale ove, per la prima volta, viene riportato un
“prospetto riepilogativo delle spese di cui all'estratto conto prodotto in giudizio sub documento n. 6, con l'indicazione dei giustificativi parimenti prodotti quale documento n. 7 e con l'indicazione altresì della clausola del contratto di leasing in forza della quale tali spese sono dovute (cfr. doc. 1)”: in tale prospetto, per la prima volta si leggono, ordinatamente, la descrizione della prestazione/attività oggetto di spesa, talvolta la data e/o le date in cui tale attività risulta essere stata compiuta, l'importo della relativa fattura e il numero del documento contabile, la pagina del doc. 7 in cui la fattura si trova inserita, le norme contrattuali in base alle quali la spesa è posta a carico dell'utilizzatore.
In calce allo specchietto in parola, parte convenuta così sintetizza: “la spesa contrassegnata con il numero 1 rientra nel novero delle spese anticipate per il recupero del bene;
quelle di cui ai numeri 46, da 49 a 56 (comprese), 59, 61, 62, 64, 69, 72, 73 sono spese sostenute per la vendita dell'immobile; quelle contrassegnate ai numeri 2, 17, 22, 66 sono spese anticipate per la stima e la vendita del bene stesso e quelle rimanenti rientrano nel novero delle spese anticipate per la conservazione del bene per il tempo necessario alla vendita” (cfr. pagg.
4-9 della comparsa conclusionale di parte opposta).
È evidente che, sin dal ricorso monitorio, la creditrice avrebbe dovuto svolgere tale attività assertiva, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del diritto di contestazione, senza obbligare l'opponente (e il giudice) a ricavare i fatti costitutivi della domanda dall'analisi dei documenti allegati al fascicolo monitorio, in spregio ai principi già menzionati in tema di adeguata allegazione dei fatti costitutivi.
Ad aggravare la situazione vi è il fatto che, come già evidenziato nel provvedimento di rigetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, “al fine di individuare i titoli giustificativi del credito restitutorio vantato, parte ricorrente si è limitata richiamare genericamente un documento, non indicizzato, formato da 103 pagine, nel quale paiono riversate le fatture, le ricevute e le parcelle inerenti le suddette spese”, spesso riferite a posizioni anche differenti, con palese violazione dell'onere di specifica allegazione più volte menzionato (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 2435/2008, Cass. n.
pagina 10 di 12 8304/1990, Cass. n. 1419/1994 e Cass. n. 1385/1995).
A quanto sopra si aggiunga che, per buona parte dei costi in esame, quali le pratiche legali, i lavori di ripristino sull'immobile, le pratiche edilizie, i sopralluoghi e le visite di vigilanza, difettano altresì
l'allegazione tempestiva e la prova dei relativi fatti costitutivi, ossia delle circostanze e dello stato dei luoghi che abbia reso necessarie tali spese.
A titolo esemplificativo, è evidente che gli interventi di sistemazione dell'immobile per presunti danni da infiltrazione, la cui esistenza è emersa solo con la seconda memoria integrativa della convenuta, e che si sarebbero verificati nel 2015, dunque ben due anni dopo la restituzione del bene da parte di
OC, non possono essere provati e addebitati all'opponente sulla base delle sole fotografie allegate al predetto atto difensivo (cfr. docc. 19-21 di parte opposta), in assenza di qualsivoglia istanza di prova testimoniale volta a confermare e datare lo stato dei luoghi come risultante da dette fotografie e l'effettiva esecuzione e quantificazione dei lavori di sistemazione.
Altrettanto incerta è la riferibilità proprio all'immobile oggetto di causa di attività solo genericamente descritte nelle fatture riversate nel documento formato da 103 pagine, quali le già menzionate visite di vigilanza.
Va, poi, esclusa, sulla base delle stesse precisazioni svolte dall'opposta nella seconda memoria integrativa, l'addebitabilità alla società OC e, quindi, al fideiussore odierno opponente, delle spese legali sostenute dal 2018 al 2021 da in relazione ad azioni cautelari ed esecutive nei CP_1
confronti di società che nulla ha a che fare con le parti del contratto di leasing le Controparte_5
cui obbligazioni sono state garantite dal signor e che la stessa opposta ha definito, a pagina 3 Pt_1
della suddetta memoria, una società con la quale aveva stipulato un contratto preliminare di CP_1
compravendita rimasto inadempiuto.
3.- In definitiva, il mancato assolvimento dell'onere di puntuale allegazione e prova dei diritti di credito azionati da in sede monitoria non può che comportare l'accoglimento dell'opposizione CP_1
proposta dal signor e la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% della fase di trattazione stante l'omessa assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o pagina 11 di 12 assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 4300/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.11.2023
e rigetta la domanda di pagamento proposta da ei confronti di;
CP_1 Parte_1
condanna parte convenuta-opposta a rifondere all'attore-opponente le spese di lite, che liquida in €
433,50 a titolo di esborsi ed € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 688/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Spadaro Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Marina Signori CP_1 P.IVA_1
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e rigettare le domande tutte della convenuta opposta
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Per la convenuta - opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con atto di citazione notificato in data 11.1.2024, il signor ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4300/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.11.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore della società utilizzatrice OC s.r.l., fallita nel 2015, il pagamento in favore di (quale incorporante la CP_1 Controparte_2
della somma di € 76.159,31, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di “spese anticipate dalla
Concedente, ma contrattualmente di spettanza dell'Utilizzatore, il tutto come meglio specificato nell'estratto conto e relativa documentazione”, in forza del contratto di locazione finanziaria n.
78161/001 del 31.5.2007 e successiva appendice, avente ad oggetto l'immobile sito in Cusago (MI), viale Europa 77/79, e della fideiussione rilasciata contestualmente alla stipula del contratto di leasing dal signor (e da anch'egli destinatario del provvedimento monitorio ma Pt_1 Parte_2
non parte del presente giudizio).
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunto ha eccepito la prescrizione dei crediti ex adverso azionati e l'intervenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo a definizione dei rapporti contrattuali intercorsi, oltre alla decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
1.2.- Si è costituita in giudizio formulando istanza di attestazione di tempestivo CP_1
deposito della comparsa - accordata dal g.i., previa verifica da parte della Cancelleria -, la quale ha contestato le avversarie eccezioni e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività.
1.3.- Differita dal g.i. con decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'udienza di prima comparizione, le parti hanno depositato le memorie integrative.
1.3.1.- In sede di prima memoria integrativa, l'opponente ha precisato le ragioni di opposizione, contestando la rimborsabilità delle spese esposte nei documenti avversari in quanto rappresentate da
“costi sostenuti negli anni dal 2014 al 2021 e relativi, per la gran parte, al rimborso di spese legali sostenute dalla convenuta opposta … per una serie di pratiche legali ed amministrative, che coinvolgono OC Srl per importi modesti, maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento di OC avvenuta il 05/02/2015 (doc. 4) e relativi ad azioni intraprese nei confronti di un'altra Società, la Tecnoimpianti Srls, che nulla ha a che vedere con OC” (cfr. prima memoria di parte opponente, pagg. 1-2); analoga contestazione l'opponente ha svolto in riferimento alle “fatture
Legal Service Srl”, evidenziando, in sintesi, che “le sole spese legali sopra indicate che sono riferibili a
ammontano a complessivi Euro 6.354,59 e si riferiscono ad azioni intraprese Controparte_3
nei confronti della Società Tecnoimpianti Srls, Società che nulla ha a che vedere con OC Srl e successivamente al fallimento della stessa” (ibidem, pag. 5). Anche in relazione alle spese “sostenute
pagina 2 di 12 per la manutenzione straordinaria del capannone di proprietà dell'opposta”, relative a “rifacimento guaina sul tetto (fattura Alice Immobiliare n. 20 del 30/09/2015 (doc. 7) per Euro 5.978,00)”, nonché a
“imbiancatura e trattamento antimuffa, a seguito del rifacimento del tetto dell'immobile (fattura n. 22 del 25/11/2015 (doc. 7) per Euro 5.368,00)”, per l'importo complessivo di € 11.346,00 l'opponente ne ha contestata l'imputabilità a OC. Analoga contestazione il signor ha svolto in riferimento Pt_1 alle spese relative a pratiche urbanistiche e catastali per “immobili di Vostra proprietà” per complessivi
€ 4.706,30 (cfr. fatture emesse negli anni 2013 e 2016 dal Geom. negando anche per CP_4 tali spese l'addebitabilità alla utilizzatrice OC (ibidem, pagg. 5-6). Infine, l'opponente ha contestato di essere tenuto al rimborso di “tutta una serie di fatture della (doc. 7) relative ad Parte_3 un canone per la vigilanza dell'immobile per Euro 100,00 mensili”, trattandosi “di un'attività a beneficio del proprietario che non può essere addebitata al conduttore” (ibidem, pag. 7).
1.3.2.- Nella seconda memoria integrativa, la difesa opposta ha contestato come “generiche e tardive”,
e dunque “inammissibili”, oltre che infondate, le doglianze svolte dalla controparte relativamente “solo
[ad] alcune delle voci di credito delle quali è composta la somma ingiunta”, ritenendo, conseguentemente “la debenza delle restanti voci di credito … non contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., sia nell'an sia nel quantum” (cfr. pag. 19). L'opposta ha, quindi, precisato che
“Tecnoimpianti Milano è la società con la quale aveva stipulato un contratto preliminare di CP_1 compravendita, rimasto tuttavia inadempiuto (docc. 17-18)”, sostenendo che “le spese sostenute per
l'ottenimento dell'ordinanza di rilascio nei confronti della predetta società così come quelle volte all'attuazione dell'ordinanza stessa rientrano nel novero della clausola di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, essendo finalizzate al ricolloco dell'immobile” (cfr. pag. 3). Ha, infine, ribadito la natura “di spese contrattualmente di spettanza dell'utilizzatore in leasing” di tutti i costi oggetto di richiesta di rimborso (ibidem).
1.3.3.- In sede di terza memoria integrativa, parte opposta ha chiarito, con riferimento all'accordo transattivo invocato dall'opponente, “che con il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto, le parti avevano convenuto di riattivare il contratto di leasing, a condizione che la società utilizzatrice provvedesse al pagamento della somma concordata (cfr. doc. 22). OC, tuttavia, non aveva adempiuto all'obbligazione assunta né al rilascio dell'immobile, così da costringere ING ad azionare in via esecutiva il predetto verbale” (cfr. pag. 1).
1.4.- All'udienza di prima trattazione, il g.i. ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta e ritenuto inammissibile l'istanza di interrogatorio formale formulata da parte opponente;
considerata, quindi, la causa documentalmente istruita, l'ha rinviata per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. e, all'esito dello scambio tra le pagina 3 di 12 parti degli scritti difensivi finali, l'ha trattenuta in decisione.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento sia in quanto l'azione svolta dalla convenuta deve ritenersi prescritta, sia in quanto il credito azionato in monitorio non risulta adeguatamente allegato e provato.
2.1.- In merito all'eccezione di prescrizione, deve, in primo luogo, respingersi la contestazione della difesa convenuta secondo cui il rilievo avversario sarebbe inammissibile poiché non sufficientemente specifico per non aver l'opponente “tipizzato” la prescrizione “secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge” e indicato “la data di inizio del decorso prescrizionale”. Con Invero, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato da poiché quest'ultima non ha agito nei confronti del sig. dal dicembre 2009 - allorquando il contratto fu Pt_1
dichiarato risolto dalla concedente - al dicembre 2023 - allorquando il provvedimento monitorio venne notificato all'opponente.
In mancanza di ulteriori specificazioni, pacifico deve ritenersi il tipo di prescrizione fatta valere, ossia l'ordinaria prescrizione decennale, che si evince anche dall'arco temporale preso a riferimento dall'opponente (dicembre 2009-dicembre 2023).
Avendo, poi, l'ingiunto individuato nella data di risoluzione del contratto di leasing il dies a quo della prescrizione, spettava all'opposta indicare una diversa data al fine di dimostrare il mancato decorso del termine decennale, indicazione che, per contro, l'opposta ha omesso di fornire.
Risulta, poi, per tabulas che il bene venne rilasciato a seguito di procedura esecutiva del verbale di conciliazione contenente l'accordo transattivo (che l'opposta ha chiarito, senza essere ex adverso smentita, essere stato inadempiuto dalla società utilizzatrice, con conseguente definitivo perfezionamento dell'effetto risolutivo); tale procedura esecutiva risulta instaurata a seguito di atto di precetto notificato nel febbraio del 2011. Sebbene parte opposta abbia mancato di specificare la data della riconsegna, è del tutto verosimile che la stessa sia avvenuta anteriormente al 16.9.2013, data della emissione da parte dell'impresa Giasone & Mercurio s.r.l. della fattura di “sgombero e pulizia dell'immobile di Cusago viale Europa n° 77” (cfr. doc. 7, pag. 2, di parte opposta).
A fronte di quanto sopra, il primo atto con cui la società già concedente risulta aver richiesto le spese oggetto della presente causa è il ricorso monitorio notificato in data 5.12.2023.
Come visto, in punto di prescrizione l'opposta si è difesa sostenendo, da un lato, la genericità e conseguente (ritenuta) inammissibilità dell'eccezione avversaria, d'altro lato, il mancato decorso della prescrizione in ragione del mancato ricolloco sul mercato del bene.
Entrambi i rilievi sono infondati.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente sollevata.
pagina 4 di 12 Fermo restando che la formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una pretesa o deduzione della controparte, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è unicamente l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare tale presupposto e di manifestare la volontà di voler profittare dell'effetto estintivo, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente il tipo di prescrizione fatta valere e le norme applicabili al caso (ex multis Cass. n.
21321/2005). Alcune pronunce di legittimità escludono, altresì, espressamente la necessità per colui che eccepisce la prescrizione di indicare il dies a quo e il termine di prescrizione: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè
l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. n. 11843/2007, conf. a Cass.
S.U. n. 10955/2002; nello stesso senso, la più recente Cass. n. 30303/20211). Ed ancora: “grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata”
(Cass. n. 15790/2016).
Nel caso in esame, è sufficiente esaminare l'atto di citazione per constatare che in esso risulta precisamente allegato l'elemento costitutivo della prescrizione, unitamente alla manifestazione della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo, oltre a essere implicito (per quanto non necessario in base alla menzionata giurisprudenza) il termine decennale di prescrizione.
In secondo luogo, il dies a quo della prescrizione va individuato, quanto meno, nella data di restituzione dell'immobile conseguente alla risoluzione del contratto. Da tale momento, infatti, la concedente è stata posta in condizione di far valere eventuali costi di sistemazione, di perizia, spese per eventuali pratiche catastali e ogni altro costo necessario a porre il bene in condizioni tali da essere regolarmente reimmesso in mercato.
Né si comprende - non essendo stata minimamente spiegata - la ragione per cui il bene risulti ad oggi invenduto, sicché non risulta allo stato verificabile la legittimità del riaddebito nel lungo periodo 1 Di analogo tenore anche Cass. n. 15631/2016, secondo cui: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”. pagina 5 di 12 intercorso dalla data di restituzione dell'immobile a quella della notifica del decreto ingiuntivo, delle spese di conservazione del bene e delle imposte e tasse gravanti sullo stesso.
Non può, poi, condividersi la tesi proposta dalla convenuta, secondo cui la prescrizione del diritto al rimborso alle spese fatte valere in monitorio inizierebbe a decorrere solo successivamente alla rivendita del bene - che nel caso in esame, come detto, non risulta ancora avvenuta (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5) -, giacché solo a seguito di tale ricollocazione sul mercato si cristallizzerebbe il credito definitivo per spese.
È al riguardo doveroso segnalare che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo (ex multis
Cass. n. 21500/2005, Cass. n. 14576/2007 e Cass. 13343/2022; cfr. in senso analogo anche Cass. n.
8720/2004, che ha affermato: “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Pertanto, la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione”).
Sulla scorta di tali principi, nel caso in esame deve ritenersi che, una volta risolto di diritto il contratto e ottenuta la restituzione dell'immobile, la concedente si trovi nella possibilità legale di domandare il pagamento dei costi di ripristino, quand'anche non ancora esattamente e/o definitivamente liquidati.
Ne sono conferma i principi in materia di atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, di atto di costituzione in mora, che, secondo il tradizionale insegnamento di dottrina e giurisprudenza, non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e non richiede la quantificazione esatta del credito, che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (in tal senso, Cass. n. 5681/2006; conf. Cass. n. 10270/2006, secondo cui: “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.
2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque
pagina 6 di 12 a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”).
A ragionare diversamente, il dies a quo della prescrizione e il conseguente effetto estintivo rimarrebbero indefinitamente sospesi e potestativamente condizionati alla mera iniziativa del creditore, il che si risolverebbe in una inammissibile disapplicazione delle puntuali regole in materia di prescrizione e tassative ipotesi di sospensione, e nel venir meno alla fondamentale esigenza di certezza nei rapporti giuridici.
La pretesa “inesigibilità” dei suddetti costi anteriormente alla vendita del bene da parte della concedente non può, infine, derivare dalla previsione del comma 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, pure richiamato dalla difesa opposta, per l'assorbente ragione dell'inapplicabilità ratione temporis della novella legislativa alla fattispecie in esame, in cui gli effetti della risoluzione si sono realizzati ben prima dell'entrata in vigore della menzionata legge.
Giova sul punto soggiungersi che nel senso auspicato dalla convenuta (ossia che, solo una volta venduto il bene, l'utilizzatore abbia diritto a richiedere tutte le spese medio tempore maturate, con inizio della prescrizione dei relativi diritti di credito) non soccorre nemmeno la normativa contrattuale che non fissa al riguardo alcun vincolo temporale.
In definitiva, non avendo l'opposta allegato e provato validi atti interruttivi della prescrizione indirizzati all'opponente o ai suoi condebitori solidali nel decennio anteriore alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, il diritto di ottenere dal signor il rimborso delle spese (in Pt_1
tesi) sostenute in relazione al ripristino/recupero nonché alla conservazione del bene di cui al contratto di leasing stipulato nel maggio del 2007 e risolto nel dicembre 2009, con bene riconsegnato dall'utilizzatrice anteriormente al 16.9.2013, il credito azionato da va dichiarato CP_1
prescritto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.2.- L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sarebbe di per sé idonea ad assorbire ogni ulteriore profilo di doglianza.
Giova, nondimeno, illustrare le ragioni di infondatezza, anche nel merito, della domanda di pagamento azionata dalla società di leasing.
2.2.1.- È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non si risolve in un mero esame della validità e legittimità del provvedimento concesso ex art. 633 c.p.c., ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, con ogni conseguente onere in tema di allegazione e prova, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
pagina 7 di 12 In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano, pertanto, applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che all'opposto spetta provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dopo averli debitamente allegati, mentre all'opponente compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri a evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni o difese.
Quanto al diverso regime che governa le eccezioni in senso stretto e le mere difese2, è noto che solo le prime sono soggette alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., mentre le seconde sono deducibili in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, salvo l'onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato. Inoltre, in riferimento alle mere difese, il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza, essendo, invece, onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., e nei limiti del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato (ex multis, Cass. n. 20721/2018; Cass. n.
25471/2017).
Va, inoltre, precisato che la difesa mera è sottoposta unicamente agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, solo ove con essa siano introdotti nuovi temi di indagine, è altresì soggetta alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. n. 23657/2015; Cass. S.U. n. 2951/2016).
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere dunque correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle 2 In ordine alla differenza tra i due rilievi, cfr. tra le altre Cass. n. 440/2017, secondo cui: “Il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa”. pagina 8 di 12 difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (Cass. n. 31402/2019, Cass. n. 14711/2025).
2.2.2.- Nel caso in esame, si è già visto che premessa la stipulazione, in data CP_1
31.5.2007, tra l'allora (ora ed OC s.r.l. del contratto di Controparte_2 CP_1
locazione finanziaria n. 78161/001 e successiva appendice, avente ad oggetto l'immobile ad uso industriale, sito in Cusago (MI), viale Europa n. 77/79, con contestuale rilascio di garanzia fideiussoria da parte dei signori e premessa altresì l'intervenuta risoluzione di Parte_1 Parte_2
diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in data 21.12.2009, a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatrice, poi fallita, ha agito in via monitoria al fine di ottenere nei confronti dei predetti fideiussori ingiunzione di pagamento dell'importo di € 76.159,31 a titolo di “spese anticipate dalla Concedente, ma contrattualmente di spettanza dell'Utilizzatore, il tutto come meglio specificato nell'estratto conto e relativa documentazione (doc. 6 e doc. 7)”.
Si è, pure visto, che con l'atto di citazione in opposizione, l'ingiunto ha eccepito la prescrizione dei diritti di credito ex adverso azionati, l'intervenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo a definizione dei rapporti contrattuali intercorsi e la decadenza della società di leasing dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Quanto all'opposta, sia in comparsa di costituzione e risposta, sia in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la stessa si è limitata a svolgere puntuali repliche, senza aggiungere elementi a miglior specificazione della causa petendi rispetto a quanto allegato nel ricorso monitorio.
Solo all'esito delle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente nella prima memoria integrativa - dunque in tempo utile al perfezionamento delle preclusioni assertive e al formarsi del contraddittorio anche probatorio - in merito alla (non) imputabilità delle spese azionate ex adverso alla debitrice principale e, conseguentemente, al fideiussore ingiunto, l'opposta ha, in sede di seconda memoria, offerto qualche chiarimento.
Tali precisazioni non sono, tuttavia, sufficienti a dimostrare la riferibilità al contratto degli importi pretesi in restituzione a titolo di asseriti costi anticipati dalla concedente proprio in relazione all'immobile concesso in leasing a OC e/o a dimostrare le (nuove) circostanze allegate fondamento di tali richieste restitutorie (es.: stato dell'immobile all'atto della riconsegna, presenza di eventuali irregolarità edilizie da sanare, infiltrazioni, etc.) e la verificazione delle stesse in periodo nel quale l'immobile medesimo si trovava nella detenzione della parte utilizzatrice.
pagina 9 di 12 Gravava, invero, sulla convenuta opposta, quale attrice sostanziale, l'allegazione - già nel ricorso monitorio - e la dimostrazione della necessità di sostenere tali spese in relazione allo stato dell'immobile all'atto della sua restituzione, nonché della precisa riferibilità di ciascuno dei costi sostenuti proprio all'immobile oggetto di causa (si pensi alle spese legali e a quelle di vigilanza, che in corso di causa è emerso essere pacificamente riferite a una pluralità di posizioni, diverse dal rapporto inter partes).
Tali oneri di specifica allegazione e prova non possono ritenersi adeguatamente assolti dalla convenuta.
In merito all'onere di allegazione, l'evidenza dell'omissione in cui è incorsa parte opposta emerge dalla stessa lettura della relativa comparsa conclusionale ove, per la prima volta, viene riportato un
“prospetto riepilogativo delle spese di cui all'estratto conto prodotto in giudizio sub documento n. 6, con l'indicazione dei giustificativi parimenti prodotti quale documento n. 7 e con l'indicazione altresì della clausola del contratto di leasing in forza della quale tali spese sono dovute (cfr. doc. 1)”: in tale prospetto, per la prima volta si leggono, ordinatamente, la descrizione della prestazione/attività oggetto di spesa, talvolta la data e/o le date in cui tale attività risulta essere stata compiuta, l'importo della relativa fattura e il numero del documento contabile, la pagina del doc. 7 in cui la fattura si trova inserita, le norme contrattuali in base alle quali la spesa è posta a carico dell'utilizzatore.
In calce allo specchietto in parola, parte convenuta così sintetizza: “la spesa contrassegnata con il numero 1 rientra nel novero delle spese anticipate per il recupero del bene;
quelle di cui ai numeri 46, da 49 a 56 (comprese), 59, 61, 62, 64, 69, 72, 73 sono spese sostenute per la vendita dell'immobile; quelle contrassegnate ai numeri 2, 17, 22, 66 sono spese anticipate per la stima e la vendita del bene stesso e quelle rimanenti rientrano nel novero delle spese anticipate per la conservazione del bene per il tempo necessario alla vendita” (cfr. pagg.
4-9 della comparsa conclusionale di parte opposta).
È evidente che, sin dal ricorso monitorio, la creditrice avrebbe dovuto svolgere tale attività assertiva, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del diritto di contestazione, senza obbligare l'opponente (e il giudice) a ricavare i fatti costitutivi della domanda dall'analisi dei documenti allegati al fascicolo monitorio, in spregio ai principi già menzionati in tema di adeguata allegazione dei fatti costitutivi.
Ad aggravare la situazione vi è il fatto che, come già evidenziato nel provvedimento di rigetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, “al fine di individuare i titoli giustificativi del credito restitutorio vantato, parte ricorrente si è limitata richiamare genericamente un documento, non indicizzato, formato da 103 pagine, nel quale paiono riversate le fatture, le ricevute e le parcelle inerenti le suddette spese”, spesso riferite a posizioni anche differenti, con palese violazione dell'onere di specifica allegazione più volte menzionato (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 2435/2008, Cass. n.
pagina 10 di 12 8304/1990, Cass. n. 1419/1994 e Cass. n. 1385/1995).
A quanto sopra si aggiunga che, per buona parte dei costi in esame, quali le pratiche legali, i lavori di ripristino sull'immobile, le pratiche edilizie, i sopralluoghi e le visite di vigilanza, difettano altresì
l'allegazione tempestiva e la prova dei relativi fatti costitutivi, ossia delle circostanze e dello stato dei luoghi che abbia reso necessarie tali spese.
A titolo esemplificativo, è evidente che gli interventi di sistemazione dell'immobile per presunti danni da infiltrazione, la cui esistenza è emersa solo con la seconda memoria integrativa della convenuta, e che si sarebbero verificati nel 2015, dunque ben due anni dopo la restituzione del bene da parte di
OC, non possono essere provati e addebitati all'opponente sulla base delle sole fotografie allegate al predetto atto difensivo (cfr. docc. 19-21 di parte opposta), in assenza di qualsivoglia istanza di prova testimoniale volta a confermare e datare lo stato dei luoghi come risultante da dette fotografie e l'effettiva esecuzione e quantificazione dei lavori di sistemazione.
Altrettanto incerta è la riferibilità proprio all'immobile oggetto di causa di attività solo genericamente descritte nelle fatture riversate nel documento formato da 103 pagine, quali le già menzionate visite di vigilanza.
Va, poi, esclusa, sulla base delle stesse precisazioni svolte dall'opposta nella seconda memoria integrativa, l'addebitabilità alla società OC e, quindi, al fideiussore odierno opponente, delle spese legali sostenute dal 2018 al 2021 da in relazione ad azioni cautelari ed esecutive nei CP_1
confronti di società che nulla ha a che fare con le parti del contratto di leasing le Controparte_5
cui obbligazioni sono state garantite dal signor e che la stessa opposta ha definito, a pagina 3 Pt_1
della suddetta memoria, una società con la quale aveva stipulato un contratto preliminare di CP_1
compravendita rimasto inadempiuto.
3.- In definitiva, il mancato assolvimento dell'onere di puntuale allegazione e prova dei diritti di credito azionati da in sede monitoria non può che comportare l'accoglimento dell'opposizione CP_1
proposta dal signor e la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% della fase di trattazione stante l'omessa assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o pagina 11 di 12 assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 4300/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.11.2023
e rigetta la domanda di pagamento proposta da ei confronti di;
CP_1 Parte_1
condanna parte convenuta-opposta a rifondere all'attore-opponente le spese di lite, che liquida in €
433,50 a titolo di esborsi ed € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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