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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena CP_2
Burgello
-resistente-
nonché contro rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pitaro Controparte_3
-resistente-
avente a oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 13 1. , docente di ruolo sin dal 13.10.1997, ha impugnato la sanzione Parte_1
disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 20, irrogata dall'Amministrazione scolastica con provvedimento prot. n. 420 del 19.1.2021.
1.1. Ha eccepito: a) la violazione del principio di collegialità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
b) l'insussistenza degli addebiti mossi;
c) l'assenza di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione intimata.
1.2. Ha, quindi, evocato in giudizio il , Controparte_1
l' al fine di Controparte_4 chiedere: 1) l'annullamento della sanzione disciplinare;
2) la condanna degli organi intimati alla restituzione del trattamento economico indebitamente trattenuto;
3) la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni cagionati.
2. Si sono costituiti il (e per esso l' Controparte_1 [...]
) e eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e CP_5 Controparte_3
chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nei cui confronti, a ben vedere, l'odierno ricorrente non ha Controparte_3
svolto alcuna specifica domanda: ed invero, dall'esame delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, emerge che le richieste articolate alle lettere a) e b) hanno ad oggetto la sanzione disciplinare impugnata, ossia un atto emanato dall'Amministrazione scolastica ed in alcun modo imputabile alla CP_3
analogamente, la richiesta risarcitoria [cfr. lett. c) delle conclusioni] è rivolta esclusivamente nei confronti della «Amministrazione resistente», così come la successiva istanza di condanna al pagamento delle spese di lite.
3.1. Ne discende l'assenza di legittimazione passiva di Controparte_3
evocata in giudizio soltanto quale persona che ha dato avvio al procedimento disciplinare oggetto di contestazione.
3.2. È solo il caso di precisare che la questione della legittimazione passiva non attiene al thema probandum su cui incide il principio di non contestazione in quanto
è questione di diritto e pertanto il difetto di legittimazione attiva o passiva è
Pag. 2 a 13 rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa o dalla normativa applicabile, avendo ad oggetto un elemento costitutivo della domanda (Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5147).
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che di seguito si esporranno.
4.1. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del sanzione impugnata per violazione del principio di collegialità, ex art. 55-bis d.lgs. n.
165/2001.
4.1.1. Nello specifico, il ricorrente deduce che la nota di contestazione disciplinare ed il provvedimento di irrogazione della sanzione sono stati sottoscritti dal solo dirigente e che la sua audizione è avvenuta alla presenza di soli Persona_1 due membri dell'UPD.
4.1.2. Entrambe le deduzioni non colgono nel segno.
4.1.3. Quanto alla prima, deve essere rilevato che, in relazione all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla sua manifestazione, sicché mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo (v. Cass. n. 3467 del 6 febbraio 2019; n. 17357 del 27 giugno
2019). Non ha, dunque, fondamento la tesi del ricorrente secondo cui dalla
(presunta) natura perfetta del collegio (qui comunque non ravvisabile, non essendo stato dimostrato che la disciplina del concreto funzionamento dell'UPD istituito presso l'Amministrazione resistente stabilisse la sua natura di collegio perfetto: cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 9314 del 16/04/2018: l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n.
165 del 2001 rimette all'autonomia degli ordinamenti di ciascuna amministrazione l'individuazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, con l'unico limite del carattere pluripersonale, di modo che occorre valutare caso per caso se sia stato attribuito a detto organo la natura di collegio perfetto per la validità delle deliberazioni), deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all'esterno la paternità dell'atto, sottoscrivendolo.
Pag. 3 a 13 4.1.4. Quanto alla seconda, ferma l'inoperatività del collegio in composizione unipersonale, l'ufficio procedimenti disciplinari opera con il "plenum" dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico- discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'eIGenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, eIGenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare (Cassazione civile sez. lav., 27/06/2019,
n.17357). Ne consegue che alcuna illegittimità del procedimento disciplinare (e della sanzione adottata in esito allo stesso) può essere ravvisata per il sol fatto che all'audizione del ricorrente abbiano proceduto due soli componenti dell'UPD.
4.2. È, invece, da accogliere l'eccezione di insussistenza degli addebiti mossi al ricorrente.
4.2.1. In particolare, al è stata contestata la seguente condotta: «Il Dirigente Pt_1
Scolastico dell'I.C. “Corrado Alvaro” di Chiaravalle Centrale ha informato
l'Ufficio scrivente con nota recante prot. ris. n.1 del 16/11/2020, unitamente a documentazione allegata, di una condotta da Lei tenuta durante lo svolgimento dei
Suoi compiti istituzionali, nella quale sono ravvisabili responsabilità di ordine disciplinare. Il Capo d'Istituto sarebbe venuto a conoscenza di un episodio accaduto il 10/11/2020, alle ore 15:15 circa, nel plesso scolastico di Palermiti
(scuola dell'infanzia) dell'I.C. dove Lei presta servizio. In particolare la S.V.: Oltre ad aggredire verbalmente la collaboratrice scolastica , avrebbe Controparte_3
compiuto atti contro di lei strattonandola, pizzicandole lo zigomo, spingendola verso l'attaccapanni, causandole un trauma contusivo alla spalla e al gomito destro, nonché ecchimosi allo zigomo sinistro. A seguito della presunta aggressione, venivano riscontrate alla IG. le lesioni appena menzionate, CP_3
giusto referto medico allegato alla relazione del Dirigente Scolastico. Poiché nella condotta che Le viene attribuita, in considerazione del ruolo da Lei rivestito, sono
Pag. 4 a 13 rilevabili a suo carico atti di particolare gravità, non conformi alla responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti all'esercizio della funzione docente, disciplinarmente perseguibili ai sensi degli artt. 494, 495 e seguenti del decreto legislativo n. 297/94 e previsti dall'art. 3 co. 2 del D.P.R. n.62/2013, la stessa Le viene formalmente contestata nell'ambito del procedimento disciplinare che lo scrivente Ufficio intende avviare nei Suoi confronti con la presente comunicazione…» (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente;
doc. n. 4 del
Cont fascicolo del ).
4.2.2. All'esito del procedimento disciplinare così avviato – ed articolatosi nell'audizione del ricorrente (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente) e nell'acquisizione della documentazione proveniente dall'istruttoria compiuta dal
Dirigente dell'I.C. “Corrado Alvaro” di Chiaravalle Centrale – al è stata Pt_1
irrogata la sanzione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 20, sul presupposto per cui «è risultato provato che in data 10/11/2020 alle ore 15:15 circa, nel plesso scolastico di Palermiti (scuola dell'infanzia) dell'I.C. dove Lei presta servizio, ha compiuto ai danni della collaboratrice scolastica , atti contro di Controparte_3
lei, strattonandola, pizzicandole lo zigomo, spingendola verso l'attaccapanni, causandole un trauma contusivo alla spalla e al gomito destro, nonché ecchimosi allo zigomo sinistro. Per quanto concerne l'aggressione fisica perpetrata, la stessa viene comprovata non solo dalle dichiarazioni lineari, circostanziate e coerenti rese dalla persona offesa, giusto verbale recante prot. n.2147 del 10 novembre
2020, ma anche dai relativi certificati medici acquisiti. Ed invero, dal referto medico rilasciato dal presidio ospedaliero di Soverato in data 10/11/2020, risulta che l'evento dannoso, sia plausibilmente ascrivibile alla condotta violenta descritta dalla persona offesa: l'ecchimosi allo zigomo è da ascrivere al pizzico alla guancia causato nell'atto dello strappo della mascherina;
il trauma contusivo al gomito destro è compatibile con la stretta violenta da Lei perpetrata al braccio destro della il trauma contusivo alla spalla destra è compatibile con la spinta CP_3
violenta da Lei effettuata, a causa della quale la persona offesa ha impattato la propria spalla destra con l'attaccapanni. Al riguardo la ricostruzione dei fatti da
Pag. 5 a 13 Lei descritta sia nella memoria difensiva che in sede di audizione a difesa, in cui nega categoricamente di aver perpetrato qualsiasi condotta aggressiva nei confronti della IG.ra (asserendo altresì che la avrebbe inventato CP_3 CP_3
l'accaduto per timore che Lei avrebbe notiziato la segretaria delle eventuali frasi ricevute e delle eventuali inottemperanze lavorative effettuate dalla , risulta CP_3
poco credibile. Infatti, la Sua ricostruzione degli accadimenti viene sconfessata dalla relazione del Dirigente Scolastico nella quale, le dichiarazioni della persona offesa allegate, sono suffragate da certificati medici acquisiti agli atti, con cui in modo univoco e coerente vengono descritti i fatti contestati. A ciò va aggiunto altresì che questo Ufficio, nel caso in esame, non ritiene di dover utilizzare come prove a Suo discarico, le dichiarazioni dei genitori prodotte in sede di audizione ovvero della IG.ra e della IG.ra , in quanto Testimone_1 Persona_2 entrambe non presenti al momento dell'aggressione fisica. All'uopo, occorre precisare che la IG.ra è arrivata in loco quando ormai l'alterco tra Lei e Pt_2
la era ormai terminato;
la IG.ra invece ha assistito solo a parte CP_3 Per_2
del litigio intercorso, asserendo di aver assistito solo ad un diverbio prettamente verbale fra Lei e la IG.ra Ragion per cui, considerata la disamina precisa CP_3
e puntuale da parte della dell'accadimento concernente l'aggressione fisica CP_3
ricevuta, vista altresì la documentazione medica acquisita, appare chiaro all'Ufficio scrivente che Lei con cosciente volontà e senza alcuna giustificazione, ha perpetrato una condotta violenta nei confronti della persona offesa procurandole una, seppur lieve, alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo…e quindi compromettendole l'integrità fisica. Non risulta invece, al termine della fase istruttoria, sufficientemente provata l'aggressione verbale da
Lei perpetrata nei confronti della IG. di cui in contestazione…Per CP_3
completezza espositiva occorre comunque argomentare che il venir meno della sua responsabilità in ordine a quest'ultimo episodio, non incide sulla Sua complessiva responsabilità derivante dai restanti fatti contestati…» (cfr. doc. n. 1 del fascicolo Cont di parte ricorrente;
doc. n. 5 del fascicolo del ).
Pag. 6 a 13 4.2.3. Dai richiamati atti emerge, dunque, che la sanzione impugnata, irrogata in ragione dell'aggressione fisica perpetrata dal nei confronti della Pt_1 CP_3
(essendo, invece, stata esclusa la sussistenza dell'ulteriore addebito relativo all'aggressione verbale del primo nei confronti della seconda), è stata fondata sulla ritenuta sussistenza della prova della condotta contestata, basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sui certificati medici acquisiti nell'istruttoria.
4.2.4. Ciò posto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare irrogata, nonché della proporzionalità della sanzione, dovendosi dare un'interpretazione estensiva della regola dettata in tema di licenziamento dall'art. 5 l. 604/1966 (Cass.
17 agosto 2001, n. 11153; Cass. 24 aprile 2018, n. 10086).
4.2.5. Nell'odierna sede processuale, tuttavia, non è stato possibile appurare l'effettiva sussistenza della suddetta aggressione fisica.
4.2.6. Innanzitutto, non l'ha confermata nessuno dei testi escussi.
4.2.7. La teste in particolare, ha affermato: «ricordo che il Persona_2
10.11.2020 ero andata a prendere i miei due figli, che all'epoca frequentavano la scuola dell'infanzia di Palermiti, prima dell'orario di uscita normale (che è dalle
15,45 alle 16,00). Io ero andata verso le 15,00, anche se non ricordo il motivo per cui c'era la necessità di questa uscita anticipata. Quando sono arrivata, ho suonato al campanello e mi ha aperto la collaboratrice , alla Controparte_3
quale ho riferito che ero lì per prendere i bambini. Io sono rimasta ad aspettare fuori dalla porta, dopo la quale c'è l'atrio e subito sulla destra la classe dei miei figli, distante circa una decina di metri dalla porta di ingresso. La IGnora è CP_3
entrata in classe a dire al maestro che ero andata lì a prendere i Parte_1
bambini. La porta della classe è rimasta aperta. A questo punto ho sentito una discussione tra i due, in merito a chi dei due, o , avrebbe dovuto CP_3 Pt_1
compilare il modulo di uscita anticipata. La collaboratrice aveva dei toni alterati, mentre il maestro aveva un tono di voce normale. Ricordo che ho sentito la Pt_1 che in dialetto diceva “questo – riferito al – non sa fare niente, che CP_3 Pt_1
Pag. 7 a 13 cosa l'hanno mandato a fare qua”. Dopodiché la è uscita dalla classe con i CP_3
miei due bambini. È uscito anche il . I due continuavano a discutere, o Pt_1
meglio la continuava a discutere mentre il si mostrava perplesso per CP_3 Pt_1
la situazione. Io mi sono accorta che a mia figlia mancava lo zaino e ho chiesto se me lo potevano dare. Il mi ha risposto che me lo avrebbe passato dalla Pt_1
finestra che dava sulla strada, è rientrato in classe e ha chiuso la porta, mentre la
è rimasta fuori dalla classe. Io sono passata dalla finestra a prendere lo CP_3
zaino che mi ha porto il maestro Currà e poi sono andata via, dopo aver scambiato due chiacchiere per cinque minuti con un'altra mamma, una vigilessa in servizio, che nel frattempo era arrivata anche perché c'era lo scuolabus che doveva partire con i bambini. Ma la situazione era tranquilla… non ho notato segni di violenza fisica sulla persona della IGnora tra quando sono arrivata e quando Pt_3 sono andata via è trascorso un quarto d'ora abbondante… la vigilessa di cui prima ho riferito si chiama io ero presente al momento della Testimone_2
discussione tra la collaboratrice ed il maestro , mentre CP_3 Pt_1 Per_3
è arrivata mentre io stavo andando via…» (cfr. verbale d'udienza
[...] dell'8.3.2023).
4.2.8. Dal canto suo, la teste ha dichiarato: «non ricordo di Persona_3 preciso le date, essendo passato un po' di tempo, però quello che posso dire è che generalmente andavo io a prendere mio figlio a scuola, in genere verso le 16,00.
Mio figlio frequentava la classe affidata al maestro Currà, nella Scuola dell'Infanzia di Palermiti. Conosco di vista anche la IG.ra che Controparte_3 in quell'anno espletava i compiti di bidella ed era lei che portava mio figlio alla porta per farlo uscire da scuola. Ciò detto, da quello che ricordo, quel giorno la IG.ra mi ha portato mio figlio dalla classe, ma non ho notato segni di CP_3 aggressioni fisiche sul suo volto, né l'ho vista agitata o altro. Ho saputo poi del diverbio da persone esterne ed io, proprio perché non avevo notato nulla di particolare, me ne ero meravigliata, anche perché, essendo io agente di polizia locale, ho pensato che se fosse successo qualcosa la me ne avrebbe potuto CP_3
Pag. 8 a 13 parlare. Ribadisco ancora una volta che, quando sono andata a prendere mio figlio da scuola, potevano essere le 16,00 circa» (cfr. verbale d'udienza dell'11.9.2024).
4.2.9. Orbene, la teste presente nell'arco di tempo tra le 15,00 e le 15,15 Per_2 circa (avendo dichiarato di essersi intrattenuta presso l'edificio scolastico per un quarto d'ora “abbondante”), non ha assistito ad alcuna aggressione fisica da parte del ricorrente nei confronti della né ha notato segni di violenza fisica sulla CP_3 stessa. L'unico episodio del quale ha avuto diretta percezione è stato un diverbio tra il e la sul soggetto al quale competeva la compilazione del modulo Pt_1 CP_3
d'uscita anticipata;
diverbio nel corso del quale, comunque, era stata la collaboratrice scolastica ad aver assunto toni alterati nei confronti del docente.
4.2.10. Analogamente, la teste – che non ha assistito al diverbio – ha Pt_2
riferito che, allorquando si è recata a scuola per prelevare il proprio figlio, intorno alle ore 16,00, quest'ultimo è stato accompagnato fuori dalla la quale – CP_3 quando ormai l'aggressione, secondo la prospettazione della persona offesa, si era già compiuta (essendosi consumata, a dire della stessa intorno alle ore CP_3
15,15 – cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) – non mostrava segni di agitazione, né ecchimosi o altri elementi che facessero pensare ad una violenza fisica subita.
4.2.11. E, del resto, stride con la violenza e la natura dell'aggressione che la CP_3
afferma di aver subìto, il fatto che quest'ultima non abbia inteso notiziare la
(anche in ragione del suo ruolo di agente di polizia locale) o, comunque, Pt_2
altri soggetti, di quanto appena accaduto, eventualmente richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.
4.2.12. L'unica persona avvertita dalla collaboratrice scolastica è stata R_
, all'epoca dei fatti (a.s. 2020/2021) presso l'I.C. “Corrado Alvaro” di
[...] Pt_4
Chiaravalle Centrale.
4.2.13. Quest'ultima, nello specifico, ha dichiarato: «La mi ha riferito di CP_3 essere stata aggredita dal docente presso l'Istituto scolastico di Parte_1
Palermiti, ove io la avevo deIGnata come collaboratrice scolastica. Non ricordo con precisione le date, ma ricordo l'episodio. Mi disse che era stata aggredita,
Pag. 9 a 13 spinta verso il muro dove c'era un attacca-panni ed era indolenzita e spaventata per l'aggressione subita. Io le ho detto di non abbandonare il posto di lavoro, di non dare adito ad altre problematiche e di allontanarsi rimanendo a vigilare sull'uscita dei bambini. Le ho chiesto se ci fosse qualcun altro nell'Istituto e di tenermi informata. Nel piano superiore c'era la scuola media, quindi le ho detto quantomeno di salire al piano superiore, così avrebbe mantenuto la vigilanza sull'ingresso. Dopo abbiamo chiuso la telefonata. Mi ha richiamato poco dopo per dirmi che era al piano di sopra, che era tutto a posto e che il docente era andato via, così come erano andati via i ragazzi, così poi lei ha potuto terminare l'orario di servizio e andare via. Credo anzi che siano venuti a prenderla perché non stava bene… la IGnora mi ha telefonato perché era impaurita e voleva andare CP_3
via, però aveva la preoccupazione di lasciare incustoditi i bambini, per cui, essendo io la responsabile, mi ha informato telefonicamente. Ribadisco che era molto impaurita… non mi sono recata a scuola perché i ragazzini erano già usciti, il maestro era andato via e non c'era la necessità che io andassi, anche perché la figlia o non ricordo chi era andata prendere la IGnora Io poi mi sono solo CP_3
accertata telefonicamente che fosse arrivata a casa e che fosse andata in ospedale… non ho avuto modo di vedere nei giorni successivi la IGnora ho CP_3 avuto solo contatti telefonici… nei giorni successivi all'episodio, la è CP_3
risultata assente dal posto di lavoro ed è stata inviata, come giustificazione delle assenze, la documentazione medica e il referto del pronto soccorso» (cfr. verbale d'udienza dell'8.3.2023).
4.2.14. La telefonata alla è, dunque, avvenuta soltanto dopo che il maestro era R_
già andato via e, quindi, al termine dell'orario di servizio, che comunque la CP_3 ha continuato a svolgere fino alla fine della giornata, rassicurando l'interlocutrice del normalizzarsi della situazione (altra circostanza poco compatibile con una violenta aggressione fisica appena subìta).
4.2.15. Per il resto, le dichiarazioni della non apportano alcun ulteriore utile R_
contributo conoscitivo per la ricostruzione dei fatti, avendo la teste appreso le
Pag. 10 a 13 circostanze direttamente dalla persona offesa e non avendo avuto modo di vedere quest'ultima, con la quale ha mantenuto soltanto contatti telefonici.
4.2.16. Né possono fungere da riscontro, rispetto a quanto riferito dalla i CP_3
certificati medici versati in atti, nei quali viene soltanto indicata la diagnosi riscontrata (trauma contusivo spalla e gomito dx;
ecchimosi zigomo sx), mentre, in ordine all'eziologia delle lesioni, viene riportato quanto riferito dalla stessa persona offesa circa un'aggressione subìta sul posto di lavoro;
sicché, nulla è possibile inferire in ordine alle effettive modalità di verificazione dei fatti, tenendo anche conto della circostanza per la quale l'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato è avvenuto a notevole distanza di tempo (ore 19,57) rispetto all'orario dell'accaduto (ore 15,15/15,30; manca, invece, l'orario di ingresso presso il punto di intervento di Chiaravalle Centrale – cfr. allegati alla nota prot. ris. n. 1 del 16.12.2020, firmata dal Dirigente scolastico dell'I.C. “Corrado
Alvaro” di Chiaravalle Centrale – doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
4.2.17. Anche la documentazione fotografica versata in atti è priva di qualsivoglia indicazione in merito al giorno ed all'orario di effettuazione delle foto, sì da non consentire di ricondurre in maniera univoca quanto in esse ritratto all'asserita aggressione perpetrata dal ricorrente.
4.2.18. In definitiva, dall'analisi delle risultanze probatorie sin qui riepilogate, non
è emersa con sufficiente chiarezza e precisione l'esistenza degli addebiti disciplinari mossi al ricorrente.
4.2.19. Ne consegue che la sanzione impugnata deve essere annullata.
4.3. L'accoglimento del ricorso sotto il profilo dell'insussistenza del fatto determina l'assorbimento dell'eccezione di difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione, pure sollevata dal ricorrente.
4.4. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dal essendo la stessa rimasta del tutto generica e indeterminata: in Pt_1
particolare, non solo non è stato quantificato in alcun modo il presunto danno, ma non sono neppure state specificamente allegate – né tantomeno provate – le voci di danno subite dal ricorrente, non potendo quindi neppure astrattamente verificarsi né
Pag. 11 a 13 se le stesse siano in nesso di causalità diretta con l'applicazione della sanzione, né i criteri di calcolo con cui avrebbero dovuto essere computate. In proposito, è opportuno ricordare che l'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, previsto dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, risultando impossibile solo la relativa quantificazione (Cass. 8 gennaio 2016, n. 127; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889). Né di ausilio alla prospettazione attorea potevano essere i capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo («vero è che il IG. dopo l'applicazione della sanzione Pt_1 disciplinare da parte dell'ufficio scolastico è caduto in un profondo stato di depressione psico-fisica» e «vero è che il IG. prima dell'applicazione della Pt_1 sanzione disciplinare da parte dell'ufficio scolastico non aveva mai manifestato stati di depressione psico-fisica»), in quanto formulati in maniera generica ed implicanti, in ogni caso, valutazioni non demandabili ai testimoni.
4.5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati.
5. In ordine alla spese di lite, se ne dispone la compensazione tra parte ricorrente e stante il rilievo officioso del difetto di legittimazione Controparte_3
passiva di quest'ultima (eccepito, peraltro, dalla tardivamente, soltanto nelle CP_3
note autorizzate del 26/2/2025).
5.1. Nei rapporti tra il ricorrente e l'Amministrazione scolastica, invece, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria, vengono compensate in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte resistente soccombente.
5.2. Quanto alla liquidazione (effettuata per l'intero), si ha riguardo al DM n.
55/2014, alla tipologia di controversia (causa di lavoro), al suo valore
(indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), alle singole fasi del procedimento (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e ad un importo prossimo al medio tariffario.
Pag. 12 a 13
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata, che conseguentemente annulla;
b) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la retribuzione non erogata nel periodo di sospensione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_3
- compensa nella misura di 1/3 le spese di lite – liquidate per l'intero in complessivi € 5.259,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge – tra parte ricorrente ed il , Controparte_1
e pone a carico di quest'ultimo i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena CP_2
Burgello
-resistente-
nonché contro rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pitaro Controparte_3
-resistente-
avente a oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 13 1. , docente di ruolo sin dal 13.10.1997, ha impugnato la sanzione Parte_1
disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 20, irrogata dall'Amministrazione scolastica con provvedimento prot. n. 420 del 19.1.2021.
1.1. Ha eccepito: a) la violazione del principio di collegialità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
b) l'insussistenza degli addebiti mossi;
c) l'assenza di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione intimata.
1.2. Ha, quindi, evocato in giudizio il , Controparte_1
l' al fine di Controparte_4 chiedere: 1) l'annullamento della sanzione disciplinare;
2) la condanna degli organi intimati alla restituzione del trattamento economico indebitamente trattenuto;
3) la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni cagionati.
2. Si sono costituiti il (e per esso l' Controparte_1 [...]
) e eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e CP_5 Controparte_3
chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nei cui confronti, a ben vedere, l'odierno ricorrente non ha Controparte_3
svolto alcuna specifica domanda: ed invero, dall'esame delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, emerge che le richieste articolate alle lettere a) e b) hanno ad oggetto la sanzione disciplinare impugnata, ossia un atto emanato dall'Amministrazione scolastica ed in alcun modo imputabile alla CP_3
analogamente, la richiesta risarcitoria [cfr. lett. c) delle conclusioni] è rivolta esclusivamente nei confronti della «Amministrazione resistente», così come la successiva istanza di condanna al pagamento delle spese di lite.
3.1. Ne discende l'assenza di legittimazione passiva di Controparte_3
evocata in giudizio soltanto quale persona che ha dato avvio al procedimento disciplinare oggetto di contestazione.
3.2. È solo il caso di precisare che la questione della legittimazione passiva non attiene al thema probandum su cui incide il principio di non contestazione in quanto
è questione di diritto e pertanto il difetto di legittimazione attiva o passiva è
Pag. 2 a 13 rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa o dalla normativa applicabile, avendo ad oggetto un elemento costitutivo della domanda (Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5147).
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che di seguito si esporranno.
4.1. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del sanzione impugnata per violazione del principio di collegialità, ex art. 55-bis d.lgs. n.
165/2001.
4.1.1. Nello specifico, il ricorrente deduce che la nota di contestazione disciplinare ed il provvedimento di irrogazione della sanzione sono stati sottoscritti dal solo dirigente e che la sua audizione è avvenuta alla presenza di soli Persona_1 due membri dell'UPD.
4.1.2. Entrambe le deduzioni non colgono nel segno.
4.1.3. Quanto alla prima, deve essere rilevato che, in relazione all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla sua manifestazione, sicché mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo (v. Cass. n. 3467 del 6 febbraio 2019; n. 17357 del 27 giugno
2019). Non ha, dunque, fondamento la tesi del ricorrente secondo cui dalla
(presunta) natura perfetta del collegio (qui comunque non ravvisabile, non essendo stato dimostrato che la disciplina del concreto funzionamento dell'UPD istituito presso l'Amministrazione resistente stabilisse la sua natura di collegio perfetto: cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 9314 del 16/04/2018: l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n.
165 del 2001 rimette all'autonomia degli ordinamenti di ciascuna amministrazione l'individuazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, con l'unico limite del carattere pluripersonale, di modo che occorre valutare caso per caso se sia stato attribuito a detto organo la natura di collegio perfetto per la validità delle deliberazioni), deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all'esterno la paternità dell'atto, sottoscrivendolo.
Pag. 3 a 13 4.1.4. Quanto alla seconda, ferma l'inoperatività del collegio in composizione unipersonale, l'ufficio procedimenti disciplinari opera con il "plenum" dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico- discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'eIGenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, eIGenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare (Cassazione civile sez. lav., 27/06/2019,
n.17357). Ne consegue che alcuna illegittimità del procedimento disciplinare (e della sanzione adottata in esito allo stesso) può essere ravvisata per il sol fatto che all'audizione del ricorrente abbiano proceduto due soli componenti dell'UPD.
4.2. È, invece, da accogliere l'eccezione di insussistenza degli addebiti mossi al ricorrente.
4.2.1. In particolare, al è stata contestata la seguente condotta: «Il Dirigente Pt_1
Scolastico dell'I.C. “Corrado Alvaro” di Chiaravalle Centrale ha informato
l'Ufficio scrivente con nota recante prot. ris. n.1 del 16/11/2020, unitamente a documentazione allegata, di una condotta da Lei tenuta durante lo svolgimento dei
Suoi compiti istituzionali, nella quale sono ravvisabili responsabilità di ordine disciplinare. Il Capo d'Istituto sarebbe venuto a conoscenza di un episodio accaduto il 10/11/2020, alle ore 15:15 circa, nel plesso scolastico di Palermiti
(scuola dell'infanzia) dell'I.C. dove Lei presta servizio. In particolare la S.V.: Oltre ad aggredire verbalmente la collaboratrice scolastica , avrebbe Controparte_3
compiuto atti contro di lei strattonandola, pizzicandole lo zigomo, spingendola verso l'attaccapanni, causandole un trauma contusivo alla spalla e al gomito destro, nonché ecchimosi allo zigomo sinistro. A seguito della presunta aggressione, venivano riscontrate alla IG. le lesioni appena menzionate, CP_3
giusto referto medico allegato alla relazione del Dirigente Scolastico. Poiché nella condotta che Le viene attribuita, in considerazione del ruolo da Lei rivestito, sono
Pag. 4 a 13 rilevabili a suo carico atti di particolare gravità, non conformi alla responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti all'esercizio della funzione docente, disciplinarmente perseguibili ai sensi degli artt. 494, 495 e seguenti del decreto legislativo n. 297/94 e previsti dall'art. 3 co. 2 del D.P.R. n.62/2013, la stessa Le viene formalmente contestata nell'ambito del procedimento disciplinare che lo scrivente Ufficio intende avviare nei Suoi confronti con la presente comunicazione…» (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente;
doc. n. 4 del
Cont fascicolo del ).
4.2.2. All'esito del procedimento disciplinare così avviato – ed articolatosi nell'audizione del ricorrente (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente) e nell'acquisizione della documentazione proveniente dall'istruttoria compiuta dal
Dirigente dell'I.C. “Corrado Alvaro” di Chiaravalle Centrale – al è stata Pt_1
irrogata la sanzione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 20, sul presupposto per cui «è risultato provato che in data 10/11/2020 alle ore 15:15 circa, nel plesso scolastico di Palermiti (scuola dell'infanzia) dell'I.C. dove Lei presta servizio, ha compiuto ai danni della collaboratrice scolastica , atti contro di Controparte_3
lei, strattonandola, pizzicandole lo zigomo, spingendola verso l'attaccapanni, causandole un trauma contusivo alla spalla e al gomito destro, nonché ecchimosi allo zigomo sinistro. Per quanto concerne l'aggressione fisica perpetrata, la stessa viene comprovata non solo dalle dichiarazioni lineari, circostanziate e coerenti rese dalla persona offesa, giusto verbale recante prot. n.2147 del 10 novembre
2020, ma anche dai relativi certificati medici acquisiti. Ed invero, dal referto medico rilasciato dal presidio ospedaliero di Soverato in data 10/11/2020, risulta che l'evento dannoso, sia plausibilmente ascrivibile alla condotta violenta descritta dalla persona offesa: l'ecchimosi allo zigomo è da ascrivere al pizzico alla guancia causato nell'atto dello strappo della mascherina;
il trauma contusivo al gomito destro è compatibile con la stretta violenta da Lei perpetrata al braccio destro della il trauma contusivo alla spalla destra è compatibile con la spinta CP_3
violenta da Lei effettuata, a causa della quale la persona offesa ha impattato la propria spalla destra con l'attaccapanni. Al riguardo la ricostruzione dei fatti da
Pag. 5 a 13 Lei descritta sia nella memoria difensiva che in sede di audizione a difesa, in cui nega categoricamente di aver perpetrato qualsiasi condotta aggressiva nei confronti della IG.ra (asserendo altresì che la avrebbe inventato CP_3 CP_3
l'accaduto per timore che Lei avrebbe notiziato la segretaria delle eventuali frasi ricevute e delle eventuali inottemperanze lavorative effettuate dalla , risulta CP_3
poco credibile. Infatti, la Sua ricostruzione degli accadimenti viene sconfessata dalla relazione del Dirigente Scolastico nella quale, le dichiarazioni della persona offesa allegate, sono suffragate da certificati medici acquisiti agli atti, con cui in modo univoco e coerente vengono descritti i fatti contestati. A ciò va aggiunto altresì che questo Ufficio, nel caso in esame, non ritiene di dover utilizzare come prove a Suo discarico, le dichiarazioni dei genitori prodotte in sede di audizione ovvero della IG.ra e della IG.ra , in quanto Testimone_1 Persona_2 entrambe non presenti al momento dell'aggressione fisica. All'uopo, occorre precisare che la IG.ra è arrivata in loco quando ormai l'alterco tra Lei e Pt_2
la era ormai terminato;
la IG.ra invece ha assistito solo a parte CP_3 Per_2
del litigio intercorso, asserendo di aver assistito solo ad un diverbio prettamente verbale fra Lei e la IG.ra Ragion per cui, considerata la disamina precisa CP_3
e puntuale da parte della dell'accadimento concernente l'aggressione fisica CP_3
ricevuta, vista altresì la documentazione medica acquisita, appare chiaro all'Ufficio scrivente che Lei con cosciente volontà e senza alcuna giustificazione, ha perpetrato una condotta violenta nei confronti della persona offesa procurandole una, seppur lieve, alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo…e quindi compromettendole l'integrità fisica. Non risulta invece, al termine della fase istruttoria, sufficientemente provata l'aggressione verbale da
Lei perpetrata nei confronti della IG. di cui in contestazione…Per CP_3
completezza espositiva occorre comunque argomentare che il venir meno della sua responsabilità in ordine a quest'ultimo episodio, non incide sulla Sua complessiva responsabilità derivante dai restanti fatti contestati…» (cfr. doc. n. 1 del fascicolo Cont di parte ricorrente;
doc. n. 5 del fascicolo del ).
Pag. 6 a 13 4.2.3. Dai richiamati atti emerge, dunque, che la sanzione impugnata, irrogata in ragione dell'aggressione fisica perpetrata dal nei confronti della Pt_1 CP_3
(essendo, invece, stata esclusa la sussistenza dell'ulteriore addebito relativo all'aggressione verbale del primo nei confronti della seconda), è stata fondata sulla ritenuta sussistenza della prova della condotta contestata, basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sui certificati medici acquisiti nell'istruttoria.
4.2.4. Ciò posto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare irrogata, nonché della proporzionalità della sanzione, dovendosi dare un'interpretazione estensiva della regola dettata in tema di licenziamento dall'art. 5 l. 604/1966 (Cass.
17 agosto 2001, n. 11153; Cass. 24 aprile 2018, n. 10086).
4.2.5. Nell'odierna sede processuale, tuttavia, non è stato possibile appurare l'effettiva sussistenza della suddetta aggressione fisica.
4.2.6. Innanzitutto, non l'ha confermata nessuno dei testi escussi.
4.2.7. La teste in particolare, ha affermato: «ricordo che il Persona_2
10.11.2020 ero andata a prendere i miei due figli, che all'epoca frequentavano la scuola dell'infanzia di Palermiti, prima dell'orario di uscita normale (che è dalle
15,45 alle 16,00). Io ero andata verso le 15,00, anche se non ricordo il motivo per cui c'era la necessità di questa uscita anticipata. Quando sono arrivata, ho suonato al campanello e mi ha aperto la collaboratrice , alla Controparte_3
quale ho riferito che ero lì per prendere i bambini. Io sono rimasta ad aspettare fuori dalla porta, dopo la quale c'è l'atrio e subito sulla destra la classe dei miei figli, distante circa una decina di metri dalla porta di ingresso. La IGnora è CP_3
entrata in classe a dire al maestro che ero andata lì a prendere i Parte_1
bambini. La porta della classe è rimasta aperta. A questo punto ho sentito una discussione tra i due, in merito a chi dei due, o , avrebbe dovuto CP_3 Pt_1
compilare il modulo di uscita anticipata. La collaboratrice aveva dei toni alterati, mentre il maestro aveva un tono di voce normale. Ricordo che ho sentito la Pt_1 che in dialetto diceva “questo – riferito al – non sa fare niente, che CP_3 Pt_1
Pag. 7 a 13 cosa l'hanno mandato a fare qua”. Dopodiché la è uscita dalla classe con i CP_3
miei due bambini. È uscito anche il . I due continuavano a discutere, o Pt_1
meglio la continuava a discutere mentre il si mostrava perplesso per CP_3 Pt_1
la situazione. Io mi sono accorta che a mia figlia mancava lo zaino e ho chiesto se me lo potevano dare. Il mi ha risposto che me lo avrebbe passato dalla Pt_1
finestra che dava sulla strada, è rientrato in classe e ha chiuso la porta, mentre la
è rimasta fuori dalla classe. Io sono passata dalla finestra a prendere lo CP_3
zaino che mi ha porto il maestro Currà e poi sono andata via, dopo aver scambiato due chiacchiere per cinque minuti con un'altra mamma, una vigilessa in servizio, che nel frattempo era arrivata anche perché c'era lo scuolabus che doveva partire con i bambini. Ma la situazione era tranquilla… non ho notato segni di violenza fisica sulla persona della IGnora tra quando sono arrivata e quando Pt_3 sono andata via è trascorso un quarto d'ora abbondante… la vigilessa di cui prima ho riferito si chiama io ero presente al momento della Testimone_2
discussione tra la collaboratrice ed il maestro , mentre CP_3 Pt_1 Per_3
è arrivata mentre io stavo andando via…» (cfr. verbale d'udienza
[...] dell'8.3.2023).
4.2.8. Dal canto suo, la teste ha dichiarato: «non ricordo di Persona_3 preciso le date, essendo passato un po' di tempo, però quello che posso dire è che generalmente andavo io a prendere mio figlio a scuola, in genere verso le 16,00.
Mio figlio frequentava la classe affidata al maestro Currà, nella Scuola dell'Infanzia di Palermiti. Conosco di vista anche la IG.ra che Controparte_3 in quell'anno espletava i compiti di bidella ed era lei che portava mio figlio alla porta per farlo uscire da scuola. Ciò detto, da quello che ricordo, quel giorno la IG.ra mi ha portato mio figlio dalla classe, ma non ho notato segni di CP_3 aggressioni fisiche sul suo volto, né l'ho vista agitata o altro. Ho saputo poi del diverbio da persone esterne ed io, proprio perché non avevo notato nulla di particolare, me ne ero meravigliata, anche perché, essendo io agente di polizia locale, ho pensato che se fosse successo qualcosa la me ne avrebbe potuto CP_3
Pag. 8 a 13 parlare. Ribadisco ancora una volta che, quando sono andata a prendere mio figlio da scuola, potevano essere le 16,00 circa» (cfr. verbale d'udienza dell'11.9.2024).
4.2.9. Orbene, la teste presente nell'arco di tempo tra le 15,00 e le 15,15 Per_2 circa (avendo dichiarato di essersi intrattenuta presso l'edificio scolastico per un quarto d'ora “abbondante”), non ha assistito ad alcuna aggressione fisica da parte del ricorrente nei confronti della né ha notato segni di violenza fisica sulla CP_3 stessa. L'unico episodio del quale ha avuto diretta percezione è stato un diverbio tra il e la sul soggetto al quale competeva la compilazione del modulo Pt_1 CP_3
d'uscita anticipata;
diverbio nel corso del quale, comunque, era stata la collaboratrice scolastica ad aver assunto toni alterati nei confronti del docente.
4.2.10. Analogamente, la teste – che non ha assistito al diverbio – ha Pt_2
riferito che, allorquando si è recata a scuola per prelevare il proprio figlio, intorno alle ore 16,00, quest'ultimo è stato accompagnato fuori dalla la quale – CP_3 quando ormai l'aggressione, secondo la prospettazione della persona offesa, si era già compiuta (essendosi consumata, a dire della stessa intorno alle ore CP_3
15,15 – cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) – non mostrava segni di agitazione, né ecchimosi o altri elementi che facessero pensare ad una violenza fisica subita.
4.2.11. E, del resto, stride con la violenza e la natura dell'aggressione che la CP_3
afferma di aver subìto, il fatto che quest'ultima non abbia inteso notiziare la
(anche in ragione del suo ruolo di agente di polizia locale) o, comunque, Pt_2
altri soggetti, di quanto appena accaduto, eventualmente richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.
4.2.12. L'unica persona avvertita dalla collaboratrice scolastica è stata R_
, all'epoca dei fatti (a.s. 2020/2021) presso l'I.C. “Corrado Alvaro” di
[...] Pt_4
Chiaravalle Centrale.
4.2.13. Quest'ultima, nello specifico, ha dichiarato: «La mi ha riferito di CP_3 essere stata aggredita dal docente presso l'Istituto scolastico di Parte_1
Palermiti, ove io la avevo deIGnata come collaboratrice scolastica. Non ricordo con precisione le date, ma ricordo l'episodio. Mi disse che era stata aggredita,
Pag. 9 a 13 spinta verso il muro dove c'era un attacca-panni ed era indolenzita e spaventata per l'aggressione subita. Io le ho detto di non abbandonare il posto di lavoro, di non dare adito ad altre problematiche e di allontanarsi rimanendo a vigilare sull'uscita dei bambini. Le ho chiesto se ci fosse qualcun altro nell'Istituto e di tenermi informata. Nel piano superiore c'era la scuola media, quindi le ho detto quantomeno di salire al piano superiore, così avrebbe mantenuto la vigilanza sull'ingresso. Dopo abbiamo chiuso la telefonata. Mi ha richiamato poco dopo per dirmi che era al piano di sopra, che era tutto a posto e che il docente era andato via, così come erano andati via i ragazzi, così poi lei ha potuto terminare l'orario di servizio e andare via. Credo anzi che siano venuti a prenderla perché non stava bene… la IGnora mi ha telefonato perché era impaurita e voleva andare CP_3
via, però aveva la preoccupazione di lasciare incustoditi i bambini, per cui, essendo io la responsabile, mi ha informato telefonicamente. Ribadisco che era molto impaurita… non mi sono recata a scuola perché i ragazzini erano già usciti, il maestro era andato via e non c'era la necessità che io andassi, anche perché la figlia o non ricordo chi era andata prendere la IGnora Io poi mi sono solo CP_3
accertata telefonicamente che fosse arrivata a casa e che fosse andata in ospedale… non ho avuto modo di vedere nei giorni successivi la IGnora ho CP_3 avuto solo contatti telefonici… nei giorni successivi all'episodio, la è CP_3
risultata assente dal posto di lavoro ed è stata inviata, come giustificazione delle assenze, la documentazione medica e il referto del pronto soccorso» (cfr. verbale d'udienza dell'8.3.2023).
4.2.14. La telefonata alla è, dunque, avvenuta soltanto dopo che il maestro era R_
già andato via e, quindi, al termine dell'orario di servizio, che comunque la CP_3 ha continuato a svolgere fino alla fine della giornata, rassicurando l'interlocutrice del normalizzarsi della situazione (altra circostanza poco compatibile con una violenta aggressione fisica appena subìta).
4.2.15. Per il resto, le dichiarazioni della non apportano alcun ulteriore utile R_
contributo conoscitivo per la ricostruzione dei fatti, avendo la teste appreso le
Pag. 10 a 13 circostanze direttamente dalla persona offesa e non avendo avuto modo di vedere quest'ultima, con la quale ha mantenuto soltanto contatti telefonici.
4.2.16. Né possono fungere da riscontro, rispetto a quanto riferito dalla i CP_3
certificati medici versati in atti, nei quali viene soltanto indicata la diagnosi riscontrata (trauma contusivo spalla e gomito dx;
ecchimosi zigomo sx), mentre, in ordine all'eziologia delle lesioni, viene riportato quanto riferito dalla stessa persona offesa circa un'aggressione subìta sul posto di lavoro;
sicché, nulla è possibile inferire in ordine alle effettive modalità di verificazione dei fatti, tenendo anche conto della circostanza per la quale l'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato è avvenuto a notevole distanza di tempo (ore 19,57) rispetto all'orario dell'accaduto (ore 15,15/15,30; manca, invece, l'orario di ingresso presso il punto di intervento di Chiaravalle Centrale – cfr. allegati alla nota prot. ris. n. 1 del 16.12.2020, firmata dal Dirigente scolastico dell'I.C. “Corrado
Alvaro” di Chiaravalle Centrale – doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
4.2.17. Anche la documentazione fotografica versata in atti è priva di qualsivoglia indicazione in merito al giorno ed all'orario di effettuazione delle foto, sì da non consentire di ricondurre in maniera univoca quanto in esse ritratto all'asserita aggressione perpetrata dal ricorrente.
4.2.18. In definitiva, dall'analisi delle risultanze probatorie sin qui riepilogate, non
è emersa con sufficiente chiarezza e precisione l'esistenza degli addebiti disciplinari mossi al ricorrente.
4.2.19. Ne consegue che la sanzione impugnata deve essere annullata.
4.3. L'accoglimento del ricorso sotto il profilo dell'insussistenza del fatto determina l'assorbimento dell'eccezione di difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione, pure sollevata dal ricorrente.
4.4. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dal essendo la stessa rimasta del tutto generica e indeterminata: in Pt_1
particolare, non solo non è stato quantificato in alcun modo il presunto danno, ma non sono neppure state specificamente allegate – né tantomeno provate – le voci di danno subite dal ricorrente, non potendo quindi neppure astrattamente verificarsi né
Pag. 11 a 13 se le stesse siano in nesso di causalità diretta con l'applicazione della sanzione, né i criteri di calcolo con cui avrebbero dovuto essere computate. In proposito, è opportuno ricordare che l'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, previsto dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, risultando impossibile solo la relativa quantificazione (Cass. 8 gennaio 2016, n. 127; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889). Né di ausilio alla prospettazione attorea potevano essere i capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo («vero è che il IG. dopo l'applicazione della sanzione Pt_1 disciplinare da parte dell'ufficio scolastico è caduto in un profondo stato di depressione psico-fisica» e «vero è che il IG. prima dell'applicazione della Pt_1 sanzione disciplinare da parte dell'ufficio scolastico non aveva mai manifestato stati di depressione psico-fisica»), in quanto formulati in maniera generica ed implicanti, in ogni caso, valutazioni non demandabili ai testimoni.
4.5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati.
5. In ordine alla spese di lite, se ne dispone la compensazione tra parte ricorrente e stante il rilievo officioso del difetto di legittimazione Controparte_3
passiva di quest'ultima (eccepito, peraltro, dalla tardivamente, soltanto nelle CP_3
note autorizzate del 26/2/2025).
5.1. Nei rapporti tra il ricorrente e l'Amministrazione scolastica, invece, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria, vengono compensate in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte resistente soccombente.
5.2. Quanto alla liquidazione (effettuata per l'intero), si ha riguardo al DM n.
55/2014, alla tipologia di controversia (causa di lavoro), al suo valore
(indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), alle singole fasi del procedimento (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e ad un importo prossimo al medio tariffario.
Pag. 12 a 13
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata, che conseguentemente annulla;
b) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la retribuzione non erogata nel periodo di sospensione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_3
- compensa nella misura di 1/3 le spese di lite – liquidate per l'intero in complessivi € 5.259,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge – tra parte ricorrente ed il , Controparte_1
e pone a carico di quest'ultimo i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13