TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa SO TT, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato a seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 2595 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2020
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 12, Codice Fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo C.F._1
NO (nel cui studio in Canicattì (AG), Viale Regina Margherita n. 169 è elettivamente domiciliato, per procura in atti
(opponente)
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, nella qualità di titolare della TT IO CH C.F._2 con sede in Agrigento, Via Garibaldi n. 115, Part. Iva n. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Agrigento presso lo studio dell'Avv. Francesco Iacono ( ), via Garibaldi n. 27, che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in atti
(opposto)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 09.10.2020, l'attore notificava atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 529/2020 reso dal Tribunale di Agrigento, nel procedimento monitorio recante R.G. n. 935/2020, su istanza della ditta CP_1 del 30 luglio 2020, notificato al sig. in data 26 agosto 2020, con il
[...] Parte_1 quale si intimava all'opponente di pagare la somma di € 39.280,96, oltre interessi di mora di cui all'art. 5 del Dlgs 231/2002, ed oltre spese processuali del procedimento monitorio, nella misura di € 1.286,00, di cui € 1.000,00 per onorari ed € 286,00 per spese, e accessori di legge.
Contestando integralmente la sussistenza del credito rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto, l'attore chiede nel merito di ritenere e dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 529/2020 reso dal Tribunale di Agrigento, nel procedimento monitorio recante R.G. n. 935/2020, e di condannare la TA ER EL alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.03.2021 si è costituito CP_1
n.q. al fine di contestare e controdedurre rispetto le difese avversarie e chiedere
[...] quanto segue: “In via preliminare: - Dichiarare, ai sensi dell'art 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, provvedendo in prima udienza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- In subordine, sempre ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dichiarare la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme non contestate;
Nel merito: - Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto, le domande tutte proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio contro il Sig. per i motivi superiormente esposti;
- Conseguentemente, Controparte_1 dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto sussistendo tutti i presupposti in fatto ed in diritto. - In subordine condannare l'odierno opponente al pagamento in favore del Sig. , delle somme ingiunte, oltre interessi di mora al soddisfo.”. Controparte_1
All'esito della prima udienza svoltasi in data 29.03.2021, il GI, rigettata la richiesta della provvisoria esecutività per mancanza dei presupposti di legge e per contestazione della somma ingiunta, concedeva ad entrambe le parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI co. C.p.c.. nella misura di legge, fissando per le determinazioni istruttorie l'udienza del 15.10.2021.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza riservata il Giudice rinviava la causa alla successiva udienza del 06.05.2022 per escussione i testi ammessi di parte opposta.
Con ulteriore ordinanza istruttoria sono stati ammessi i testi di parte opponente e relativa prova contraria.
Infine, s seguito di ulteriore ordinanza riservata del 30.05.2023 veniva nominato CTU l'ing. al fine di valutare, a seguito di sopralluogo e alla luce Persona_1 della documentazione in atti, la corrispondenza dei lavori eseguiti dalla ditta del sig. nell'immobile sito in Agrigento, Via Garibaldi, n. 195 di proprietà Controparte_1 del Sig. con il computo metrico sottoscritto dalle parti l'11.01.2017 (All 1. Parte_1
Fasc. proc. monitorio) nonché la sussistenza dei lavori fuori computo come da elenco dal (All.
4. Fasc. Mon.); ed ancora valuti il CTU la sussistenza e i costi CP_1
Pag. 2 di 8 sostenuti dal per l'esecuzione dei lavori ulteriormente eseguiti nel 2018 CP_2 nell'appartamento di sua proprietà, sito in Agrigento nella Via Garibaldi n. 195 e, segnatamente, per le seguenti opere: “a) sostituzione di n. 2 lavabi per bagno, di cui all'all. n. 9 con quelli di cui all'all. n. 10; b) rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti della stanza con balcone vista Valle dei Templi di Agrigento;
c) rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del bagno attiguo;
d) rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del corridoio e della cucin;
e) rifacimento della pareti della cucina e della stanza adiacente la cucina e sostituzione delle condutture dei climatizzatori”. All'esito, quantifichi il CTU eventuali rapporti di credito e debito tra le parti.
Avendo il nominato CTU rinunciato all'incarico, il GI nominava in sostituzione l'ing.
, anch'egli poi revocato per mancata accettazione e sostituito infine con Persona_2
l'Ing. , con udienza di giuramento all'01.03.2024. Testimone_1
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 09.08.2024, precisate le conclusioni la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termini a ritroso per il deposito di note conclusive. Infine , a seguito di udienza svoltasi ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa.
L'azione promossa dall'opponente risulta parzialmente fondata e merita pertanto di essere accolta alla luce e nei limiti delle seguenti succinte motivazioni.
Preliminarmente, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di
Pag. 3 di 8 opposizione, a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex plurimis Cass. SS.UU. n. 13533/2001, Trib. Torino sent. n. 28614/2016).
Detto ciò, il presente giudizio muove dal decreto ingiuntivo n. 529/2020 con cui l' opposto, premesso di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione edilizia nell'immobile di proprietà del signor sito in Agrigento, nella via Garibaldi n. 195, ha Parte_1 chiesto di ingiungere al committente il pagamento dell'importo di € 39.280,96, quale saldo debitorio risultante dalle seguenti fatture: a) fattura n. 4/2018 dell'importo di € 13.000,00 per saldo lavori di ristrutturazione di cui al preventivo del 11 gennaio 2017; b) fattura n. 5/2018 dell'importo di € 4.196,50 per saldo fornitura materiali e posa in opera;
c) fattura n. 6/2018 dell'importo di € 2.455,46 per saldo fornitura di materiali ditta Morello Ceramiche;
d) fattura n. 7/2018 dell'importo di € 22.429,00 per saldo lavori di ristrutturazione non compresi nel preventivo iniziale.
Tale prospettazione creditoria è stata oggetto di specifica contestazione dell'opponente, con l'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, che articola motivi specifici in ordine alla non debenza delle somme ingiunte per mancata pattuizione del prezzo, eccependo comunque il pagamento di quanto dovuto, anche alla luce della spesa affrontata per ulteriori lavori svolti per porre rimedio alle opere confezionate non a regola d'arte dalla ditta . CP_1
Fatto incontestato, tuttavia, appare il conferimento dell'incarico iniziale come da computo metrico approvato dal committente ed in atti: computo metrico estimativo lavori di ristrutturazione in appartamento sito in Agrigento via Garibaldi n 195, datato 11.01.2017, approvato per accettazione dal committente dell'importo di € 30.000,00, oltre materiali e oltre iva.
Fatto altrettanto appurato in Sede giudiziale a seguito di istruttoria è l'avvenuto ampliamento dell'incarico. Per giurisprudenza consolidata il contratto d'appalto non deve necessariamente essere provato per iscritto, né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (in tal senso ordinanza Corte di Cassazione n 2386/2023), come nel caso che occupa.
E tanto è in effetti emerso dall'audizione del teste , che, avendo Testimone_2 lavorato quale operaio per la ditta durante la ristrutturazione, ha confermando CP_1 il confezionamento delle opere commissionate e, soprattutto, specificato che il sig.
, committente, controllava personalmente l'evolversi dei lavori, essendo presente Pt_1 quasi per tutto il tempo in cantiere.
Peraltro, dalla testimonianza assunta si evince, altresì, che la vetustà dell'immobile ha comportato un ampliamento dell'incarico, in ragione della necessità di porre in essere opere di consolidamento ad es dei solai, della terrazza, etc. La predetta circostanza è stata comunque verificata dal Ctu che ha riscontrato, ad esito del sopraluogo svolto nel contraddittorio delle parti, la realizzazione effettiva delle opere fuori estimativo.
Pag. 4 di 8 Pertanto, appare pacifica l'avvenuta realizzazione delle opere, evidentemente commissionate, non essendovi in atti tracia di contestazione in tal senso.
Dunque, il contrasto tra le parti sembra concentrarsi sulla quantificazione dei costi delle opere, soprattutto per le opere eccedenti il computo estimativo.
Quanto alla quantificazione degli stessi si osserva che il credito rivendicato dall'opposto è supportato dalla seguente documentazione, versata agli atti del monitorio e offerta in comunicazione nel presente giudizio:
- fattura n 1/2017, datata 24,02,2917, di € 5000,00 (di cui € 4.545,45 di compensi ed € 454,00 di IVA), con allegato assegno corrispondente datato 24.02.1017, I acconto;
- fattura n. 2/2017 datata 31.07.2017, di € 7500,00 (di cui € 6818,18 di compensi ed € 681,82 di IVA) , con allegato corrispondente assegno datato 28.07.2017;
- fattura n 3/2017 datata 31.08.2017 di € 7500,00 (di cui € 6818,18 di compensi ed
€ 681,82 di IVA), con allegato corrispondente assegno datato 02.08.2027 di € 7500,00.
Per un totale corrisposto dal committente di € 20.000,00, di cui € 1.817,64 di IVA.
Ed ancora il creditore produce:
- Fattura n 4/2018 datata 13.06.2018, riferita al saldo del computo metrico iniziale, per € 13.000,00, di cui € 11.818,19 per competente ed € 1.181, 81 per IVA;
- Fattura n. 5/2018 sempre datata 13.06.2018 per saldo materiali per € 4.196,50;
- Fattura n 6/2018 sempre datata 13.06.2018 per ulteriore saldo materiali per € 2.455,46 di cui € 2232,23 di cui € 223,23 di IVA (con allegata fattura ditta Morello e assegno del committente di € 1800,00);
- Fattura n 7/2018 sempre datata 13.06.2018 per saldo lavori di ristrutturazione non compresi nel computo iniziale di € 22.429,00, di cui € 20390,00 ed € 2039,00 di IVA;
- N 2 assegni in pagamento emessi dal committente di € 1.000,00 datato 31.01.2019 e di € 800,00 datato 12.03.2019.
In totale è data prova di pagamento da parte del committente di € 22.800,00 (ivi compreso assegno di € 1000,00 emesso in data 05.2019, versato dall'opponente in atti).
In ordine alla corrispondenza dei lavori svolti e dei relativi costi il tecnico incaricato dal GI ha constatato un incremento di € 325,00, rispetto al computo estimativo, avendo egli riscontrato la regolare esecuzione di tutti gli altri lavori come da computo iniziale,
Pag. 5 di 8 totalizzando un costo delle opere complessivo di € 30.325,00, oltre IVA al 10%., pari ad € 33.357,50
Quanto ai lavori svolti extra computo dalla ditta opposta, verificati dal consulente con sopraluogo sui luoghi, essi ammontano ad € 20.380,00, oltre iva.
Con riguardo invece alle spese dichiarate dall'opponente, effettuate dal committente successivamente, alla fine dei lavori, per ovviare ad alcune irregolarità riscontrate nell'immobile dopo la riconsegna dei locali da parte della ditta ER, occorre avere riguardo alla deposizione testimoniale resa all'udienza del 20.01.2023, in occasione della quale il teste moglie dell'attore, dopo aver dichiarato di Testimone_3 essere in regime di separazione dei beni con il marito, sentita sul punto “a) - “vero è che nell'anno 2018 il signor ha commissionato, a proprie spese, l'esecuzione Parte_1 di lavori edili presso l'appartamento di sua proprietà sito in Agrigento, nella Via Garibaldi n. 195, consistenti: a1) nella rimozione e sostituzione di n. 2 lavabi per bagno a causa della presenza di crepe;
a2) nel rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti della stanza con balcone vista Valle dei Templi di Agrigento;
a3) nel rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del bagno attiguo;
a4) nel rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del corridoio e della cucina;
a5) nel rifacimento delle pareti della cucina e della stanza adiacente la cucina a causa di perdenza di acqua dalle condutture dei climatizzatori e sostituzione delle condutture di detti condizionatori d'aria”; - ha affermato quanto segue: “lo confermo;
….quanto all'art sub b confermo che mio marito è stato costretto a chiamare l'impresa per effettuare i lavori di cui al precedente capitolato perché dopo la ristrutturazione , quando abbiamo iniziato a rendere operativo l'immobile, sono venuti fuori i difetti, le crepe, la vernice che si staccava dai lavandini, etc;
preciso che l'immobile avrebbe dovuto essere adattato a casa vacanza per mia figlia e mio marito che è il proprietario mi aveva riferito dei predetti difetti di cui mi sono accorta io stessa.”; ..quanto all'art sub d) preciso che il rifacimento delle opere sopracitate è stato affidato ad altra ditta la cui esecuzione dei lavori è stata seguita personalmente da mio marito.”
Sulle predette spese spese affrontate e di cui l'opponente chiede lo scomputo dal calcolo effettuato dal creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo, il consulente d'Ufficio, dietro esplicita richiesta contenuta nel quesito posto dal GI, ha dichiarato quanto segue: “ In riferimento al punto a) del quesito si è accertato mediante sopralluoghi effettuati il 20.03.2024 ed il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, la sostituzione di due lavabi preesistenti in resina di cui all'all.9), con nuovi lavabi in ceramica di cui all'all.10). Relativamente al punto b) del quesito si è accertato mediante sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, la presenza di una microlesione nella giuntura tra controsoffitto e parete esterna della camera con vista Valle dei Templi confinante col terrazzino Relativamente al punto c) del quesito si è accertato mediante sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, la presenza di una microlesione nella giuntura tra parete e soffitto nel bagno lato doccia della stanza n.
3. Relativamente al
Pag. 6 di 8 punto d) del quesito si è accertato mediante sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, il rifacimento delle giunture tra controsoffitto e le pareti del corridoio e della cucina. Relativamente al punto e) del quesito, non si evince col sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, il rifacimento della parete della cucina e della stanza adiacente la cucina e non si evince la sostituzione delle condutture dei climatizzatori….
Concludendo il consulente sul punto come segue:
“B) Mentre i lavori successivi commissionati dal ad altra ditta o che dovranno Pt_1 essere eseguiti (punti b e c del quesito) ammontano complessivamente a per : 1) collocazione di due lavabi in ceramica previo smontaggio e smaltimento dei preesistenti in resina ( punto a- quesito ) : 2 x 500,00 €/cadauno € 1.000,00 2) sistemazioni microlesioni in atto esistenti (punto b e c - quesito) € 700,00 3) sistemazioni microlesioni nelle giunture tra pareti cucina, corridoio e controsoffitto, già eseguite € 700,00 Sommano € 2.400,00”
Sulla scorta della elaborazione tecnica del consulente d'ufficio e delle risultanze processuali e documentali, si può ritenere il credito della ditta opposta quantificabile in
€ 10.557,50, come saldo del primo preventivo, oggetto di computo estimativo, e di € 22.418,00, con riguardo ai lavori svolti al di là del computo estimativo, totalizzando un credito complessivo di € 32.975,50.
Infine, si ritiene di poter compensare le spese sostenute dal committente nella misura quantificata dal CTU di € 2.400,00 per porre rimedio alle opere non perfettamente confezionate a regola d'arte dalla ditta , con le spese per materiali pagati CP_1 direttamente dalla medesima ditta appaltatrice e di cui il creditore ha fornito prova, come da fattura n 6/2018 e allegata documentazione del costo dei materiali.
Si rigettano, invece, le altre richieste di rimborso formulate da parte opposta perché non provate, gravando sul creditore, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dimostrazione del credito ingiunto.
Tanto premesso, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo va ridotto come in parte dispositiva e le spese legali, dato il parziale accoglimento della domanda, in parte meritano di essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 529/2020 reso dal Tribunale di Agrigento in data 13.07.202, nel procedimento monitorio R.G. n. 935/2020.
Dichiara il sig. debitore nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1 saldo per l'appalto di cui in narrativa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma complessiva di € 32.975,50, oltre interessi fino al soddisfo.
Pag. 7 di 8 Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del 50% delle spese legali, da corrispondere in favore di parte opposta, quantificate complessivamente in € 4.500,00, oltre oneri.
Pone definitivamente a carico dell'opponete le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Agrigento, 09.09.2025
Il Gop
SO TT
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa SO TT, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato a seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 2595 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2020
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 12, Codice Fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo C.F._1
NO (nel cui studio in Canicattì (AG), Viale Regina Margherita n. 169 è elettivamente domiciliato, per procura in atti
(opponente)
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, nella qualità di titolare della TT IO CH C.F._2 con sede in Agrigento, Via Garibaldi n. 115, Part. Iva n. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Agrigento presso lo studio dell'Avv. Francesco Iacono ( ), via Garibaldi n. 27, che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in atti
(opposto)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 09.10.2020, l'attore notificava atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 529/2020 reso dal Tribunale di Agrigento, nel procedimento monitorio recante R.G. n. 935/2020, su istanza della ditta CP_1 del 30 luglio 2020, notificato al sig. in data 26 agosto 2020, con il
[...] Parte_1 quale si intimava all'opponente di pagare la somma di € 39.280,96, oltre interessi di mora di cui all'art. 5 del Dlgs 231/2002, ed oltre spese processuali del procedimento monitorio, nella misura di € 1.286,00, di cui € 1.000,00 per onorari ed € 286,00 per spese, e accessori di legge.
Contestando integralmente la sussistenza del credito rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto, l'attore chiede nel merito di ritenere e dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 529/2020 reso dal Tribunale di Agrigento, nel procedimento monitorio recante R.G. n. 935/2020, e di condannare la TA ER EL alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.03.2021 si è costituito CP_1
n.q. al fine di contestare e controdedurre rispetto le difese avversarie e chiedere
[...] quanto segue: “In via preliminare: - Dichiarare, ai sensi dell'art 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, provvedendo in prima udienza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- In subordine, sempre ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dichiarare la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme non contestate;
Nel merito: - Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto, le domande tutte proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio contro il Sig. per i motivi superiormente esposti;
- Conseguentemente, Controparte_1 dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto sussistendo tutti i presupposti in fatto ed in diritto. - In subordine condannare l'odierno opponente al pagamento in favore del Sig. , delle somme ingiunte, oltre interessi di mora al soddisfo.”. Controparte_1
All'esito della prima udienza svoltasi in data 29.03.2021, il GI, rigettata la richiesta della provvisoria esecutività per mancanza dei presupposti di legge e per contestazione della somma ingiunta, concedeva ad entrambe le parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI co. C.p.c.. nella misura di legge, fissando per le determinazioni istruttorie l'udienza del 15.10.2021.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza riservata il Giudice rinviava la causa alla successiva udienza del 06.05.2022 per escussione i testi ammessi di parte opposta.
Con ulteriore ordinanza istruttoria sono stati ammessi i testi di parte opponente e relativa prova contraria.
Infine, s seguito di ulteriore ordinanza riservata del 30.05.2023 veniva nominato CTU l'ing. al fine di valutare, a seguito di sopralluogo e alla luce Persona_1 della documentazione in atti, la corrispondenza dei lavori eseguiti dalla ditta del sig. nell'immobile sito in Agrigento, Via Garibaldi, n. 195 di proprietà Controparte_1 del Sig. con il computo metrico sottoscritto dalle parti l'11.01.2017 (All 1. Parte_1
Fasc. proc. monitorio) nonché la sussistenza dei lavori fuori computo come da elenco dal (All.
4. Fasc. Mon.); ed ancora valuti il CTU la sussistenza e i costi CP_1
Pag. 2 di 8 sostenuti dal per l'esecuzione dei lavori ulteriormente eseguiti nel 2018 CP_2 nell'appartamento di sua proprietà, sito in Agrigento nella Via Garibaldi n. 195 e, segnatamente, per le seguenti opere: “a) sostituzione di n. 2 lavabi per bagno, di cui all'all. n. 9 con quelli di cui all'all. n. 10; b) rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti della stanza con balcone vista Valle dei Templi di Agrigento;
c) rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del bagno attiguo;
d) rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del corridoio e della cucin;
e) rifacimento della pareti della cucina e della stanza adiacente la cucina e sostituzione delle condutture dei climatizzatori”. All'esito, quantifichi il CTU eventuali rapporti di credito e debito tra le parti.
Avendo il nominato CTU rinunciato all'incarico, il GI nominava in sostituzione l'ing.
, anch'egli poi revocato per mancata accettazione e sostituito infine con Persona_2
l'Ing. , con udienza di giuramento all'01.03.2024. Testimone_1
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 09.08.2024, precisate le conclusioni la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termini a ritroso per il deposito di note conclusive. Infine , a seguito di udienza svoltasi ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa.
L'azione promossa dall'opponente risulta parzialmente fondata e merita pertanto di essere accolta alla luce e nei limiti delle seguenti succinte motivazioni.
Preliminarmente, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di
Pag. 3 di 8 opposizione, a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex plurimis Cass. SS.UU. n. 13533/2001, Trib. Torino sent. n. 28614/2016).
Detto ciò, il presente giudizio muove dal decreto ingiuntivo n. 529/2020 con cui l' opposto, premesso di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione edilizia nell'immobile di proprietà del signor sito in Agrigento, nella via Garibaldi n. 195, ha Parte_1 chiesto di ingiungere al committente il pagamento dell'importo di € 39.280,96, quale saldo debitorio risultante dalle seguenti fatture: a) fattura n. 4/2018 dell'importo di € 13.000,00 per saldo lavori di ristrutturazione di cui al preventivo del 11 gennaio 2017; b) fattura n. 5/2018 dell'importo di € 4.196,50 per saldo fornitura materiali e posa in opera;
c) fattura n. 6/2018 dell'importo di € 2.455,46 per saldo fornitura di materiali ditta Morello Ceramiche;
d) fattura n. 7/2018 dell'importo di € 22.429,00 per saldo lavori di ristrutturazione non compresi nel preventivo iniziale.
Tale prospettazione creditoria è stata oggetto di specifica contestazione dell'opponente, con l'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, che articola motivi specifici in ordine alla non debenza delle somme ingiunte per mancata pattuizione del prezzo, eccependo comunque il pagamento di quanto dovuto, anche alla luce della spesa affrontata per ulteriori lavori svolti per porre rimedio alle opere confezionate non a regola d'arte dalla ditta . CP_1
Fatto incontestato, tuttavia, appare il conferimento dell'incarico iniziale come da computo metrico approvato dal committente ed in atti: computo metrico estimativo lavori di ristrutturazione in appartamento sito in Agrigento via Garibaldi n 195, datato 11.01.2017, approvato per accettazione dal committente dell'importo di € 30.000,00, oltre materiali e oltre iva.
Fatto altrettanto appurato in Sede giudiziale a seguito di istruttoria è l'avvenuto ampliamento dell'incarico. Per giurisprudenza consolidata il contratto d'appalto non deve necessariamente essere provato per iscritto, né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (in tal senso ordinanza Corte di Cassazione n 2386/2023), come nel caso che occupa.
E tanto è in effetti emerso dall'audizione del teste , che, avendo Testimone_2 lavorato quale operaio per la ditta durante la ristrutturazione, ha confermando CP_1 il confezionamento delle opere commissionate e, soprattutto, specificato che il sig.
, committente, controllava personalmente l'evolversi dei lavori, essendo presente Pt_1 quasi per tutto il tempo in cantiere.
Peraltro, dalla testimonianza assunta si evince, altresì, che la vetustà dell'immobile ha comportato un ampliamento dell'incarico, in ragione della necessità di porre in essere opere di consolidamento ad es dei solai, della terrazza, etc. La predetta circostanza è stata comunque verificata dal Ctu che ha riscontrato, ad esito del sopraluogo svolto nel contraddittorio delle parti, la realizzazione effettiva delle opere fuori estimativo.
Pag. 4 di 8 Pertanto, appare pacifica l'avvenuta realizzazione delle opere, evidentemente commissionate, non essendovi in atti tracia di contestazione in tal senso.
Dunque, il contrasto tra le parti sembra concentrarsi sulla quantificazione dei costi delle opere, soprattutto per le opere eccedenti il computo estimativo.
Quanto alla quantificazione degli stessi si osserva che il credito rivendicato dall'opposto è supportato dalla seguente documentazione, versata agli atti del monitorio e offerta in comunicazione nel presente giudizio:
- fattura n 1/2017, datata 24,02,2917, di € 5000,00 (di cui € 4.545,45 di compensi ed € 454,00 di IVA), con allegato assegno corrispondente datato 24.02.1017, I acconto;
- fattura n. 2/2017 datata 31.07.2017, di € 7500,00 (di cui € 6818,18 di compensi ed € 681,82 di IVA) , con allegato corrispondente assegno datato 28.07.2017;
- fattura n 3/2017 datata 31.08.2017 di € 7500,00 (di cui € 6818,18 di compensi ed
€ 681,82 di IVA), con allegato corrispondente assegno datato 02.08.2027 di € 7500,00.
Per un totale corrisposto dal committente di € 20.000,00, di cui € 1.817,64 di IVA.
Ed ancora il creditore produce:
- Fattura n 4/2018 datata 13.06.2018, riferita al saldo del computo metrico iniziale, per € 13.000,00, di cui € 11.818,19 per competente ed € 1.181, 81 per IVA;
- Fattura n. 5/2018 sempre datata 13.06.2018 per saldo materiali per € 4.196,50;
- Fattura n 6/2018 sempre datata 13.06.2018 per ulteriore saldo materiali per € 2.455,46 di cui € 2232,23 di cui € 223,23 di IVA (con allegata fattura ditta Morello e assegno del committente di € 1800,00);
- Fattura n 7/2018 sempre datata 13.06.2018 per saldo lavori di ristrutturazione non compresi nel computo iniziale di € 22.429,00, di cui € 20390,00 ed € 2039,00 di IVA;
- N 2 assegni in pagamento emessi dal committente di € 1.000,00 datato 31.01.2019 e di € 800,00 datato 12.03.2019.
In totale è data prova di pagamento da parte del committente di € 22.800,00 (ivi compreso assegno di € 1000,00 emesso in data 05.2019, versato dall'opponente in atti).
In ordine alla corrispondenza dei lavori svolti e dei relativi costi il tecnico incaricato dal GI ha constatato un incremento di € 325,00, rispetto al computo estimativo, avendo egli riscontrato la regolare esecuzione di tutti gli altri lavori come da computo iniziale,
Pag. 5 di 8 totalizzando un costo delle opere complessivo di € 30.325,00, oltre IVA al 10%., pari ad € 33.357,50
Quanto ai lavori svolti extra computo dalla ditta opposta, verificati dal consulente con sopraluogo sui luoghi, essi ammontano ad € 20.380,00, oltre iva.
Con riguardo invece alle spese dichiarate dall'opponente, effettuate dal committente successivamente, alla fine dei lavori, per ovviare ad alcune irregolarità riscontrate nell'immobile dopo la riconsegna dei locali da parte della ditta ER, occorre avere riguardo alla deposizione testimoniale resa all'udienza del 20.01.2023, in occasione della quale il teste moglie dell'attore, dopo aver dichiarato di Testimone_3 essere in regime di separazione dei beni con il marito, sentita sul punto “a) - “vero è che nell'anno 2018 il signor ha commissionato, a proprie spese, l'esecuzione Parte_1 di lavori edili presso l'appartamento di sua proprietà sito in Agrigento, nella Via Garibaldi n. 195, consistenti: a1) nella rimozione e sostituzione di n. 2 lavabi per bagno a causa della presenza di crepe;
a2) nel rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti della stanza con balcone vista Valle dei Templi di Agrigento;
a3) nel rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del bagno attiguo;
a4) nel rifacimento delle giunture tra il controsoffitto e le pareti del corridoio e della cucina;
a5) nel rifacimento delle pareti della cucina e della stanza adiacente la cucina a causa di perdenza di acqua dalle condutture dei climatizzatori e sostituzione delle condutture di detti condizionatori d'aria”; - ha affermato quanto segue: “lo confermo;
….quanto all'art sub b confermo che mio marito è stato costretto a chiamare l'impresa per effettuare i lavori di cui al precedente capitolato perché dopo la ristrutturazione , quando abbiamo iniziato a rendere operativo l'immobile, sono venuti fuori i difetti, le crepe, la vernice che si staccava dai lavandini, etc;
preciso che l'immobile avrebbe dovuto essere adattato a casa vacanza per mia figlia e mio marito che è il proprietario mi aveva riferito dei predetti difetti di cui mi sono accorta io stessa.”; ..quanto all'art sub d) preciso che il rifacimento delle opere sopracitate è stato affidato ad altra ditta la cui esecuzione dei lavori è stata seguita personalmente da mio marito.”
Sulle predette spese spese affrontate e di cui l'opponente chiede lo scomputo dal calcolo effettuato dal creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo, il consulente d'Ufficio, dietro esplicita richiesta contenuta nel quesito posto dal GI, ha dichiarato quanto segue: “ In riferimento al punto a) del quesito si è accertato mediante sopralluoghi effettuati il 20.03.2024 ed il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, la sostituzione di due lavabi preesistenti in resina di cui all'all.9), con nuovi lavabi in ceramica di cui all'all.10). Relativamente al punto b) del quesito si è accertato mediante sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, la presenza di una microlesione nella giuntura tra controsoffitto e parete esterna della camera con vista Valle dei Templi confinante col terrazzino Relativamente al punto c) del quesito si è accertato mediante sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, la presenza di una microlesione nella giuntura tra parete e soffitto nel bagno lato doccia della stanza n.
3. Relativamente al
Pag. 6 di 8 punto d) del quesito si è accertato mediante sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, il rifacimento delle giunture tra controsoffitto e le pareti del corridoio e della cucina. Relativamente al punto e) del quesito, non si evince col sopralluogo effettuato il 4.04.2024 alla presenza delle parti con i rispettivi legali e CTP, il rifacimento della parete della cucina e della stanza adiacente la cucina e non si evince la sostituzione delle condutture dei climatizzatori….
Concludendo il consulente sul punto come segue:
“B) Mentre i lavori successivi commissionati dal ad altra ditta o che dovranno Pt_1 essere eseguiti (punti b e c del quesito) ammontano complessivamente a per : 1) collocazione di due lavabi in ceramica previo smontaggio e smaltimento dei preesistenti in resina ( punto a- quesito ) : 2 x 500,00 €/cadauno € 1.000,00 2) sistemazioni microlesioni in atto esistenti (punto b e c - quesito) € 700,00 3) sistemazioni microlesioni nelle giunture tra pareti cucina, corridoio e controsoffitto, già eseguite € 700,00 Sommano € 2.400,00”
Sulla scorta della elaborazione tecnica del consulente d'ufficio e delle risultanze processuali e documentali, si può ritenere il credito della ditta opposta quantificabile in
€ 10.557,50, come saldo del primo preventivo, oggetto di computo estimativo, e di € 22.418,00, con riguardo ai lavori svolti al di là del computo estimativo, totalizzando un credito complessivo di € 32.975,50.
Infine, si ritiene di poter compensare le spese sostenute dal committente nella misura quantificata dal CTU di € 2.400,00 per porre rimedio alle opere non perfettamente confezionate a regola d'arte dalla ditta , con le spese per materiali pagati CP_1 direttamente dalla medesima ditta appaltatrice e di cui il creditore ha fornito prova, come da fattura n 6/2018 e allegata documentazione del costo dei materiali.
Si rigettano, invece, le altre richieste di rimborso formulate da parte opposta perché non provate, gravando sul creditore, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dimostrazione del credito ingiunto.
Tanto premesso, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo va ridotto come in parte dispositiva e le spese legali, dato il parziale accoglimento della domanda, in parte meritano di essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 529/2020 reso dal Tribunale di Agrigento in data 13.07.202, nel procedimento monitorio R.G. n. 935/2020.
Dichiara il sig. debitore nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1 saldo per l'appalto di cui in narrativa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma complessiva di € 32.975,50, oltre interessi fino al soddisfo.
Pag. 7 di 8 Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del 50% delle spese legali, da corrispondere in favore di parte opposta, quantificate complessivamente in € 4.500,00, oltre oneri.
Pone definitivamente a carico dell'opponete le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Agrigento, 09.09.2025
Il Gop
SO TT
Pag. 8 di 8