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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 24/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Matteo Priamo e dell'Avv. Corrado Bologna, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore Fallimentare con il patrocinio dell'Avv. Giulia Radice, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contra- ria e diversa istanza, eccezione e difesa,
– in limine litis non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su ben più che idonea prova scritta;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e decla- ratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n.1142/2022 R.G. 2672/2022 emesso dal Tribunale di Cu- neo e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla es- sere dovuto da al Parte_1 [...] per alcun titolo o ragione;
Controparte_1
1 - in subordine, per il denegato e non creduto caso che il sia rico- Controparte_1 nosciuto creditore nei confronti della Parte_1 compensare del tutto o in parte, a' sensi e per gli ef- fetti dell'art.56 Legge Fallimentare, i relativi impor- ti con il credito certo, liquido, esigibile e non con- testato vantato da nei confronti del Parte_1 ed ammesso al Controparte_1 passivo in via chirografaria. Spese e competenze professionali interamente rifuse. PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale, ogni contraria eccezione, deduzione ed istan- za disattesa,
- in via principale e nel merito, previa revoca dell'opposto Decreto ingiuntivo, condannare la al pagamento in favore del Parte_1 [...]
e n. 276/2020 della somma pari ad euro Parte_2
35.045,95=;
- in subordine, accertare e dichiarare la minore o maggiore somma dovuta dall'opponente al e n. Parte_3
276/2020 (C.F.: ), con condanna della stessa al pagamento P.IVA_2 di quanto dovuto in favore del ridetto CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1142/2022, reso il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore del , la somma di € 216.742,97, Controparte_1 oltre interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di sessantasette fatture, emesse dalla allora società in bonis, tra il 2018 e il CP_1
2019, per la fornitura di materiali eseguita in favore della società opponente. Tra le parti era intervenuto contratto di subappalto, con cui la società per conto della Pt_1 committente , aveva incaricato la subappaltatrice per la realizzazione Pt_4 CP_1 delle attività propedeutiche e riconnesse a cablaggio, installazione, attivazione, collaudo e manutenzione di fibra ottica in differenti località, individuate in ciascun singolo ordine.
1.1. Con l'atto di opposizione, parte attrice eccepisce preliminarmente di aver già corrisposto gran parte delle somme oggetto di ingiunzione in favore della società quale cessionario in massa dei crediti della Controparte_2 società nei confronti della odierna opponente, in forza di contratto di factoring, CP_1
e di vantare a sua volta un controcredito pari all'importo ingiunto. Rileva altresì l'attrice di aver ottenuto, nel 2020 decreto ingiuntivo dell'importo di euro 208.541,48, reso dal Tribunale di Cuneo nei confronti della società odierna convenuta, in allora in bonis, e di
2 aver ottenuto successivamente l'ammissione al passivo fallimentare per il medesimo importo, esclusi gli interessi commerciali di mora. Per l'effetto, la società attrice ha chiesto, ai sensi dell'art. 56 l. fall., la compensazione con gli importi costituenti oggetto dell'ingiunzione di pagamento emessa in favore della convenuta opposta. Nel merito, ha invocato la nullità del decreto ingiuntivo, in ragione dell'adempimento solo parziale del contratto di subappalto intervenuto tra le parti e con cui la società opposta, rilevando che le fatture oggetto di ingiunzione recano il benestare all'emissione da parte della impresa appaltante e al pagamento in 120 giorni, in conformità a quanto stabilito nell'ordine. La società opposta si era resa tuttavia inadempiente rispetto all'obbligo di consegna della documentazione richiesta in conformità al punto 7.7 dell'Ordine, ovvero le copie delle buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore relative al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere, con conseguente sospensione del pagamento in difetto. Per l'effetto, l'attrice ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della insussistenza di qualunque ragione di credito vantata dal Fallimento opposto.
2. Il convenuto fallimento si è costituito contestando l'avvenuto pagamento in favore della società , in difetto di prova della Controparte_2 cessione dei crediti per effetto di contratto di factoring intervenuto tra le due società e invocando in ogni caso l'inopponibilità al fallimento del contratto privo di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., contestando, correlativamente, la documentazione allegata a sostegno della prospettazione attorea. Quanto alla compensazione, invocata da parte attrice ai sensi dell'art. 56 c.p.c., rileva come la società era stata ammessa al Pt_1 passivo fallimentare fino alla somma di euro 181.697,02, residuando in ogni caso l'importo di euro 35.045,95, all'esito della compensazione. Nel merito, ha contestato le eccezioni di parte attrice in ordine all'assenza delle condizioni contrattuali per l'emissione delle fatture, che risultano munite di benestare. Per l'effetto, il convenuto fallimento ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive contestazioni e deduzioni;
concessa la provvisoria esecutorietà limitatamente alla somma di euro 35.045,95 e assegnati i termini per il deposito di memorie assertive e istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. In primo luogo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri
3 di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. La pretesa del fallimento si fonda sul mancato Controparte_1 pagamento di sessantasette fatture emesse dalla allora società in bonis, per lavori concernenti la realizzazione di scavi, la fornitura di materiali e la predisposizione di strutture per il cablaggio, l'installazione, l'attivazione, il collaudo e la manutenzione di fibra ottica presso cantieri in diverse città d'Italia, realizzati in favore della società Pt_1 in forza di contratto di subappalto, su autorizzazione della committente e Pt_4 risultante dagli ordini prodotti da parte attrice (doc. 1 fascicolo parte attrice). Tutte le fatture, emesse tra novembre 2018 e agosto 2018 dalla allora società in bonis , CP_1 per il complessivo importo, oggetto di ingiunzione, di euro 216.742,97, sono munite di benestare alla fatturazione e sono riconducibili a ciascuno degli ordini depositati in atti da parte attrice (doc. 1 fascicolo monitorio), come risulta dal mero riscontro documentale.
4.2. La società non ha in parte qua contestato le fatture oggetto di Pt_1 ingiunzione, eccependo, tuttavia, quale fatto estintivo della pretesa del , CP_1
l'intervenuto pagamento delle fatture di cui trattasi, effettuato in favore della società
, in forza di contratto di factoring. Il fallimento Controparte_2 convenuto ha contestato l'eccezione di pagamento, non risultando in atti il contratto di factoring;
a tale contestazione ha replicato parte opponente, richiamando le comunicazioni telematiche intervenute con la società Controparte_2
e, per conoscenza, inviate anche alla allora . L'eccezione è
[...] Parte_5 infondata. In disparte la circostanza che non risulta prodotto in atti il contratto di factoring, posto a fondamento dell'eccezione, si deve in primo luogo rilevare come le pec di conferma dell'approvazione alla cessione, comunicate nel periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019, siano prive degli allegati, con la conseguenza che non è possibile effettuare alcuna verifica in ordine alle fatture oggetto della cessione.
4.3. In secondo luogo, risultano i pagamenti eseguiti dalla società debitrice in favore della cessionaria e attestati dalle distinte di pagamento prodotte in atti (docc.
3-11 fascicolo parte attrice); per quanto ciascun bonifico rechi la dicitura “fatture diverse”, è indubbia la riconducibilità dei pagamenti alle fatture di cui trattasi (docc. 12-19 fascicolo parte attrice), come si evince dagli importi versati, che trovano piena corrispondenza negli importi delle fatture oggetto dell'odierna controversia. Sennonchè, in disparte la circostanza che non risulta depositato il documento indicato come n. 18, tali fatture non trovano piena corrispondenza nelle fatture oggetto di contestazione, per quanto si evince dal mero raffronto tra le fatture pagate dalla opponente e quelle di cui il fallimento opposto pretende il pagamento, risultando non solo una differente numerazione ma anche differenti importi. A titolo meramente esemplificativo, la fattura n. 1500000029
4 del 31 agosto 2018, dell'importo di euro 27.802,55, non corrisponde alla fattura pagata da parte opponente n. 18000029 del 31 agosto 208 dell'importo di euro 8.158.61.
4.4. Non vi è pertanto alcuna prova della effettiva riconducibilità dei pagamenti effettuati dalla opponente agli importi pretesi dal con l'ingiunzione oggetto di CP_1 opposizione, difettando la produzione del contratto di factoring e non risultando alcuna fattura allegata alle pec inviate dalla società cessionaria. Le descritte lacune in punto di allegazione e prova da parte della opponente inducono pertanto a concludere per l'infondatezza dell'eccezione. Del tutto irrilevanti i documenti relativi al prospetto delle compensazioni e dei pagamenti depositati in atti dall'attrice (docc. 35-36 fascicolo parte attrice), di provenienza unilaterale, stante quanto innanzi si è osservato in ordine all'assenza di prova del fatto estintivo della pretesa dell'opposto fallimento. Nondimeno, dato atto della insinuazione al passivo per l'importo di euro 181.697,02 (doc. 41 fascicolo parte attrice), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, residuando un credito, in favore del Fallimento opposto, pari ad euro 35.045,95.
5. Da ultimo, parte attrice eccepisce l'assenza delle condizioni, previste dagli ordini, per poter chiedere il pagamento dei corrispettivi pattuiti. Nel dettaglio, parte opponente, pur dando atto del benestare alla fatturazione, reso in conformità all'art.
7.1. dell'ordine, ha in ogni caso eccepito la violazione delle ulteriori disposizioni contrattuali, in particolare la disposizione dell'art.
7.7 dell'ordine, che pone a carico della subappaltatrice l'obbligo di trasmettere alla subappaltante copia delle buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore, relative al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto adempimento degli oneri retributivi a carico della subappaltatrice;
correlativamente, l'art.
7.8 prevede, in difetto, la sospensione del pagamento fino al momento della consegna della predetta documentazione.
5.1. La contestazione è infondata, risultando del tutto generica. Posto che gli ordini depositati da parte attrice recano una differente numerazione delle clausole, non risultano nemmeno specificato a quale ordine si riferisca la contestazione, è appena il caso di osservare che, fermo restando il benestare reso dalla opponente all'emissione delle fatture oggetto dell'odierna ingiunzione, si deve osservare come non risulti in atti alcuna contestazione in ordine alla mancata comunicazione, da parte della allora società
, della documentazione richiesta al fine di procedere al pagamento degli importi CP_1 oggetto di fatturazione. In mancanza di specifiche allegazioni sul punto, la contestazione deve pertanto ritenersi infondata. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata;
nondimeno, in ragione dell'ammissione della società al passivo fallimentare per il Pt_1 ridetto importo di euro 181.697,02, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con riconoscimento, in favore del Fallimento opposto, della minor somma di euro 35.045,95. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che
5 veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la società Parte_1 sarà tenuta a rifondere al convenuto in complessivi euro 7.000,00 per CP_1 compensi, oltre accessori come per legge.
6.1. Del pari, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. L'opponente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre euro 406,50 per esborsi ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 1142/2022, reso il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Cuneo;
condanna la società opponente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore del , in persona del Controparte_1
Curatore fallimentare, della somma di euro 35.045,95; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento opposto, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA, nonché euro 2.700,00 per compensi della fase monitoria, oltre euro 406,50 per esborsi ed oltre accessori di legge. Cuneo, 12 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 24/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Matteo Priamo e dell'Avv. Corrado Bologna, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore Fallimentare con il patrocinio dell'Avv. Giulia Radice, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contra- ria e diversa istanza, eccezione e difesa,
– in limine litis non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su ben più che idonea prova scritta;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e decla- ratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n.1142/2022 R.G. 2672/2022 emesso dal Tribunale di Cu- neo e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla es- sere dovuto da al Parte_1 [...] per alcun titolo o ragione;
Controparte_1
1 - in subordine, per il denegato e non creduto caso che il sia rico- Controparte_1 nosciuto creditore nei confronti della Parte_1 compensare del tutto o in parte, a' sensi e per gli ef- fetti dell'art.56 Legge Fallimentare, i relativi impor- ti con il credito certo, liquido, esigibile e non con- testato vantato da nei confronti del Parte_1 ed ammesso al Controparte_1 passivo in via chirografaria. Spese e competenze professionali interamente rifuse. PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale, ogni contraria eccezione, deduzione ed istan- za disattesa,
- in via principale e nel merito, previa revoca dell'opposto Decreto ingiuntivo, condannare la al pagamento in favore del Parte_1 [...]
e n. 276/2020 della somma pari ad euro Parte_2
35.045,95=;
- in subordine, accertare e dichiarare la minore o maggiore somma dovuta dall'opponente al e n. Parte_3
276/2020 (C.F.: ), con condanna della stessa al pagamento P.IVA_2 di quanto dovuto in favore del ridetto CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1142/2022, reso il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore del , la somma di € 216.742,97, Controparte_1 oltre interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di sessantasette fatture, emesse dalla allora società in bonis, tra il 2018 e il CP_1
2019, per la fornitura di materiali eseguita in favore della società opponente. Tra le parti era intervenuto contratto di subappalto, con cui la società per conto della Pt_1 committente , aveva incaricato la subappaltatrice per la realizzazione Pt_4 CP_1 delle attività propedeutiche e riconnesse a cablaggio, installazione, attivazione, collaudo e manutenzione di fibra ottica in differenti località, individuate in ciascun singolo ordine.
1.1. Con l'atto di opposizione, parte attrice eccepisce preliminarmente di aver già corrisposto gran parte delle somme oggetto di ingiunzione in favore della società quale cessionario in massa dei crediti della Controparte_2 società nei confronti della odierna opponente, in forza di contratto di factoring, CP_1
e di vantare a sua volta un controcredito pari all'importo ingiunto. Rileva altresì l'attrice di aver ottenuto, nel 2020 decreto ingiuntivo dell'importo di euro 208.541,48, reso dal Tribunale di Cuneo nei confronti della società odierna convenuta, in allora in bonis, e di
2 aver ottenuto successivamente l'ammissione al passivo fallimentare per il medesimo importo, esclusi gli interessi commerciali di mora. Per l'effetto, la società attrice ha chiesto, ai sensi dell'art. 56 l. fall., la compensazione con gli importi costituenti oggetto dell'ingiunzione di pagamento emessa in favore della convenuta opposta. Nel merito, ha invocato la nullità del decreto ingiuntivo, in ragione dell'adempimento solo parziale del contratto di subappalto intervenuto tra le parti e con cui la società opposta, rilevando che le fatture oggetto di ingiunzione recano il benestare all'emissione da parte della impresa appaltante e al pagamento in 120 giorni, in conformità a quanto stabilito nell'ordine. La società opposta si era resa tuttavia inadempiente rispetto all'obbligo di consegna della documentazione richiesta in conformità al punto 7.7 dell'Ordine, ovvero le copie delle buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore relative al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere, con conseguente sospensione del pagamento in difetto. Per l'effetto, l'attrice ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della insussistenza di qualunque ragione di credito vantata dal Fallimento opposto.
2. Il convenuto fallimento si è costituito contestando l'avvenuto pagamento in favore della società , in difetto di prova della Controparte_2 cessione dei crediti per effetto di contratto di factoring intervenuto tra le due società e invocando in ogni caso l'inopponibilità al fallimento del contratto privo di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., contestando, correlativamente, la documentazione allegata a sostegno della prospettazione attorea. Quanto alla compensazione, invocata da parte attrice ai sensi dell'art. 56 c.p.c., rileva come la società era stata ammessa al Pt_1 passivo fallimentare fino alla somma di euro 181.697,02, residuando in ogni caso l'importo di euro 35.045,95, all'esito della compensazione. Nel merito, ha contestato le eccezioni di parte attrice in ordine all'assenza delle condizioni contrattuali per l'emissione delle fatture, che risultano munite di benestare. Per l'effetto, il convenuto fallimento ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive contestazioni e deduzioni;
concessa la provvisoria esecutorietà limitatamente alla somma di euro 35.045,95 e assegnati i termini per il deposito di memorie assertive e istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. In primo luogo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri
3 di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. La pretesa del fallimento si fonda sul mancato Controparte_1 pagamento di sessantasette fatture emesse dalla allora società in bonis, per lavori concernenti la realizzazione di scavi, la fornitura di materiali e la predisposizione di strutture per il cablaggio, l'installazione, l'attivazione, il collaudo e la manutenzione di fibra ottica presso cantieri in diverse città d'Italia, realizzati in favore della società Pt_1 in forza di contratto di subappalto, su autorizzazione della committente e Pt_4 risultante dagli ordini prodotti da parte attrice (doc. 1 fascicolo parte attrice). Tutte le fatture, emesse tra novembre 2018 e agosto 2018 dalla allora società in bonis , CP_1 per il complessivo importo, oggetto di ingiunzione, di euro 216.742,97, sono munite di benestare alla fatturazione e sono riconducibili a ciascuno degli ordini depositati in atti da parte attrice (doc. 1 fascicolo monitorio), come risulta dal mero riscontro documentale.
4.2. La società non ha in parte qua contestato le fatture oggetto di Pt_1 ingiunzione, eccependo, tuttavia, quale fatto estintivo della pretesa del , CP_1
l'intervenuto pagamento delle fatture di cui trattasi, effettuato in favore della società
, in forza di contratto di factoring. Il fallimento Controparte_2 convenuto ha contestato l'eccezione di pagamento, non risultando in atti il contratto di factoring;
a tale contestazione ha replicato parte opponente, richiamando le comunicazioni telematiche intervenute con la società Controparte_2
e, per conoscenza, inviate anche alla allora . L'eccezione è
[...] Parte_5 infondata. In disparte la circostanza che non risulta prodotto in atti il contratto di factoring, posto a fondamento dell'eccezione, si deve in primo luogo rilevare come le pec di conferma dell'approvazione alla cessione, comunicate nel periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019, siano prive degli allegati, con la conseguenza che non è possibile effettuare alcuna verifica in ordine alle fatture oggetto della cessione.
4.3. In secondo luogo, risultano i pagamenti eseguiti dalla società debitrice in favore della cessionaria e attestati dalle distinte di pagamento prodotte in atti (docc.
3-11 fascicolo parte attrice); per quanto ciascun bonifico rechi la dicitura “fatture diverse”, è indubbia la riconducibilità dei pagamenti alle fatture di cui trattasi (docc. 12-19 fascicolo parte attrice), come si evince dagli importi versati, che trovano piena corrispondenza negli importi delle fatture oggetto dell'odierna controversia. Sennonchè, in disparte la circostanza che non risulta depositato il documento indicato come n. 18, tali fatture non trovano piena corrispondenza nelle fatture oggetto di contestazione, per quanto si evince dal mero raffronto tra le fatture pagate dalla opponente e quelle di cui il fallimento opposto pretende il pagamento, risultando non solo una differente numerazione ma anche differenti importi. A titolo meramente esemplificativo, la fattura n. 1500000029
4 del 31 agosto 2018, dell'importo di euro 27.802,55, non corrisponde alla fattura pagata da parte opponente n. 18000029 del 31 agosto 208 dell'importo di euro 8.158.61.
4.4. Non vi è pertanto alcuna prova della effettiva riconducibilità dei pagamenti effettuati dalla opponente agli importi pretesi dal con l'ingiunzione oggetto di CP_1 opposizione, difettando la produzione del contratto di factoring e non risultando alcuna fattura allegata alle pec inviate dalla società cessionaria. Le descritte lacune in punto di allegazione e prova da parte della opponente inducono pertanto a concludere per l'infondatezza dell'eccezione. Del tutto irrilevanti i documenti relativi al prospetto delle compensazioni e dei pagamenti depositati in atti dall'attrice (docc. 35-36 fascicolo parte attrice), di provenienza unilaterale, stante quanto innanzi si è osservato in ordine all'assenza di prova del fatto estintivo della pretesa dell'opposto fallimento. Nondimeno, dato atto della insinuazione al passivo per l'importo di euro 181.697,02 (doc. 41 fascicolo parte attrice), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, residuando un credito, in favore del Fallimento opposto, pari ad euro 35.045,95.
5. Da ultimo, parte attrice eccepisce l'assenza delle condizioni, previste dagli ordini, per poter chiedere il pagamento dei corrispettivi pattuiti. Nel dettaglio, parte opponente, pur dando atto del benestare alla fatturazione, reso in conformità all'art.
7.1. dell'ordine, ha in ogni caso eccepito la violazione delle ulteriori disposizioni contrattuali, in particolare la disposizione dell'art.
7.7 dell'ordine, che pone a carico della subappaltatrice l'obbligo di trasmettere alla subappaltante copia delle buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore, relative al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto adempimento degli oneri retributivi a carico della subappaltatrice;
correlativamente, l'art.
7.8 prevede, in difetto, la sospensione del pagamento fino al momento della consegna della predetta documentazione.
5.1. La contestazione è infondata, risultando del tutto generica. Posto che gli ordini depositati da parte attrice recano una differente numerazione delle clausole, non risultano nemmeno specificato a quale ordine si riferisca la contestazione, è appena il caso di osservare che, fermo restando il benestare reso dalla opponente all'emissione delle fatture oggetto dell'odierna ingiunzione, si deve osservare come non risulti in atti alcuna contestazione in ordine alla mancata comunicazione, da parte della allora società
, della documentazione richiesta al fine di procedere al pagamento degli importi CP_1 oggetto di fatturazione. In mancanza di specifiche allegazioni sul punto, la contestazione deve pertanto ritenersi infondata. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata;
nondimeno, in ragione dell'ammissione della società al passivo fallimentare per il Pt_1 ridetto importo di euro 181.697,02, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con riconoscimento, in favore del Fallimento opposto, della minor somma di euro 35.045,95. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che
5 veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la società Parte_1 sarà tenuta a rifondere al convenuto in complessivi euro 7.000,00 per CP_1 compensi, oltre accessori come per legge.
6.1. Del pari, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. L'opponente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre euro 406,50 per esborsi ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 1142/2022, reso il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Cuneo;
condanna la società opponente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore del , in persona del Controparte_1
Curatore fallimentare, della somma di euro 35.045,95; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento opposto, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA, nonché euro 2.700,00 per compensi della fase monitoria, oltre euro 406,50 per esborsi ed oltre accessori di legge. Cuneo, 12 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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