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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 21321/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cantone, con cui elettivamente domicilia in al Centro Direzionale isola E/4; Pt_1
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Bruno Pagano, con cui elettivamente domicilia in Capri (Na), via Madre Serafina s.n.c.;
- APPELLATO –
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- APPELLATO contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 149/2024 del Giudice di Pace di Capri, depositata il 10.09.2024 e notificata in pari data.
Conclusioni: all'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 10 ottobre 2024, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di
[...]
Pace di Capri, chiedendone la parziale riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata da
[...] avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240002029120043370757, emessa a CP_1 suo carico dal concessionario della riscossione del per infrazioni Controparte_2 al codice della strada elevate dal medesimo ente nel 2021, di cui aveva affermato di aver avuto contezza solamente a seguito della notifica dell'atto opposto, lamentando altresì la carenza di legittimazione della società procedente per omessa iscrizione all'albo dei concessionari. La decisione, nella contumacia dell'ente impositore, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta opposta ed ha giudicato ammissibile e fondata la domanda proposta, accertando l'invalidità del procedimento di notifica del verbale di contravvenzione sotteso all'ingiunzione impugnata. Ha disposto, conseguentemente, l'annullamento dell'ingiunzione impugnata, dichiarando insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo ai convenuti, condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte appellante, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente la propria competenza territoriale ex artt. 27 e 615 c.p.c. in difetto di prova del domicilio dichiarato dalla parte in Capri ed a fronte del diverso domicilio in dichiarato dallo stesso ricorrente nell'epigrafe del Pt_1 ricorso. Con un secondo motivo ha lamentato il travisamento delle prove nella parte in cui è stato escluso il perfezionamento del procedimento di notifica del verbale sotteso all'ingiunzione, pur a fronte del deposito della documentazione attestante, a suo dire, l'assolvimento di tutti gli incombenti prescritti dalla disposizione di cui all'art. 140 c.p.c. Su tali premesse ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza di prime cure e con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Con decreto del 25 ottobre 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 26 marzo 2025 con onere per il ricorrente di notifica del ricorso e del decreto sino al 18 novembre 2024.
L'appellante assolveva l'onere così impostogli mediante deposito delle ricevute di notifica pec avvenuta in data 18 novembre 2024.
Si è costituito, per l'effetto, resistendo al gravame di cui ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Nel merito ha dedotto
- 2 - l'infondatezza dei motivi proposti ritenendo la decisione resa immune dai vizi prospettati. In particolare, ha rimarcato l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata in primo grado dal concessionario, stante la mancata indicazione del foro ritenuto competente e l'assenza di prova del diverso domicilio assunto dalla stessa convenuta. Ha inoltre sostenuto la correttezza dell'accertata invalidità della notifica del verbale, a fronte del rilevato deposito di documentazione insufficiente ed incompleta e della violazione del procedimento disciplinato dall'art. 143 c.p.c. Ha, infine, ribadito il difetto di legittimazione della ad agire in capo alla non risultando la società iscritta Parte_1 Contr all'albo degli agenti della riscossione tenuto presso il ex art. 53 D.Lgs. 446/1997. Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'interposto gravame con vittoria delle spese di lite con attribuzione e, in subordine, con compensazione delle stesse.
IL sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Il giudizio è pervenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025 trattata in modalità scritta, allorquando è stato riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e 20 giorni per le repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello proposto è inammissibile.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
Venendo all'esame dell'appello, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo ufficioso dell'intervenuta decadenza dal potere di impugnazione per consumazione del termine perentorio indicato dall'art. 325 c.p.c.
In particolare, si rileva la tardività dell'appello per violazione del termine breve di impugnazione, tenuto conto che per pacifica ammissione dello stesso appellante, la sentenza impugnata è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve in data 10.09.2024.
Occorre rilevare che il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante ricorso secondo il procedimento semplificato di cognizione come prescritto dal riformato art. 316 c.p.c.
Il procedimento si chiude con sentenza per espressa previsione di legge (art 321 c.p.c.) e, anche a seguito della riforma CA (D. Lgs. n. 149/2022), la disposizione dell'art. 342 c.p.c. prevede espressamente che l'appello vada proposto con citazione,
- 3 - principio valevole anche per le impugnazioni delle sentenze rese a conclusione del procedimento semplificato.
In precedenza, nella configurazione del rito sommario di cognizione, non era individuata la forma dell'atto di appello ed era acceso il dibattito tra coloro che ritenevano dovesse applicarsi l'art. 342 c.p.c, e quelli per i quali il principio di ultrattività del rito contenuto nell'art. 359 c.p.c. imponesse senz'altro l'introduzione dell'appello con ricorso.
A seguito della riforma, tenuto conto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. "forma dell'appello" non c'è dubbio che anche per la decisione resa a seguito del rito semplificato il giudizio di appello si introduca con atto di citazione.
A conforto di questa tesi milita non solo l'interpretazione che già era prevalsa in giurisprudenza in tal senso, ma anche la previsione dell'art. 281 terdecies c.p.c. che dispone espressamente che il procedimento semplificato si conclude con sentenza (e non con ordinanza) "da impugnare nei modi ordinari", non trovando pertanto applicazione il principio dell'ultrattività del rito.
Tanto precisato, va allora rilevato l'erroneo impiego della forma del ricorso in luogo dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di appello.
Su punto va dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643)” (Cass. civ., sent. n. 20071/2021).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Ebbene, nella fattispecie il ricorso è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 10.10.2025, ovvero al trentesimo giorno dalla notifica della sentenza (10.09.2024); lo stesso è stato però notificato alle controparti - unitamente al pedissequo decreto di
- 4 - fissazione dell'udienza di comparizione - in data 18.11.2024, ovvero oltre il termine breve di trenta giorni contemplato dall'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione a seguito dell'avvenuta notifica della sentenza.
Il gravame, pertanto, va dichiarato tardivo ed inammissibile, rilievo che preclude ed assorbe l'esame di tutte le ulteriori questioni sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata costituita, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm., alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate;
con attribuzione all'Avv. Bruno Pagano per fattone anticipo.
Nulla per le spese nei confronti della parte appellata non costituita.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e del Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 iscritta al n. 21321/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. dichiara inammissibile l'appello;
3. condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita, che liquida per compenso professionale in € 232,00, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Bruno Pagano dichiaratosi antistatario;
4. nulla per le spese nei rapporti con il Controparte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 21 maggio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 21321/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cantone, con cui elettivamente domicilia in al Centro Direzionale isola E/4; Pt_1
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Bruno Pagano, con cui elettivamente domicilia in Capri (Na), via Madre Serafina s.n.c.;
- APPELLATO –
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- APPELLATO contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 149/2024 del Giudice di Pace di Capri, depositata il 10.09.2024 e notificata in pari data.
Conclusioni: all'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 10 ottobre 2024, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di
[...]
Pace di Capri, chiedendone la parziale riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata da
[...] avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240002029120043370757, emessa a CP_1 suo carico dal concessionario della riscossione del per infrazioni Controparte_2 al codice della strada elevate dal medesimo ente nel 2021, di cui aveva affermato di aver avuto contezza solamente a seguito della notifica dell'atto opposto, lamentando altresì la carenza di legittimazione della società procedente per omessa iscrizione all'albo dei concessionari. La decisione, nella contumacia dell'ente impositore, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta opposta ed ha giudicato ammissibile e fondata la domanda proposta, accertando l'invalidità del procedimento di notifica del verbale di contravvenzione sotteso all'ingiunzione impugnata. Ha disposto, conseguentemente, l'annullamento dell'ingiunzione impugnata, dichiarando insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo ai convenuti, condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte appellante, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente la propria competenza territoriale ex artt. 27 e 615 c.p.c. in difetto di prova del domicilio dichiarato dalla parte in Capri ed a fronte del diverso domicilio in dichiarato dallo stesso ricorrente nell'epigrafe del Pt_1 ricorso. Con un secondo motivo ha lamentato il travisamento delle prove nella parte in cui è stato escluso il perfezionamento del procedimento di notifica del verbale sotteso all'ingiunzione, pur a fronte del deposito della documentazione attestante, a suo dire, l'assolvimento di tutti gli incombenti prescritti dalla disposizione di cui all'art. 140 c.p.c. Su tali premesse ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza di prime cure e con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Con decreto del 25 ottobre 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 26 marzo 2025 con onere per il ricorrente di notifica del ricorso e del decreto sino al 18 novembre 2024.
L'appellante assolveva l'onere così impostogli mediante deposito delle ricevute di notifica pec avvenuta in data 18 novembre 2024.
Si è costituito, per l'effetto, resistendo al gravame di cui ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Nel merito ha dedotto
- 2 - l'infondatezza dei motivi proposti ritenendo la decisione resa immune dai vizi prospettati. In particolare, ha rimarcato l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata in primo grado dal concessionario, stante la mancata indicazione del foro ritenuto competente e l'assenza di prova del diverso domicilio assunto dalla stessa convenuta. Ha inoltre sostenuto la correttezza dell'accertata invalidità della notifica del verbale, a fronte del rilevato deposito di documentazione insufficiente ed incompleta e della violazione del procedimento disciplinato dall'art. 143 c.p.c. Ha, infine, ribadito il difetto di legittimazione della ad agire in capo alla non risultando la società iscritta Parte_1 Contr all'albo degli agenti della riscossione tenuto presso il ex art. 53 D.Lgs. 446/1997. Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'interposto gravame con vittoria delle spese di lite con attribuzione e, in subordine, con compensazione delle stesse.
IL sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Il giudizio è pervenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025 trattata in modalità scritta, allorquando è stato riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e 20 giorni per le repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello proposto è inammissibile.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
Venendo all'esame dell'appello, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo ufficioso dell'intervenuta decadenza dal potere di impugnazione per consumazione del termine perentorio indicato dall'art. 325 c.p.c.
In particolare, si rileva la tardività dell'appello per violazione del termine breve di impugnazione, tenuto conto che per pacifica ammissione dello stesso appellante, la sentenza impugnata è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve in data 10.09.2024.
Occorre rilevare che il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante ricorso secondo il procedimento semplificato di cognizione come prescritto dal riformato art. 316 c.p.c.
Il procedimento si chiude con sentenza per espressa previsione di legge (art 321 c.p.c.) e, anche a seguito della riforma CA (D. Lgs. n. 149/2022), la disposizione dell'art. 342 c.p.c. prevede espressamente che l'appello vada proposto con citazione,
- 3 - principio valevole anche per le impugnazioni delle sentenze rese a conclusione del procedimento semplificato.
In precedenza, nella configurazione del rito sommario di cognizione, non era individuata la forma dell'atto di appello ed era acceso il dibattito tra coloro che ritenevano dovesse applicarsi l'art. 342 c.p.c, e quelli per i quali il principio di ultrattività del rito contenuto nell'art. 359 c.p.c. imponesse senz'altro l'introduzione dell'appello con ricorso.
A seguito della riforma, tenuto conto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. "forma dell'appello" non c'è dubbio che anche per la decisione resa a seguito del rito semplificato il giudizio di appello si introduca con atto di citazione.
A conforto di questa tesi milita non solo l'interpretazione che già era prevalsa in giurisprudenza in tal senso, ma anche la previsione dell'art. 281 terdecies c.p.c. che dispone espressamente che il procedimento semplificato si conclude con sentenza (e non con ordinanza) "da impugnare nei modi ordinari", non trovando pertanto applicazione il principio dell'ultrattività del rito.
Tanto precisato, va allora rilevato l'erroneo impiego della forma del ricorso in luogo dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di appello.
Su punto va dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643)” (Cass. civ., sent. n. 20071/2021).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Ebbene, nella fattispecie il ricorso è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 10.10.2025, ovvero al trentesimo giorno dalla notifica della sentenza (10.09.2024); lo stesso è stato però notificato alle controparti - unitamente al pedissequo decreto di
- 4 - fissazione dell'udienza di comparizione - in data 18.11.2024, ovvero oltre il termine breve di trenta giorni contemplato dall'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione a seguito dell'avvenuta notifica della sentenza.
Il gravame, pertanto, va dichiarato tardivo ed inammissibile, rilievo che preclude ed assorbe l'esame di tutte le ulteriori questioni sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata costituita, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm., alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate;
con attribuzione all'Avv. Bruno Pagano per fattone anticipo.
Nulla per le spese nei confronti della parte appellata non costituita.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e del Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 iscritta al n. 21321/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. dichiara inammissibile l'appello;
3. condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita, che liquida per compenso professionale in € 232,00, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Bruno Pagano dichiaratosi antistatario;
4. nulla per le spese nei rapporti con il Controparte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 21 maggio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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