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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5529/2018 R. G.
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Pietro Lovero;
Parte_1
- ATTRICE –
E
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv.to Maria Pia Controparte_1
Magistro;
- CONVENUTO– N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 05/12/2024 ed il
10/02/2025.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 22/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/04/2018 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in Capurso il 6/7/2001, dalla cui unione erano nati i figli ed , rispettivamente il Per_1 Per_2
2/1/2003 ed il 6/12/2007, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto del 14/04/2015, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, rideterminarsi a carico del l'assegno CP_1 mensile a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 e porsi in suo favore la percezione dell'AUU. Si costituiva in giudizio il convenuto e, pur non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso formulata, chiedeva rigettarsi la richiesta di aumento di contributo al mantenimento dei figli ed in via riconvenzionale chiedeva disporsi l'affidamento condiviso paritetico della prole con collocamento alternato, disporsi il mantenimento diretto nei confronti dei figli e revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della
. Pt_1 All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Presidente con ordinanza del 5/7/2018 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e confermando le condizioni regolanti lo stato separativo, fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione del Protocollo sulle spese straordinarie;
infine nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. L'11/12/2018 veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 5354/2018, disponendosi il prosieguo del giudizio.
Veniva iscritto a ruolo il sub-procedimento N. 5529-1/2018 R.G. proposto da Controparte_1 per la modifica del collocamento e della contribuzione al mantenimento della prole, rigettato con ordinanza del 24/04/2019.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 6/11/2019 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie. All'udienza figurata del 17/02/2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 24/4/2024, depositata il 30/04/2024. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 22/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 24/04/2024, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 24/04/2024, conforme a legge. Le spese processuali vanno compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il
09/04/2018 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 24/04/2024;
2. compensa le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5529/2018 R. G.
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Pietro Lovero;
Parte_1
- ATTRICE –
E
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv.to Maria Pia Controparte_1
Magistro;
- CONVENUTO– N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 05/12/2024 ed il
10/02/2025.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 22/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/04/2018 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in Capurso il 6/7/2001, dalla cui unione erano nati i figli ed , rispettivamente il Per_1 Per_2
2/1/2003 ed il 6/12/2007, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto del 14/04/2015, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, rideterminarsi a carico del l'assegno CP_1 mensile a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 e porsi in suo favore la percezione dell'AUU. Si costituiva in giudizio il convenuto e, pur non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso formulata, chiedeva rigettarsi la richiesta di aumento di contributo al mantenimento dei figli ed in via riconvenzionale chiedeva disporsi l'affidamento condiviso paritetico della prole con collocamento alternato, disporsi il mantenimento diretto nei confronti dei figli e revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della
. Pt_1 All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Presidente con ordinanza del 5/7/2018 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e confermando le condizioni regolanti lo stato separativo, fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione del Protocollo sulle spese straordinarie;
infine nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. L'11/12/2018 veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 5354/2018, disponendosi il prosieguo del giudizio.
Veniva iscritto a ruolo il sub-procedimento N. 5529-1/2018 R.G. proposto da Controparte_1 per la modifica del collocamento e della contribuzione al mantenimento della prole, rigettato con ordinanza del 24/04/2019.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 6/11/2019 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie. All'udienza figurata del 17/02/2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 24/4/2024, depositata il 30/04/2024. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 22/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 24/04/2024, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 24/04/2024, conforme a legge. Le spese processuali vanno compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il
09/04/2018 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 24/04/2024;
2. compensa le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato