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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1063/2022 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nata in [...], il [...] ed ivi residente nella Via Risorgimento, n. 30, C.F.: Parte_1
, elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via San Filippo Neri, n. 13, presso e nello C.F._1
studio dell'Avv. Chiara Mostaccio, che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata a margine dell'Atto di
Citazione
attore
c o n t r o
, nato in [...], il [...], C.F.: residente in [...](Francia), Controparte_1 C.F._2
nella Place Victor Hugo, n. 6 e , nata in [...] il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._3
in Grenoble (Francia), nella Place Docteur Leon Martin, n. 4, rapp.ti e difesi dall'Avv. Salvatore Coppolino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Milazzo (ME), nella Via Chinigò, n.2, come da procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta
convenuti
Oggetto: Proprietà – Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Nel merito, l'attrice affermava di essere proprietaria di un immobile, al piano terra, sito in Milazzo (ME), nella
Via Papa Giovanni XXIII, n. 34; che detto immobile faceva parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra,
oltre seminterrato e la cui struttura portante era in muratura di pietrame con solai tra i piani in legno;
che nel corso dei lavori di ristrutturazione realizzati al primo piano del predetto fabbricato di proprietà degli odierni convenuti, lavori avversati dalla stessa parte attrice, venivano causati dei danni meglio descritti nelle consulenze giurate di parte, redatte dai tecnici di fiducia della stessa attrice. Concludeva, l'attrice, IG.ra , chiedendo che fossero realizzati i lavori di ripristino dei danni Parte_1
presenti all'interno dell'immobile di sua proprietà nonché di quelli relativi alle parti comuni del fabbricato causati dai lavori di cui prima, oltre al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza di quanto sopra.
Si costituivano in giudizio i convenuti, IGg.ri e , i quali contestavano l'assunto Controparte_1 Parte_2
avverso ed in particolare sosteneva che le opere da essi realizzate erano state correttamente eseguite e che nessun danno era stato arrecato all'immobile di proprietà dell'attrice.
Rappresentavano, inoltre, che, qualora fosse stato provata la loro responsabilità nel verificarsi dei danni subiti dall'immobile di proprietà della IG.ra , a seguito dei lavori da essi eseguiti, Parte_1
sussisterebbe anche la responsabilità della stessa attrice ex art. 1227 c.c. per non averne comunicato tempestivamente il verificarsi dei medesimi.
Concludevano, quindi, i IGg.ri e , chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1 Parte_2
Preliminarmente vanno decise le formulate eccezioni di parte convenuta e riguardanti l'inammissibilità e la nullità dell'azione per omessa o assoluta incertezza del petitum.
In ordine alla doglianza di cui sopra si osserva che dal contenuto dell'atto di citazione individuabili risultano essere gli elementi oggettivi dell'azione tenuto anche conto della produzione documentale ad esso atto introduttivo del giudizio allegata. A ciò si aggiunga il fatto che parte convenuta nel costituirsi in giudizio, in ogni caso sanava l'eventuale eccepita violazione in quanto mostrava di aver compreso e di ben conoscere l'oggetto della domanda approntandone adeguata difesa.
Per quanto sopra le proposte eccezioni vanno rigettate. Con Ordinanza del 10.2.2025, il G.I., rigettava sia le richieste istruttorie avanzate dalle parti che la chiesta Ctu
tecnica per i motivi meglio in essa Ordinanza descritti rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione con la concessione di termine per note conclusive.
Nel merito, si osserva che parte attrice al fine di provare quanto da essa sostenuto in ordine alle domande così come formulate nel proprio atto introduttivo del giudizio, versava in atti due Ctp e precisamente quella datata 2.7.2018 e quella del 30.4.2022, dalle quali si rilevavano sia i danni causati dai lavori eseguiti dagli odierni convenuti che, in quella datata 30.4.2022, anche i necessari lavori per il ripristino di tutte le criticità
evidenziate negli elaborati peritali di cui prima.
Da parte sua i convenuti contestavano genericamente quanto sostenuto da parte attrice relativamente al contenuto delle due perizie giurate, dalla stessa depositate, affermando che i lavori di ristrutturazione erano stati da essi effettuati a regola d'arte e che in data 19.9.2019 il Comune di Milazzo aveva rilasciato anche il certificato di abitabilità.
In ordine a quanto sopra è bene evidenziare che il certificato di abitabilità a cui fa riferimento parte convenuta non assume alcun rilievo relativamente all'oggetto del presente giudizio, attestando lo stesso la sola regolarità edilizia di un immobile e nulla provando in ordine ad eventuali danni arrecati ad altri soggetti nella realizzazione dei lavori eseguiti.
Va, inoltre, rappresentato che costanti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, non ultima la
Sentenza n. 3524/2023, hanno statuito che una perizia giurata ha il valore legale più alto, essendo giurata davanti a un pubblico ufficiale e che il giudice può decidere tutta la questione sulla base di una perizia attraverso adeguata motivazione, la perizia sarà tanto più decisiva quanto più dettagliata e basata su elementi oggettivi “stante anche l'assenza di una ricostruzione alternativa offerta da controparte”.
Ora, nel caso di specie, a fronte delle due Ctp depositate da parte attrice che descrivevano in maniera chiara e dettagliata i danni causati dai lavori di ristrutturazione posti in essere dai convenuti, parte convenuta mancava di fornire altrettanta adeguata documentazione tecnica finalizzata a confutare quanto dai consulenti di parte attrice descritto, non potendo certamente voler provare il contrario a mezzo della prova per testi richiesta tant'è che, come rappresentato dal precedente G.I. nell'Ordinanza datata 10.2.2025, gli stessi rinunciavano alle loro richieste istruttorie, e che lo stesso Giudicante riteneva inammissibili ed inconducenti le prove testimoniali da essi richiesti in quanto vertenti su fatti documentali o su valutazioni soggettive. Riteneva, inoltre, il G.I., nello stesso provvedimento, non necessario ai fine del decidere l'accertamento tecnico d'ufficio richiesto.
Per quanto sopra, provati, risultano i danni causati dai convenuti sull'immobile di proprietà attorea nel corso dei lavori di ristrutturazione, effettuati nell'anno 2018, nell'appartamento di loro proprietà.
Comporta, l'accertamento di cui sopra, la condanna, in solido, dei convenuti all'esecuzione, a loro spese,
tranne per le parti in comune, nel qual caso le spese andranno sostenute da tutte le parti in causa ciascuno per la propria quota, dei lavori di ripristino dei danni da essi causati sull'immobile di proprietà attorea così
come meglio descritti e con le fasi di lavorazione indicate nell'elaborato peritale redatto dall'Ing. e CP_2
datato 30.4.2022.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento danni per mancato utilizzo e/o locazione dell'immobile così
come formulata da parte attrice, in quanto la stessa è risultata essere carente di prova non avendo, l'attrice, fornito valida documentazione comprovante la perdita di eventuali possibilità di affitto dell'immobile di sua proprietà nell'anno 2018, non risultando sufficiente per la prova di ciò il contratto di affitto versato in atti in quanto risalente all'anno 2017 e quindi prima del verificarsi dei fatti di causa.
I convenuti, IGg.ri e , vanno, infine, condannati, in solido, al pagamento nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'attrice, IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura Parte_1
e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00,
per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla IG.ra , nei confronti dei IGg.ri e , sentiti i Parte_1 Controparte_1 Parte_2
procuratori delle parti, così provvede:
1) Condanna i convenuti, in solido, IGg.ri e , alla realizzazione, a loro Controparte_1 Parte_2
spese, tranne per le parti in comune, nel qual caso le spese andranno sostenute da tutte le parti in
causa ciascuno per la propria quota, dei lavori di ripristino dei danni da essi causati sull'immobile
di proprietà attorea così come meglio descritti e con le fasi di lavorazione indicate nell'elaborato
peritale redatto dall'Ing. e datato 30.4.2022; CP_2 2) Rigetta, la domanda di risarcimento danni per mancato utilizzo e/o locazione dell'immobile così
come formulata da parte attrice, in quanto la stessa è risultata essere carente di prova non avendo,
l'attrice, fornito valida documentazione comprovante la perdita di eventuali possibilità di affitto
dell'immobile di sua proprietà nell'anno 2018, non risultando sufficiente per la prova di ciò il
contratto di affitto versato in atti in quanto risalente all'anno 2017 e quindi prima del verificarsi
dei fatti di causa;
3) Condanna i convenuti, IGg.ri e , in solido, al pagamento nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'attrice, IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto Parte_1
della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M.
n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del
D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessive €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.3.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1063/2022 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nata in [...], il [...] ed ivi residente nella Via Risorgimento, n. 30, C.F.: Parte_1
, elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via San Filippo Neri, n. 13, presso e nello C.F._1
studio dell'Avv. Chiara Mostaccio, che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata a margine dell'Atto di
Citazione
attore
c o n t r o
, nato in [...], il [...], C.F.: residente in [...](Francia), Controparte_1 C.F._2
nella Place Victor Hugo, n. 6 e , nata in [...] il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._3
in Grenoble (Francia), nella Place Docteur Leon Martin, n. 4, rapp.ti e difesi dall'Avv. Salvatore Coppolino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Milazzo (ME), nella Via Chinigò, n.2, come da procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta
convenuti
Oggetto: Proprietà – Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Nel merito, l'attrice affermava di essere proprietaria di un immobile, al piano terra, sito in Milazzo (ME), nella
Via Papa Giovanni XXIII, n. 34; che detto immobile faceva parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra,
oltre seminterrato e la cui struttura portante era in muratura di pietrame con solai tra i piani in legno;
che nel corso dei lavori di ristrutturazione realizzati al primo piano del predetto fabbricato di proprietà degli odierni convenuti, lavori avversati dalla stessa parte attrice, venivano causati dei danni meglio descritti nelle consulenze giurate di parte, redatte dai tecnici di fiducia della stessa attrice. Concludeva, l'attrice, IG.ra , chiedendo che fossero realizzati i lavori di ripristino dei danni Parte_1
presenti all'interno dell'immobile di sua proprietà nonché di quelli relativi alle parti comuni del fabbricato causati dai lavori di cui prima, oltre al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza di quanto sopra.
Si costituivano in giudizio i convenuti, IGg.ri e , i quali contestavano l'assunto Controparte_1 Parte_2
avverso ed in particolare sosteneva che le opere da essi realizzate erano state correttamente eseguite e che nessun danno era stato arrecato all'immobile di proprietà dell'attrice.
Rappresentavano, inoltre, che, qualora fosse stato provata la loro responsabilità nel verificarsi dei danni subiti dall'immobile di proprietà della IG.ra , a seguito dei lavori da essi eseguiti, Parte_1
sussisterebbe anche la responsabilità della stessa attrice ex art. 1227 c.c. per non averne comunicato tempestivamente il verificarsi dei medesimi.
Concludevano, quindi, i IGg.ri e , chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1 Parte_2
Preliminarmente vanno decise le formulate eccezioni di parte convenuta e riguardanti l'inammissibilità e la nullità dell'azione per omessa o assoluta incertezza del petitum.
In ordine alla doglianza di cui sopra si osserva che dal contenuto dell'atto di citazione individuabili risultano essere gli elementi oggettivi dell'azione tenuto anche conto della produzione documentale ad esso atto introduttivo del giudizio allegata. A ciò si aggiunga il fatto che parte convenuta nel costituirsi in giudizio, in ogni caso sanava l'eventuale eccepita violazione in quanto mostrava di aver compreso e di ben conoscere l'oggetto della domanda approntandone adeguata difesa.
Per quanto sopra le proposte eccezioni vanno rigettate. Con Ordinanza del 10.2.2025, il G.I., rigettava sia le richieste istruttorie avanzate dalle parti che la chiesta Ctu
tecnica per i motivi meglio in essa Ordinanza descritti rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione con la concessione di termine per note conclusive.
Nel merito, si osserva che parte attrice al fine di provare quanto da essa sostenuto in ordine alle domande così come formulate nel proprio atto introduttivo del giudizio, versava in atti due Ctp e precisamente quella datata 2.7.2018 e quella del 30.4.2022, dalle quali si rilevavano sia i danni causati dai lavori eseguiti dagli odierni convenuti che, in quella datata 30.4.2022, anche i necessari lavori per il ripristino di tutte le criticità
evidenziate negli elaborati peritali di cui prima.
Da parte sua i convenuti contestavano genericamente quanto sostenuto da parte attrice relativamente al contenuto delle due perizie giurate, dalla stessa depositate, affermando che i lavori di ristrutturazione erano stati da essi effettuati a regola d'arte e che in data 19.9.2019 il Comune di Milazzo aveva rilasciato anche il certificato di abitabilità.
In ordine a quanto sopra è bene evidenziare che il certificato di abitabilità a cui fa riferimento parte convenuta non assume alcun rilievo relativamente all'oggetto del presente giudizio, attestando lo stesso la sola regolarità edilizia di un immobile e nulla provando in ordine ad eventuali danni arrecati ad altri soggetti nella realizzazione dei lavori eseguiti.
Va, inoltre, rappresentato che costanti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, non ultima la
Sentenza n. 3524/2023, hanno statuito che una perizia giurata ha il valore legale più alto, essendo giurata davanti a un pubblico ufficiale e che il giudice può decidere tutta la questione sulla base di una perizia attraverso adeguata motivazione, la perizia sarà tanto più decisiva quanto più dettagliata e basata su elementi oggettivi “stante anche l'assenza di una ricostruzione alternativa offerta da controparte”.
Ora, nel caso di specie, a fronte delle due Ctp depositate da parte attrice che descrivevano in maniera chiara e dettagliata i danni causati dai lavori di ristrutturazione posti in essere dai convenuti, parte convenuta mancava di fornire altrettanta adeguata documentazione tecnica finalizzata a confutare quanto dai consulenti di parte attrice descritto, non potendo certamente voler provare il contrario a mezzo della prova per testi richiesta tant'è che, come rappresentato dal precedente G.I. nell'Ordinanza datata 10.2.2025, gli stessi rinunciavano alle loro richieste istruttorie, e che lo stesso Giudicante riteneva inammissibili ed inconducenti le prove testimoniali da essi richiesti in quanto vertenti su fatti documentali o su valutazioni soggettive. Riteneva, inoltre, il G.I., nello stesso provvedimento, non necessario ai fine del decidere l'accertamento tecnico d'ufficio richiesto.
Per quanto sopra, provati, risultano i danni causati dai convenuti sull'immobile di proprietà attorea nel corso dei lavori di ristrutturazione, effettuati nell'anno 2018, nell'appartamento di loro proprietà.
Comporta, l'accertamento di cui sopra, la condanna, in solido, dei convenuti all'esecuzione, a loro spese,
tranne per le parti in comune, nel qual caso le spese andranno sostenute da tutte le parti in causa ciascuno per la propria quota, dei lavori di ripristino dei danni da essi causati sull'immobile di proprietà attorea così
come meglio descritti e con le fasi di lavorazione indicate nell'elaborato peritale redatto dall'Ing. e CP_2
datato 30.4.2022.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento danni per mancato utilizzo e/o locazione dell'immobile così
come formulata da parte attrice, in quanto la stessa è risultata essere carente di prova non avendo, l'attrice, fornito valida documentazione comprovante la perdita di eventuali possibilità di affitto dell'immobile di sua proprietà nell'anno 2018, non risultando sufficiente per la prova di ciò il contratto di affitto versato in atti in quanto risalente all'anno 2017 e quindi prima del verificarsi dei fatti di causa.
I convenuti, IGg.ri e , vanno, infine, condannati, in solido, al pagamento nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'attrice, IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura Parte_1
e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00,
per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla IG.ra , nei confronti dei IGg.ri e , sentiti i Parte_1 Controparte_1 Parte_2
procuratori delle parti, così provvede:
1) Condanna i convenuti, in solido, IGg.ri e , alla realizzazione, a loro Controparte_1 Parte_2
spese, tranne per le parti in comune, nel qual caso le spese andranno sostenute da tutte le parti in
causa ciascuno per la propria quota, dei lavori di ripristino dei danni da essi causati sull'immobile
di proprietà attorea così come meglio descritti e con le fasi di lavorazione indicate nell'elaborato
peritale redatto dall'Ing. e datato 30.4.2022; CP_2 2) Rigetta, la domanda di risarcimento danni per mancato utilizzo e/o locazione dell'immobile così
come formulata da parte attrice, in quanto la stessa è risultata essere carente di prova non avendo,
l'attrice, fornito valida documentazione comprovante la perdita di eventuali possibilità di affitto
dell'immobile di sua proprietà nell'anno 2018, non risultando sufficiente per la prova di ciò il
contratto di affitto versato in atti in quanto risalente all'anno 2017 e quindi prima del verificarsi
dei fatti di causa;
3) Condanna i convenuti, IGg.ri e , in solido, al pagamento nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'attrice, IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto Parte_1
della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M.
n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del
D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessive €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.3.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)