CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. l'organizzazione di un pubblico spettacolo in violazione delle prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, nel caso in cui le stesse siano state recepite e trasfuse nella licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2023, n. 40678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40678 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AI RD CO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea in data 22/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comrna 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, UN Cocomello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comrna 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Stefano Tizzoni, il quale, nell'interesse di CO AI RD, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea in data 22/06/2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, CO AI RD fu condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 2.253,00 euro di ammenda inflitta in sostituzione di quella di 30 giorni di arresto e di 103,00 euro di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 681 cod. pen. e 80 r.d. n. 773 del 1931; fatto accertato in data 1/01/2019 in Borgaro Torinese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40678 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 14/09/2023 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello lo stesso AI RD per mezzo del difensore d i fiducia, avv. Stefano Tizzoni. L'impugnazione è stata riqualificata, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Torino in data 10/03/2023, trattandosi di provvedimento non appellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. Di seguito si enunciano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i tre motivi attraverso cui si articola l'impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, si opina che il locale a cui la licenza per l'organizzazione di pubblici spettacoli n. 2526/8.6 del 12/04/2012 imponeva, conformemente al verbale, una capienza massima di 450 persone, fosse soltanto la "Sala multiuso di pubblico spettacolo con annesso palco disimpegni, Locali tecnici servizi igienici deposito e ripostiglio" distinta al catasto terreni al foglio 6, n. 1:386 e CEU foglio 6 n. 68 Sub 41. Viceversa, le persone rinvenute in occasione del controllo sarebbero state quelle partecipanti a più eventi organizzati in contemporanea, in luoghi diversi dell'Hotel Atlantic, in occasione del Capodanno, le quali si sarebbero riversate nei locali adibiti a guardaroba in quanto impaurite dal massiccio dispiegamento di Forze dell'ordine intervenute per sedare una lite. Per tale motivo, non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioni stabilite con la licenza rilasciata ai sensi dell'art. 80 TULPS, non applicandosi le prescrizioni previste per le attività di pubblico spettacolo anche al servizio guardaroba, che legittimamente sarebbe stato unico per tutti gli eventi in programma la notte di capodanno. Il conteggio operato dai Carabinieri sarebbe intervenuto in un momento in cui l'intrattenimento pubblico era terminato e nel locale seminterrato stavano affluendo molte persone dai piani superiori, sicché sarebbe impossibile determinare quanti fossero gli effettivi partecipanti al particolare intrattenimento pubblico organizzato nella sala multiuso del seminterrato adibita a discoteca. Peraltro, con riferimento all'evento organizzato al primo piano, distinto da quello di cui al capo di imputazione, non sarebbe stato necessario acquisire alcuna preventiva autorizzazione, dal momento che il relativo intrattenimento musicale era accessorio al servizio di ristorazione, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno con parere del 21/02/2013 n. 557, a mente del quale gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e dall'accertamento di cui all'art. 80 del TULPS, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande. 2 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la nnoncata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante le modalità della condotta, il comportamento non abituale dell'indagato, la modesta entità della pena edittale prevista. In particolare, quanto al primo profilo, si osserva che il numero complessivo di persone presenti, stimato in 950, sarebbe smentito dalle foto dei partecipanti alla festa in discoteca nella sala multiuso del seminterrato e che anche qualora vi fosse stata la presenza di ulteriori persone rispetto al limite di 450, essa dovrebbe essere stimata in poche decine. Inoltre, dato il contesto complessivo dell'Hotel Atlantic, ove in occasione del capodanno si svolgevano più eventi in contemporanea su più piani della struttura, la condotta dell'indagato avrebbe dovuto essere considerata colposa, con un grado di rimproverabilità minimo. Infine, la formale regolarità dell'organizzazione e l'assenza di un effettivo pericolo per la pubblica incolumità avrebbero ridimensionato l'offesa. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata si sarebbe di molto discostata dal minimo edittale senza giustificare la relativa decisione e, comunque, in maniera del tutto spropositata e irragionevole rispetto alla modesta gravità dei fatti, avendo il Giudice per le indagini preliminari inflitto una pena base addirittura doppia rispetto a quella individuata con il decreto penale opposto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si evidenzia che AI non aveva mai ricevuto segnalazioni per fatti analoghi;
che egli è persona perfettamente inserita nel contesto sociale di riferimento e che il fatto sarebbe occasionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, con cui la difesa censura il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato a partire dall'accertamento del numero di clienti presenti all'interno dell'hotel, osserva preliminarmente il Collegio che la contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen. è integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 46400 del 24/10/2013, Fratantonio, Rv. 257301-01, relativa a un caso nel quale, all'interno di una discoteca, era stata risc:ontrata la presenza di un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella 3 licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza). Nel caso in esame, l'imputato aveva ottenuto il rilascio del titolo che prevedeva l'obbligo di non accogliere più di 450 persone;
limite che, secondo gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, era stato superato, essendo state conteggiate, all'atto del sopralluogo, 950 persone. Secondo la difesa, tuttavia, il conteggio sarebbe stato effettuato in maniera errata, atteso che vi sarebbero stati compresi anche coloro che, al momento del controllo, si trovavano presso il guardaroba, accessibile non soltanto ai clienti della sala discoteca, ma anche alle persone collocate in altri piani dell'hotel, trattandosi dell'unico guardaroba disponibile. Tale assunto è, però, articolato con modalità non scrutinabili in questa sede, essendosi al cospetto di una deduzione meramente fattuale, che è stata, peraltro, smentita dalla sentenza impugnata, ove è stato evidenziato, a partire dalle testimonianze rese dagli autori dei controlli, come la relativa verifica fosse stata circoscritta al solo locale discoteca e non anche al guardaroba;
e come la stessa direzione dell'hotel avesse inviato al Comune una comunicazione preventiva nella quale aveva indicato che il locale discoteca e non il guardaroba fosse fruibile anche da parte di altri clienti, oltre a quelli che sarebbero stati ospitati presso il suddetto locale. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della relativa doglianza, in quanto formulata con modalità non consentite in questa sede e in quanto, comunque, manifestamente infondata. 3. Quanto, poi, al secondo motivo, con il quale la difesa denuncia la mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anche tali censure si traducono in rilievi non consentiti in sede di legittimità. In argomento, va premesso che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti da parte del giudice di merito (ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01). Orbene, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della relativa richiesta con la circostanza che la condotta illecita avesse coinvolto centinaia di persone, con una corrispondente elevata esposizione a pericolo della loro incolumità. Dunque, la motivazione resa dal Giudice di merito ha dato conto dell'apprezzamento fattuale compiuto, rispetto al quale le considerazioni difensive assumono una connotazione meramente riv,alutativa, non consentita in questa sede, essendosi al cospetto della tipica valutazione di merito. 4 4. Inammissibili sono anche le doglianze articolate con il terzo motivo e relative alla eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Orbene, nel caso qui esaminato, la motivazione del provvedimento impugnato ha ben descritto gli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono stati presi in considerazione dal Giudice di merito sia al fine di articolare il giudizio in ordine alla concreta dosimetria sanzionatoria, la quale si è comunque attestata su una pena base inferiore alla media edittale, sia al fine di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, in particolare, della concreta gravità dei fatti. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
,-, , (\f) u.i ‘Ai O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle z o .,,,, spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle FZI ai • ammende. ar i - P- p3-0 -.;.\ ::-: ' Così deciso in data 14/09/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comrna 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, UN Cocomello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comrna 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Stefano Tizzoni, il quale, nell'interesse di CO AI RD, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea in data 22/06/2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, CO AI RD fu condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 2.253,00 euro di ammenda inflitta in sostituzione di quella di 30 giorni di arresto e di 103,00 euro di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 681 cod. pen. e 80 r.d. n. 773 del 1931; fatto accertato in data 1/01/2019 in Borgaro Torinese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40678 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 14/09/2023 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello lo stesso AI RD per mezzo del difensore d i fiducia, avv. Stefano Tizzoni. L'impugnazione è stata riqualificata, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Torino in data 10/03/2023, trattandosi di provvedimento non appellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. Di seguito si enunciano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i tre motivi attraverso cui si articola l'impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, si opina che il locale a cui la licenza per l'organizzazione di pubblici spettacoli n. 2526/8.6 del 12/04/2012 imponeva, conformemente al verbale, una capienza massima di 450 persone, fosse soltanto la "Sala multiuso di pubblico spettacolo con annesso palco disimpegni, Locali tecnici servizi igienici deposito e ripostiglio" distinta al catasto terreni al foglio 6, n. 1:386 e CEU foglio 6 n. 68 Sub 41. Viceversa, le persone rinvenute in occasione del controllo sarebbero state quelle partecipanti a più eventi organizzati in contemporanea, in luoghi diversi dell'Hotel Atlantic, in occasione del Capodanno, le quali si sarebbero riversate nei locali adibiti a guardaroba in quanto impaurite dal massiccio dispiegamento di Forze dell'ordine intervenute per sedare una lite. Per tale motivo, non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioni stabilite con la licenza rilasciata ai sensi dell'art. 80 TULPS, non applicandosi le prescrizioni previste per le attività di pubblico spettacolo anche al servizio guardaroba, che legittimamente sarebbe stato unico per tutti gli eventi in programma la notte di capodanno. Il conteggio operato dai Carabinieri sarebbe intervenuto in un momento in cui l'intrattenimento pubblico era terminato e nel locale seminterrato stavano affluendo molte persone dai piani superiori, sicché sarebbe impossibile determinare quanti fossero gli effettivi partecipanti al particolare intrattenimento pubblico organizzato nella sala multiuso del seminterrato adibita a discoteca. Peraltro, con riferimento all'evento organizzato al primo piano, distinto da quello di cui al capo di imputazione, non sarebbe stato necessario acquisire alcuna preventiva autorizzazione, dal momento che il relativo intrattenimento musicale era accessorio al servizio di ristorazione, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno con parere del 21/02/2013 n. 557, a mente del quale gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e dall'accertamento di cui all'art. 80 del TULPS, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande. 2 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la nnoncata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante le modalità della condotta, il comportamento non abituale dell'indagato, la modesta entità della pena edittale prevista. In particolare, quanto al primo profilo, si osserva che il numero complessivo di persone presenti, stimato in 950, sarebbe smentito dalle foto dei partecipanti alla festa in discoteca nella sala multiuso del seminterrato e che anche qualora vi fosse stata la presenza di ulteriori persone rispetto al limite di 450, essa dovrebbe essere stimata in poche decine. Inoltre, dato il contesto complessivo dell'Hotel Atlantic, ove in occasione del capodanno si svolgevano più eventi in contemporanea su più piani della struttura, la condotta dell'indagato avrebbe dovuto essere considerata colposa, con un grado di rimproverabilità minimo. Infine, la formale regolarità dell'organizzazione e l'assenza di un effettivo pericolo per la pubblica incolumità avrebbero ridimensionato l'offesa. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata si sarebbe di molto discostata dal minimo edittale senza giustificare la relativa decisione e, comunque, in maniera del tutto spropositata e irragionevole rispetto alla modesta gravità dei fatti, avendo il Giudice per le indagini preliminari inflitto una pena base addirittura doppia rispetto a quella individuata con il decreto penale opposto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si evidenzia che AI non aveva mai ricevuto segnalazioni per fatti analoghi;
che egli è persona perfettamente inserita nel contesto sociale di riferimento e che il fatto sarebbe occasionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, con cui la difesa censura il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato a partire dall'accertamento del numero di clienti presenti all'interno dell'hotel, osserva preliminarmente il Collegio che la contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen. è integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 46400 del 24/10/2013, Fratantonio, Rv. 257301-01, relativa a un caso nel quale, all'interno di una discoteca, era stata risc:ontrata la presenza di un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella 3 licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza). Nel caso in esame, l'imputato aveva ottenuto il rilascio del titolo che prevedeva l'obbligo di non accogliere più di 450 persone;
limite che, secondo gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, era stato superato, essendo state conteggiate, all'atto del sopralluogo, 950 persone. Secondo la difesa, tuttavia, il conteggio sarebbe stato effettuato in maniera errata, atteso che vi sarebbero stati compresi anche coloro che, al momento del controllo, si trovavano presso il guardaroba, accessibile non soltanto ai clienti della sala discoteca, ma anche alle persone collocate in altri piani dell'hotel, trattandosi dell'unico guardaroba disponibile. Tale assunto è, però, articolato con modalità non scrutinabili in questa sede, essendosi al cospetto di una deduzione meramente fattuale, che è stata, peraltro, smentita dalla sentenza impugnata, ove è stato evidenziato, a partire dalle testimonianze rese dagli autori dei controlli, come la relativa verifica fosse stata circoscritta al solo locale discoteca e non anche al guardaroba;
e come la stessa direzione dell'hotel avesse inviato al Comune una comunicazione preventiva nella quale aveva indicato che il locale discoteca e non il guardaroba fosse fruibile anche da parte di altri clienti, oltre a quelli che sarebbero stati ospitati presso il suddetto locale. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della relativa doglianza, in quanto formulata con modalità non consentite in questa sede e in quanto, comunque, manifestamente infondata. 3. Quanto, poi, al secondo motivo, con il quale la difesa denuncia la mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anche tali censure si traducono in rilievi non consentiti in sede di legittimità. In argomento, va premesso che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti da parte del giudice di merito (ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01). Orbene, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della relativa richiesta con la circostanza che la condotta illecita avesse coinvolto centinaia di persone, con una corrispondente elevata esposizione a pericolo della loro incolumità. Dunque, la motivazione resa dal Giudice di merito ha dato conto dell'apprezzamento fattuale compiuto, rispetto al quale le considerazioni difensive assumono una connotazione meramente riv,alutativa, non consentita in questa sede, essendosi al cospetto della tipica valutazione di merito. 4 4. Inammissibili sono anche le doglianze articolate con il terzo motivo e relative alla eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Orbene, nel caso qui esaminato, la motivazione del provvedimento impugnato ha ben descritto gli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono stati presi in considerazione dal Giudice di merito sia al fine di articolare il giudizio in ordine alla concreta dosimetria sanzionatoria, la quale si è comunque attestata su una pena base inferiore alla media edittale, sia al fine di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, in particolare, della concreta gravità dei fatti. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
,-, , (\f) u.i ‘Ai O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle z o .,,,, spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle FZI ai • ammende. ar i - P- p3-0 -.;.\ ::-: ' Così deciso in data 14/09/2023