Articolo 19 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 10Articolo 10 ter
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1 gennaio 2002
Art. 19. Attuazione del diritto di interpello del contribuente 1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Nota all' art. 19:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 203 del 30 agosto 1999.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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