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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI RA TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3079 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Golametto n. 2, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Francesco Saverio Lettieri, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, con sede in Anzio, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Grosseto via Fabio Massimo n. 5, presso lo studio del procuratore Avv.
ND RR, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ) CP_2 C.F._1
CONVENUTA/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 6 giugno 2022, ha rappresentato: Parte_1 di aver partecipato alla selezione per titoli e colloquio di e figure professionali per attività di animazione territoriale indetta da , associazione senza scopo di lucro, con Controparte_1
Avviso pubblico del 17 febbraio 2018; di essere risultata seconda in graduatoria, all'esito della selezione, con un punteggio di 58 punti, mentre la candidata è risultata prima con 62 CP_2 punti complessivi.
La ricorrente ha affermato la illegittimità della procedura di selezione, per illegittima attribuzione di punteggi alla candidata collocata prima in graduatoria e per omessa valutazione dei propri titoli, la illegittimità e la erronea valutazione del colloquio orale sostenuto;
ha quindi convenuto in giudizio e chiedendo al giudice l'annullamento Controparte_1 CP_2 dei provvedimenti della procedura, la riformulazione della graduatoria con la dichiarazione quale vincitrice della selezione pubblica.
1.1. si è costituita in giudizio, contestando la domanda della Controparte_1 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e all'udienza del 7 febbraio 2023 è stata CP_2 dichiarata contumace.
2. Con ordinanza del 9 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate da ciascuna.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. con nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 16 Controparte_3 settembre 2023, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, in forza della nullità della notifica del ricorso e della nullità della rinnovazione della notifica, dichiarate in data 7 febbraio 2023 e 7 luglio
2023.
3.1. Risulta nel caso di specie che all'udienza del 7 febbraio 2023 il giudice ha dichiarato la nullità della notifica eseguita nei confronti di , concedendo un termine, Controparte_1 perentorio ai sensi dell'art. 291 ultimo comma c.p.c., per la sua rinnovazione.
Con ordinanza del 6 luglio 2023 il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica, rinnovata dalla ricorrente, e concesso un nuovo termine.
La parte resistente si è costituita in giudizio in data 16 settembre 2023, senza sollevare alcuna eccezione sul punto.
3.2. Ritiene pertanto l'Ufficio che, ai sensi degli artt. 156 3° comma e 157 2° comma c.p.c.
l'eccezione deve essere dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
4. Nel merito, la ricorrente ha affermato l'illegittimità della ammissione alla procedura selettiva della controinteressata CP_2
4.1. Dalla documentazione depositata risulta che ha pubblicato il 17 Controparte_1 febbraio 2018 un Avviso pubblico (doc. 3 di parte ricorrente) per la selezione di personale necessario alla corretta attuazione e gestione del Piano di Sviluppo Locale.
L'art. 3 dell'avviso ha indicato i “Requisiti per l'ammissione” alla selezione: “I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza professionale nella gestione dei fondi comunitari e nella conoscenza del territorio, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell'incarico.
I requisiti minimi di ammissibilità richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L'esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato”.
4.2. Sulla base del testo dell'Avviso pubblico, si deve affermare che non sono stati previsti requisiti minimi di ammissibilità per la partecipazione alla selezione.
In assenza di tale previsione, non risultano motivi ostativi alla ammissione di CP_2 alla procedura, né la mancata competenza professionale nella gestione dei fondi comunitari, pure valutata (con attribuzione, in sede di valutazione dei titoli di punteggio pari a 0 alla candidata CP_2 sul punto), può rientrare tra i requisiti minimi, in assenza di specifica statuizione nell'avviso.
Estranee alla selezione sono poi le valutazioni circa l'operato della candidata risultata vincitrice, riferito al successivo rapporto con la resistente.
4.4. Il motivo di ricorso non può pertanto essere accolto.
5. Quanto alla fase di valutazione dei titoli, la ricorrente ha contestato: la legittimità del riconoscimento di 9 punti alla candidata per il criterio preferenziale dell'esperienza CP_2 nell'ambito di coordinamento di attività di gruppo, in assenza di documentazione;
l'attribuzione di 4 punti per la conoscenza di lingue straniere alla convenuta;
la insufficienza valutazione dei propri titoli.
5.1. Quanto alla mancata documentazione della specifica esperienza, l'art. 3 ultimo comma dell'Avviso prevede: “Nel caso in cui la Commissione lo richieda, la comprovata esperienza e le attività lavorative dovranno essere dimostrate con specifici e formali contratti, incarichi di lavoro.
Nel caso in cui le attività siano state svolte nell'ambito di contratti di lavoro subordinati la comprovata esperienza e le attività lavorative dovranno essere dichiarate, se richiesto, dal datore di lavoro o tramite altra documentazione idonea a comprovare il requisito premiale. Nel caso di attività a titolo non oneroso, le stesse dovranno essere dichiarate e/o comprovate da attività di un soggetto terzo”.
5.1.1. La prova documentale dell'esperienza indicata in domanda poteva quindi essere richiesta dalla Commissione ma non necessariamente prodotta spontaneamente dalla candidata.
Nel caso di specie, non risulta che la Commissione esaminatrice abbia richiesto la produzione della documentazione alla candidata e pertanto deve ritenersi legittima la CP_2 valutazione dei titoli anche in assenza della prova scritta dei contratti e degli incarichi.
5.2. Quanto al punteggio attribuito alla candidata convenuta, l'art. 6 dell'avviso prevede, tra i titoli di valutazione, la “Esperienza nell'ambito di coordinamento di attività di gruppo”, con previsione di “3 punti per ciascuna attività”, per un massimo attribuibile di 12 punti.
5.2.1. nella propria domanda aveva indicato: “
3. Events manager Settembre CP_2
2014 - Marzo 2017
Nova F.A.H. Srl -Nova L.A.H. Srl
Rapporto clienti/fornitori. Gestione delle attività di marketing e sviluppo. Coordinatrice eventi e convention aziendali. Eventi in barca a vela e gestione di tema building. Docenza in aula, rapporto con i formatori. Rapporti con ospiti d'onore quali “illustri professori e docenti universitari” persone dello spettacolo
Obiettivi raggiunti:
Interviste dirigenti, raccolta dati e realizzazione mappatura dei processi per Porti di Roma
Evento “salame e skentis” partecipazione di 700 persone sulle spiagge di Nettuno (RM)
Evento aziendale a bordo de Il Moro di Venezia
Due diligence “Salumificio de UC dal 1890”
Convention Nazionale Menarini anno 2015 e anno 2016 per i migliori 80 informatori dell'azienda.
Progettazione e presentazione su piattaforma GeCoWeb bando life 2020
4. Settembre 2007- settembre 2010 CP_4
CP_5
Rapporto con staff, corsisti, docenti, ospiti.
Obiettivi raggiunti:
Gestione di gruppi di circa 20/30 persona. Docenza in aula, argomenti trattati leadership, equilibrio fisico/emozionale, potere economico finanziario, potere delle emozioni e sati d'animo, gestione del tempo, public speaking, problem solving, team building” (doc. 9 di parte ricorrente).
5.2.2. Rileva l'Ufficio che, stante la possibile attribuzione di 3 punti per ciascuna attività, considerata l'attività svolta per Nova F.A.H. Srl - Nova L.A.H. Srl e quella svolta per CP_5 risulta legittima l'attribuzione di un totale di 6 punti, in luogo di 9, con una assegnazione di 3 punti non spettanti alla candidata CP_2
5.3. Quanto alla attribuzione di 4 punti per le lingue straniere a risulta che la CP_2 stessa ha attestato la conoscenza scolastica di inglese e francese.
Sul punto, l'Avviso prevede per la “Conoscenza lingue straniere” l'attribuzione di 2 punti per ogni lingua oltre l'italiano, per un massimo di 8 punti attribuibili;
non è prevista la produzione di certificazioni o attestati.
5.3.1. Rileva l'Ufficio che nell'Avviso non vi è alcuna valorizzazione del livello di lingua posseduto, con la conseguenza che l'assegnazione di 2 punti per ciascuna lingua, pur conosciuta a livello scolastico, risulta legittima.
5.4. Quanto alla omessa valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, si deve rilevare quanto segue (alla luce della domanda di partecipazione, depositata come doc. 5 in allegato al ricorso).
5.4.1. Legittimi risultano i punteggi attribuiti per il voto di maturità, pari a 14 (per il voto di maturità pari a 36/60), e per i titoli di studio superiori al diploma scuola secondaria di secondo grado, pari al massimo attribuibile di 6.
5.4.2. Quanto all'esperienza nell'ambito dell'utilizzo di fondi comunitari, la ricorrente ha ottenuto un punteggio di 3 punti per la partecipazione a bandi indiretti per il comune di Anzio, tra il
2016 e lil 2017 (considerati come un'unica azione).
5.4.3. Quanto alla esperienza nell'ambito di coordinamento di attività di gruppo ha ottenuto un punteggio di 3 punti, ne risulta legittima l'attribuzione, considerata l'indicazione, nella domanda, di attività in favore della Provincia di Roma (dal 2009 al 2013), di coordinamento di gruppi di lavoro.
5.4.4. La ricorrente ha ottenuto inoltre il massimo punteggio attribuibile per la propria esperienza nella organizzazione eventi e manifestazioni (8 punti) e nell'ambito di didattica, divulgazione e formazione. (8 punti)
5.4.5. Quanto alla conoscenza di lingue straniere, la ricorrente ha indicato in domanda di conoscere la lingua inglese (con livello eccellente) e la lingua spagnola (con livello buono nella lettura e scrittura e sufficiente nella conversazione).
Risulta pertanto legittima l'attribuzione di 4 punti, 2 per ogni lingua conoscenza, non rilevando il livello di padronanza delle stesse.
6. ha contestato la legittimità della fase di colloquio finale e della relativa Parte_1 valutazione, in quanto nel colloquio finale sarebbero state poste domande in parte differenti a quelle previste dall'art. 5, n. 3 dell'Avviso pubblico.
6.1. L'art. 5 n. 3 dell'Avviso prevede: “Il colloquio finale verterà, oltre che sulle precedenti esperienze professionali, su: la conoscenza del Fondo strutturale FEAMP 2014/2020 e della SSL del , quest'ultima da richiedersi al esclusivamente attraverso la Controparte_1 CP_1
PEC personale del candidato;
la capacità di relazionarsi con soggetti terzi;
la conoscenza dell'area del . Per essere ammessi alla graduatoria finale i candidati CP_1 Controparte_1 dovranno ottenere un punteggio pari o superiore a 15 punti”; il punteggio massimo era di 30 punti
(10 per ogni domanda, si deve ritenere).
6.1. Dal verbale della seduta della Commissione del 6 dicembre 2018 emerge che sono state poste le seguenti domande: la differenza fra azioni a regia e a titolarità previste nella SSL del Flag
; la differenza fra i Tavoli previsti nella SSL del Flag;
gli aspetti finanziari della Controparte_1 tematica dei Tavoli (doc. 2 di parte resistente).
6.2. Ritiene pertanto il Giudicante che l'ambito in cui si inseriscono le domande sottoposte alle candidate rientra nel contenuto della Strategia di Sviluppo Locale elaborata dalla resistente e rispetta le previsioni dell'Avviso pubblico.
6.3. Quanto alla valutazione, peraltro contestata genericamente, risulta incontestato il fatto che:
- alla prima domanda, ha risposto in maniera sufficiente ma non è entrata nel Pt_1 dettaglio della materia e non ha ricordato in maniera puntuale le azioni a regia, mentre la candidata ha mostrato buona padronanza della materia e ha risposto in maniera esauriente;
CP_2
- alla seconda domanda, ha ricordato la previsione di tre tavoli e ha illustrato le CP_2 differenze esistenti al loro interno come momento di confronto tra i diversi interlocutori, evidenziandone la diversità di natura e finalità, mentre ha dato una risposta meno Pt_1 articolata, mostrando vaghezza nel ricordare gli obiettivi dei tavoli;
- alla terza domanda, ha risposto illustrando le attività previste per ogni azione e CP_2 relativi importi e ha concluso il suo intervento trattando gli obiettivi e le finalità del Flag, mentre
[...]
ha dato una risposta inesatta ed incompleta, andando fuori tema. Pt_1
6.4. Risulta pertanto legittima la valutazione di 25 punti per (8 per la prima risposta, 9 CP_2 per la seconda e 8 per la terza) e di 12 per (6 per la prima risposta, 6 per la seconda e 2 per Pt_1 la terza), stante la migliore prestazione della prima, in sede di colloquio.
7. Conclusivamente, si deve affermare la legittimità della procedura: infatti, pur diminuendo il punteggio assegnato alla candidata di 3 punti (per il titolo di preferenza della esperienza CP_2 nell'ambito di coordinamento di attività di gruppi), risulta in ogni caso spettante il punteggio di 59.
Accertata la legittimità del punteggio invece riconosciuto alla ricorrente e pari a 58, considerata la prova di resistenza, risulta legittima la posizione in graduatoria al primo posto di
(con 59 punti) e la posizione al secondo posto di (con 58 punti), con la CP_2 Parte_1 conferma della graduatoria qui impugnata.
7.1. Il ricorso non merita pertanto accoglimento.
8. La parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo
2014 n. 55.
Nulla sulle spese tra e stante la contumacia della convenuta. Parte_1 CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese tra e Parte_1 CP_2
Si comunichi.
Velletri, 16 ottobre 2025
Il Giudice
PI RA TO