TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 45418/2024
Il Giudice LL MA, a seguito dell'udienza dell'11.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite proposte da
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
( ) Parte_6 C.F._6
) Parte_7 C.F._7
) Parte_8 C.F._8
) Parte_9 C.F._9
rappresentate e difese dall'Avv. MAURIZIO RIOMMI ricorrenti contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AR CR AN e BR LI nelle cause RG.
45418/2024, RG. 45419/2024, RG. 45421/2024, RG. 45422/2024, RG.
47706/2024, RG. 45584/2024 e dall'Avv. AR FALLERINI nelle cause
RG. 47708/2024, RG. 61/2025, RG. 104/2025 resistente
OGGETTO: risarcimento danni - servizio mensa
Conclusioni
Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_1
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto,- condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 653 turni non riconosciuti nel periodo dal 16 luglio 2019 al 30 novembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.696,89, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n.
55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del
2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Pag. 2 di 27 Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_2
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 637 turni non riconosciuti nel periodo dal 17 ottobre 2014 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.630,81 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”.
Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_3
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio
Pag. 3 di 27 sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 425 turni non riconosciuti nel periodo dal mese di ottobre 2020 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €.1.755,25, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_4
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per
Pag. 4 di 27 tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 565 turni non riconosciuti nel periodo dal 17 ottobre 2014 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.333,45 ,ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per SI IS: ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto,- condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 302 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 novembre
Pag. 5 di 27 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 1.247,26, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per OL RU: ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.302 turni non riconosciuti nel periodo dal 23 ottobre 2014 al 30 settembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.377,26 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli
Pag. 6 di 27 interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per SA TA: “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere- condannare l a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 224 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 novembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 925,12, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
Pag. 7 di 27 n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_8
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 671 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.771,23 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Pag. 8 di 27 Per : “accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_9
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 405 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 novembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 1.672,65 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per la parte resistente nelle cause RG. 45418/2024 ( , RG. Parte_1
45419/2024 ( , RG. 45422/2024 ( , RG. Parte_2 Parte_4
45584/2024 ( ), RG. 47706/2024 ( ): “IN VIA Parte_5 Parte_6
PREGIUDIZIALE: dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art
Pag. 9 di 27 2948 c.c. di qualsiasi credito precedente al 17.10.2019 (RG. 45418/2024,
RG. 45419/2024, RG.45422/2024), all'11.10.2019 (RG. 45584/2024), al
23.10.2019 (RG. 47706/2024); NEL MERITO: rigettare il ricorso proposto ex art 414 c.p.c. dalla sig.ra …….in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque privo di qualsiasi supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
IN VIA SUBORDINATA: disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza, salvo l'intervenuta prescrizione, o la minor somma risultante dall'istruttoria.”
Per la parte resistente nella causa RG. 45421/2024 : Parte_3
““IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il ricorso proposto ex art 414 c.p.c. dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque Pt_3
privo di qualsiasi supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
IN VIA SUBORDINATA: disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza.”
Per la parte resistente nelle cause RG.47708/2024 ( , Parte_7
RG. 61/2025 , RG. 104/2025 ( : Parte_8 Parte_9
“rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra……., in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque privo di qualsiasi supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
o, in via subordinata, disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza.”
Pag. 10 di 27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
L'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del Comparto sanità del 7 aprile 1999, stipulato in data 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31 luglio
2009, stabilisce che: «1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento,
Pag. 11 di 27 possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro del-le risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990».
L'art. 99 del C.C.N.L. per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 ottobre 2018, ed efficace dal giorno successivo, prescrive che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli
Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti”
Le norme in materia di servizio mensa sopra menzionate sono quindi rimaste valide e risultano espressamente richiamate dall'art. 27 dello stesso contratto che, nel disciplinare l'orario di lavoro, ha previsto, al comma 4, che : “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa
è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di
Pag. 12 di 27 ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
L'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo ha riportato un'identica disposizione.
2. L'interpretazione giurisprudenziale
2.1 La Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento del buono pasto in favore del personale non dirigente della sanità pubblica, ha affermato che
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav.,
01/03/2021, n. 5547). Nell'ambito della pronuncia, nel precisare che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore… proprio per
Pag. 13 di 27 la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo,
Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” ha così motivato: “… la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL
Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL
Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66…., art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze
Pag. 14 di 27 tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. …”
La stessa Corte, in successiva pronuncia (Cass. Sez. lavoro, Ord.,
1/9/2023, n. 25622), in merito alla decisione dell' di Parte_10
limitare la fruizione del servizio mensa al personale osservante determinati orari, escludendo così dal beneficio i dipendenti svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi” o con diverse fasce orarie, ha rilevato che “….questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
Pag. 15 di 27 beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, os- servando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno
(così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs. n. 8 apri-le 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità
e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste
Pag. 16 di 27 (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla
“particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l'Azienda restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame
(art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati». (v. anche, in tal senso , Cass.Ord. 31 luglio 2024, n. 21440).
La Corte ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, in base alla lettura combinata dell'art. 8 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e del contratto collettivo integrativo per il comparto sanità 2001, come modificato nel
2009, che garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Pag. 17 di 27 2.2 Come condivisibilmente evidenziato da altro giudice di questo
Tribunale (sent. n. 3577/2024 – Giudice Luna) “…Se poi è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è anche vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla fruibilità
e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto collettivo ed è dunque preclusa alle aziende. Ciò vuol dire che, una volta istituito il servizio, non può l'Azienda unilateralmente stabilire quali siano i lavoratori che possano beneficiarne poiché tanto spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge ovvero il cit. art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività così da venire a trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavoratori e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende”.
Le considerazioni esposte valgono anche alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi 2016-2018 e 2019-2021.
Non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui tali norme limiterebbero la fruizione del servizio mensa al personale non operante su turni, escludendo il personale in turno, che dovrebbe fruire della pausa per il recupero delle energie all'interno del reparto o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, non avendo quindi diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive.
Pag. 18 di 27 Le disposizioni in esame disciplinano la pausa del personale che non opera secondo turni (con particolare riferimento alla sua durata e alla sua collocazione oraria); in assenza di regolamentazione esplicita, per i lavoratori operanti in turno valgono le disposizioni precedenti contenute nell'art 29 del CCNL 2001 (peraltro richiamate), oltre che, ovviamente, quella inderogabile di legge (art. 8 d.lgs. n. 66/2003).
Giova richiamare al riguardo quanto rilevato sulla questione dalla Corte
d'appello di Roma: «… L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo
8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche Corte
d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).
2.3. Quanto esposto appare rilevante anche in merito alla questione relativa al diritto del “doppio buono pasto”, in caso di espletamento di turni superiori alle 12 ore espletati.
L'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
Pag. 19 di 27 collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
Va in primo luogo sottolineato che la disposizione ha espressamente natura suppletiva, operando solo in assenza di contrattazione collettiva;
pertanto, non può trovare applicazione nella fattispecie, considerato che, come evidenziato, nel comparto sanità la contrattazione collettiva ha disciplinato la pausa lavorativa.
Anche qualora si ritenesse applicabile nel caso concreto, l'espressione
“periodo giornaliero di lavoro” non potrebbe comunque identificarsi con la
“giornata solare”, bensì con il segmento della prestazione svolta nell'ambito della giornata lavorativa: se il lavoratore espleta la sua prestazione per oltre 12 ore, è impiegato in due “periodi” lavorativi superiori a 6 ore, con una cesura temporale costituita dalla pausa.
Tale interpretazione appare corretta alla luce della lettura complessiva dell'art. 8 e della sua ratio: nel prevedere, al comma 1, che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro”, il legislatore ha inteso garantire la salute psicofisica del lavoratore attraverso l'indicazione di un intervallo non lavorato ogni qualvolta il tempo di lavoro continuativo superi le sei ore, dettando così un preciso criterio minimo, non derogabile .
Quindi, l'“orario giornaliero” di sei ore va inteso come soglia minima per l'insorgenza del diritto alla pausa, non come limite quantitativo;
negare la seconda pausa (e quindi il secondo pasto) in un turno che eccede le 12 ore verrebbe a contraddire la finalità della disposizione, volta a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore;
d'altronde, la norma non prevede un
Pag. 20 di 27 tetto massimo alla fruizione delle pause, o che l'intervallo possa essere fruito una sola volta al giorno.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, e la “particolare articolazione” coincide con l'effettuazione di una pausa in turno eccedente le sei ore;
la pausa è connessa alla durata continuativa della prestazione, non alla posizione cronologica del turno nella giornata: il buono pasto non è subordinato all'orario “tipico” del pranzo, ma all'effettiva esigenza di pausa legata al superamento delle 6 ore ( v. sent. cit.).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il lavoratore che presta attività giornaliera eccedente le 12 ore abbia diritto a due pause distinte per il recupero delle energie psico-fisiche e, in corrispondenza di ciascuna pausa, alla consumazione del pasto e, quindi, alla relativa erogazione del buono pasto.
3. La fattispecie concreta
3.1. L'Azienda resistente, con ordine di servizio n. 50 del 25.10.2012, ha istituito, all'interno della sede di lavoro delle ricorrenti, il servizio sostitutivo del servizio mensa riconoscendo il buono pasto a coloro che prestano attività lavorativa in orario che supera le otto ore, escludendo, invece, i dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su
7 ore e 12 minuti e, comunque, nel caso non siano superate le 8 ore di lavoro.
Tuttavia, l'azienda sanitaria non avrebbe potuto stabilire limiti contrastanti con il dettato normativo richiamato, interpretato alla luce dei principi
Pag. 21 di 27 esposti (e, pertanto, non avrebbe valenza la successiva “ratifica” sindacale che, secondo quanto dedotto dalla resistente, sarebbe intervenuta;
peraltro, nonostante l'Azienda abbia sostenuto che l'ordine di servizio n. 50 del
25.10.2012 fosse stato ratificato con accordo sindacale, tale accordo non risulta allegato, essendo stata prodotta solo la nota prot. 50564/2012, predisposta dalla stessa Azienda, in cui si fa riferimento a “intese sindacali” non meglio precisate - doc. n. 4 fasc. res.).
La possibilità di usufruire di generi alimentari all'interno della sede operativa dell'Azienda, dove sono presenti distributori automatici di cibo e bevande, non può del resto dirsi “compensativa” della mancata fruizione della mensa e del correlato diritto al buono pasto, condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, perchè l'attività si è protratta per oltre sei ore.
3.2. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore (e delle dodici ore in caso di turno doppio) per il numero di turni indicato nei rispettivi conteggi, non è stato contestato dall'azienda.
Le ricorrenti hanno individuato, in particolare:
• n. 653 turni nel periodo da luglio 2019 a novembre Parte_1
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.696,89 (n. 653 turni x € 4,13);
• : n. 637 turni nel periodo da ottobre 2014 a settembre Parte_2
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.630,81 (n. 637 turni x € 4,13);
Pag. 22 di 27 • n. 425 turni nel periodo da ottobre 2020 a settembre Parte_3
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 1.755,25 (n. 425 turni x € 4,13);
• n. 565 turni nel periodo da ottobre 2014 a settembre Parte_4
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.333,45 (n. 565 turni x € 4,13);
• : n. 302 turni nel periodo da aprile 2023 a novembre Parte_5
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 1.247,26 (n. 302 turni x € 4,13);
• : n. 1302 turni nel periodo da ottobre 2014 a settembre Parte_6
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 5.377,26 (n. 1302 turni x € 4,13);
• n. 224 turni nel periodo da agosto 2023 a novembre Parte_7
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 925,12 (n. 224 turni x € 4,13);
• n. 671 turni nel periodo da febbraio 2021 a Parte_8
settembre 2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.771,23 (n. 671 turni x € 4,13);
• : n. 405 turni nel periodo da ottobre 2021 a Parte_9
novembre 2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 1.672,65 (n. 405 turni x € 4,13).
Occorre evidenziare, riguardo ai rilevi operati dall'Azienda in ordine all'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente che i conteggi Pt_9
allegati al ricorso riguardano, come detto, solo il periodo ottobre 2021- novembre 2024, durante il quale la ricorrente ha pacificamento svolto l'attività lavorativa dedotta.
Pag. 23 di 27 Riguardo alla ricorrente , diversamente da quanto rilevato Pt_5
dall'Azienda, i conteggi riguardano, come rilevato, solo il periodo aprile
2023 - novembre 2024.
3.3. Sull'eccezione di prescrizione (cause RG 45418/2024 - Parte_1
RG 45419/2024, ; RG 45422/2024, RG. Parte_2 Parte_4
45584/2024, ) Parte_5
Come condivisibilmente precisato dalla Suprema Corte “il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L -
Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L -Sentenza n. 5547 del
01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del
28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013)…” (Cass. sez. lav. n. 20250/2024).
Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha quindi natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale, fonte di
Pag. 24 di 27 responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa, il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Deve dunque ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente.
4. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991,
n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore risultante dall'esito e della complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio e dell'aumento relativo alla disposta riunione;
va inoltre considerato l'aumento fino al trenta per cento indicato dal citato decreto 147/2022 nell'ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee
Pag. 25 di 27 ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie, in cui si ritiene di applicare l'aumento del 10 per cento in ragione della sovrapponibilità dello schema (e, quindi, dei richiami ipertestuali) dei ricorsi riuniti;
deve precisarsi che (diversamente da quanto indicato nei ricorsi) le cause non possono ritenersi di valore indeterminabile, perché la domanda di accertamento del diritto risulta funzionale alla pronuncia di condanna al pagamento delle somme di denaro indicate in atti.
Tanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse deduzioni, istanze ed eccezioni, in applicazione della “ragione più liquida”
P.Q.M.
1. Condanna l' al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di: CP_1
della somma di € 2.696,89; Parte_1
, della somma di € 2.630,81; Parte_2
della somma di € 1.755,25; Parte_3
della somma di € 2.333,45; Parte_4
, della somma di € 1.247,26; Parte_5
, della somma di € 5.377,26; Parte_6
della somma di € 925,12; Parte_7
della somma di € 2.771,23; Parte_8
, della somma di € 1.672,65; Parte_9
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
Pag. 26 di 27 2. condanna l al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 16.969,40, di cui € € 2.213,40, per spese generali, oltre IVA, qualora dovuta e CPA.
Il Giudice
LL MA
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 27 di 27
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 45418/2024
Il Giudice LL MA, a seguito dell'udienza dell'11.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite proposte da
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
( ) Parte_6 C.F._6
) Parte_7 C.F._7
) Parte_8 C.F._8
) Parte_9 C.F._9
rappresentate e difese dall'Avv. MAURIZIO RIOMMI ricorrenti contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AR CR AN e BR LI nelle cause RG.
45418/2024, RG. 45419/2024, RG. 45421/2024, RG. 45422/2024, RG.
47706/2024, RG. 45584/2024 e dall'Avv. AR FALLERINI nelle cause
RG. 47708/2024, RG. 61/2025, RG. 104/2025 resistente
OGGETTO: risarcimento danni - servizio mensa
Conclusioni
Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_1
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto,- condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 653 turni non riconosciuti nel periodo dal 16 luglio 2019 al 30 novembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.696,89, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n.
55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del
2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Pag. 2 di 27 Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_2
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 637 turni non riconosciuti nel periodo dal 17 ottobre 2014 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.630,81 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”.
Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_3
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio
Pag. 3 di 27 sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 425 turni non riconosciuti nel periodo dal mese di ottobre 2020 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €.1.755,25, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Per ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_4
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per
Pag. 4 di 27 tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 565 turni non riconosciuti nel periodo dal 17 ottobre 2014 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.333,45 ,ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per SI IS: ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto,- condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 302 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 novembre
Pag. 5 di 27 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 1.247,26, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per OL RU: ““- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.302 turni non riconosciuti nel periodo dal 23 ottobre 2014 al 30 settembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.377,26 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli
Pag. 6 di 27 interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per SA TA: “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l'
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere- condannare l a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 224 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 novembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 925,12, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
Pag. 7 di 27 n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_8
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 671 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 settembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.771,23 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Pag. 8 di 27 Per : “accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra Parte_9
illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, - condannare l
[...]
al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad CP_1
usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno subito dalla CP_1
parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 405 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 ottobre 2014 al 30 novembre
2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 1.672,65 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M.
n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Per la parte resistente nelle cause RG. 45418/2024 ( , RG. Parte_1
45419/2024 ( , RG. 45422/2024 ( , RG. Parte_2 Parte_4
45584/2024 ( ), RG. 47706/2024 ( ): “IN VIA Parte_5 Parte_6
PREGIUDIZIALE: dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art
Pag. 9 di 27 2948 c.c. di qualsiasi credito precedente al 17.10.2019 (RG. 45418/2024,
RG. 45419/2024, RG.45422/2024), all'11.10.2019 (RG. 45584/2024), al
23.10.2019 (RG. 47706/2024); NEL MERITO: rigettare il ricorso proposto ex art 414 c.p.c. dalla sig.ra …….in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque privo di qualsiasi supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
IN VIA SUBORDINATA: disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza, salvo l'intervenuta prescrizione, o la minor somma risultante dall'istruttoria.”
Per la parte resistente nella causa RG. 45421/2024 : Parte_3
““IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il ricorso proposto ex art 414 c.p.c. dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque Pt_3
privo di qualsiasi supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
IN VIA SUBORDINATA: disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza.”
Per la parte resistente nelle cause RG.47708/2024 ( , Parte_7
RG. 61/2025 , RG. 104/2025 ( : Parte_8 Parte_9
“rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra……., in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque privo di qualsiasi supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
o, in via subordinata, disporre la condanna della resistente alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza.”
Pag. 10 di 27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
L'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del Comparto sanità del 7 aprile 1999, stipulato in data 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31 luglio
2009, stabilisce che: «1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento,
Pag. 11 di 27 possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro del-le risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990».
L'art. 99 del C.C.N.L. per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 ottobre 2018, ed efficace dal giorno successivo, prescrive che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli
Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti”
Le norme in materia di servizio mensa sopra menzionate sono quindi rimaste valide e risultano espressamente richiamate dall'art. 27 dello stesso contratto che, nel disciplinare l'orario di lavoro, ha previsto, al comma 4, che : “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa
è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di
Pag. 12 di 27 ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
L'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo ha riportato un'identica disposizione.
2. L'interpretazione giurisprudenziale
2.1 La Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento del buono pasto in favore del personale non dirigente della sanità pubblica, ha affermato che
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav.,
01/03/2021, n. 5547). Nell'ambito della pronuncia, nel precisare che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore… proprio per
Pag. 13 di 27 la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo,
Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” ha così motivato: “… la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL
Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL
Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66…., art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze
Pag. 14 di 27 tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. …”
La stessa Corte, in successiva pronuncia (Cass. Sez. lavoro, Ord.,
1/9/2023, n. 25622), in merito alla decisione dell' di Parte_10
limitare la fruizione del servizio mensa al personale osservante determinati orari, escludendo così dal beneficio i dipendenti svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi” o con diverse fasce orarie, ha rilevato che “….questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
Pag. 15 di 27 beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, os- servando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno
(così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs. n. 8 apri-le 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità
e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste
Pag. 16 di 27 (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla
“particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l'Azienda restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame
(art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati». (v. anche, in tal senso , Cass.Ord. 31 luglio 2024, n. 21440).
La Corte ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, in base alla lettura combinata dell'art. 8 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e del contratto collettivo integrativo per il comparto sanità 2001, come modificato nel
2009, che garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Pag. 17 di 27 2.2 Come condivisibilmente evidenziato da altro giudice di questo
Tribunale (sent. n. 3577/2024 – Giudice Luna) “…Se poi è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è anche vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla fruibilità
e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto collettivo ed è dunque preclusa alle aziende. Ciò vuol dire che, una volta istituito il servizio, non può l'Azienda unilateralmente stabilire quali siano i lavoratori che possano beneficiarne poiché tanto spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge ovvero il cit. art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività così da venire a trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavoratori e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende”.
Le considerazioni esposte valgono anche alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi 2016-2018 e 2019-2021.
Non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui tali norme limiterebbero la fruizione del servizio mensa al personale non operante su turni, escludendo il personale in turno, che dovrebbe fruire della pausa per il recupero delle energie all'interno del reparto o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, non avendo quindi diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive.
Pag. 18 di 27 Le disposizioni in esame disciplinano la pausa del personale che non opera secondo turni (con particolare riferimento alla sua durata e alla sua collocazione oraria); in assenza di regolamentazione esplicita, per i lavoratori operanti in turno valgono le disposizioni precedenti contenute nell'art 29 del CCNL 2001 (peraltro richiamate), oltre che, ovviamente, quella inderogabile di legge (art. 8 d.lgs. n. 66/2003).
Giova richiamare al riguardo quanto rilevato sulla questione dalla Corte
d'appello di Roma: «… L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo
8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche Corte
d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).
2.3. Quanto esposto appare rilevante anche in merito alla questione relativa al diritto del “doppio buono pasto”, in caso di espletamento di turni superiori alle 12 ore espletati.
L'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
Pag. 19 di 27 collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
Va in primo luogo sottolineato che la disposizione ha espressamente natura suppletiva, operando solo in assenza di contrattazione collettiva;
pertanto, non può trovare applicazione nella fattispecie, considerato che, come evidenziato, nel comparto sanità la contrattazione collettiva ha disciplinato la pausa lavorativa.
Anche qualora si ritenesse applicabile nel caso concreto, l'espressione
“periodo giornaliero di lavoro” non potrebbe comunque identificarsi con la
“giornata solare”, bensì con il segmento della prestazione svolta nell'ambito della giornata lavorativa: se il lavoratore espleta la sua prestazione per oltre 12 ore, è impiegato in due “periodi” lavorativi superiori a 6 ore, con una cesura temporale costituita dalla pausa.
Tale interpretazione appare corretta alla luce della lettura complessiva dell'art. 8 e della sua ratio: nel prevedere, al comma 1, che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro”, il legislatore ha inteso garantire la salute psicofisica del lavoratore attraverso l'indicazione di un intervallo non lavorato ogni qualvolta il tempo di lavoro continuativo superi le sei ore, dettando così un preciso criterio minimo, non derogabile .
Quindi, l'“orario giornaliero” di sei ore va inteso come soglia minima per l'insorgenza del diritto alla pausa, non come limite quantitativo;
negare la seconda pausa (e quindi il secondo pasto) in un turno che eccede le 12 ore verrebbe a contraddire la finalità della disposizione, volta a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore;
d'altronde, la norma non prevede un
Pag. 20 di 27 tetto massimo alla fruizione delle pause, o che l'intervallo possa essere fruito una sola volta al giorno.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, e la “particolare articolazione” coincide con l'effettuazione di una pausa in turno eccedente le sei ore;
la pausa è connessa alla durata continuativa della prestazione, non alla posizione cronologica del turno nella giornata: il buono pasto non è subordinato all'orario “tipico” del pranzo, ma all'effettiva esigenza di pausa legata al superamento delle 6 ore ( v. sent. cit.).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il lavoratore che presta attività giornaliera eccedente le 12 ore abbia diritto a due pause distinte per il recupero delle energie psico-fisiche e, in corrispondenza di ciascuna pausa, alla consumazione del pasto e, quindi, alla relativa erogazione del buono pasto.
3. La fattispecie concreta
3.1. L'Azienda resistente, con ordine di servizio n. 50 del 25.10.2012, ha istituito, all'interno della sede di lavoro delle ricorrenti, il servizio sostitutivo del servizio mensa riconoscendo il buono pasto a coloro che prestano attività lavorativa in orario che supera le otto ore, escludendo, invece, i dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su
7 ore e 12 minuti e, comunque, nel caso non siano superate le 8 ore di lavoro.
Tuttavia, l'azienda sanitaria non avrebbe potuto stabilire limiti contrastanti con il dettato normativo richiamato, interpretato alla luce dei principi
Pag. 21 di 27 esposti (e, pertanto, non avrebbe valenza la successiva “ratifica” sindacale che, secondo quanto dedotto dalla resistente, sarebbe intervenuta;
peraltro, nonostante l'Azienda abbia sostenuto che l'ordine di servizio n. 50 del
25.10.2012 fosse stato ratificato con accordo sindacale, tale accordo non risulta allegato, essendo stata prodotta solo la nota prot. 50564/2012, predisposta dalla stessa Azienda, in cui si fa riferimento a “intese sindacali” non meglio precisate - doc. n. 4 fasc. res.).
La possibilità di usufruire di generi alimentari all'interno della sede operativa dell'Azienda, dove sono presenti distributori automatici di cibo e bevande, non può del resto dirsi “compensativa” della mancata fruizione della mensa e del correlato diritto al buono pasto, condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, perchè l'attività si è protratta per oltre sei ore.
3.2. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore (e delle dodici ore in caso di turno doppio) per il numero di turni indicato nei rispettivi conteggi, non è stato contestato dall'azienda.
Le ricorrenti hanno individuato, in particolare:
• n. 653 turni nel periodo da luglio 2019 a novembre Parte_1
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.696,89 (n. 653 turni x € 4,13);
• : n. 637 turni nel periodo da ottobre 2014 a settembre Parte_2
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.630,81 (n. 637 turni x € 4,13);
Pag. 22 di 27 • n. 425 turni nel periodo da ottobre 2020 a settembre Parte_3
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 1.755,25 (n. 425 turni x € 4,13);
• n. 565 turni nel periodo da ottobre 2014 a settembre Parte_4
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.333,45 (n. 565 turni x € 4,13);
• : n. 302 turni nel periodo da aprile 2023 a novembre Parte_5
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 1.247,26 (n. 302 turni x € 4,13);
• : n. 1302 turni nel periodo da ottobre 2014 a settembre Parte_6
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 5.377,26 (n. 1302 turni x € 4,13);
• n. 224 turni nel periodo da agosto 2023 a novembre Parte_7
2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 925,12 (n. 224 turni x € 4,13);
• n. 671 turni nel periodo da febbraio 2021 a Parte_8
settembre 2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 2.771,23 (n. 671 turni x € 4,13);
• : n. 405 turni nel periodo da ottobre 2021 a Parte_9
novembre 2024, per un totale di altrettanti buoni pasto, chiedendo quindi la somma di €. 1.672,65 (n. 405 turni x € 4,13).
Occorre evidenziare, riguardo ai rilevi operati dall'Azienda in ordine all'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente che i conteggi Pt_9
allegati al ricorso riguardano, come detto, solo il periodo ottobre 2021- novembre 2024, durante il quale la ricorrente ha pacificamento svolto l'attività lavorativa dedotta.
Pag. 23 di 27 Riguardo alla ricorrente , diversamente da quanto rilevato Pt_5
dall'Azienda, i conteggi riguardano, come rilevato, solo il periodo aprile
2023 - novembre 2024.
3.3. Sull'eccezione di prescrizione (cause RG 45418/2024 - Parte_1
RG 45419/2024, ; RG 45422/2024, RG. Parte_2 Parte_4
45584/2024, ) Parte_5
Come condivisibilmente precisato dalla Suprema Corte “il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L -
Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L -Sentenza n. 5547 del
01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del
28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013)…” (Cass. sez. lav. n. 20250/2024).
Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha quindi natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale, fonte di
Pag. 24 di 27 responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa, il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Deve dunque ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente.
4. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991,
n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore risultante dall'esito e della complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio e dell'aumento relativo alla disposta riunione;
va inoltre considerato l'aumento fino al trenta per cento indicato dal citato decreto 147/2022 nell'ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee
Pag. 25 di 27 ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie, in cui si ritiene di applicare l'aumento del 10 per cento in ragione della sovrapponibilità dello schema (e, quindi, dei richiami ipertestuali) dei ricorsi riuniti;
deve precisarsi che (diversamente da quanto indicato nei ricorsi) le cause non possono ritenersi di valore indeterminabile, perché la domanda di accertamento del diritto risulta funzionale alla pronuncia di condanna al pagamento delle somme di denaro indicate in atti.
Tanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse deduzioni, istanze ed eccezioni, in applicazione della “ragione più liquida”
P.Q.M.
1. Condanna l' al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di: CP_1
della somma di € 2.696,89; Parte_1
, della somma di € 2.630,81; Parte_2
della somma di € 1.755,25; Parte_3
della somma di € 2.333,45; Parte_4
, della somma di € 1.247,26; Parte_5
, della somma di € 5.377,26; Parte_6
della somma di € 925,12; Parte_7
della somma di € 2.771,23; Parte_8
, della somma di € 1.672,65; Parte_9
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
Pag. 26 di 27 2. condanna l al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 16.969,40, di cui € € 2.213,40, per spese generali, oltre IVA, qualora dovuta e CPA.
Il Giudice
LL MA
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 27 di 27