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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1112 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8495/2017 pronunciata in data 24 luglio 2017 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Nicola Pelosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 179 appellante
E
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, dr. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_2
Mariano Semmola presso la UOC Avvocatura e rappresentato e difeso dall'Avv.
Paola Cosmai come da procura in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2012 conveniva in Parte_1
giudizio l' ” innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli al fine di sentirlo condannare, previa dichiarazione della sua esclusiva responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta nei servizi igienici del Reparto Otorino-Laringoiatra (ORC) verificatasi in data 9 agosto 2018 presso il detto ente ospedaliero dove si era recata per effettuare un esame preliminare a un intervento alla mandibola sinistra per sospetto adenoma.
Nel richiedere la somma di € 20.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria – e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda di essere invalida al 100%, affetta da obesità e con problemi gravi agli arti inferiori tali da necessitare di un appoggio nella deambulazione, e che, non avendo trovato adeguato servizio igienico per portatori di handicap, era stata costretta a utilizzare i bagni comuni del reparto, privi degli appositi sostegni idonei ad agevolare i movimenti dei disabili e, perciò, causandone una caduta con conseguente trauma contusivo- distorsivo al bacino e a entrambe le ginocchia.
Riferiva, inoltre, che in seguito alla caduta era stata soccorsa dai medici del reparto che le avevano prescritto cure a base di Tachipirina 1000 e applicazioni di borsa di ghiaccio e che, essendo risultata aggravata la sua già precaria deambulazione, si era sottoposta a esame radiologico domiciliare con cui le era stato diagnosticato “collasso di rime articolari, con sclerosi delle superfici articolari” e le erano state prescritte terapie riabilitative e farmacologiche a base di cicli di infiltrazioni con acido ialuronico ancora in corso.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
“ contestando la domanda avversaria in quanto
[...] Controparte_1
destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita documentazione varia ed ammessa ed espletata la prova con i testimoni di parte attrice ( ) e di parte convenuta ( , il Tribunale di Testimone_1 Testimone_2
Napoli, in data 24 luglio 2017, pronunciava la sentenza n. 8495/2017 con cui rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio.
2 Il Tribunale affermava l'infondatezza della domanda per non essere stata raggiunta la prova del “nesso di causalità tra la mancanza di servizi igienici sul piano in cui si trovava
l'attrice e la caduta a terra di quest'ultima”. A tal fine, poneva in rilievo che l'accertamento di eventuali omissioni non era sufficiente “per giungere ad una affermazione di responsabilità civile dell'ente ospedaliero per i danni riportati in incidenti avvenuti al proprio interno”, occorrendo, al contrario, l'accertamento in concreto “delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro”, nel quale assumeva
“decisiva rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito, evitare”.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2018, invocandone l'integrale riforma e deducendo l'erronea Parte_1
valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie, comprovanti la sussistenza del nesso causale tra l'assenza dei presidi per disabili e la caduta.
L'appellante concludeva onde sentir “condannarsi l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno subito dall'attrice all'interno del proprio reparto, nella misura di euro
20.000,00, per danno non patrimoniale (danno biologico e morale), ovvero la maggiore o minore misura che sarà anche equitativamente determinata, oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite. Chiedeva, inoltre, l'ammissione della consulenza medica al fine di accertare le lesioni della integrità psico-fisica e del danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, subito come conseguenza della caduta.
Si costituiva l' “ Controparte_1 CP_1
” impugnando e contestando tutto quanto assunto, dedotto e richiesto
[...]
dall'appellante in quanto inammissibile e infondato. L' , nel richiedere la CP_1
conferma della sentenza di primo grado, evidenziava la carenza di prova circa “la caduta della sig.ra presso la sede dell convenuto, […] la sua dichiarata Pt_1 CP_1
disabilità, […] la mancanza dei servizi igienici per i portatori di handicap presso l' CP_1
che, al contrario, ne aveva dimostrato l'esistenza attraverso “un'attestazione
[...] dell'ing. nella quale si certifica che il servizio igienico per disabili è Persona_1
3 effettivamente è esistente al piano terra dell'edificio ed è opportunamente segnalato”, sottolineando che la collocazione dei servizi per disabili al piano terra era giustificata dalla presenza di “sale di attesa destinate ad accogliere il pubblico mentre nei piani superiori non è prevista la sosta del pubblico che transita unicamente per recarsi nelle sale dove verrà sottoposto alle varie visite mediche”. Aggiungeva che parte attrice aveva omesso di dimostrare “di aver assunto gli accorgimenti, conseguenti al proprio, asserito stato invalidante, necessari a evitare il verificarsi del danno”, avendo “scelto di recarsi in un servizio igienico non adeguato alle sue condizioni” e avendo “deciso di non rappresentare al personale sanitario, ausiliario ed infermieristico dell' le proprie necessità fisiologiche e CP_1 la difficoltà di deambulare”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata al 19 febbraio 2020 per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio per sostituzione del Consigliere relatore, dr.ssa Alessandra Tabarro, con la nomina in sua vece della dr.ssa . Quindi, la causa subiva una Persona_2 serie di rinvii per il carico complessivo del ruolo e, con decreto n. 420/2024 del
30.12.2024 adottato dalla Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riassegnazione e redistribuzione di affari tra le Sezioni Civili, veniva riassegnata alla
Sesta Sezione. Quindi, la causa veniva assegnata alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, e all'udienza del 6 febbraio 2025, la Corte la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a quaranta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (22 febbraio 2018) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (24 luglio 2017), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (28 febbraio 2018).
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c..
4 Secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 36481 del 13.12.2022 e Cass. S.U. n. 27199/2017) va evidenziato che qualora l'appellante voglia far riesaminare dal giudice di secondo grado una questione già decisa dal giudice di prime cure, non può limitarsi a sostenere che questi ha sbagliato a risolverla, ma deve anche chiarire le ragioni per le quali ritiene che il giudice di primo grado abbia sbagliato o nell'accertare i fatti o nell'interpretare o applicare una norma giuridica. Nel caso di specie, l'appellante ha individuato le questioni e i punti contestati della gravata sentenza, avendo argomentato, in maniera chiara e adeguata
– seppur soffermandosi sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso di causalità posto alla base dell'invocata responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e, quindi, prestando maggiore attenzione alle circostanze fattuali − che qualora il giudice avesse seguito un differente iter argomentativo, si sarebbe chiaramente formato nello stesso un convincimento di segno contrario.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con un unico e articolato motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio e deduce che tale erronea valutazione ha influenzato negativamente l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale. Evidenzia, a riprova della fondatezza della domanda avanzata, che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto escludere “la sussistenza del nesso di causalità solo perché non vi erano testimoni oculari in grado di riferire sulle modalità della caduta” potendo pervenire a una diversa conclusione deducendo “l'esistenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (assenza di presidi per disabili), anche alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza e mediante il ricorso alle presunzioni”, nonché in base alla considerazione secondo cui “poiché le persone erano presenti nella sala di attesa antistante i bagni, necessariamente la caduta doveva essere avvenuta nell'unico luogo dove la per necessità di privacy, era sola”. Pt_1
Nel premettere che “la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno dell'ospedale ha natura contrattuale” a causa di
“eventi previsti o prevedibili con l'ordinaria diligenza” ovvero extracontrattuale “per violazione del generale dovere del neminem laedere”, l'appellante aggiunge che l'ente convenuto ha omesso di adottare le “prescrizioni del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, in
5 relazione ai servizi igienici del primo piano” osservando come questa circostanza di fatto trovi pieno riscontro nelle difese della struttura sanitaria, che ha sostenuto la
“conformità dell'edificio alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, in virtù dell'installazione di un bagno per disabili tra quelli presenti al piano terra”, e nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Afferma, infine, che lo “status di invalida” è stato provato mediante “esaustiva documentazione medica (ortopedica) attestante il deficit nella deambulazione che la affliggeva già dal 2005” e attraverso “copia della sentenza resa dal Tribunale di Napoli – sez. Lavoro, G.L. dott. Pellecchia, n. 29009/2005 che, nel rigettare la domanda di indennità di accompagnamento, ha riconosciuto l'istante invalida al 100%”.
Il motivo non appare sostenibile sotto alcuno dei denunciati profili di erroneità della sentenza impugnata che, al contrario, a parere della Corte, appare essere stata correttamente pronunciata in base a una corretta interpretazione delle norme di diritto e sulla scorta di una logica e coerente disamina delle risultanze processuali.
Va preliminarmente osservato che in caso di responsabilità contrattuale o da contatto sociale l'inadempimento deve essere solo allegato dalla parte che chiede il risarcimento per l'inadempimento di controparte, ma tanto non dispensa l'attore dall'onere probatorio in ordine agli altri elementi costitutivi dell'illecito, quali il danno e, per quanto interessa nel presente giudizio, della diretta riconducibilità causale delle lesioni riportate alla struttura sanitaria.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta a una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali,
e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere. Ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle
6 prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze (cfr. Cass. Sez. U, 1/07/2002, n. 9556; Cass.
Sez. 3, 24/05/2006, n. 12362; Cass. Sez. 3, 13/04/2007, n. 8826; Cass.
Sez. 3, 14/06/2007, n. 13953; Cass. Sez. 3, 22/09/2015, n. 18610).
Va da sé, quindi, che il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (Cass. Sez. 3, Ordinanza, 15/03/2024, n. 7074).
In proposito, occorre altresì aggiungere che la riconduzione del rapporto con la struttura sanitaria nello schema della responsabilità extracontrattuale non inficia, tuttavia, la regola probatoria del nesso causale di cui è in ogni caso onerata la parte danneggiata, che rimane la medesima in entrambe le ipotesi postulando l'accertamento secondo il criterio del “più probabile che non”.
In virtù degli enunciati indirizzi giurisprudenziali, non può che confermarsi il giudizio di insufficienza, già espresso dal giudice di prime cure, del materiale probatorio raccolto.
Invero, l'inadempimento allegato nel caso di specie consiste nell'”assenza di presidi per persone con mobilità ridotta nel servizio igienico utilizzato” laddove l'evento si sarebbe verificato a seguito di una non meglio precisata caduta della paziente nell'utilizzo di detto servizio.
Orbene, non è dato comprendere, in primo luogo, quale sia il nesso causale che lega l'omessa adozione di presidi per disabili alla caduta di parte attrice, non rinvenendosi nell'id quod plaerumque accidit una regola di esperienza che indichi che i soggetti con mobilità motoria ridotta non cadano in servizi igienici provvisti di maniglioni laterali atti ad agevolare l'utente nella fase di sollevamento e, invece, in loro assenza, sono soliti rovinare a terra, ben potendo una perdita di equilibrio che
7 cagiona la caduta derivare normalmente da un ridotto sostegno del bacino e degli arti inferiori ovvero da altre cause (quali vertigini, assunzioni di alcuni farmaci, altre patologie) e risultare talmente improvvisa e repentina da precludere il tempestivo appoggio ai dispositivi installati, vieppiù, nella fattispecie in esame, in considerazione delle pregresse condizioni di salute. A questo riguardo occorre, invero, sottolineare come con la consulenza tecnica depositata in atti il Prof. Dott.
ha riscontrato un “marcato deficit della deambulazione in relazione a severa Persona_3
patologia osteoartrosica con grve gonartrosi, gravata dall'obesità e necessita di appoggio bilaterale per i cambi di posizione e la deambulazione” per cui anche laddove il servizio igienico fosse stato provvisto dei maniglioni tanto non avrebbe superato la necessità dell'odierna appellante di avere un appoggio bilaterale in base alle patologie da cui era affetta non solo nel cambio di posizione, ma, anche per la deambulazione in relazione alla quale detti ausili non avrebbero potuto offrire alcun contributo.
Di poi, la circostanza di fatto dedotta appare, peraltro, contraddittoria con la riferita situazione di “pregressa difficoltà di deambulazione dell'anziana donna”, facendo apparire alquanto inverosimile che parte attrice “già soggetto invalido al 100%, affetta da obesità e problemi gravi agli arti inferiori, [che] deambulava con appoggio”, in seguito alla presunta caduta nei servizi igienici del reparto, si sia rialzata da sola, senza richiamare l'attenzione dei presenti e senza neppure richiedere l'aiuto di alcuno nel risollevamento, raggiungendo in autonomia quanto meno l'uscita dal servizio igienico e, quindi, l'antistante sala di attesa dove poi è stata soccorsa.
Questi rilievi unitamente alla mancanza di ulteriori particolari non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che la caduta si sia verificata in corrispondenza e a causa dell'omessa adozione dei dispositivi per soggetti con insufficienza capacità motoria.
La Suprema Corte ha, invero, ripetutamente affermato che, affinché sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, ovvero siano tali da lasciar apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente
8 probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo le regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, mentre non è consentito al giudice, in mancanza di un fatto noto, fare riferimento a un fatto presunto e far derivare da questo un'altra presunzione, risultando, infatti, inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto"
(cfr. Cass. Sez. 2, 28/01/1995, n. 1044; Cass. n. 14115/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza,
18/01/2019, n. 1278).
Inoltre, l'omissione di un certo comportamento, come emerge dalla norma dell'art. 41
c.p., rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purché la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dall'ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri) ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di generica prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento. Ne consegue che, a differenza di quando si consideri come parte di una serie causale un fatto positivo, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula a monte la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.
L'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, 20/09/2006, n.
20328).
Orbene, nel caso di specie, la denunciata violazione dell'obbligo di offrire servizi igienici per persone con disabilità trova la sua fonte primaria nell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) che prevede, al primo comma, che “Tutte le opere edilizie
9 riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.
In particolare, poi, il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 prescrive all'art.
4.4 che “Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti
4.1, 4.2, 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio
è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione” e all'art.
4.1.6 che “Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare: - lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno”.
Dunque, l'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva e idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime.
Ciò posto, l'ente convenuto ha dedotto di aver adeguato la propria struttura alla suindicata normativa avendo depositato un'attestazione dell'ing. Persona_1
(cfr. in atti) nella quale si certifica che “al piano terra dell'edificio Day-Hospital sono
10 presenti […] servizi [igienici per persone diversamente abili] ed opportunamente segnalati e ciò sin dalla data del loro collaudo avvenuta il 22.03.2010”.
La documentata circostanza trova, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice, laddove questi ha precisato che Testimone_1
“l'ambulatorio ove è stata visitata la sig.ra è sito al primo piano del Day Hospital Pt_1
[…] i bagni al primo piano sono privi di ausili per portatori di handicap […] non ricordo di aver visto segnalazioni di bagni per disabili al primo piano;
ricordo di averli visti al piano terra”.
Pur tuttavia, a parere della Corte, non si ritiene che detta omissione (non essendo stata dimostrata l'esistenza di servizi igienici di tal genere anche al primo piano) possa aver assunto alcuna causa determinante nella causazione delle lesioni all'odierna appellante la cui invalidità al 100% per obesità e, quindi, per difficolta di deambulazione avrebbe reso necessario solo un accompagnatore (anche per le considerazioni sopra esposte e considerata la presenza del marito) e non necessitava, invece, dell'utilizzo di servizi igienici per persone con disabilità posto che le loro caratteristiche tecniche sono rivolte essenzialmente a persona su sedie a ruote, come previsto espressamente dalla suindicata normativa.
Invero, anche con riferimento alla documentazione esibita, va osservato che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 29009/2005 e la consulenza tecnica espletata in quel giudizio, se appaiono idonee a documentare l'invalidità della paziente e l'assenza dei requisiti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, la cui domanda è stata respinta, non sono idonee a provare anche la riferita disabilità, tale da necessitare dell'utilizzo di appositi servizi igienici.
Ed invero, la legge n. 104/1992 definisce, all'art. 3, la persona con disabilità quella che “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”. Peraltro, in base al comma 3 dello stesso art. 3, la situazione di disabilità acquista un carattere di gravità se, in relazione all'età del soggetto, la minorazione ha ridotto l'autonomia personale e ha reso necessaria un'assistenza generale, permanente e continuativa. Invece, quando si parla
11 di invalidità civile, la legge n. 118/1971 stabilisce che essa viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che determina una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo, ben potendo quindi i presupposti per il riconoscimento delle due condizioni essere diversi.
Ma, quand'anche si voglia affermare che la patologia da cui era affetta l'odierna appellante richiedesse l'utilizzo di servizi igienici per persone con disabilità, come già sopra accennato, è mancata la qualsivoglia prova in ordine alla dinamica della caduta occorsale e della riconducibilità dei danni lamentati all'episodio descritto.
Infatti, il Tribunale ha ben analizzato le dichiarazioni rese da entrambi i testimoni e la documentazione agli atti evidenziando che “i testi escussi non hanno assistito al sinistro de quo, essendo infatti sopraggiunti quando l'istante nella sala d'attesa (quindi secondo la prospettazione dell'istante era già caduta a terra ed uscita dal bagno), e non avendo quindi potuto riferire alcunché sull'esatta dinamica dell'incidente ed in particolare sul luogo e sull'effettive cause della sua caduta a terra. Nessun teste ascoltato l'ha vista cadere in bagno
e/o l'ha soccorso in bagno”.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della decisione, la testimone di parte convenuta, ovvero ha precisato: “Sono dipendente dell' Testimone_2 Controparte_1 con qualifica di dirigente medico ed ero medico di guardia la mattina
[...]
dell'evento […] confermo che la sig.ra si trovava nella sala d'attesa degli ambulatori Pt_1
al primo piano del Day Hospital […] non ho assistito direttamente all'evento per cui è causa, in quanto sono stata chiamata dalla caposala degli ambulatori e il luogo in cui avvenne il prescritto evento mi fu riferito dalla paziente e dal marito. Preciso che il luogo riferitomi dalla sig.ra era quello del bagno sito nella sala di attesa, ma che trovai la sig.ra già seduta Pt_1
in sala […] i servizi igienici per i disabili sono situati al piano terra della palazzina del Day
Hospital”.
L'altro testimone escusso, ha riportato le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
“Sono a conoscenza dell'evento poiché ho accompagnato nell'agosto 2010 la sig.ra Pt_1
assieme al marito presso l'Ospedale Pascale per una visita alla mandibola […] mi è stato riferito dalla stessa sig.ra che ella aveva visita presso il dott. Preciso Pt_1 Per_4 comunque di aver accompagnato la sig.ra al primo piano, ma di non aver presenziato alla visita […] non ero presente alla caduta in bagno”.
12 Appare evidente, dunque, che entrambi i testimoni hanno una conoscenza solo indiretta del fatto controverso, avendo riferito di aver appreso della caduta dalla stessa attrice sicché le loro deposizioni vanno ricondotte nell'ambito della testimonianza indiretta. Nella valutazione di tale prova, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1,
15/01/2015, n. 569 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza, 20/02/2025, n. 4530), secondo cui “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni riportate da entrambi i testimoni vertono su circostanze che non sono state oggetto di una loro diretta conoscenza (caduta nel bagno) ma di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio, risultando, quindi, le loro deposizioni riconducibili alla testimonianza “de relato actoris” e, in quanto tale, priva di alcun valore probatorio.
Ne consegue, dunque, che le suindicate risultanze probatorie non hanno consentito un'attendibile ricostruzione del fatto storico né riguardo alla dinamica del sinistro, né riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso e la lamentata assenza di dispositivi per persone con disabilità, che, pertanto, non risultano pacificamente provati, benché si tratti di presupposti che l'istante avrebbe dovuto provare in modo rigoroso.
Di poi, l'inidoneità di dette risultanze istruttorie a provare la riconducibilità delle lesioni occorse all'odierna appellante a seguito della caduta, che si assume avvenuta all'interno del servizio igienico della struttura sanitaria, è sostenuta, vieppiù, dal lasso di tempo trascorso e dalla sintomatologia descritta ai sanitari accorsi e dalle cure prescrittele nei primi giorni.
13 Invero, anche successivamente al presunto sinistro, non sono mancati neppure gli immediati e dovuti soccorsi, avendo entrambi i testimoni riferito che, in seguito alla caduta, alla paziente furono praticate le cure del caso.
In particolare, la testimone nella nota di chiarimenti del 12.3.2012 Testimone_2
fornita alla struttura sanitaria e depositata nel giudizio di primo grado, ha precisato
“di aver prestato soccorso alla paziente in seguito a riferita caduta presso il Parte_1 servizio igienico sito al I piano del DH, dopo aver effettuato visita specialistica ambulatoriale otorinolaringoiatrica. In particolare, all'arrivo della sottoscritta la paziente si trovava già seduta in sala di attesa e lamentava dolore localizzato in particolare al ginocchio destro. Alla visita non si evidenziava un'obiettività clinica di rilievo se si eccettui le già presenti limitazioni funzionali, dovute a pregresse patologie, dichiarate dalla stessa paziente. Pertanto, le veniva applicata una borsa di ghiaccio sulla zona del riferito trauma ed invitata ad andare in Pronto Soccorso a mezzo di ambulanza che la sottoscritta avrebbe chiamato, per effettuare eventuali ulteriori accertamenti del caso. Tuttavia, tale proposta veniva rifiutata dalla paziente che, invece, esprimeva la volontà di tornare a casa accompagnata dal marito presente.
Quindi, a scopo precauzionale e per agevolare l'uscita dall'edificio, la paziente veniva accompagnata con l'ausilio della sedia a rotelle”. Le riferite circostanze appaiono confermate anche dal testimone che ha raccontato che “alla sig.ra Testimone_1
è stata fornita una sedia a rotelle dal personale del ed applicata una borsa del Pt_1 CP_1 ghiaccio sul ginocchio. La sig.ra è stata condotta sino alla mia macchina sulla sedia a rotelle e dopo l'ho riaccompagnata a casa”.
Di poi, anche i certificati medici prodotti e i referti degli esami praticati (peraltro dopo circa venti giorni dall'evento) non consentono di escludere che le lesioni riportate da parte attrice siano riconducibili alla situazione clinica pregressa (si parla, infatti, di “coxartrosi”, “gonartrosi”, “degenerazione artrosica”, “rigidità articolare”)
o ad altro episodio nel frattempo incorso così che, nel suesposto quadro di insufficienza probatoria in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso di causa tra l'omissione assertivamente addebitabile alla struttura sanitaria e l'evento dannoso, non è consentito di pervenire a un diverso giudizio nel senso invocato dall'odierna appellante.
14 Superflua, oltre che inammissibile, si rivela anche la richiesta di ammissione della consulenza medico-legale, dovendo ricordarsi, in proposito, che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione ″percipiente″”, ma a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, 22/01/2015, n. 1190; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 3/07/2020), giacché, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, restando pur sempre necessario che esse “deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, 26/11/2007, n. 24620; Cass. Sez.
1, 10/09/2013, n. 20695).
Pertanto, l'assoluta incertezza in ordine a una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, permette di escludere la responsabilità invocata sotto il profilo sia contrattuale sia extracontrattuale.
Appare, poi, evidente che, nella specie, non possono ritenersi neppure violati gli obblighi accessori di protezione del paziente scaturenti dal c.d. contratto di spedalità
e che sorgono in virtù dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che comporta normalmente l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria, avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale e, come tale, comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato
(cfr. Cass. Sez. 3, 13/10/2017, n. 24071 che ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di un'azienda termale per il mancato tempestivo intervento in ausilio ad una persona in occasionale difficoltà, la quale si era procurata lesioni personali mentre usciva dalla vasca termale dopo aver inutilmente atteso il personale di cui aveva richiesto l'assistenza).
Ne deriva, inoltre, che il rifiuto della paziente agli accertamenti successivi del caso, a fronte dell'invito in tal senso mosso dal personale sanitario, e la decisione di recarsi presso la propria abitazione possono anche assumere rilievo nell'eziologia del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., fino a configurarsi come interruzione del
15 nesso di causalità quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2018, n. 19180; Cass. Sez. 3,
Ordinanza, 7/07/2022, n. 21563).
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto provare rigorosamente l'esistenza del nesso causale tra la condotta che assume omessa dalla struttura sanitaria e l'evento dannoso e, nello specifico, dimostrare l'effettiva dinamica, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, avrebbero determinato lo sviluppo dell'evento. Ne consegue che l'incertezza sul nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento di danno impedisce di ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria (cfr. Cass. Sez. 3, 7/12/2017, Cass. Sez. 3,
Ordinanza, 18/12/2024, n. 33129).
È da ritenersi, conclusivamente, condivisa dalla Corte la effettiva e assorbente ragione posta alla base della decisione impugnata circa la mancanza di prova del nesso causale tra la mancata dotazione di dispositivi per soggetti diversamente abili e l'incidente occorso all'odierna appellante.
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
”, avverso la sentenza Controparte_1
n. 8495/2017 pronunciata in data 24 luglio 2017 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
16 a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
dell'appellato che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1112 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8495/2017 pronunciata in data 24 luglio 2017 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Nicola Pelosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 179 appellante
E
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, dr. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_2
Mariano Semmola presso la UOC Avvocatura e rappresentato e difeso dall'Avv.
Paola Cosmai come da procura in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2012 conveniva in Parte_1
giudizio l' ” innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli al fine di sentirlo condannare, previa dichiarazione della sua esclusiva responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta nei servizi igienici del Reparto Otorino-Laringoiatra (ORC) verificatasi in data 9 agosto 2018 presso il detto ente ospedaliero dove si era recata per effettuare un esame preliminare a un intervento alla mandibola sinistra per sospetto adenoma.
Nel richiedere la somma di € 20.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria – e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda di essere invalida al 100%, affetta da obesità e con problemi gravi agli arti inferiori tali da necessitare di un appoggio nella deambulazione, e che, non avendo trovato adeguato servizio igienico per portatori di handicap, era stata costretta a utilizzare i bagni comuni del reparto, privi degli appositi sostegni idonei ad agevolare i movimenti dei disabili e, perciò, causandone una caduta con conseguente trauma contusivo- distorsivo al bacino e a entrambe le ginocchia.
Riferiva, inoltre, che in seguito alla caduta era stata soccorsa dai medici del reparto che le avevano prescritto cure a base di Tachipirina 1000 e applicazioni di borsa di ghiaccio e che, essendo risultata aggravata la sua già precaria deambulazione, si era sottoposta a esame radiologico domiciliare con cui le era stato diagnosticato “collasso di rime articolari, con sclerosi delle superfici articolari” e le erano state prescritte terapie riabilitative e farmacologiche a base di cicli di infiltrazioni con acido ialuronico ancora in corso.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
“ contestando la domanda avversaria in quanto
[...] Controparte_1
destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita documentazione varia ed ammessa ed espletata la prova con i testimoni di parte attrice ( ) e di parte convenuta ( , il Tribunale di Testimone_1 Testimone_2
Napoli, in data 24 luglio 2017, pronunciava la sentenza n. 8495/2017 con cui rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio.
2 Il Tribunale affermava l'infondatezza della domanda per non essere stata raggiunta la prova del “nesso di causalità tra la mancanza di servizi igienici sul piano in cui si trovava
l'attrice e la caduta a terra di quest'ultima”. A tal fine, poneva in rilievo che l'accertamento di eventuali omissioni non era sufficiente “per giungere ad una affermazione di responsabilità civile dell'ente ospedaliero per i danni riportati in incidenti avvenuti al proprio interno”, occorrendo, al contrario, l'accertamento in concreto “delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro”, nel quale assumeva
“decisiva rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito, evitare”.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2018, invocandone l'integrale riforma e deducendo l'erronea Parte_1
valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie, comprovanti la sussistenza del nesso causale tra l'assenza dei presidi per disabili e la caduta.
L'appellante concludeva onde sentir “condannarsi l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno subito dall'attrice all'interno del proprio reparto, nella misura di euro
20.000,00, per danno non patrimoniale (danno biologico e morale), ovvero la maggiore o minore misura che sarà anche equitativamente determinata, oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite. Chiedeva, inoltre, l'ammissione della consulenza medica al fine di accertare le lesioni della integrità psico-fisica e del danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, subito come conseguenza della caduta.
Si costituiva l' “ Controparte_1 CP_1
” impugnando e contestando tutto quanto assunto, dedotto e richiesto
[...]
dall'appellante in quanto inammissibile e infondato. L' , nel richiedere la CP_1
conferma della sentenza di primo grado, evidenziava la carenza di prova circa “la caduta della sig.ra presso la sede dell convenuto, […] la sua dichiarata Pt_1 CP_1
disabilità, […] la mancanza dei servizi igienici per i portatori di handicap presso l' CP_1
che, al contrario, ne aveva dimostrato l'esistenza attraverso “un'attestazione
[...] dell'ing. nella quale si certifica che il servizio igienico per disabili è Persona_1
3 effettivamente è esistente al piano terra dell'edificio ed è opportunamente segnalato”, sottolineando che la collocazione dei servizi per disabili al piano terra era giustificata dalla presenza di “sale di attesa destinate ad accogliere il pubblico mentre nei piani superiori non è prevista la sosta del pubblico che transita unicamente per recarsi nelle sale dove verrà sottoposto alle varie visite mediche”. Aggiungeva che parte attrice aveva omesso di dimostrare “di aver assunto gli accorgimenti, conseguenti al proprio, asserito stato invalidante, necessari a evitare il verificarsi del danno”, avendo “scelto di recarsi in un servizio igienico non adeguato alle sue condizioni” e avendo “deciso di non rappresentare al personale sanitario, ausiliario ed infermieristico dell' le proprie necessità fisiologiche e CP_1 la difficoltà di deambulare”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata al 19 febbraio 2020 per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio per sostituzione del Consigliere relatore, dr.ssa Alessandra Tabarro, con la nomina in sua vece della dr.ssa . Quindi, la causa subiva una Persona_2 serie di rinvii per il carico complessivo del ruolo e, con decreto n. 420/2024 del
30.12.2024 adottato dalla Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riassegnazione e redistribuzione di affari tra le Sezioni Civili, veniva riassegnata alla
Sesta Sezione. Quindi, la causa veniva assegnata alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, e all'udienza del 6 febbraio 2025, la Corte la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a quaranta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (22 febbraio 2018) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (24 luglio 2017), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (28 febbraio 2018).
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c..
4 Secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 36481 del 13.12.2022 e Cass. S.U. n. 27199/2017) va evidenziato che qualora l'appellante voglia far riesaminare dal giudice di secondo grado una questione già decisa dal giudice di prime cure, non può limitarsi a sostenere che questi ha sbagliato a risolverla, ma deve anche chiarire le ragioni per le quali ritiene che il giudice di primo grado abbia sbagliato o nell'accertare i fatti o nell'interpretare o applicare una norma giuridica. Nel caso di specie, l'appellante ha individuato le questioni e i punti contestati della gravata sentenza, avendo argomentato, in maniera chiara e adeguata
– seppur soffermandosi sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso di causalità posto alla base dell'invocata responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e, quindi, prestando maggiore attenzione alle circostanze fattuali − che qualora il giudice avesse seguito un differente iter argomentativo, si sarebbe chiaramente formato nello stesso un convincimento di segno contrario.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con un unico e articolato motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio e deduce che tale erronea valutazione ha influenzato negativamente l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale. Evidenzia, a riprova della fondatezza della domanda avanzata, che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto escludere “la sussistenza del nesso di causalità solo perché non vi erano testimoni oculari in grado di riferire sulle modalità della caduta” potendo pervenire a una diversa conclusione deducendo “l'esistenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (assenza di presidi per disabili), anche alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza e mediante il ricorso alle presunzioni”, nonché in base alla considerazione secondo cui “poiché le persone erano presenti nella sala di attesa antistante i bagni, necessariamente la caduta doveva essere avvenuta nell'unico luogo dove la per necessità di privacy, era sola”. Pt_1
Nel premettere che “la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno dell'ospedale ha natura contrattuale” a causa di
“eventi previsti o prevedibili con l'ordinaria diligenza” ovvero extracontrattuale “per violazione del generale dovere del neminem laedere”, l'appellante aggiunge che l'ente convenuto ha omesso di adottare le “prescrizioni del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, in
5 relazione ai servizi igienici del primo piano” osservando come questa circostanza di fatto trovi pieno riscontro nelle difese della struttura sanitaria, che ha sostenuto la
“conformità dell'edificio alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, in virtù dell'installazione di un bagno per disabili tra quelli presenti al piano terra”, e nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Afferma, infine, che lo “status di invalida” è stato provato mediante “esaustiva documentazione medica (ortopedica) attestante il deficit nella deambulazione che la affliggeva già dal 2005” e attraverso “copia della sentenza resa dal Tribunale di Napoli – sez. Lavoro, G.L. dott. Pellecchia, n. 29009/2005 che, nel rigettare la domanda di indennità di accompagnamento, ha riconosciuto l'istante invalida al 100%”.
Il motivo non appare sostenibile sotto alcuno dei denunciati profili di erroneità della sentenza impugnata che, al contrario, a parere della Corte, appare essere stata correttamente pronunciata in base a una corretta interpretazione delle norme di diritto e sulla scorta di una logica e coerente disamina delle risultanze processuali.
Va preliminarmente osservato che in caso di responsabilità contrattuale o da contatto sociale l'inadempimento deve essere solo allegato dalla parte che chiede il risarcimento per l'inadempimento di controparte, ma tanto non dispensa l'attore dall'onere probatorio in ordine agli altri elementi costitutivi dell'illecito, quali il danno e, per quanto interessa nel presente giudizio, della diretta riconducibilità causale delle lesioni riportate alla struttura sanitaria.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta a una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali,
e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere. Ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle
6 prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze (cfr. Cass. Sez. U, 1/07/2002, n. 9556; Cass.
Sez. 3, 24/05/2006, n. 12362; Cass. Sez. 3, 13/04/2007, n. 8826; Cass.
Sez. 3, 14/06/2007, n. 13953; Cass. Sez. 3, 22/09/2015, n. 18610).
Va da sé, quindi, che il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (Cass. Sez. 3, Ordinanza, 15/03/2024, n. 7074).
In proposito, occorre altresì aggiungere che la riconduzione del rapporto con la struttura sanitaria nello schema della responsabilità extracontrattuale non inficia, tuttavia, la regola probatoria del nesso causale di cui è in ogni caso onerata la parte danneggiata, che rimane la medesima in entrambe le ipotesi postulando l'accertamento secondo il criterio del “più probabile che non”.
In virtù degli enunciati indirizzi giurisprudenziali, non può che confermarsi il giudizio di insufficienza, già espresso dal giudice di prime cure, del materiale probatorio raccolto.
Invero, l'inadempimento allegato nel caso di specie consiste nell'”assenza di presidi per persone con mobilità ridotta nel servizio igienico utilizzato” laddove l'evento si sarebbe verificato a seguito di una non meglio precisata caduta della paziente nell'utilizzo di detto servizio.
Orbene, non è dato comprendere, in primo luogo, quale sia il nesso causale che lega l'omessa adozione di presidi per disabili alla caduta di parte attrice, non rinvenendosi nell'id quod plaerumque accidit una regola di esperienza che indichi che i soggetti con mobilità motoria ridotta non cadano in servizi igienici provvisti di maniglioni laterali atti ad agevolare l'utente nella fase di sollevamento e, invece, in loro assenza, sono soliti rovinare a terra, ben potendo una perdita di equilibrio che
7 cagiona la caduta derivare normalmente da un ridotto sostegno del bacino e degli arti inferiori ovvero da altre cause (quali vertigini, assunzioni di alcuni farmaci, altre patologie) e risultare talmente improvvisa e repentina da precludere il tempestivo appoggio ai dispositivi installati, vieppiù, nella fattispecie in esame, in considerazione delle pregresse condizioni di salute. A questo riguardo occorre, invero, sottolineare come con la consulenza tecnica depositata in atti il Prof. Dott.
ha riscontrato un “marcato deficit della deambulazione in relazione a severa Persona_3
patologia osteoartrosica con grve gonartrosi, gravata dall'obesità e necessita di appoggio bilaterale per i cambi di posizione e la deambulazione” per cui anche laddove il servizio igienico fosse stato provvisto dei maniglioni tanto non avrebbe superato la necessità dell'odierna appellante di avere un appoggio bilaterale in base alle patologie da cui era affetta non solo nel cambio di posizione, ma, anche per la deambulazione in relazione alla quale detti ausili non avrebbero potuto offrire alcun contributo.
Di poi, la circostanza di fatto dedotta appare, peraltro, contraddittoria con la riferita situazione di “pregressa difficoltà di deambulazione dell'anziana donna”, facendo apparire alquanto inverosimile che parte attrice “già soggetto invalido al 100%, affetta da obesità e problemi gravi agli arti inferiori, [che] deambulava con appoggio”, in seguito alla presunta caduta nei servizi igienici del reparto, si sia rialzata da sola, senza richiamare l'attenzione dei presenti e senza neppure richiedere l'aiuto di alcuno nel risollevamento, raggiungendo in autonomia quanto meno l'uscita dal servizio igienico e, quindi, l'antistante sala di attesa dove poi è stata soccorsa.
Questi rilievi unitamente alla mancanza di ulteriori particolari non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che la caduta si sia verificata in corrispondenza e a causa dell'omessa adozione dei dispositivi per soggetti con insufficienza capacità motoria.
La Suprema Corte ha, invero, ripetutamente affermato che, affinché sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, ovvero siano tali da lasciar apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente
8 probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo le regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, mentre non è consentito al giudice, in mancanza di un fatto noto, fare riferimento a un fatto presunto e far derivare da questo un'altra presunzione, risultando, infatti, inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto"
(cfr. Cass. Sez. 2, 28/01/1995, n. 1044; Cass. n. 14115/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza,
18/01/2019, n. 1278).
Inoltre, l'omissione di un certo comportamento, come emerge dalla norma dell'art. 41
c.p., rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purché la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dall'ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri) ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di generica prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento. Ne consegue che, a differenza di quando si consideri come parte di una serie causale un fatto positivo, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula a monte la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.
L'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, 20/09/2006, n.
20328).
Orbene, nel caso di specie, la denunciata violazione dell'obbligo di offrire servizi igienici per persone con disabilità trova la sua fonte primaria nell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) che prevede, al primo comma, che “Tutte le opere edilizie
9 riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.
In particolare, poi, il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 prescrive all'art.
4.4 che “Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti
4.1, 4.2, 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio
è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione” e all'art.
4.1.6 che “Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare: - lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno”.
Dunque, l'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva e idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime.
Ciò posto, l'ente convenuto ha dedotto di aver adeguato la propria struttura alla suindicata normativa avendo depositato un'attestazione dell'ing. Persona_1
(cfr. in atti) nella quale si certifica che “al piano terra dell'edificio Day-Hospital sono
10 presenti […] servizi [igienici per persone diversamente abili] ed opportunamente segnalati e ciò sin dalla data del loro collaudo avvenuta il 22.03.2010”.
La documentata circostanza trova, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice, laddove questi ha precisato che Testimone_1
“l'ambulatorio ove è stata visitata la sig.ra è sito al primo piano del Day Hospital Pt_1
[…] i bagni al primo piano sono privi di ausili per portatori di handicap […] non ricordo di aver visto segnalazioni di bagni per disabili al primo piano;
ricordo di averli visti al piano terra”.
Pur tuttavia, a parere della Corte, non si ritiene che detta omissione (non essendo stata dimostrata l'esistenza di servizi igienici di tal genere anche al primo piano) possa aver assunto alcuna causa determinante nella causazione delle lesioni all'odierna appellante la cui invalidità al 100% per obesità e, quindi, per difficolta di deambulazione avrebbe reso necessario solo un accompagnatore (anche per le considerazioni sopra esposte e considerata la presenza del marito) e non necessitava, invece, dell'utilizzo di servizi igienici per persone con disabilità posto che le loro caratteristiche tecniche sono rivolte essenzialmente a persona su sedie a ruote, come previsto espressamente dalla suindicata normativa.
Invero, anche con riferimento alla documentazione esibita, va osservato che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 29009/2005 e la consulenza tecnica espletata in quel giudizio, se appaiono idonee a documentare l'invalidità della paziente e l'assenza dei requisiti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, la cui domanda è stata respinta, non sono idonee a provare anche la riferita disabilità, tale da necessitare dell'utilizzo di appositi servizi igienici.
Ed invero, la legge n. 104/1992 definisce, all'art. 3, la persona con disabilità quella che “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”. Peraltro, in base al comma 3 dello stesso art. 3, la situazione di disabilità acquista un carattere di gravità se, in relazione all'età del soggetto, la minorazione ha ridotto l'autonomia personale e ha reso necessaria un'assistenza generale, permanente e continuativa. Invece, quando si parla
11 di invalidità civile, la legge n. 118/1971 stabilisce che essa viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che determina una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo, ben potendo quindi i presupposti per il riconoscimento delle due condizioni essere diversi.
Ma, quand'anche si voglia affermare che la patologia da cui era affetta l'odierna appellante richiedesse l'utilizzo di servizi igienici per persone con disabilità, come già sopra accennato, è mancata la qualsivoglia prova in ordine alla dinamica della caduta occorsale e della riconducibilità dei danni lamentati all'episodio descritto.
Infatti, il Tribunale ha ben analizzato le dichiarazioni rese da entrambi i testimoni e la documentazione agli atti evidenziando che “i testi escussi non hanno assistito al sinistro de quo, essendo infatti sopraggiunti quando l'istante nella sala d'attesa (quindi secondo la prospettazione dell'istante era già caduta a terra ed uscita dal bagno), e non avendo quindi potuto riferire alcunché sull'esatta dinamica dell'incidente ed in particolare sul luogo e sull'effettive cause della sua caduta a terra. Nessun teste ascoltato l'ha vista cadere in bagno
e/o l'ha soccorso in bagno”.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della decisione, la testimone di parte convenuta, ovvero ha precisato: “Sono dipendente dell' Testimone_2 Controparte_1 con qualifica di dirigente medico ed ero medico di guardia la mattina
[...]
dell'evento […] confermo che la sig.ra si trovava nella sala d'attesa degli ambulatori Pt_1
al primo piano del Day Hospital […] non ho assistito direttamente all'evento per cui è causa, in quanto sono stata chiamata dalla caposala degli ambulatori e il luogo in cui avvenne il prescritto evento mi fu riferito dalla paziente e dal marito. Preciso che il luogo riferitomi dalla sig.ra era quello del bagno sito nella sala di attesa, ma che trovai la sig.ra già seduta Pt_1
in sala […] i servizi igienici per i disabili sono situati al piano terra della palazzina del Day
Hospital”.
L'altro testimone escusso, ha riportato le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
“Sono a conoscenza dell'evento poiché ho accompagnato nell'agosto 2010 la sig.ra Pt_1
assieme al marito presso l'Ospedale Pascale per una visita alla mandibola […] mi è stato riferito dalla stessa sig.ra che ella aveva visita presso il dott. Preciso Pt_1 Per_4 comunque di aver accompagnato la sig.ra al primo piano, ma di non aver presenziato alla visita […] non ero presente alla caduta in bagno”.
12 Appare evidente, dunque, che entrambi i testimoni hanno una conoscenza solo indiretta del fatto controverso, avendo riferito di aver appreso della caduta dalla stessa attrice sicché le loro deposizioni vanno ricondotte nell'ambito della testimonianza indiretta. Nella valutazione di tale prova, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1,
15/01/2015, n. 569 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza, 20/02/2025, n. 4530), secondo cui “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni riportate da entrambi i testimoni vertono su circostanze che non sono state oggetto di una loro diretta conoscenza (caduta nel bagno) ma di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio, risultando, quindi, le loro deposizioni riconducibili alla testimonianza “de relato actoris” e, in quanto tale, priva di alcun valore probatorio.
Ne consegue, dunque, che le suindicate risultanze probatorie non hanno consentito un'attendibile ricostruzione del fatto storico né riguardo alla dinamica del sinistro, né riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso e la lamentata assenza di dispositivi per persone con disabilità, che, pertanto, non risultano pacificamente provati, benché si tratti di presupposti che l'istante avrebbe dovuto provare in modo rigoroso.
Di poi, l'inidoneità di dette risultanze istruttorie a provare la riconducibilità delle lesioni occorse all'odierna appellante a seguito della caduta, che si assume avvenuta all'interno del servizio igienico della struttura sanitaria, è sostenuta, vieppiù, dal lasso di tempo trascorso e dalla sintomatologia descritta ai sanitari accorsi e dalle cure prescrittele nei primi giorni.
13 Invero, anche successivamente al presunto sinistro, non sono mancati neppure gli immediati e dovuti soccorsi, avendo entrambi i testimoni riferito che, in seguito alla caduta, alla paziente furono praticate le cure del caso.
In particolare, la testimone nella nota di chiarimenti del 12.3.2012 Testimone_2
fornita alla struttura sanitaria e depositata nel giudizio di primo grado, ha precisato
“di aver prestato soccorso alla paziente in seguito a riferita caduta presso il Parte_1 servizio igienico sito al I piano del DH, dopo aver effettuato visita specialistica ambulatoriale otorinolaringoiatrica. In particolare, all'arrivo della sottoscritta la paziente si trovava già seduta in sala di attesa e lamentava dolore localizzato in particolare al ginocchio destro. Alla visita non si evidenziava un'obiettività clinica di rilievo se si eccettui le già presenti limitazioni funzionali, dovute a pregresse patologie, dichiarate dalla stessa paziente. Pertanto, le veniva applicata una borsa di ghiaccio sulla zona del riferito trauma ed invitata ad andare in Pronto Soccorso a mezzo di ambulanza che la sottoscritta avrebbe chiamato, per effettuare eventuali ulteriori accertamenti del caso. Tuttavia, tale proposta veniva rifiutata dalla paziente che, invece, esprimeva la volontà di tornare a casa accompagnata dal marito presente.
Quindi, a scopo precauzionale e per agevolare l'uscita dall'edificio, la paziente veniva accompagnata con l'ausilio della sedia a rotelle”. Le riferite circostanze appaiono confermate anche dal testimone che ha raccontato che “alla sig.ra Testimone_1
è stata fornita una sedia a rotelle dal personale del ed applicata una borsa del Pt_1 CP_1 ghiaccio sul ginocchio. La sig.ra è stata condotta sino alla mia macchina sulla sedia a rotelle e dopo l'ho riaccompagnata a casa”.
Di poi, anche i certificati medici prodotti e i referti degli esami praticati (peraltro dopo circa venti giorni dall'evento) non consentono di escludere che le lesioni riportate da parte attrice siano riconducibili alla situazione clinica pregressa (si parla, infatti, di “coxartrosi”, “gonartrosi”, “degenerazione artrosica”, “rigidità articolare”)
o ad altro episodio nel frattempo incorso così che, nel suesposto quadro di insufficienza probatoria in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso di causa tra l'omissione assertivamente addebitabile alla struttura sanitaria e l'evento dannoso, non è consentito di pervenire a un diverso giudizio nel senso invocato dall'odierna appellante.
14 Superflua, oltre che inammissibile, si rivela anche la richiesta di ammissione della consulenza medico-legale, dovendo ricordarsi, in proposito, che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione ″percipiente″”, ma a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, 22/01/2015, n. 1190; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 3/07/2020), giacché, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, restando pur sempre necessario che esse “deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, 26/11/2007, n. 24620; Cass. Sez.
1, 10/09/2013, n. 20695).
Pertanto, l'assoluta incertezza in ordine a una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, permette di escludere la responsabilità invocata sotto il profilo sia contrattuale sia extracontrattuale.
Appare, poi, evidente che, nella specie, non possono ritenersi neppure violati gli obblighi accessori di protezione del paziente scaturenti dal c.d. contratto di spedalità
e che sorgono in virtù dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che comporta normalmente l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria, avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale e, come tale, comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato
(cfr. Cass. Sez. 3, 13/10/2017, n. 24071 che ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di un'azienda termale per il mancato tempestivo intervento in ausilio ad una persona in occasionale difficoltà, la quale si era procurata lesioni personali mentre usciva dalla vasca termale dopo aver inutilmente atteso il personale di cui aveva richiesto l'assistenza).
Ne deriva, inoltre, che il rifiuto della paziente agli accertamenti successivi del caso, a fronte dell'invito in tal senso mosso dal personale sanitario, e la decisione di recarsi presso la propria abitazione possono anche assumere rilievo nell'eziologia del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., fino a configurarsi come interruzione del
15 nesso di causalità quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2018, n. 19180; Cass. Sez. 3,
Ordinanza, 7/07/2022, n. 21563).
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto provare rigorosamente l'esistenza del nesso causale tra la condotta che assume omessa dalla struttura sanitaria e l'evento dannoso e, nello specifico, dimostrare l'effettiva dinamica, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, avrebbero determinato lo sviluppo dell'evento. Ne consegue che l'incertezza sul nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento di danno impedisce di ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria (cfr. Cass. Sez. 3, 7/12/2017, Cass. Sez. 3,
Ordinanza, 18/12/2024, n. 33129).
È da ritenersi, conclusivamente, condivisa dalla Corte la effettiva e assorbente ragione posta alla base della decisione impugnata circa la mancanza di prova del nesso causale tra la mancata dotazione di dispositivi per soggetti diversamente abili e l'incidente occorso all'odierna appellante.
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
”, avverso la sentenza Controparte_1
n. 8495/2017 pronunciata in data 24 luglio 2017 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
16 a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
dell'appellato che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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