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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5513 del R.G. 2010, avente ad oggetto
“Responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi, come Parte_4 C.F._4 da mandato in atti, dall'avv. Francesco Coccioli, presso il cui studio, sito Taranto alla via Plinio, 87, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Luigi Di Leo, presso il cui studio in Bari, alla via Piccinni n.
33, è elettivamente domiciliata;
-convenuta-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025; con ordinanza del 06.06.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2010, gli attori in epigrafe chiedevano al
Tribunale di condannare la al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale, Parte_5 biologico sia iure proprio che iure successionis, morale sia iure proprio che iure successionis, esistenziale, da perdita di chance di sopravvivenza, nella misura che sarà accertata e quantificata (…), anche in via equitativa, ove occorra, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dall'evento morte sino all'effettivo soddisfo, subiti
1 in seguito al decesso del loro congiunto , avvenuto in data 05.07.2004 Persona_1 nel nosocomio SS. Annunziata di Taranto.
Esponevano a tal fine che il paziente veniva sottoposto, in data 09.06.2004 ad un intervento chirurgico di varicocelectomia ed essendo stato giudicato il decorso post operatorio regolare, veniva dimesso in data 10.06.2004; ma, appena rientrato al proprio domicilio, avvertì stati confusionali e di sonnolenza, con episodi di vomito continuo e, quindi, fu necessario il nuovo ricovero presso l'ospedale SS. Annunziata il giorno
13.06.2004.
Tenuto conto dell'esito della consulenza neurologica (“paziente tendente all'addormentamento, confuso, scarsamente collaborante, con disturbi mnesici e difficoltà nel ricercare le parole”) e degli esami diagnostici eseguiti (Tac cranio, rachicentesi, esame ecografico), il veniva sottoposto, in data 16.06.2004, a Pt_1 craniotomia decompressiva e poiché le sue condizioni peggioravano venne ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale dove, il giorno 05.07.2004 ne veniva dichiarato il decesso.
Rappresentavano, inoltre, di aver sporto formale denuncia per omessa diagnosi, evidenziando che gli stessi sanitari avevano provveduto a curarlo come se avesse contratto un'infezione da tetano;
il procedimento penale si era poi concluso con l'ordinanza di archiviazione, in data 09.01.2008 che, tuttavia, pur non rilevando elementi di responsabilità penale, evidenziò l'omessa diagnosi da parte dei sanitari dell'infiammazione dei seni nasali e paranasali poi sfociata nell'encefalite.
Aggiungevano che, la prima c.t.u. disposta dal P.M. (nominando CTU il Prof. Persona_2
), concludeva nel senso di ritenere la causa ultima della morte del
[...] Per_1
, la cessazione delle funzioni dell'encefalo in seguito a una meningo encefalite
[...] micotica, ritenendo tale patologia ascrivibile ad una infezione nosocomiale.
Ricorrevano pertanto nell'operato della struttura convenuta, elementi di negligenza, imperizia ed imprudenza, così come sussisteva il nesso causale tra la condotta dell'ospedale e l'evento occorso.
In data 12.01.2011, si costituiva in giudizio l' , contestando quanto Parte_5 dedotto dagli odierni attori e chiedendo il rigetto delle richieste formulate in quanto del tutto infondate in fatto e diritto, oltre che sprovviste di qualsivoglia riscontro probatorio.
In particolare, evidenziava che, come accertato dalle due consulenze tecniche disposte dal
P.M., l'una di natura autoptica eseguita dal Prof. e l'altra eseguita Per_2 dall'infettivologo Prof. nessun rilievo negativo è stato sollevato con riguardo Per_3 alla condotta dei medici che sottoposero il ragazzo all'intervento chirurgico, con
2 riguardo sia alla fase pre che post operatoria. Inoltre, al termine delle indagini, i consulenti hanno affermato che nessun elemento di certezza è emerso in ordine alla correlazione tra l'intervento chirurgico e la meningite determinata da fungo, che causò il decesso del giovane , escludendo che l'infezione sia stata contratta in zona Pt_1 chirurgica.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, alcun errore o omissione è imputabile ai sanitari che ebbero in cura il minore, né risulta accertato il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico eseguito e l'infezione contratta dal paziente, dovendosi considerare le complicanze sopraggiunte del tutto imprevedibili e impreviste.
Esclusa, dunque, la responsabilità dei sanitari, deve evidenziarsi l'infondatezza delle richieste risarcitorie, peraltro genericamente formulate, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Disposta la CTU, al fine di verificare se l'insorgere della patologia rivelatasi esiziale fosse riconducibile alla contaminazione derivante dall'esecuzione della pratica chirurgica primaria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2016; scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., ravvisata la necessità di integrare l'elaborato peritale ("dica il C.T.U. se sia configurabile, secondo i criteri di probabilità scientifica applicabili al caso, una relazione causale fra il processo infettivo
e le condizioni ambientali in cui venne eseguito l'intervento chirurgico di varicocele, tenendo a tal fine opportunamente conto dei dati clinici e necroscopici relativi alla sede della pratica operatoria, dell'origine micotica della patologia (sebbene di specie non determinata), dell'anamnesi e della condizione generale del paziente e della storia clinica riferita al periodo intercorso fra il 10 ed il 13.6.2004”), con ordinanza del 28.04.2016, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, rinviando all'udienza del 12.10.2016.
Preso atto dell'omesso avvio del supplemento d'indagine richiesto, il nuovo giudice istruttore disponeva il rinnovo della consulenza tecnica, nominando CTU, il dott.
, medico legale e il dott. , neurologo. Persona_4 Persona_5
Acquisito l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2021 e con ordinanza del 14.10.2021 veniva riservata in decisione. Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 08.08.2022, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio al fine di indagare, mediante supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, l'aspetto relativo all'eventuale origine nosocomiale dell'infezione fungina dei seni nasali e paranasali del giovane Per_1
, da cui risulta essere scaturita la meningoencefalite (secondaria alla predetta
[...] infezione) che ne provocò il decesso.
3 Subentrata la scrivente nella trattazione della causa (con decreto del PdS del 06.03.2023), ritenuta l'opportunità di conferire nuovo incarico peritale ad un esperto infettivologo, veniva nominato CTU il dott. fissando per il conferimento Persona_6 dell'incarico, l'udienza a trattazione cartolare del 04.01.2024.
Depositata la relazione tecnica (in data 19.11.2024) e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05.06.2025; sciogliendo la riserva assunta per effetto della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, tenuto conto degli esiti delle espletate c.t.u., le cui indagini e conclusioni si ritiene in questa sede di dover condividere per completezza e correttezza di metodo e di sviluppo logico-giuridico.
Deve in primo luogo evidenziarsi in punto di diritto che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria (Cass.
n. 5490/2023; Cass. n. 4864/2021; Cass. n. 11599/2020; Cass. nn. 28991-28992/2019;
Cass. n. 24073/2017; Cass. n. 15993/2011; Cass. Sez. Un. n. 577/2008), il danno evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato; mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
In particolare, in tema di infezioni nosocomiali è stato evidenziato (Cass. n. 4864/2021 cit.) che, in applicazione dei suesposti principi sul riparto dell'onere probatorio, spetterà alla struttura provare: a) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
b) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 11599/2020, più in dettaglio in ordine agli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria, si v. Cass. n.
6386/2023); mentre, ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le
4 dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd.
"probabilità prevalente" - e il criterio clinico - volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
Ancora recentemente, la Suprema Corte (Cass. ord. n.5490/2023), ha ribadito, che in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria. Una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato
Tanto premesso, nella specie i consulenti tecnici d'ufficio concordano sull'origine non nosocomiale dell'infezione fungina, escludendo, quindi, un (sicuro) nesso causale tra l'insorgenza dell'infezione e il ricovero in reparto di urologia.
In particolare, il CTU ha così ricostruito la vicenda: “In data 09/06/04 fu sottoposto a procedura chirurgica di correzione di varicocele e il 10/06/04 fu dimesso a domicilio in apparenti buone condizioni, in assenza di segni locali o sistemici di complicanze. In data
13/06/04 il de cuius rientrò in ospedale per stato confusionale e vomito incoercibile. Il ricovero fu inizialmente disposto in Urologia, in considerazione del recente intervento chirurgico. Agli esami ematochimici non si evidenziò alcuna alterazione significativa.
Anche la TC del cranio eseguita in urgenza non mostrò alterazioni significati. Durante la not te fra il 13 e il 14/06 furono eseguite ben tre consulenze infettivologiche, durante le quali fu eseguita anche una rachicentesi che risultò negativo: pertanto fu consigliato il ricovero in neurologia per accertamenti diagnostici. Infatti, il fu trasferito il Pt_1 giorno seguente (14/06) in neurologia e poi lo stesso giorno presso la UO di
Rianimazione. Durante la breve degenza in Neurologia il quadro neurologico si aggravò nell'arco di poche ore: alle ore 07:00 del mattino il de cuius appariva soporoso e poco collaborante, senza tuttavia segni meningei o neurologici focali;
mentre già alle ore
5 08:50 si evidenziarono “risposte in decerebrazione”, ovvero segni di grave danno encefalico corticale. Fu eseguita quindi una RMN encefalo (…). Il paziente fu sottoposto ad una nuova rachicentesi, e questa volta furono ricercati anche i virus erpetici, ma ancora una volta tutta la diagnostica risultò negativa sia per virus che all'esame colturale. In data 15/06 il paziente rimase sedato e ventilato e fu sottoposto a nuova consulenza infettivologica e cardiologica per episodi di tachicardia ventricolare non sostenuta, trattata con infusione di potassio. In data 16/06 vi fu ulteriore aggravamento con assenza di risposte alla stimolazione. Si eseguì quindi nuova RMN con MdC che evidenziò grave ipertensione endocranica con arresto di flusso cerebrale, in un quadro compatibile con morte cerebrale. A tanto seguì una valutazione neurochirurgica urgente che pose indicazione ad intervento di craniotomia occipitale decompressiva, che fu eseguita la sera stessa. In pari data il de cuius ricevette numerose valutazioni, inclusa una nuova valutazione Infettivologica, una Cardiologica, una di Chirurgia Vascolare con doppler dei tronchi sovraortici, una ORL e una neurologica: in tutti i casi non vi furono acquisizioni o nuove determinazioni che cambiarono l'interpretazione degli eventi o la gestione del caso. Nei giorni successivi, dal 17/06 al 05/07 il paziente rimase in stato di morte cerebrale (Glasgow Coma Scale =3/15) sino a che sopravvenne l'exitus (pag. 8 e ss. della relazione tecnica depositata del 19.11.2024).
Ciò premesso, il consulente ha posto anzitutto in rilievo la difficoltà di inquadramento del caso.
La problematica clinico-infettivologica del è peculiare e particolare: “L'evento Per_1 di cui si parla, ovvero una infezione fungina invasiva cerebrale in un soggetto di 14 anni senza altre note patologie in anamnesi, è da ritenersi un evento estremamente raro, più che aneddotico. Dunque, stiamo parlando di un evento che è avvenuto fuori da qualsiasi probabilità statistica, fuori da qualsiasi ragionevole nozione epidemiologica riguardante le complicanze post-operatorie di un intervento di day service di varicocele. Insomma, non esiste alcuna casistica pubblicata in letteratura scientifica che riporta quale conseguenza di un tale atto chirurgico una infezione fungina invasiva cerebrale. Più in generale, il verificarsi di una infezione fungina invasiva in un quattordicenne in apparente buona salute è altresì un evento tutt'altro che frequente, anzi, anch'esso è annoverabile come un accadimento estraneo a qualsiasi casistica nota, sicuramente sorprendente e “incredibile” nell'accezione accademica del termine, ovvero “molto difficile a credersi, inaccettabile sul piano dell'intelletto e del giudizio sino a prova contraria”. E non solo, anche accettata l'evidenza di una infezione fungina invasiva in questo contesto narrato, persino la sua evoluzione clinica appare rientrare nelle
6 manifestazioni meno frequenti, nel senso che solitamente le infezioni fungine evolvono in lesioni singole o multiple cerebrali, ad aspetto ascessuale, ad andamento subacuto, provocando una evoluzione nefasta nell'arco di alcune settimane. Al contrario, qui si descrive una gravissima infezione diffusa infiltrazione vascolare e necrosi di tutto il parenchima cerebrale, rapidamente evolutiva, anzi meglio fulminante, che ha reso
l'encefalo stesso (si veda autopsia) “di volume e consistenza ridotta a causa di avanzati fenomeni colliquativi”.
Pertanto, premessa una disamina patogenetica e riletti a posteriori i referti radiologici in atti (13.6.04 Tc cranio (SS. Annunziata); Rilettura tc cranio / 14.6.04 Per_7 Per_3
RM encefalo con valutazione AngioRM (SS. Annunziata); Rilettura RM / Per_7 Per_3
16.6.04 Tc cranio (SS. Annunziata); 16.6.04 RM encefalo (SS. Annunziata); Rilettura RM
/ , il CTU afferma: “la spiegazione più probabile di quanto avvenne, Per_7 Per_3 almeno sulla base di quello che è possibile recuperare dagli atti, è che il soffrì Pt_1 di una forma di infezione fungina invasiva rino-cerebrale, più probabilmente da fungo dimorfo quale un CO (Mucor spp, Rhizopus spp, Fusarium spp, ecc) vista
l'aggressività clinica e il riscontro autoptico nel tessuto cerebrale di “ife e spore” (si veda referto autoptico). Infatti, la caratteristica aggiuntiva che fa propendere per un CO è proprio il riconoscimento nei tessuti di entrambi gli elementi fungini (sia le ife che le spore) che fa propendere fortemente per un fungo dimorfo, ovvero che contiene entrambe le forme vitali;
diversamente i lieviti (come la .) vivono in forma CP_2 di spore, mentre i funghi filamentosi, come LL spp., vivono solo in forma di ife.
Inoltre, ad ulteriore conferma di questa ipotesi conclusiva vi è una ulteriore considerazione: come frequentemente riportato in letteratura le infezioni cerebrali di
Mucorales tendono ad essere molto spesso caratterizzate da esami colturali negativi
(come avvenne nel caso del ) anche su liquorcoltura;
ciò contrasta con le Pt_1 infezioni da ND spp ed LL spp. che invece danno più di frequente risultati positivi.
Quindi, “(…) molto probabilmente il quadro si sviluppò a partire da una condizione di rinosinusite acuta, alla quale il era predisposto per particolare ampiezza dei Pt_1 seni paranasali e sottigliezza delle ossa craniche a livello del clivus, ove avvenne la proliferazione di patogeni fungini e la loro disseminazione a livello del parenchima cerebrale”.
Così individuato in modo probabilistico l'agente patogeno, l'ausiliario esclude che l'infezione possa essere considerata nosocomiale.
7 In particolare ha evidenziato che: a) In nessun caso riportato in letteratura, in ambito post-operatorio, la via di trasmissione è da riferirsi ad anestesia generale (come quella
a cui fu sottoposto il ); b) nell'ambito delle infezioni invasive cerebrali non Pt_1 direttamente correlate alle procedure chirurgiche, si identificano invece numerosi casi spontanei a partenza dai seni paranasali;
c) In tutti questi casi la malattia cerebrale si è sviluppata spontaneamente, talvolta in assenza di un chiaro momento di contagio ma piuttosto a seguito di una virulentazione del fungo a livello dei seni paranasali.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rispondendo al quesito formulato, il CTU giunge alla conclusione che: “non si ravvedono elementi scientifici sufficienti a considerare la suddetta infezione quale una infezione nosocomiale, poiché non vi furono elementi omissivi o commissivi che siano implicati nell'avvenuta infezione e che possano essere imputati ai sanitari o alla struttura sanitaria”.
Inoltre, circa la prova liberatoria che incombeva sull'ospedale SS. Annunziata, il consulente precisa: “Alla luce di tutto quanto esposto si ritiene di poter escludere che
l'infezione descritta sia da considerarsi nosocomiale;
vista la complessità e rarità dell'infezione, non esistono misure preventive o profilattiche accertate o condivise che possano essere considerate oggetto di azioni omissive o commissive imputabili ai sanitari”; ed aggiunge “il caso (per intero, dalla fase pre-operatoria al decesso) fu correttamente gestito secondo evidenze disponibili e linee guida disponibili all'epoca dei fatti, non evidenziandosi in alcuna fase elementi di malpractice che potrebbero aver causato in linea teorica lo svilupparsi o l'aggravarsi della suddetta infezione”.
In conclusione, “la spiegazione più probabile e veritiera del caso è data dalla predisposizione individuale del , che per conformazione e caratteristiche dei Pt_1 suoi seni paranasali ed ossa del basicranio, sviluppò una infezione invasiva da funghi dimorfi, normalmente presenti nell'ambiente, e virulentatisi una volta stabilitisi in un tessuto biologico favorente la loro diffusione. In questo processo letifero e imprevedibile, nessun addebito in termini di malpractice né preventivo né gestionale è imputabile all'operato della struttura sanitaria”.
Nessuna censura può, dunque, essere rivolta all'operato dei sanitari che ebbero in cura
, sotto il profilo della tempestività e adeguatezza delle cure, sia nella Persona_1 fase iniziale dell'accesso alla struttura e pre-operatoria, sia in quelle successive;
né, in senso contrario, appaiono condivisibili le osservazioni del consulente di parte degli attori, dr. (“È lo stesso CTU che a pagina 21 della predetta bozza esclude Persona_8 che l'infezione fungina di cui si tratta sia stata contratta prima dell'ingresso del povero
nell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, delineando quindi che si Persona_1
8 trattò di un'infezione insorta e/o contratta durante la degenza del predetto , Pt_1 atteso che l'infezione non era né in incubazione né presente al momento dell'ingresso in
Ospedale e, pertanto l'infezione deve ritenersi in re ipsa di origine nosocomiale”), cui ha puntualmente replicato il CTU, confermando gli esiti finali della consulenza.
In particolare, per le stesse caratteristiche intrinseche dell'agente patogeno è assolutamente impossibile dimostrare e/o sostenere che il primo e unico contatto avvenuto con la specie fungina patogena sia avvenuto proprio nel corso del ricovero per il trattamento del varicocele.
Inoltre, per quanto attiene le procedure di prevenzione delle infezioni ospedaliere, come evidenziato dal CTU non si comprende quale sarebbe stato l'atteggiamento omissivo o commissivo imputabile alla struttura sanitaria, che possa essere riconosciuto quale causa o concausa dell'infezione fungina, secondo il principio civilistico del “più probabile che non”.
Infine, nella tesi attorea, non si ravvisa alcun chiaro nesso fra l'operato del team urologico e la sede infettiva sinusale e cerebrale e, in mancanza del riconoscimento del nesso causale nella storia clinica del tra la condotta dell'ospedale e il decesso Pt_1 del paziente, deve escludersi la responsabilità della struttura convenuta nella causazione dell'evento occorso.
La complessità intrinseca del caso in oggetto, come comprovato dalla necessità di numerose consulenze tecniche, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u, già liquidate con separati decreti (id est: decreto del 19.04.2014 in favore del dott. decreto del 20.01.2020 in favore dei dott.ri Parte_6 Persona_4
e ; decreto del 30.04.2025 in favore del dott. ) sono Persona_5 Persona_6 poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande degli attori;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u, come liquidate in separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5513 del R.G. 2010, avente ad oggetto
“Responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi, come Parte_4 C.F._4 da mandato in atti, dall'avv. Francesco Coccioli, presso il cui studio, sito Taranto alla via Plinio, 87, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Luigi Di Leo, presso il cui studio in Bari, alla via Piccinni n.
33, è elettivamente domiciliata;
-convenuta-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025; con ordinanza del 06.06.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2010, gli attori in epigrafe chiedevano al
Tribunale di condannare la al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale, Parte_5 biologico sia iure proprio che iure successionis, morale sia iure proprio che iure successionis, esistenziale, da perdita di chance di sopravvivenza, nella misura che sarà accertata e quantificata (…), anche in via equitativa, ove occorra, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dall'evento morte sino all'effettivo soddisfo, subiti
1 in seguito al decesso del loro congiunto , avvenuto in data 05.07.2004 Persona_1 nel nosocomio SS. Annunziata di Taranto.
Esponevano a tal fine che il paziente veniva sottoposto, in data 09.06.2004 ad un intervento chirurgico di varicocelectomia ed essendo stato giudicato il decorso post operatorio regolare, veniva dimesso in data 10.06.2004; ma, appena rientrato al proprio domicilio, avvertì stati confusionali e di sonnolenza, con episodi di vomito continuo e, quindi, fu necessario il nuovo ricovero presso l'ospedale SS. Annunziata il giorno
13.06.2004.
Tenuto conto dell'esito della consulenza neurologica (“paziente tendente all'addormentamento, confuso, scarsamente collaborante, con disturbi mnesici e difficoltà nel ricercare le parole”) e degli esami diagnostici eseguiti (Tac cranio, rachicentesi, esame ecografico), il veniva sottoposto, in data 16.06.2004, a Pt_1 craniotomia decompressiva e poiché le sue condizioni peggioravano venne ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale dove, il giorno 05.07.2004 ne veniva dichiarato il decesso.
Rappresentavano, inoltre, di aver sporto formale denuncia per omessa diagnosi, evidenziando che gli stessi sanitari avevano provveduto a curarlo come se avesse contratto un'infezione da tetano;
il procedimento penale si era poi concluso con l'ordinanza di archiviazione, in data 09.01.2008 che, tuttavia, pur non rilevando elementi di responsabilità penale, evidenziò l'omessa diagnosi da parte dei sanitari dell'infiammazione dei seni nasali e paranasali poi sfociata nell'encefalite.
Aggiungevano che, la prima c.t.u. disposta dal P.M. (nominando CTU il Prof. Persona_2
), concludeva nel senso di ritenere la causa ultima della morte del
[...] Per_1
, la cessazione delle funzioni dell'encefalo in seguito a una meningo encefalite
[...] micotica, ritenendo tale patologia ascrivibile ad una infezione nosocomiale.
Ricorrevano pertanto nell'operato della struttura convenuta, elementi di negligenza, imperizia ed imprudenza, così come sussisteva il nesso causale tra la condotta dell'ospedale e l'evento occorso.
In data 12.01.2011, si costituiva in giudizio l' , contestando quanto Parte_5 dedotto dagli odierni attori e chiedendo il rigetto delle richieste formulate in quanto del tutto infondate in fatto e diritto, oltre che sprovviste di qualsivoglia riscontro probatorio.
In particolare, evidenziava che, come accertato dalle due consulenze tecniche disposte dal
P.M., l'una di natura autoptica eseguita dal Prof. e l'altra eseguita Per_2 dall'infettivologo Prof. nessun rilievo negativo è stato sollevato con riguardo Per_3 alla condotta dei medici che sottoposero il ragazzo all'intervento chirurgico, con
2 riguardo sia alla fase pre che post operatoria. Inoltre, al termine delle indagini, i consulenti hanno affermato che nessun elemento di certezza è emerso in ordine alla correlazione tra l'intervento chirurgico e la meningite determinata da fungo, che causò il decesso del giovane , escludendo che l'infezione sia stata contratta in zona Pt_1 chirurgica.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, alcun errore o omissione è imputabile ai sanitari che ebbero in cura il minore, né risulta accertato il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico eseguito e l'infezione contratta dal paziente, dovendosi considerare le complicanze sopraggiunte del tutto imprevedibili e impreviste.
Esclusa, dunque, la responsabilità dei sanitari, deve evidenziarsi l'infondatezza delle richieste risarcitorie, peraltro genericamente formulate, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Disposta la CTU, al fine di verificare se l'insorgere della patologia rivelatasi esiziale fosse riconducibile alla contaminazione derivante dall'esecuzione della pratica chirurgica primaria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2016; scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., ravvisata la necessità di integrare l'elaborato peritale ("dica il C.T.U. se sia configurabile, secondo i criteri di probabilità scientifica applicabili al caso, una relazione causale fra il processo infettivo
e le condizioni ambientali in cui venne eseguito l'intervento chirurgico di varicocele, tenendo a tal fine opportunamente conto dei dati clinici e necroscopici relativi alla sede della pratica operatoria, dell'origine micotica della patologia (sebbene di specie non determinata), dell'anamnesi e della condizione generale del paziente e della storia clinica riferita al periodo intercorso fra il 10 ed il 13.6.2004”), con ordinanza del 28.04.2016, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, rinviando all'udienza del 12.10.2016.
Preso atto dell'omesso avvio del supplemento d'indagine richiesto, il nuovo giudice istruttore disponeva il rinnovo della consulenza tecnica, nominando CTU, il dott.
, medico legale e il dott. , neurologo. Persona_4 Persona_5
Acquisito l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2021 e con ordinanza del 14.10.2021 veniva riservata in decisione. Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 08.08.2022, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio al fine di indagare, mediante supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, l'aspetto relativo all'eventuale origine nosocomiale dell'infezione fungina dei seni nasali e paranasali del giovane Per_1
, da cui risulta essere scaturita la meningoencefalite (secondaria alla predetta
[...] infezione) che ne provocò il decesso.
3 Subentrata la scrivente nella trattazione della causa (con decreto del PdS del 06.03.2023), ritenuta l'opportunità di conferire nuovo incarico peritale ad un esperto infettivologo, veniva nominato CTU il dott. fissando per il conferimento Persona_6 dell'incarico, l'udienza a trattazione cartolare del 04.01.2024.
Depositata la relazione tecnica (in data 19.11.2024) e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05.06.2025; sciogliendo la riserva assunta per effetto della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, tenuto conto degli esiti delle espletate c.t.u., le cui indagini e conclusioni si ritiene in questa sede di dover condividere per completezza e correttezza di metodo e di sviluppo logico-giuridico.
Deve in primo luogo evidenziarsi in punto di diritto che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria (Cass.
n. 5490/2023; Cass. n. 4864/2021; Cass. n. 11599/2020; Cass. nn. 28991-28992/2019;
Cass. n. 24073/2017; Cass. n. 15993/2011; Cass. Sez. Un. n. 577/2008), il danno evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato; mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
In particolare, in tema di infezioni nosocomiali è stato evidenziato (Cass. n. 4864/2021 cit.) che, in applicazione dei suesposti principi sul riparto dell'onere probatorio, spetterà alla struttura provare: a) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
b) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 11599/2020, più in dettaglio in ordine agli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria, si v. Cass. n.
6386/2023); mentre, ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le
4 dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd.
"probabilità prevalente" - e il criterio clinico - volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
Ancora recentemente, la Suprema Corte (Cass. ord. n.5490/2023), ha ribadito, che in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria. Una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato
Tanto premesso, nella specie i consulenti tecnici d'ufficio concordano sull'origine non nosocomiale dell'infezione fungina, escludendo, quindi, un (sicuro) nesso causale tra l'insorgenza dell'infezione e il ricovero in reparto di urologia.
In particolare, il CTU ha così ricostruito la vicenda: “In data 09/06/04 fu sottoposto a procedura chirurgica di correzione di varicocele e il 10/06/04 fu dimesso a domicilio in apparenti buone condizioni, in assenza di segni locali o sistemici di complicanze. In data
13/06/04 il de cuius rientrò in ospedale per stato confusionale e vomito incoercibile. Il ricovero fu inizialmente disposto in Urologia, in considerazione del recente intervento chirurgico. Agli esami ematochimici non si evidenziò alcuna alterazione significativa.
Anche la TC del cranio eseguita in urgenza non mostrò alterazioni significati. Durante la not te fra il 13 e il 14/06 furono eseguite ben tre consulenze infettivologiche, durante le quali fu eseguita anche una rachicentesi che risultò negativo: pertanto fu consigliato il ricovero in neurologia per accertamenti diagnostici. Infatti, il fu trasferito il Pt_1 giorno seguente (14/06) in neurologia e poi lo stesso giorno presso la UO di
Rianimazione. Durante la breve degenza in Neurologia il quadro neurologico si aggravò nell'arco di poche ore: alle ore 07:00 del mattino il de cuius appariva soporoso e poco collaborante, senza tuttavia segni meningei o neurologici focali;
mentre già alle ore
5 08:50 si evidenziarono “risposte in decerebrazione”, ovvero segni di grave danno encefalico corticale. Fu eseguita quindi una RMN encefalo (…). Il paziente fu sottoposto ad una nuova rachicentesi, e questa volta furono ricercati anche i virus erpetici, ma ancora una volta tutta la diagnostica risultò negativa sia per virus che all'esame colturale. In data 15/06 il paziente rimase sedato e ventilato e fu sottoposto a nuova consulenza infettivologica e cardiologica per episodi di tachicardia ventricolare non sostenuta, trattata con infusione di potassio. In data 16/06 vi fu ulteriore aggravamento con assenza di risposte alla stimolazione. Si eseguì quindi nuova RMN con MdC che evidenziò grave ipertensione endocranica con arresto di flusso cerebrale, in un quadro compatibile con morte cerebrale. A tanto seguì una valutazione neurochirurgica urgente che pose indicazione ad intervento di craniotomia occipitale decompressiva, che fu eseguita la sera stessa. In pari data il de cuius ricevette numerose valutazioni, inclusa una nuova valutazione Infettivologica, una Cardiologica, una di Chirurgia Vascolare con doppler dei tronchi sovraortici, una ORL e una neurologica: in tutti i casi non vi furono acquisizioni o nuove determinazioni che cambiarono l'interpretazione degli eventi o la gestione del caso. Nei giorni successivi, dal 17/06 al 05/07 il paziente rimase in stato di morte cerebrale (Glasgow Coma Scale =3/15) sino a che sopravvenne l'exitus (pag. 8 e ss. della relazione tecnica depositata del 19.11.2024).
Ciò premesso, il consulente ha posto anzitutto in rilievo la difficoltà di inquadramento del caso.
La problematica clinico-infettivologica del è peculiare e particolare: “L'evento Per_1 di cui si parla, ovvero una infezione fungina invasiva cerebrale in un soggetto di 14 anni senza altre note patologie in anamnesi, è da ritenersi un evento estremamente raro, più che aneddotico. Dunque, stiamo parlando di un evento che è avvenuto fuori da qualsiasi probabilità statistica, fuori da qualsiasi ragionevole nozione epidemiologica riguardante le complicanze post-operatorie di un intervento di day service di varicocele. Insomma, non esiste alcuna casistica pubblicata in letteratura scientifica che riporta quale conseguenza di un tale atto chirurgico una infezione fungina invasiva cerebrale. Più in generale, il verificarsi di una infezione fungina invasiva in un quattordicenne in apparente buona salute è altresì un evento tutt'altro che frequente, anzi, anch'esso è annoverabile come un accadimento estraneo a qualsiasi casistica nota, sicuramente sorprendente e “incredibile” nell'accezione accademica del termine, ovvero “molto difficile a credersi, inaccettabile sul piano dell'intelletto e del giudizio sino a prova contraria”. E non solo, anche accettata l'evidenza di una infezione fungina invasiva in questo contesto narrato, persino la sua evoluzione clinica appare rientrare nelle
6 manifestazioni meno frequenti, nel senso che solitamente le infezioni fungine evolvono in lesioni singole o multiple cerebrali, ad aspetto ascessuale, ad andamento subacuto, provocando una evoluzione nefasta nell'arco di alcune settimane. Al contrario, qui si descrive una gravissima infezione diffusa infiltrazione vascolare e necrosi di tutto il parenchima cerebrale, rapidamente evolutiva, anzi meglio fulminante, che ha reso
l'encefalo stesso (si veda autopsia) “di volume e consistenza ridotta a causa di avanzati fenomeni colliquativi”.
Pertanto, premessa una disamina patogenetica e riletti a posteriori i referti radiologici in atti (13.6.04 Tc cranio (SS. Annunziata); Rilettura tc cranio / 14.6.04 Per_7 Per_3
RM encefalo con valutazione AngioRM (SS. Annunziata); Rilettura RM / Per_7 Per_3
16.6.04 Tc cranio (SS. Annunziata); 16.6.04 RM encefalo (SS. Annunziata); Rilettura RM
/ , il CTU afferma: “la spiegazione più probabile di quanto avvenne, Per_7 Per_3 almeno sulla base di quello che è possibile recuperare dagli atti, è che il soffrì Pt_1 di una forma di infezione fungina invasiva rino-cerebrale, più probabilmente da fungo dimorfo quale un CO (Mucor spp, Rhizopus spp, Fusarium spp, ecc) vista
l'aggressività clinica e il riscontro autoptico nel tessuto cerebrale di “ife e spore” (si veda referto autoptico). Infatti, la caratteristica aggiuntiva che fa propendere per un CO è proprio il riconoscimento nei tessuti di entrambi gli elementi fungini (sia le ife che le spore) che fa propendere fortemente per un fungo dimorfo, ovvero che contiene entrambe le forme vitali;
diversamente i lieviti (come la .) vivono in forma CP_2 di spore, mentre i funghi filamentosi, come LL spp., vivono solo in forma di ife.
Inoltre, ad ulteriore conferma di questa ipotesi conclusiva vi è una ulteriore considerazione: come frequentemente riportato in letteratura le infezioni cerebrali di
Mucorales tendono ad essere molto spesso caratterizzate da esami colturali negativi
(come avvenne nel caso del ) anche su liquorcoltura;
ciò contrasta con le Pt_1 infezioni da ND spp ed LL spp. che invece danno più di frequente risultati positivi.
Quindi, “(…) molto probabilmente il quadro si sviluppò a partire da una condizione di rinosinusite acuta, alla quale il era predisposto per particolare ampiezza dei Pt_1 seni paranasali e sottigliezza delle ossa craniche a livello del clivus, ove avvenne la proliferazione di patogeni fungini e la loro disseminazione a livello del parenchima cerebrale”.
Così individuato in modo probabilistico l'agente patogeno, l'ausiliario esclude che l'infezione possa essere considerata nosocomiale.
7 In particolare ha evidenziato che: a) In nessun caso riportato in letteratura, in ambito post-operatorio, la via di trasmissione è da riferirsi ad anestesia generale (come quella
a cui fu sottoposto il ); b) nell'ambito delle infezioni invasive cerebrali non Pt_1 direttamente correlate alle procedure chirurgiche, si identificano invece numerosi casi spontanei a partenza dai seni paranasali;
c) In tutti questi casi la malattia cerebrale si è sviluppata spontaneamente, talvolta in assenza di un chiaro momento di contagio ma piuttosto a seguito di una virulentazione del fungo a livello dei seni paranasali.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rispondendo al quesito formulato, il CTU giunge alla conclusione che: “non si ravvedono elementi scientifici sufficienti a considerare la suddetta infezione quale una infezione nosocomiale, poiché non vi furono elementi omissivi o commissivi che siano implicati nell'avvenuta infezione e che possano essere imputati ai sanitari o alla struttura sanitaria”.
Inoltre, circa la prova liberatoria che incombeva sull'ospedale SS. Annunziata, il consulente precisa: “Alla luce di tutto quanto esposto si ritiene di poter escludere che
l'infezione descritta sia da considerarsi nosocomiale;
vista la complessità e rarità dell'infezione, non esistono misure preventive o profilattiche accertate o condivise che possano essere considerate oggetto di azioni omissive o commissive imputabili ai sanitari”; ed aggiunge “il caso (per intero, dalla fase pre-operatoria al decesso) fu correttamente gestito secondo evidenze disponibili e linee guida disponibili all'epoca dei fatti, non evidenziandosi in alcuna fase elementi di malpractice che potrebbero aver causato in linea teorica lo svilupparsi o l'aggravarsi della suddetta infezione”.
In conclusione, “la spiegazione più probabile e veritiera del caso è data dalla predisposizione individuale del , che per conformazione e caratteristiche dei Pt_1 suoi seni paranasali ed ossa del basicranio, sviluppò una infezione invasiva da funghi dimorfi, normalmente presenti nell'ambiente, e virulentatisi una volta stabilitisi in un tessuto biologico favorente la loro diffusione. In questo processo letifero e imprevedibile, nessun addebito in termini di malpractice né preventivo né gestionale è imputabile all'operato della struttura sanitaria”.
Nessuna censura può, dunque, essere rivolta all'operato dei sanitari che ebbero in cura
, sotto il profilo della tempestività e adeguatezza delle cure, sia nella Persona_1 fase iniziale dell'accesso alla struttura e pre-operatoria, sia in quelle successive;
né, in senso contrario, appaiono condivisibili le osservazioni del consulente di parte degli attori, dr. (“È lo stesso CTU che a pagina 21 della predetta bozza esclude Persona_8 che l'infezione fungina di cui si tratta sia stata contratta prima dell'ingresso del povero
nell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, delineando quindi che si Persona_1
8 trattò di un'infezione insorta e/o contratta durante la degenza del predetto , Pt_1 atteso che l'infezione non era né in incubazione né presente al momento dell'ingresso in
Ospedale e, pertanto l'infezione deve ritenersi in re ipsa di origine nosocomiale”), cui ha puntualmente replicato il CTU, confermando gli esiti finali della consulenza.
In particolare, per le stesse caratteristiche intrinseche dell'agente patogeno è assolutamente impossibile dimostrare e/o sostenere che il primo e unico contatto avvenuto con la specie fungina patogena sia avvenuto proprio nel corso del ricovero per il trattamento del varicocele.
Inoltre, per quanto attiene le procedure di prevenzione delle infezioni ospedaliere, come evidenziato dal CTU non si comprende quale sarebbe stato l'atteggiamento omissivo o commissivo imputabile alla struttura sanitaria, che possa essere riconosciuto quale causa o concausa dell'infezione fungina, secondo il principio civilistico del “più probabile che non”.
Infine, nella tesi attorea, non si ravvisa alcun chiaro nesso fra l'operato del team urologico e la sede infettiva sinusale e cerebrale e, in mancanza del riconoscimento del nesso causale nella storia clinica del tra la condotta dell'ospedale e il decesso Pt_1 del paziente, deve escludersi la responsabilità della struttura convenuta nella causazione dell'evento occorso.
La complessità intrinseca del caso in oggetto, come comprovato dalla necessità di numerose consulenze tecniche, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u, già liquidate con separati decreti (id est: decreto del 19.04.2014 in favore del dott. decreto del 20.01.2020 in favore dei dott.ri Parte_6 Persona_4
e ; decreto del 30.04.2025 in favore del dott. ) sono Persona_5 Persona_6 poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande degli attori;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u, come liquidate in separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
9 10