Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
20/07/1988, rappresentato e difeso dall'Avv. GERACI ROSA per mandato in atti;
attore
CONTRO nata a [...], in data [...], rap- CP_1
presentata e difesa dall'Avv. BARONE MARZIA per mandato in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 febbraio 2025 le parti conclude- vano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronun- zia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la se- parazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivo- no ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettiva- mente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presen- te controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adot- tate dal Giudice delegato in via provvisoria.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudizia- li tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
Tribunale di Termini Imerese
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 901/2024
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato a [...], in data [...], e
[...] CP_1
nata a [...], in data [...], i quali hanno contratto ma- trimonio in Ficarazzi, in data 06/09/2010, trascritto al n. 9, parte I, Uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da se- parata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il 18/02/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
Tribunale di Termini Imerese
- 3 - Sezione Civile